Da quasi vent’anni mi occupo di controversie che nascono dall’economia digitale. Contratti di fornitura software andati male, dispute su servizi cloud interrotti senza preavviso, responsabilità legate a sistemi di intelligenza artificiale che hanno prodotto danni difficili da quantificare.
In ognuno di questi casi ho incontrato sempre lo stesso problema strutturale: giudici preparati, spesso molto preparati sul diritto, ma costretti a giudicare prestazioni tecniche che richiederebbero una familiarità con l’informatica, con le architetture dei dati e con i modelli contrattuali del settore tech che i percorsi ordinari della magistratura semplicemente non forniscono.
Per questo ho partecipato con entusiasmo ed attenzione alla redazione del disegno di legge depositato al Senato dal senatore Nicola Irto, che propone di istituire sezioni specializzate in materia digitale all’interno degli organi giudiziari ordinari. La proposta merita una lettura seria, perché tocca qualcosa che chi lavora nel digitale conosce bene e cioè la distanza tra la velocità con cui si generano controversie tecnologicamente complesse e la lentezza con cui il sistema giudiziario costruisce gli strumenti per affrontarle.
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Il modello delle sezioni specializzate in materia digitale
Il testo si muove su un binario ordinamentale preciso. L’articolo 102 della Costituzione consente l’istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari per determinate materie, senza creare giudici speciali né alterare il riparto tra giurisdizioni. Il DDL Irto utilizza esattamente questo strumento, innestando la nuova specializzazione sul modello già collaudato del decreto legislativo 168 del 2003 – quello che ha istituito le sezioni in materia di impresa, comunemente chiamate “tribunale delle imprese”. La soluzione è elegante dal punto di vista sistematico: le sezioni digitali verrebbero istituite presso i tribunali e le corti d’appello già sedi delle sezioni impresa, evitando la creazione di nuove strutture e utilizzando infrastrutture giudiziarie esistenti.
La competenza coprirebbe le controversie civili e commerciali in cui la prestazione digitale costituisce il nucleo principale della domanda: fornitura e sviluppo di software, servizi cloud, integrazione di sistemi informatici, gestione e intermediazione di dati, piattaforme digitali, contratti su contenuti digitali e – con esplicito richiamo alla definizione dell’AI Act europeo – i rapporti giuridici che coinvolgono sistemi di intelligenza artificiale.
Rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente
La formula scelta dal DDL, “rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente”, è tecnicamente accurata: seleziona le liti in cui il digitale è il contenuto effettivo della prestazione, non uno strumento occasionale, evitando sia una nozione troppo generica sia un’elencazione casistica destinata ad invecchiare rapidamente con l’evoluzione tecnologica. Resterebbero escluse le controversie lavoristiche, quelle devolute alla giurisdizione amministrativa e i procedimenti relativi ai poteri autoritativi delle autorità indipendenti – Garante Privacy, AGCM, ACN inclusi.
Sul piano della composizione, i magistrati assegnati dovrebbero possedere competenze specifiche nel diritto civile, commerciale e processuale applicato ai rapporti digitali. La Scuola superiore della magistratura avrebbe il compito di definire percorsi di formazione iniziale e permanente entro centoventi giorni dall’entrata in vigore, comprensivi dei profili tecnici previsti dall’AI Act. Una previsione che considero tra le più rilevanti dell’intero testo: la specializzazione tabellare senza formazione adeguata produrrebbe sezioni dedicate sulla carta ma non nella sostanza.
Software, cloud, dati e AI nelle controversie digitali
I dati che abbiamo citato nella relazione di accompagnamento al DDL descrivono un’economia in cui il rapporto contrattuale digitale è diventato strutturale. Nel 2025, il 68,1 per cento delle imprese italiane con almeno dieci addetti acquistava servizi cloud di livello intermedio o avanzato; il 16,4 per cento impiegava almeno una tecnologia di intelligenza artificiale e nelle grandi aziende quella quota saliva al 53,1 per cento.
Questi numeri significano una cosa sola: il volume di controversie potenziali su software, cloud, dati e AI è già enorme e crescerà ulteriormente. La dispersione di quelle cause tra sezioni ordinarie prive di specializzazione produce orientamenti disomogenei, tempi lunghi e, in molti casi, decisioni che faticano a cogliere il dato tecnico rilevante. Ho visto perizie informatiche inutilizzabili perché il giudice non aveva gli strumenti per valutarle. Ho visto contratti cloud interpretati con categorie pensate per la compravendita di beni materiali. La proposta del senatore Irto risponde a un’esigenza concreta, non a un’ambizione riformista astratta.
Il confronto con Regno Unito, Singapore e Cina
Vale anche la pena ricordare che non si parte da zero a livello comparato. Nel Regno Unito la Technology and Construction Court opera da anni come sezione specializzata della King’s Bench Division, con un tasso di definizione conciliativa superiore all’80 per cento e tempi ordinari di giudizio tra i 12 e i 18 mesi.
A Singapore, dal marzo 2026, è attiva una Digital Economy Specialised List dedicata a cause su intelligenza artificiale, cloud, distributed ledger e smart contract. In Cina le Internet Courts di Hangzhou, Pechino e Guangzhou gestiscono controversie della digital economy con tempi ridotti di circa il 50 per cento rispetto ai tribunali ordinari. L’Italia, con questo DDL, proverebbe a colmare un ritardo che ha già un costo – economico e giuridico – misurabile.
I nodi aperti del DDL Irto
Detto tutto questo, alcune questioni rimangono aperte e meritano attenzione nel percorso parlamentare. La prima riguarda il coordinamento con la legge 132 del 2025 sull’intelligenza artificiale, che aveva già assegnato alle sezioni impresa le controversie sul funzionamento dei sistemi di AI. Il DDL Irto prevede che quelle competenze restino alle sezioni impresa quando il profilo digitale ha carattere accessorio, ma il confine tra “accessorio” e “prevalente” in materia di AI sarà spesso tutt’altro che nitido e produrrà inevitabilmente conflitti di competenza da risolvere caso per caso.
La seconda riguarda la clausola di invarianza finanziaria: istituire sezioni specializzate con giudici formati adeguatamente, senza nuove risorse, è un obiettivo che richiede una programmazione molto precisa da parte del CSM e della Scuola superiore della magistratura, altrimenti il rischio è che la specializzazione resti nominale. La terza, più strutturale, è quella della disponibilità di magistrati con competenze tecnico-digitali sufficientemente solide da rendere effettivo il modello: la formazione prevista dal DDL è necessaria, ma richiede tempi realistici per produrre risultati concreti nelle aule.
La proposta, per come è costruita, ha una logica ordinamentale solida e rispetta i vincoli costituzionali con precisione. Se il percorso parlamentare riuscirà a rafforzare le previsioni sulla formazione e a chiarire i criteri di riparto con le sezioni impresa, potremmo trovarci davanti a una riforma capace di dare una risposta strutturale a un problema che chi lavora nel diritto digitale conosce da tempo.














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