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Legge DAC8, fine della finanza invisibile: cosa cambia per le cripto



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Tutte le novità previste con il recepimento italiano della Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), ormai pienamente inserita nel quadro normativo operativo europeo

Aggiornato il 15 mag 2026

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



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Punti chiave

  • A fine 2025 l’Italia ha recepito la DAC8 con il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194, entrato in vigore il 6 gen 2026: obblighi di due diligence, reporting e scambio automatico; raccolta dal 2026.
  • I RCASP devono registrarsi, identificare clienti, comunicare transazioni, saldi e NIF/TIN; divieto di operare e sanzioni in caso di omissioni.
  • Per gli investitori l’incrocio dei dati da DAC8 con le dichiarazioni (es. quadro RW) aumenta i controlli; servono regole coordinate, infrastrutture interoperabili e MiCA.
Riassunto generato con AI


A fine 2025, l’Italia ha completato il recepimento della DAC8 con il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194 (pubblicato in GU n. 296 del 22 dicembre 2025 ed è entrato in vigore il 6 gennaio 2026) segnando il passaggio dalla fase progettuale a quella operativa della trasparenza fiscale sulle cripto-attività, che introduce obblighi di comunicazione, adeguata verifica e scambio automatico di informazioni sulle cripto‑attività.

Il provvedimento è oggi pienamente vigente e rappresenta un cambio di paradigma nella fiscalità digitale, non è soltanto un passo formale ma rappresenta (finalmente) un cambio di paradigma nella fiscalità digitale, con l’obiettivo di porre fine all’opacità normativo‑fiscale che ha caratterizzato finora molti segmenti delle operazioni in cripto.

Ecco cosa prevede.

DAC8, cosa dice la legge

La direttiva DAC8 (UE 2023/2226) modifica la direttiva 2011/16/UE per estendere la cooperazione amministrativa fiscale alle cripto‑attività, imponendo ai fornitori di servizi e di criptoattività (RCASP) obblighi di due diligence e reporting.

Gli Stati membri hanno adottato le norme entro il 31 dicembre 2025, con applicazione dal 1° gennaio 2026.

Alcune disposizioni potranno essere differite al primo gennaio 2030.  

La direttiva richiede che i dati raccolti dagli operatori cripto siano trasmessi alle autorità nazionali entro 9 mesi dalla chiusura dell’anno fiscale.

Gli Stati membri dovranno, inoltre, predisporre entro il 31 dicembre 2025 un modulo uniforme di segnalazione, le modalità di registrazione degli operatori e una registrazione unica per RCASP non autorizzati MiCA, genericamente indicato come registro centrale delle cripto-attività.

Obblighi concreti per operatori cripto e dati da comunicare

Gli operatori cripto (RCASP) sono ora operativamente tenuti a:

  • applicare misure di adeguata verifica (due diligence) sui clienti, analoghe a quelle dell’antiriciclaggio, per accertare residenza fiscale, identità e correttezza dei dati;
  • registrarsi presso l’autorità nazionale competente o iscriversi a un registro specifico;
  • raccogliere e comunicare dati sulle transazioni e sui saldi.

Inoltre, i dati da segnalare includono:

  • identificazione del cliente (nome, residenza, indirizzo, numero identificativo fiscale NIF/TIN);
  • dettagli operativi (scambi cripto–fiat, cripto–cripto, trasferimenti tra wallet, movimenti di stablecoin, attività con carte collegate alle cripto);
  • giacenze e cash-out (saldo di fine anno, conversioni verso valuta fiat, flussi verso conti bancari); e
  • altri elementi utili per l’analisi fiscale.

Tempistiche italiane e aspetti aggiuntivi del decreto

Il quadro italiano definitivo prevede l’obbligo per gli operatori, di rispettare gli standard di raccolta dati a partire dal 1° gennaio 2026 e più precisamente;

  • il primo periodo oggetto di raccolta dati è il 2026. Le informazioni saranno trasmesse secondo le scadenze nazionali applicabili e, in ogni caso, lo scambio automatico tra autorità fiscali degli Stati membri relativo al primo anno di applicazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2027;
  • divieto di operare per chi non si registra nel registro previsto;
  • sanzioni amministrative in caso di omissioni o dichiarazioni inesatte; e
  • possibilità che le misure di due diligence si applichino anche ai rapporti esistenti entro una data concordata (ad esempio 1° gennaio 2027).

È altresì prevista la disciplina del numero identificativo fiscale (NIF/TIN) nei flussi informativi, con un utilizzo progressivo ma fin da subito richiesto nei report primari.

DAC8, implicazioni per il contribuente e rischi

Per gli investitori in cripto, è importante comprendere che gli adempimenti fiscali attuali (dichiarazione nel quadro RW, tassazione delle plusvalenze) non spariscono, ma saranno incrociati con i dati DAC8; quindi, i controlli diventano sistematici e automatizzati grazie all’incrocio dei dati DAC8.

Se un contribuente detenesse cripto e non le lo dichiarasse, la segnalazione degli operatori potrebbe evidenziare latale mancata dichiarazione.  

Eventuali discordanze tra i dati trasmessi dagli operatori e quanto dichiarato possono attivaredar luogo a una lettera di compliance o a un accertamento.

MiCA è pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024 e ha avviato un processo di selezione e autorizzazione degli operatori, migliorando la qualità e la tracciabilità del mercato e contribuendo a evitare che gli operatori operino al di fuori della legge.

L’obbligo di trasparenza si accompagna a rischi reputazionali, tecnici e di verifica dei dati da parte dell’Agenzia.

DAC8, una svolta strutturale 

Il sistema DAC8 rappresenta oggi un’infrastruttura concreta di cooperazione fiscale europea basata sui dati.

Non si tratta soltanto dell’estensione di un obbligo formale, ma di una profonda ridefinizione del rapporto tra innovazione tecnologica e certezza del diritto tributario, in un contesto in cui la ricchezza si muove sempre più in forma digitale e transnazionale. La DAC8, infatti, non mira a “colpire” il mondo cripto, ma a integrarlo nel sistema ordinario di trasparenza fiscale, riducendo la distanza tra il mercato tradizionale regolato e l’ecosistema decentralizzato.

L’intento è duplice:

  • da un lato, garantire la tracciabilità delle operazioni e la corretta imposizione dei redditi derivanti da cripto-attività;
  • dall’altro, offrire una cornice normativa uniforme a livello europeo che consenta agli operatori di pianificare la propria attività in modo stabile e conforme, riducendo le incertezze interpretative che finora hanno caratterizzato la materia.

Per gli operatori

Per gli operatori,quali exchange, wallet provider, piattaforme DeFi e intermediari che offrono servizi in cripto, la parola d’ordine sarà prevenzione.  La prevenzione consiste nell’adeguare tempestivamente le procedure interne di compliance per soddisfare gli obblighi di due diligence e di segnalazione previsti dalla direttiva, spingendo gli operatori centralizzati e, ove applicabile, soggetti che intervengono in servizi connessi, a utilizzare protocolli decentralizzati.

Vorrà dire identificare correttamente gli utenti, documentare la provenienza dei fondi (incrociandosi con la normativa AML), verificare la residenza fiscale e mantenere un tracciato digitale delle operazioni, in modo che ogni dato comunicato all’Agenzia delle Entrate o scambiato a livello europeo sia coerente, verificabile e tempestivo.

In questa fase di transizione, la collaborazione con consulenti fiscali, legali e tecnologici sarà cruciale per definire procedure standard e ridurre il rischio di errori, omissioni o duplicazioni nei flussi informativi.

Per gli investitori

Per gli investitori, l’impatto sarà più indiretto ma altrettanto rilevante. La fine dell’anonimato fiscale è già in atto e progressivamente irreversibile nel mondo delle cripto-attività: ogni transazione rilevante, ogni saldo e ogni movimento potenzialmente imponibile diventeràanno visibile all’Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, la corretta dichiarazione delle cripto-attività, delle plusvalenze e delle giacenze estere nel quadro RW non sarà più una scelta di prudenza, mabensì un obbligo sostanziale e verificabile.

Gli strumenti di incrocio dei dati tra operatori e dichiarazioni dei contribuenti, già introdotti per i conti esteri e le rendite finanziarie, troveranno ora applicazione anche in ambito digitale, generando un nuovo modello di compliance preventiva.

Per il legislatore

Per il legislatore italiano, la sfida non è più soltanto quella di recepire correttamente la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), ma anche di governarne l’integrazione operativa in un ecosistema normativo europeo ormai profondamente interconnesso.

Il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 ha infatti segnato il passaggio dalla dimensione progettuale a quella applicativa, rendendo evidente che la DAC8 non può essere letta isolatamente, ma debba essere coordinata in modo coerente con il Regolamento MiCA e con la disciplina antiriciclaggio, oltre che con i più ampi sviluppi europei in materia di scambio di dati e di digital reporting.

In questo contesto, il rischio principale non è più l’assenza di regolamentazione, ma, al contrario, un’eccessiva stratificazione normativa, che potrebbe generare duplicazioni, inefficienze operative e barriere all’ingresso per gli operatori, soprattutto in un mercato già sottoposto a un significativo processo di selezione a seguito dell’entrata in vigore del MiCA.

L’obiettivo del legislatore deve quindi evolvere lungo una direttrice più sofisticata e articolata:

  • da un lato, rafforzare la trasparenza fiscale e la cooperazione amministrativa internazionale, sfruttando appieno le potenzialità dello scambio automatico di informazioni e dell’integrazione dei dati provenienti dagli operatori cripto;
  • Dall’altro, costruire un contesto regolatorio stabile, proporzionato e tecnologicamente abilitante, capace di sostenere la competitività dell’ecosistema fintech italiano ed europeo, evitando fenomeni di over-compliance che rischierebbero di spingere innovazione e capitali verso giurisdizioni più flessibili.

Ma il vero punto di discontinuità introdotto dalla DAC8, soprattutto alla luce delle evoluzioni intervenute tra il 2025 e il 2026, è un altro: il passaggio da un modello di controllo ex post a un modello di compliance preventiva e data-driven.

L’integrazione tra DAC8, MiCA e sistemi di analisi avanzata dei dati da parte delle amministrazioni fiscali sta infatti delineando uno scenario in cui:

  • i flussi informativi saranno sempre più standardizzati, granulari e tempestivi;
  • i controlli potranno diventare sempre più automatici, selettivi e predittivi;
  • il margine per comportamenti opportunistici o non dichiarativi si ridurrà in modo strutturale.

In prospettiva, questo potrà tradursi in una progressiva evoluzione verso modelli di precompilazione fiscale anche per le cripto-attività, analogamente a quanto già avvenuto in altri ambiti della fiscalità finanziaria.

I prossimi mesi – e soprattutto i prossimi anni – saranno quindi decisivi non tanto per “completare” il quadro normativo, quanto per renderlo realmente funzionante.

Da questo punto di vista, il ruolo del Governo e dell’Amministrazione finanziaria sarà cruciale nel:

  • definire provvedimenti attuativi chiari e coordinati;
  • sviluppare infrastrutture digitali interoperabili a livello nazionale ed europeo;
  • costruire canali di dialogo strutturati con operatori e professionisti, indispensabili per gestire una fase di transizione caratterizzata da elevata complessità tecnica e regolatoria.

Solo in presenza di questi elementi sarà possibile evitare che la DAC8 si traduca in un mero aggravio burocratico e, al contrario, trasformarla in un vero abilitatore di un nuovo paradigma fiscale.

In definitiva, la DAC8 non è più soltanto una direttiva di compliance, ma si configura come uno dei pilastri di una più ampia trasformazione: quella verso una fiscalità digitale integrata, europea e basata sui dati.

La sua riuscita dipenderà dalla capacità del sistema normativo, tecnologico e professionale di trovare un equilibrio tra tre esigenze fondamentali:

  • efficacia del controllo,
  • certezza del diritto,
  • sostenibilità operativa per imprese e intermediari.

È su questo equilibrio che si giocherà, nei prossimi anni, il reale passaggio dalla fine della finanza invisibile alla maturità fiscale dell’economia digitale.

Articolo pubblicato il 10 ottobre 2025 e successivamente aggiornato

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