Il fair share non diventa un obbligo ex lege nell’ambito del Digital Networks Act perché avrebbe imposto alla Commissione di scegliere una qualificazione giuridica “forte” del contributo, esponendo il Regolamento a censure su Trattati, proporzionalità e aiuti di Stato. Per questo il DNA preferisce un perimetro proceduralizzato: linee guida BEREC e conciliazione, con una pressione regolatoria indiretta.
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Fair share, come si arrivati alla scelta di non percorrere la via dell’obbligo coercitivo
L’introduzione del meccanismo di fair share obbligatorio nell’ecosistema digitale europeo avrebbe rappresentato un momento di discontinuità paradigmatica nel diritto delle comunicazioni elettroniche, segnando il passaggio da un sistema di regolazione basato sul potere di mercato a uno fondato sulla solidarietà infrastrutturale forzosa.
Esaminiamo allora tale istituto mediante un approccio che integri l’esegesi dogmatica delle fonti normative con l’analisi funzionale degli effetti giuridico-economici, nel quadro del più ampio processo di metamorfosi del framework regolatorio europeo delle reti di comunicazione.
La scelta della Commissione di non percorrere la via dell’obbligo coercitivo nel DNA, preferendo strumenti di soft law e conciliazione, è il risultato di una presa d’atto delle gravi aporie giuridiche che l’obbligatorietà avrebbe sollevato.
La complessità della materia impone una ricognizione sistematica delle fonti normative rilevanti che si articolano su molteplici livelli interdipendenti. Occorre considerare anzitutto il diritto primario dell’Unione, costituito dai Trattati fondativi; quindi, il diritto derivato espresso attraverso regolamenti e direttive settoriali, senza trascurare la crescente rilevanza della soft law prodotta dalle autorità di regolazione indipendenti, in particolare il BEREC, nonché le linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea. Tale stratificazione normativa rappresenta il sostrato ermeneutico imprescindibile per valutare compiutamente la legittimità, l’opportunità e, soprattutto, la coerenza sistematica del fair share rispetto all’ordinamento giuridico sovranazionale.
Il contesto regolatorio
Il Digital Networks Act, pubblicato dalla Commissione europea qualche giorno fa, oltre a porsi come una iterazione incrementale del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (2018), rappresenta, almeno nelle intenzioni dell’Europa, una radicale opera di consolidamento normativo. La proposta mira a fondere quattro atti giuridici preesistenti — l’EECC, il Regolamento BEREC, il Programma per la Politica dello Spettro Radio e i nuclei fondamentali del Regolamento sull’Internet Aperto — in un unico Regolamento direttamente applicabile.
Tale iniziativa risponde all’esigenza strategica di superare la frammentazione dei 27 mercati nazionali, un limite strutturale evidenziato dai rapporti Letta e Draghi come ostacolo insormontabile alla competitività europea e alla sovranità tecnologica.
In questo nuovo scenario, la connettività viene elevata a backbone della difesa e della resilienza dell’Unione. Il rapporto Niinistö sulla preparazione civile e militare chiarisce come l’autonomia strategica dipenda dalla capacità di prevenire dipendenze tecnologiche esterne, specialmente nelle comunicazioni satellitari. Tuttavia, la struttura precettiva del DNA solleva criticità in ordine alla certezza del diritto, manifestando una tensione tra l’obiettivo del Single passport — che consente agli operatori di operare in tutta l’Unione previa notifica in un solo Stato membro — e la persistenza della sovranità nazionale sulla gestione delle frequenze radio.
Questa frizione normativa trova il suo culmine nel dibattito sul fair share, il contributo dei Content and Application Providers (CAP) ai costi di rete, che si sposta ora dal piano della retorica politica a quello di un’architettura legale precostituita.
Il concetto di fair share prima e dopo il DNA
Il concetto di contributo equo ha subito una metamorfosi giuridica profonda, evolvendo da una richiesta di tassazione settoriale (osteggiata nel 2014 dalla Commissione Kroes) a un complesso meccanismo di coordinamento dell’ecosistema.
Questa evoluzione riflette l’intento del DNA di abolire gradualmente l’attuale regime di Potere Significativo di Mercato (SMP), tipicamente ex-ante e specifico per settore, a favore di un modello basato sul diritto della concorrenza ex-post.
Dal sender-pays al fair share nel Digital Networks Act: la svolta concettuale
Nelle consultazioni del 2023-2024 gli Internet Service Providers hanno sostenuto il modello Sender-Pays, basato sulla premessa che un manipolo di Large Traffic Generators (LTGs) sia responsabile di oltre il 50% del traffico globale, gravando sulle reti senza contribuire ai costi di espansione. Di contro, i CAP e la società civile hanno eccepito che il traffico è richiesto dagli utenti finali, i quali già remunerano gli operatori.
Il rischio citato era il modello Corea del Sud, in cui l’imposizione di tariffe ha portato a una contrazione degli investimenti, degrado della qualità e costi più alti per i consumatori.
Il DNA abbandona formalmente l’idea di una tassa digitale o di pagamenti obbligatori ex-ante per evitare sovrapposizioni con il Digital Markets Act. La Commissione ha optato per una cooperazione dell’ecosistema proceduralizzata, con l’obiettivo di creare un quadro di risoluzione delle controversie volto a garantire che i benefici della trasformazione digitale siano equamente distribuiti tra chi crea contenuti e chi gestisce l’infrastruttura di trasporto.
Modelli di contribuzione e impatti strategici
| Caratteristica | Approccio Sender-Pays (Richiesto dalle Telco) | Approccio Voluntary Cooperation (DNA) |
| Base legale | Obbligo finanziario diretto (modello SPNP) | Artt. 191-193 DNA / Meccanismo di conciliazione |
| Governance | Autorità nazionali con poteri tariffari | BEREC e coordinamento a livello UE |
| Impatto geopolitico | Protezionismo esplicito e rischio WTO | Sovranità tecnologica tramite Strategic Openness |
| Barriere per PMI | Elevate: costi di transazione e conformità | Medie: complessità burocratica della conciliazione |
| Rischio Net Neutrality | Discriminazione del traffico / Internet a due velocità | Erosione dell’autonomia interpretativa giurisprudenziale |
| Resilienza reti | Finanziamento diretto, ma rigido | Flessibilità adattiva (Slicing 5G, Edge) |
Come funziona la composizione volontaria nel DNA
Il DNA istituzionalizza la cooperazione tra ISP e CAP attraverso un impianto procedurale che mira a disciplinare le asimmetrie di negoziazione. L’obiettivo dichiarato è standardizzare la cooperazione in un ecosistema digitale in cui la crescita del traffico non corrisponde a un incremento proporzionale dei margini per gli operatori infrastrutturali.
Si vedano le disposizioni nel dettaglio.
All’articolo 191 la norma conferisce al BEREC il mandato di redigere linee guida per la cooperazione tecnica e commerciale. Il fulcro è la normazione tecnica dell’efficienza del traffico, volta a oggettivare i parametri di interconnessione IP e prevenire dispute sistemiche. In termini giuridici, questa delega a strumenti di soft law è vista con sospetto dai CAP poiché la storia della regolamentazione europea insegna che le linee guida del BEREC tendono a essere più prescrittive della legislazione primaria, creando obblighi de facto che aggirano il vaglio democratico del Parlamento.
Nell’articolo 192 viene introdotto un meccanismo di conciliazione gestito dalle Autorità Nazionali di Regolamentazione (NRA). Su richiesta di una parte (tipicamente l’ISP), l’NRA supervisiona il tavolo. La procedura prevede tempistiche stringenti: notifica al BEREC entro una settimana, opinione tecnica entro due mesi e convocazione entro tre mesi. L’NRA ha il potere di proporre opzioni per una cooperazione effettiva (Art. 192, par. 3, lett. d), una formula vaga che potrebbe includere raccomandazioni su oneri economici. Sebbene la conciliazione sia etichettata come volontaria, il rifiuto sistematico delle opzioni proposte dall’NRA crea un paper trail di non-cooperazione che può essere utilizzato contro i CAP.
Infine, all’articolo 193 il legislatore prevede una revisione dell’efficacia del meccanismo dopo tre anni. Sotto il profilo del diritto amministrativo, questo articolo crea una chiara path dependency: i record della conciliazione, le opinioni del BEREC e i rifiuti di accordo costituiranno un fascicolo istruttorio precostituito per giustificare future regolamentazioni obbligatorie.
L’analisi del “so what?” rivela che, pur essendo formalmente volontaria, la procedura funge da backdoor regolatoria. La sistematizzazione delle dispute consente alla Commissione di bypassare la necessità di un nuovo accordo politico immediato, normalizzando l’intervento pubblico nelle negoziazioni private tra ISP e Big Tech.
Inoltre, il DNA introduce agli Articoli 36-45 un regime di autorizzazione satellitare a livello UE, concretizzando il Single passport e riducendo ulteriormente la discrezionalità degli Stati membri in settori tecnologici critici. Le aziende potranno registrarsi in un solo Stato membro e operare in tutta l’Unione, eliminando l’onere di 27 notifiche diverse.
Questo sistema favorisce i player europei rispetto a operatori extra-UE come SpaceX. Se in precedenza Starlink poteva negoziare autorizzazioni bilaterali (es. con l’autorità italiana o rumena), ora dovrà confrontarsi con un’autorità pan-europea dedicata che integrerà criteri di sicurezza e resilienza nella selezione degli operatori.
Inoltre, il DNA impone piani nazionali obbligatori per il passaggio totale alla fibra entro il 2035. La transizione sostenibile dalle reti in rame non è più lasciata alla discrezionalità del mercato, ma diventa un obbligo normativo volto a ridurre il consumo energetico e aumentare la capacità di banda per le applicazioni AI e cloud.
Ostacoli all’obbligatorietà del meccanismo di fair share
A) La qualificazione giuridica del fair share: un vicolo cieco
Il primo scoglio che ha orientato il DNA verso la volontarietà è l’incertezza qualificatoria della natura del fair share. Se il legislatore avesse imposto un pagamento, avrebbe dovuto definirne la natura giuridica, e ogni opzione disponibile presentava criticità sistemiche fatali per la tenuta del provvedimento dinanzi alla Corte di Giustizia UE.
Qualificare il fair share come tributo parafiscale o contributo di diritto pubblico troverebbe fondamento nell’obbligatorietà del versamento, che non dipenderebbe dalla volontà autonoma del soggetto passivo, bensì scaturirebbe automaticamente ex lege al verificarsi del presupposto impositivo. La doverosità intrinseca del contributo risponderebbe a finalità pubblicistiche di interesse generale, quale lo sviluppo infrastrutturale, e nell’assenza di un sinallagma diretto e immediato tra contributo versato e prestazione individualmente ricevuta dal contribuente.
Sotto il profilo costituzionale, qualora si aderisse a questa ricostruzione, diverrebbe ineludibile il rispetto dei principi fondamentali comuni agli ordinamenti degli Stati membri in materia tributaria. In particolare, il principio di capacità contributiva, consacrato nell’articolo 53 della Costituzione italiana e variamente declinato negli ordinamenti francese, tedesco e spagnolo, imporrebbe che il contributo si correli effettivamente a indici rivelatori di forza economica del soggetto passivo. Il principio di legalità sostanziale richiederebbe inoltre che la definizione del presupposto impositivo, della base imponibile, dei soggetti passivi e dell’aliquota applicabile sia compiutamente disciplinata dalla norma primaria, senza deleghe in bianco all’autorità amministrativa. Infine, il principio di non arbitrarietà imporrebbe che la misura del prelievo risponda a criteri oggettivi e razionalmente giustificabili, evitando discriminazioni irragionevoli tra categorie di contribuenti.
L’alternativa sarebbe stata qualificare il contributo come una tariffa regolata per l’accesso a un’infrastruttura essenziale (essential facility), applicando la dottrina antitrust statunitense recepita dalla Corte di Giustizia UE (sentenza Bronner, C-7/97). Secondo questa dottrina, il proprietario di un’infrastruttura essenziale e non economicamente duplicabile è tenuto a consentirne l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, secondo il paradigma internazionalmente noto con l’acronimo FRAND.
Nel caso specifico del fair share, la rete di telecomunicazioni costituirebbe un’essential facility per i fornitori di contenuti e applicazioni, i quali non potrebbero raggiungere i consumatori finali europei senza necessariamente attraversarla. Il contributo obbligatorio rappresenterebbe dunque il corrispettivo regolamentato per tale accesso indispensabile.
Anche questa via, tuttavia, portava a un vicolo cieco logico-giuridico che il DNA ha dovuto evitare. Anzitutto, non si verifica nella realtà un diniego di accesso da parte degli operatori di rete, giacché i fornitori di contenuti già accedono pienamente alla rete attraverso contratti di interconnessione e transito IP regolati sostanzialmente dalle dinamiche di mercato. Si sarebbe configurata quindi una sovrapposizione con discipline già esistenti, considerato che il framework attuale prevede già obblighi dettagliati di interconnessione disciplinati dall’articolo 61 dell’EECC e obblighi di trasparenza sanciti dall’articolo 104 dello stesso Codice.
Inoltre, emerge chiaramente un rischio concreto di doppia imposizione, giacché i fornitori di contenuti già sostengono costi significativi di accesso all’infrastruttura attraverso le content delivery networks, i peering agreements e i servizi di transito IP acquistati sul mercato.
La terza ricostruzione, che appare in definitiva la più convincente sul piano dogmatico, qualifica il fair share come contributo obbligatorio di solidarietà settoriale, configurandolo come categoria sui generis del diritto dell’economia, non perfettamente assimilabile né ai tributi né ai corrispettivi contrattuali.
Questa qualificazione si fonda su alcuni elementi distintivi. In primo luogo, il fondamento nella solidarietà infrastrutturale implica che il contributo realizzi una forma peculiare di mutualizzazione dei costi all’interno di un ecosistema tecnologicamente integrato, secondo il principio per cui tutti i soggetti che traggono vantaggio economico dall’infrastruttura digitale debbono concorrere proporzionalmente al suo sviluppo e mantenimento. In secondo luogo, la proporzionalità al beneficio effettivamente tratto fa sì che la misura del contributo si correli razionalmente all’intensità di utilizzo dell’infrastruttura, misurata attraverso il volume di traffico generato e, contestualmente, alla capacità economica del contribuente, individuata mediante soglie di fatturato. In terzo luogo, la destinazione vincolata delle risorse raccolte — funzionalizzate esclusivamente a investimenti infrastrutturali documentabili e verificabili — distingue nettamente questo contributo da redistribuzioni generalizzate prive di finalizzazione specifica. Infine, l’integrazione sistemica del meccanismo nel quadro degli obiettivi di interesse generale espressamente perseguiti dall’articolo 3 dell’EECC, quali la promozione della connettività, gli investimenti efficienti e la concorrenza sostenibile, conferisce al fair share una legittimazione teleologica che trascende la mera dinamica redistributiva.
Sebbene questa sia la ricostruzione dogmaticamente più affascinante, essa è priva di una base giuridica esplicita nel Codice (EECC). Come detto, l’attuale art. 3 dell’EECC promuove la connettività e gli investimenti efficienti, ma non autorizza meccanismi redistributivi tra segmenti di mercato diversi. Introdurre tale obbligo avrebbe richiesto una riscrittura profonda del Codice, esponendo il DNA a un iter legislativo lunghissimo e incerto.
La scelta della composizione volontaria nel DNA aggira elegantemente questo ginepraio: non definendo il pagamento come tassa o tariffa, e lasciandolo alla libera negoziazione (seppur assistita), il legislatore evita di dover giustificare la natura giuridica del prelievo.
B) Libertà fondamentali del TFUE e test di proporzionalità
In secondo luogo, l’analisi tecnica rivela che un fair share obbligatorio avrebbe esposto il Regolamento a censure di invalidità per violazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
L’imposizione di un onere finanziario ai CAP, che sono prestatori di servizi transfrontalieri, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). La libertà di stabilimento assicura ai cittadini e alle società dell’Unione il diritto fondamentale di esercitare attività economiche in qualsiasi Stato membro, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sulla residenza, mentre la libera prestazione dei servizi protegge analoga libertà per servizi resi in modo transfrontaliero senza necessità di stabilimento permanente.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia (sentenza Gebhard, C-55/94), tale restrizione è legittima solo se supera un rigoroso test di proporzionalità in quattro fasi. La misura restrittiva deve anzitutto applicarsi in modo non discriminatorio, senza distinzioni basate sulla nazionalità o sulla sede del soggetto economico. In secondo luogo, deve rispondere a motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione. In terzo luogo, la misura deve essere idonea a conseguire effettivamente l’obiettivo dichiarato, nel senso che deve esistere un nesso causale razionale tra mezzo impiegato e fine perseguito. Infine — passaggio più delicato — la misura non deve eccedere quanto strettamente necessario per conseguire lo scopo, nel senso che non devono esistere alternative ugualmente efficaci ma meno restrittive.
Un obbligo di fair share avrebbe quasi certamente fallito la quarta fase del test, la stretta necessità. Esistono infatti misure alternative meno restrittive per finanziare le reti (es. fondi pubblici, incentivi fiscali, voucher di connettività) che non limitano le libertà fondamentali dei prestatori di servizi. Scegliere la via obbligatoria avrebbe reso il DNA vulnerabile a ricorsi per violazione del principio di proporzionalità, dato che l’obiettivo (investimenti infrastrutturali) poteva essere raggiunto con mezzi meno invasivi.
C) Il rischio di Aiuti di Stato illegittimi
Un altro motivo tecnico che giustifica la prudenza del DNA è il rischio di configurare un regime di Aiuti di Stato illegittimi[1]. Se il meccanismo avesse previsto un flusso di denaro gestito o controllato dallo Stato (o da un’autorità pubblica) verso specifici operatori di telecomunicazioni (e non altri), si sarebbero soddisfatti i criteri di selettività e impiego di risorse statali.
Anche se la sentenza PreussenElektra (C-379/98) stabilisce che trasferimenti puramente privati non sono aiuti di Stato, la linea di demarcazione è sottile. Se il DNA avesse istituito un fondo centralizzato o meccanismi di compensazione governati pubblicamente, si sarebbe innescata la procedura di notifica ex art. 108 TFUE, bloccando l’applicazione della norma per anni. La scelta della negoziazione volontaria e privata elimina alla radice il problema dell’imputabilità allo Stato delle risorse.
Pregi, difetti e l’impatto sulle PMI
L’approccio volontario del DNA è un compromesso politico che nasconde rischi strutturali significativi.
Vero è che il settore è troppo dinamico per tariffe rigide, mentre la flessibilità del meccanismo permette di negoziare accordi su tecnologie emergenti come il 5G slicing (fondamentale per la difesa e le missioni critiche) e l’edge computing, in cui i confini tra infrastruttura e servizio sono sfumati. Inoltre, armonizza le pratiche di assegnazione dello spettro, promuovendo licenze di lunga durata e il principio “use it or share it”, garantendo certezza agli investitori.
Il rischio principale è però il lobbying hardening. Sotto il velo della volontarietà, la conciliazione istituzionalizzata agisce come uno strumento di pressione indiretta. Per le PMI digitali, la partecipazione a tavoli supervisionati da NRA e BEREC rappresenta un costo amministrativo potenzialmente insostenibile. Mentre i campioni europei delle telecomunicazioni (Vodafone, Telefónica) dispongono di dipartimenti legali iper-specializzati, le startup potrebbero trovarsi costrette ad accettare termini svantaggiosi pur di evitare lo scrutinio regolatorio.
Inoltre, vi è una questione ancora più scottante, che riguarda il rapporto tra il DNA e il Regolamento Open Internet (2015) (aggiornato nel 2025 nel contesto del Source Context).
Il DNA opera una pulizia testuale dell’OIR che ha allarmato esperti come epicenter.works e BEUC. L’Articolo 206 del DNA abroga formalmente gli Articoli 3, 4, 5 e 9 dell’OIR che costituiscono il cuore della neutralità della rete (trattamento equo del traffico, requisiti di trasparenza e poteri delle NRA).
Ancora più grave è la rimozione di 18 dei 19 considerando dell’OIR. In diritto UE, i recitals non sono solo preamboli, ma strumenti essenziali per l’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Senza questi pilastri interpretativi, sentenze come C-854/19 (Vodafone roaming), C-5/20 (tethering) e C-34/20 (Telekom Deutschland throttling), che hanno invalidato le offerte di zero-rating e la discriminazione del traffico, rischiano di perdere parte del loro ancoraggio normativo.
Infine, il DNA introduce il concetto di efficienza del traffico end-to-end sotto l’egida della sostenibilità ambientale. Sebbene condivisibile in teoria, in pratica questo concetto può essere utilizzato come un cavallo di Troia per giustificare la gestione discriminatoria del traffico. Se un ISP può sostenere che dare priorità a certi dati è “più efficiente” per la rete, il principio del trattamento uguale di tutto il traffico rischia di essere svuotato di significato.
L’analisi sistematica evidenzia poi un problema di coordinamento legislativo che il DNA ha voluto evitare. Il fair share avrebbe colpito selettivamente i cosiddetti Large Traffic Generators, che coincidono quasi perfettamente con i Gatekeepers designati dal Digital Markets Act e le Very Large Online Platforms del Digital Services Act.
Introdurre un obbligo finanziario specifico per le reti avrebbe creato una sovrapposizione sanzionatoria e regolatoria. I Gatekeeper sono già soggetti a divieti di autopreferenziazione e obblighi di interoperabilità (art. 5 e 6 DMA). Aggiungere un obbligo di contribuzione avrebbe introdotto un regime di regolazione asimmetrica ex ante duplicato, generando incertezza giuridica su quale autorità (Commissione, BEREC o autorità nazionali) avesse la competenza a vigilare. Inoltre, un obbligo basato solo sul volume di traffico avrebbe rischiato di penalizzare soggetti neutrali come i fornitori di cloud o CDN che, tecnicamente, non sono generatori di contenuti, ma infrastrutture, creando distorsioni competitive ingiustificate.
Conclusioni
La decisione di non legiferare un obbligo riflette anche la debolezza delle premesse economiche sottostanti. La retorica del fair share si basava sull’idea pigouviana di correggere un’esternalità negativa (la congestione di rete causata dal traffico dei grandi CAP). Tuttavia, l’analisi tecnico-economica ha evidenziato come questa teoria sia fallace a causa della doppia internalizzazione.
L’utente finale paga già l’ISP per la capacità di rete (abbonamento banda larga) e spesso paga anche il CAP per il servizio (es. abbonamento Netflix). Introdurre un terzo pagamento (dal CAP all’ISP) significherebbe tassare due volte lo stesso flusso di valore.
I dati dimostrano che il traffico generato dai CAP non è solo un costo (esternalità negativa), ma la causa stessa della domanda di connettività (esternalità positiva). Senza contenuti ad alta definizione, gli utenti non acquisterebbero connessioni in fibra ottica ad alto margine. Gli ISP traggono un vantaggio economico diretto dall’esistenza di quel traffico.
Il legislatore europeo, preso atto che le reti sono dimensionate sui picchi e non sui volumi totali, ha compreso che imporre un pagamento basato sul volume di traffico (sending party pays) avrebbe alterato l’efficienza allocativa del mercato digitale, rischiando di disincentivare gli investimenti in contenuti senza garantire una reale correlazione con i costi di rete.
Detto ciò, il DNA rappresenta, secondo la GSMA, una evoluzione laddove era richiesta una rivoluzione. Se da un lato l’atto ha il merito di riconoscere la connettività come asset strategico di difesa — in linea con l’obbligo NATO di dedicare l’1,5% del PIL alla resilienza delle infrastrutture civili — dall’altro rischia di creare un’architettura ibrida che non accontenta nessuno.
Da più parti si suggerisce che il futuro risieda nel concetto di Strategic openness: l’Europa deve superare la tentazione di un protezionismo autarchico a favore di un approccio basato sul rischio.
Ciò significa:
- non escludere i provider extra-UE solo per la sede legale, ma dare priorità a chi investe in R&D, produzione e posti di lavoro in Europa.
- rafforzare i legami con Regno Unito, Giappone e Corea del Sud per co-sviluppare tecnologie critiche (Quantum-safe networks, AI) e standard comuni.
- integrare pienamente le reti civili nella pianificazione militare, come dimostrato dall’uso di reti 5G private da parte della Marina Portoghese per il coordinamento di droni.
Chiosando, il meccanismo di composizione volontaria introdotto dagli articoli 191-193 del DNA rappresenta un compromesso sofisticato, poiché istituisce un foro procedurale che moralizza la contribuzione senza imporla, utilizzando la minaccia implicita di futuri interventi regolatori come leva negoziale, ma evitando le sabbie mobili dell’illegittimità europea che avrebbero inghiottito un obbligo ex lege. È una soluzione che sacrifica l’immediata soddisfazione economica delle Telco sull’altare della tenuta sistemica dell’ordinamento giuridico digitale europeo.
Fonti essenziali
https://www.astrid-online.it/static/upload/7fc5/7fc5a903dfd9c485f20280509120ad27.pdf
https://www.gsma.com/about-us/regions/europe/news/wp-on-eu-digital-infrastructure-needs
https://www.vodafone.com/~/media/Files/V/vodafone/corp/documents/Europes-Digital-Backbone.pdf
[1] L’articolo 107 del TFUE, disciplinante la complessa materia degli aiuti di Stato, introduce ulteriori profili di spinosità. Il primo paragrafo di tale disposizione vieta in linea di principio gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni. Affinché una misura configuri un aiuto incompatibile con il mercato interno devono ricorrere cumulativamente quattro condizioni: deve essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali o pubbliche; deve conferire un vantaggio economico selettivo a determinati beneficiari; deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato rilevante; deve incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri.











