La recente decisione con cui l’AGCM ha chiuso il procedimento sul Il dibattito aperto dal provvedimento AGCM su FiberCop e TIM
La recente decisione con cui l’AGCM ha chiuso il procedimento sul Master Service Agreement (MSA) tra FiberCop e TIM si colloca al centro di un dibattito che tende naturalmente a polarizzarsi tra letture favorevoli e valutazioni critiche.
Il presente contributo non intende inserirsi in questa dialettica, né formulare un giudizio di merito sull’opportunità della decisione, ma si pone un obiettivo diverso: analizzare la struttura del provvedimento e le scelte metodologiche sottostanti alla luce delle tradizionali categorie dell’intervento antitrust, in particolare nei mercati a rete ad alta intensità di capitale.
Indice degli argomenti
Le criticità all’origine dell’istruttoria
Il procedimento, avviato nel dicembre 2024, si fondava su tre profili di potenziale criticità concorrenziale.
In primo luogo, il vincolo di esclusiva: quindici anni, rinnovabili per ulteriori quindici. A maggiore ragione a fronte di meccanismi di intermediazione e retroattività. In un contesto in cui FiberCop detiene una quota largamente maggioritaria nel wholesale fisso e TIM mantiene una posizione primaria nel retail, un vincolo potenzialmente trentennale sollevava un interrogativo classico: la sottrazione stabile di una quota significativa di domanda contendibile dal mercato a monte. Inoltre, nelle aree non ancora coperte da rete FTTH FiberCop, TIM non poteva rivolgersi direttamente a un operatore alternativo, ma doveva passare attraverso FiberCop stessa. Infine, qualora quest’ultima avesse successivamente realizzato la propria rete, era prevista la migrazione dei clienti. Un simile assetto poteva incidere sugli incentivi all’investimento degli operatori alternativi e generare incertezza nella fase di transizione tecnologica.
La seconda preoccupazione riguardava invece il sistema di scontistica sui prezzi di accesso concessi a TIM e poi estesi ai concorrenti di TI. Il sistema di sconti assumeva rilievo non tanto per il livello dei prezzi in sé, quanto per la sua possibile interazione con l’assetto verticale dell’accordo.
L’esclusiva trentennale e il rischio di foreclosure
In presenza di impegni di volume e di una relazione privilegiata tra l’operatore retail dominante e la società della rete, la struttura della scontistica poteva infatti incidere sulla replicabilità delle condizioni economiche da parte degli operatori concorrenti. In termini antitrust, il tema non riguardava dunque la legittimità degli sconti come strumento competitivo — normalmente considerato fisiologico nella concorrenza di prezzo — ma la possibilità che la loro configurazione contrattuale contribuisse a rafforzare l’effetto di stabilizzazione della domanda generato dall’esclusiva.
IRU e quadro complessivo dell’istruttoria
Infine, la disciplina dei diritti IRU sui collegamenti business completava il quadro, con possibili effetti selettivi a favore dell’anchor tenant.
Nel loro insieme, queste criticità delineavano un approccio coerente con l’impostazione tradizionale dell’articolo 101 TFUE: verificare se l’assetto contrattuale necessario alla bancabilità dello scorporo producesse una compressione strutturale della concorrenza wholesale.
Dalla prima proposta alla versione finale dei rimedi
La prima versione degli impegni cercava di intervenire su questi nodi introducendo una differenziazione territoriale e una rimodulazione dell’esclusiva. Tuttavia, il market test ha evidenziato alcuni limiti significativi: la classificazione su base comunale risultava troppo grossolana; la durata dell’esclusiva rimaneva sostanzialmente invariata nelle aree più sensibili; il ruolo di FiberCop nell’intermediazione della domanda TIM restava centrale.
La riformulazione successiva — con cluster definiti per civici e introduzione di target di rollout — ha certamente affinato l’impianto. Ma la questione di fondo non era tanto tecnica quanto strutturale: in che misura la domanda del principale operatore retail restasse stabilmente allocata e quindi sottratta alla contendibilità ordinaria.
In questo quadro, anche il regime di scontistica assumeva rilievo sistemico: la sua funzione economica doveva essere valutata non isolatamente, ma alla luce della stabilizzazione della domanda derivante dall’esclusiva e dagli impegni di volume.
È nella risposta a queste domande che si colloca il cuore del provvedimento.
I tre cluster territoriali come architettura della soluzione
La decisione finale si fonda su una segmentazione territoriale in tre cluster, modulando durata e portata dell’esclusiva in funzione delle condizioni concorrenziali locali.
Cluster 1 – Aree a fallimento di mercato
Nel primo cluster rientrano i civici oggetto di finanziamenti pubblici (Aree Bianche 2016 – BUL e Aree Grigie Finanziate (Piano Italia 1 Giga), che rappresentano circa ¼ del mercato. Qui l’esclusiva viene ridotta a dieci anni, con possibile estensione di ulteriori cinque per civici coperti con investimenti autonomi. La motivazione dell’Autorità alla base dell’approvazione si fonda sull’assunto che l’ingresso di una seconda infrastruttura wholesale sia altamente improbabile. In tale contesto, il rischio di foreclosure viene considerato marginale.
Il passaggio argomentativo delicato non riguarda la conclusione, ma il presupposto: la neutralizzazione del rischio non deriva dall’apertura della domanda, bensì dalla valutazione strutturale sull’assenza di concorrenza potenziale. L’esclusiva è ritenuta non decisiva perché il mercato sarebbe, in ogni caso, poco contendibile.
Si tratta di una scelta che sposta l’attenzione dall’effetto della restrizione alla probabilità di ingresso.
Cluster 2 – Aree a concorrenza infrastrutturale significativa
Nel secondo cluster rientrano i civici situati nei 330 Comuni classificati da AGCom nei mercati 1A e 1B.1, caratterizzati dalla presenza di infrastrutture alternative significative (circa 1/3 del mercato).
In questo caso l’esclusiva viene articolata nel tempo: un periodo iniziale di consolidamento, un decennio in cui il vincolo si applica ai soli civici coperti direttamente da FiberCop, e una fase finale di “preferred provider”. L’Autorità assume che la presenza di concorrenza infrastrutturale significativa sia sufficiente a ridimensionare il rischio di effetti escludenti derivanti dalla stabilizzazione della domanda TIM.
È in questo passaggio che emerge un elemento metodologicamente rilevante: l’esistenza dell’offerta alternativa viene considerata elemento idoneo a disciplinare il mercato, anche in presenza di un’esclusiva di lunga durata con l’anchor tenant.
La dottrina antitrust, tuttavia, distingue tra esistenza di un’offerta alternativa ed effettiva capacità disciplinante di tale offerta quando una quota rilevante di domanda è stabilmente allocata. Nel provvedimento questa distinzione non viene esplorata in modo analitico o quantitativo: la segmentazione geografica AGCom è assunta come proxy sufficiente delle condizioni concorrenziali anche sotto il profilo della contendibilità della domanda.
In altri termini, la presenza di infrastrutture alternative viene considerata elemento idoneo a garantire la disciplina concorrenziale del mercato, senza che venga approfondito se — e in quale misura — tali infrastrutture possano effettivamente contendere la domanda dell’anchor tenant nel periodo coperto dall’esclusiva. Si tratta di un passaggio metodologico rilevante, perché nella prassi antitrust la stabilizzazione contrattuale di una quota significativa di domanda è normalmente uno degli elementi centrali nella valutazione degli effetti escludenti.
In questo contesto si inserisce anche la revisione del sistema di sconti previsto dal MSA. Gli impegni accettati dall’Autorità non eliminano la scontistica, ma ne modificano le modalità applicative, con l’obiettivo di evitare che essa — combinata con l’esclusiva e con gli impegni di volume — possa determinare vantaggi economici non replicabili. Il rimedio si colloca quindi su un piano prevalentemente contrattuale: non limita la concorrenza di prezzo, ma interviene sulla configurazione degli incentivi all’interno della relazione verticale tra TIM e FiberCop.
Cluster 3 – Aree in sviluppo e esclusiva condizionata
Nel terzo cluster (che comprende la rimanente parte del mercato di riferimento), relativo alle aree in cui la copertura FTTH è in sviluppo, la soluzione si fonda su una condizionalità legata agli investimenti.
FiberCop si impegna a coprire 13–13,5 milioni di civici in quattro anni. In caso di mancato raggiungimento dei target, TIM può rivolgersi direttamente ad altri operatori per un numero di civici proporzionale allo scostamento.
L’esclusiva diventa quindi subordinata alla performance. Finché il piano viene rispettato, la stabilizzazione della domanda permane; la contendibilità si attiva solo in caso di inadempimento.
Anche qui il passaggio interessante riguarda l’impostazione di fondo: la concorrenza opera come meccanismo eventuale di disciplina, non come dinamica strutturale ordinaria. L’Autorità privilegia l’incentivo all’investimento quale elemento compensativo rispetto alla ridotta contendibilità immediata.
Tabella 1 – Articolazione dei Cluster e tematiche Antitrust
| CLUSTER | Considerazioni AGCM | Tematiche Antitrust |
| Cluster 1 (Aree a fallimento di mercato) | Ingresso di un secondo operatore altamente improbabile | Ruolo della concorrenza potenziale nelle restrizioni verticali |
| Cluster 2 (Aree a concorrenza infrastrutturale) | Significativa presenza di infrastrutture alternative – riduzione rischio foreclosure | Distinzione tra offerta alternativa e contendibilità effettiva della domanda |
| Cluster 3 (Altre aree) | Esclusiva condizionata al rollout degli investimenti | Trade-off tra incentivo all’investimento e apertura strutturale della domanda |
Fonte: Analisi PTS su procedimento AGCM I874-I874B, 2026
Una possibile lettura su tre livelli
Osservato in prospettiva sistemica, il provvedimento può essere letto su tre piani.
Sul piano giuridico, l’Autorità privilegia una valutazione complessiva di equilibrio rispetto a una verifica strettamente centrata sulla proporzionalità della restrizione, accettando una stabilizzazione territoriale della domanda purché modulata e condizionata.
Sul piano economico, la presenza di infrastrutture alternative e gli impegni di investimento vengono considerati elementi idonei a neutralizzare il rischio di foreclosure, senza che emerga un’analisi quantitativa esplicita sul peso disciplinante della domanda dell’anchor tenant nei diversi contesti. In questa logica si colloca anche la revisione del sistema di sconti previsto dal MSA, che l’Autorità tratta come elemento accessorio dell’architettura contrattuale complessiva piuttosto che come pratica di prezzo autonoma.
Sul piano dell’enforcement, la soluzione si affida a meccanismi dinamici che presuppongono monitoraggio continuo e valutazione ex post dell’equilibrio raggiunto.
Conclusioni
Il provvedimento non rimuove l’esclusiva di lungo periodo, ma la differenzia territorialmente e la condiziona al rollout. La foreclosure non viene esclusa in astratto; viene considerata non rilevante dove la concorrenza è strutturalmente assente, neutralizzata dalla presenza di alternative o compensata da obblighi di investimento. Ne emerge un impianto che si colloca in una zona di confine tra enforcement concorrenziale e policy infrastrutturale.
Il presente contributo non intende inserirsi in questa dialettica, né formulare un giudizio di merito sull’opportunità della decisione, ma si pone un obiettivo diverso: analizzare la struttura del provvedimento e le scelte metodologiche sottostanti alla luce delle tradizionali categorie dell’intervento antitrust, in particolare nei mercati a rete ad alta intensità di capitale.
Le criticità all’origine dell’istruttoria
Il procedimento, avviato nel dicembre 2024, si fondava su tre profili di potenziale criticità concorrenziale.
In primo luogo, il vincolo di esclusiva: quindici anni, rinnovabili per ulteriori quindici. A maggiore ragione a fronte di meccanismi di intermediazione e retroattività. In un contesto in cui FiberCop detiene una quota largamente maggioritaria nel wholesale fisso e TIM mantiene una posizione primaria nel retail, un vincolo potenzialmente trentennale sollevava un interrogativo classico: la sottrazione stabile di una quota significativa di domanda contendibile dal mercato a monte. Inoltre, nelle aree non ancora coperte da rete FTTH FiberCop, TIM non poteva rivolgersi direttamente a un operatore alternativo, ma doveva passare attraverso FiberCop stessa. Infine, qualora quest’ultima avesse successivamente realizzato la propria rete, era prevista la migrazione dei clienti. Un simile assetto poteva incidere sugli incentivi all’investimento degli operatori alternativi e generare incertezza nella fase di transizione tecnologica.
La seconda preoccupazione riguardava invece il sistema di scontistica sui prezzi di accesso concessi a TIM e poi estesi ai concorrenti di TI. Il sistema di sconti assumeva rilievo non tanto per il livello dei prezzi in sé, quanto per la sua possibile interazione con l’assetto verticale dell’accordo.
L’esclusiva trentennale e il rischio di foreclosure
In presenza di impegni di volume e di una relazione privilegiata tra l’operatore retail dominante e la società della rete, la struttura della scontistica poteva infatti incidere sulla replicabilità delle condizioni economiche da parte degli operatori concorrenti. In termini antitrust, il tema non riguardava dunque la legittimità degli sconti come strumento competitivo — normalmente considerato fisiologico nella concorrenza di prezzo — ma la possibilità che la loro configurazione contrattuale contribuisse a rafforzare l’effetto di stabilizzazione della domanda generato dall’esclusiva.
IRU e quadro complessivo dell’istruttoria
Infine, la disciplina dei diritti IRU sui collegamenti business completava il quadro, con possibili effetti selettivi a favore dell’anchor tenant.
Nel loro insieme, queste criticità delineavano un approccio coerente con l’impostazione tradizionale dell’articolo 101 TFUE: verificare se l’assetto contrattuale necessario alla bancabilità dello scorporo producesse una compressione strutturale della concorrenza wholesale.
Dalla prima proposta alla versione finale dei rimedi
La prima versione degli impegni cercava di intervenire su questi nodi introducendo una differenziazione territoriale e una rimodulazione dell’esclusiva. Tuttavia, il market test ha evidenziato alcuni limiti significativi: la classificazione su base comunale risultava troppo grossolana; la durata dell’esclusiva rimaneva sostanzialmente invariata nelle aree più sensibili; il ruolo di FiberCop nell’intermediazione della domanda TIM restava centrale.
La riformulazione successiva — con cluster definiti per civici e introduzione di target di rollout — ha certamente affinato l’impianto. Ma la questione di fondo non era tanto tecnica quanto strutturale: in che misura la domanda del principale operatore retail restasse stabilmente allocata e quindi sottratta alla contendibilità ordinaria.
In questo quadro, anche il regime di scontistica assumeva rilievo sistemico: la sua funzione economica doveva essere valutata non isolatamente, ma alla luce della stabilizzazione della domanda derivante dall’esclusiva e dagli impegni di volume.
È nella risposta a queste domande che si colloca il cuore del provvedimento.
I tre cluster territoriali come architettura della soluzione
La decisione finale si fonda su una segmentazione territoriale in tre cluster, modulando durata e portata dell’esclusiva in funzione delle condizioni concorrenziali locali.
Cluster 1 – Aree a fallimento di mercato
Nel primo cluster rientrano i civici oggetto di finanziamenti pubblici (Aree Bianche 2016 – BUL e Aree Grigie Finanziate (Piano Italia 1 Giga), che rappresentano circa ¼ del mercato. Qui l’esclusiva viene ridotta a dieci anni, con possibile estensione di ulteriori cinque per civici coperti con investimenti autonomi. La motivazione dell’Autorità alla base dell’approvazione si fonda sull’assunto che l’ingresso di una seconda infrastruttura wholesale sia altamente improbabile. In tale contesto, il rischio di foreclosure viene considerato marginale.
Il passaggio argomentativo delicato non riguarda la conclusione, ma il presupposto: la neutralizzazione del rischio non deriva dall’apertura della domanda, bensì dalla valutazione strutturale sull’assenza di concorrenza potenziale. L’esclusiva è ritenuta non decisiva perché il mercato sarebbe, in ogni caso, poco contendibile.
Si tratta di una scelta che sposta l’attenzione dall’effetto della restrizione alla probabilità di ingresso.
Cluster 2 – Aree a concorrenza infrastrutturale significativa
Nel secondo cluster rientrano i civici situati nei 330 Comuni classificati da AGCom nei mercati 1A e 1B.1, caratterizzati dalla presenza di infrastrutture alternative significative (circa 1/3 del mercato).
In questo caso l’esclusiva viene articolata nel tempo: un periodo iniziale di consolidamento, un decennio in cui il vincolo si applica ai soli civici coperti direttamente da FiberCop, e una fase finale di “preferred provider”. L’Autorità assume che la presenza di concorrenza infrastrutturale significativa sia sufficiente a ridimensionare il rischio di effetti escludenti derivanti dalla stabilizzazione della domanda TIM.
È in questo passaggio che emerge un elemento metodologicamente rilevante: l’esistenza dell’offerta alternativa viene considerata elemento idoneo a disciplinare il mercato, anche in presenza di un’esclusiva di lunga durata con l’anchor tenant.
La dottrina antitrust, tuttavia, distingue tra esistenza di un’offerta alternativa ed effettiva capacità disciplinante di tale offerta quando una quota rilevante di domanda è stabilmente allocata. Nel provvedimento questa distinzione non viene esplorata in modo analitico o quantitativo: la segmentazione geografica AGCom è assunta come proxy sufficiente delle condizioni concorrenziali anche sotto il profilo della contendibilità della domanda.
In altri termini, la presenza di infrastrutture alternative viene considerata elemento idoneo a garantire la disciplina concorrenziale del mercato, senza che venga approfondito se — e in quale misura — tali infrastrutture possano effettivamente contendere la domanda dell’anchor tenant nel periodo coperto dall’esclusiva. Si tratta di un passaggio metodologico rilevante, perché nella prassi antitrust la stabilizzazione contrattuale di una quota significativa di domanda è normalmente uno degli elementi centrali nella valutazione degli effetti escludenti.
In questo contesto si inserisce anche la revisione del sistema di sconti previsto dal MSA. Gli impegni accettati dall’Autorità non eliminano la scontistica, ma ne modificano le modalità applicative, con l’obiettivo di evitare che essa — combinata con l’esclusiva e con gli impegni di volume — possa determinare vantaggi economici non replicabili. Il rimedio si colloca quindi su un piano prevalentemente contrattuale: non limita la concorrenza di prezzo, ma interviene sulla configurazione degli incentivi all’interno della relazione verticale tra TIM e FiberCop.
Cluster 3 – Aree in sviluppo e esclusiva condizionata
Nel terzo cluster (che comprende la rimanente parte del mercato di riferimento), relativo alle aree in cui la copertura FTTH è in sviluppo, la soluzione si fonda su una condizionalità legata agli investimenti.
FiberCop si impegna a coprire 13–13,5 milioni di civici in quattro anni. In caso di mancato raggiungimento dei target, TIM può rivolgersi direttamente ad altri operatori per un numero di civici proporzionale allo scostamento.
L’esclusiva diventa quindi subordinata alla performance. Finché il piano viene rispettato, la stabilizzazione della domanda permane; la contendibilità si attiva solo in caso di inadempimento.
Anche qui il passaggio interessante riguarda l’impostazione di fondo: la concorrenza opera come meccanismo eventuale di disciplina, non come dinamica strutturale ordinaria. L’Autorità privilegia l’incentivo all’investimento quale elemento compensativo rispetto alla ridotta contendibilità immediata.
Tabella 1 – Articolazione dei Cluster e tematiche Antitrust
| CLUSTER | Considerazioni AGCM | Tematiche Antitrust |
| Cluster 1 (Aree a fallimento di mercato) | Ingresso di un secondo operatore altamente improbabile | Ruolo della concorrenza potenziale nelle restrizioni verticali |
| Cluster 2 (Aree a concorrenza infrastrutturale) | Significativa presenza di infrastrutture alternative – riduzione rischio foreclosure | Distinzione tra offerta alternativa e contendibilità effettiva della domanda |
| Cluster 3 (Altre aree) | Esclusiva condizionata al rollout degli investimenti | Trade-off tra incentivo all’investimento e apertura strutturale della domanda |
Fonte: Analisi PTS su procedimento AGCM I874-I874B, 2026
Una possibile lettura su tre livelli
Osservato in prospettiva sistemica, il provvedimento può essere letto su tre piani.
Sul piano giuridico, l’Autorità privilegia una valutazione complessiva di equilibrio rispetto a una verifica strettamente centrata sulla proporzionalità della restrizione, accettando una stabilizzazione territoriale della domanda purché modulata e condizionata.
Sul piano economico, la presenza di infrastrutture alternative e gli impegni di investimento vengono considerati elementi idonei a neutralizzare il rischio di foreclosure, senza che emerga un’analisi quantitativa esplicita sul peso disciplinante della domanda dell’anchor tenant nei diversi contesti. In questa logica si colloca anche la revisione del sistema di sconti previsto dal MSA, che l’Autorità tratta come elemento accessorio dell’architettura contrattuale complessiva piuttosto che come pratica di prezzo autonoma.
Sul piano dell’enforcement, la soluzione si affida a meccanismi dinamici che presuppongono monitoraggio continuo e valutazione ex post dell’equilibrio raggiunto.
Conclusioni
Il provvedimento non rimuove l’esclusiva di lungo periodo, ma la differenzia territorialmente e la condiziona al rollout. La foreclosure non viene esclusa in astratto; viene considerata non rilevante dove la concorrenza è strutturalmente assente, neutralizzata dalla presenza di alternative o compensata da obblighi di investimento. Ne emerge un impianto che si colloca in una zona di confine tra enforcement concorrenziale e policy infrastrutturale.
Se si tratti di un’evoluzione coerente dell’antitrust nei mercati a rete o di una deviazione rispetto alla sua tradizionale grammatica è questione che il tempo e le dinamiche di mercato contribuiranno a chiarire.







