A partire dal 19 giugno 2026 i consumatori potranno beneficiare di una nuova funzione per facilitare l’esercizio del diritto di recesso nel caso di contratti conclusi online. Questo nuovo requisito si inserisce nel sempre più complesso impianto normativo di contrasto dei c.d. “dark pattern“.
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Il diritto di recesso e i dark pattern
Chiunque abbia mai acquistato un prodotto o un servizio online sa bene che la procedura per il completamento di un ordine è, nella maggior parte dei casi, molto rapida e semplice e richiede pochissimi passaggi.
Lo stesso, tuttavia, non può sempre dirsi per l’esercizio del diritto di recesso che a volte richiede la compilazione di moduli (da stampare, firmare e scansionare) nascosti in angoli remoti delle interfacce utente, email che rimangono senza risposta, navigazione infinita tra pagine web, numeri verdi irraggiungibili, app da scaricare e chatbot che non danno mai una risposta chiara.
Quella che all’apparenza sembra una casualità spesso nasconde un dark pattern, ovvero una precisa progettazione delle interfacce online appositamente pensata per indurre i consumatori a desistere dall’esercitare un diritto.
Nello specifico, tali interfacce utente vengono denominate roach motel, come una nota esca per scarafaggi molto popolare negli Stati Uniti.
Con una specifica disposizione della Direttiva UE 2023/2673, il legislatore europeo è intervenuto per porre rimedio a questa asimmetria.
In aggiunta agli obblighi informativi e ai moduli standard di recesso da fornire prima della conclusione del contratto, nonché agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dalla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, a partire dal 19 giugno 2026 ogni professionista sarà obbligato a consentire al consumatore di recedere da tali contratti mediante una specifica funzionalità di recesso all’interno dell’interfaccia online.
La funzione di recesso online: che cosa prevede la nuova norma
Il Decreto Legislativo 209/2025 ha introdotto il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005), il quale prevede che, per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, il professionista debba consentire al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.
Il presupposto applicativo della funzione è semplice: la conclusione a distanza di un contratto mediante un’interfaccia online (ad es. acquisto online di un bene o di un abbonamento tramite un sito web o un’app).
È bene osservare che questa funzionalità riguarda il solo diritto di recesso (anche detto diritto “al ripensamento” o “di reso” previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo) da esercitare, generalmente, entro 14 giorni dal ricevimento di un prodotto acquistato o dall’inizio della fruizione di un servizio.
La nuova funzione non riguarda la possibilità di disdetta di un contratto periodico (ad es. l’abbonamento mensile ad un servizio online). Il legislatore italiano, a differenza di quello tedesco, ha scelto di non rendere obbligatoria la disponibilità di questa funzione, che per ora resta determinabile, nei limiti dei principi di correttezza e trasparenza, da ciascun professionista.
Inoltre, la funzione di recesso digitale si aggiunge a — e non sostituisce — gli strumenti già esistenti: il consumatore potrà sempre avvalersi del modulo cartaceo o di qualunque altra dichiarazione esplicita di recesso.
Inoltre, i presupposti per l’esercizio del medesimo diritto, inclusi i casi di limitazione ed esclusione, restano invariati.
Come funziona la funzione di recesso online
La funzione di recesso deve consentire al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto.
Questa dichiarazione di recesso consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:
Dati da fornire o confermare
• il suo nome;
• le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;
• le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.
Si noti la scelta nell’utilizzo dei verbi “fornire o confermare“. Se il consumatore ha già effettuato l’accesso alla propria area riservata e il sistema riconosce già la sua identità e il contratto rispetto al quale si intende esercitare il recesso, sarebbe preferibile ricorrere all’utilizzo di moduli con informazioni pre-compilate al fine di ridurre al minimo i passaggi richiesti.
Funzione di recesso online tra visibilità, accessibilità e continuità
Al fine di raggiungere la massima trasparenza e accessibilità, la funzione di recesso deve essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole: “recedere dal contratto qui” o con un’altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile che la identifichi.
Inoltre, tale funzione deve essere resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso e apparire in modo ben visibile sull’interfaccia online ed essere facilmente accessibile al consumatore.
Ad esempio, il professionista potrebbe fornire collegamenti ipertestuali nell’homepage del sito o nell’apposita area riservata dell’utente che conducano il consumatore alla funzionalità di recesso.
Pratiche da escludere
Alla luce del chiaro intento della norma, sono pertanto da escludersi:
• qualunque forma di “mimetizzazione” del pulsante di recesso o di collocazione in sezioni di difficile accesso;
• la richiesta di effettuare diversi passaggi per beneficiare della funzione, quali ad esempio la navigazione di diverse pagine web o la necessità di scaricare un’apposita app se il contratto non è stato concluso tramite la stessa.
La conferma del recesso nella funzione di recesso online
Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online, questa deve essere confermata mediante una funzione di conferma da indicare in modo facilmente leggibile con le parole “conferma recesso” o con un’altra formulazione altrettanto inequivocabile.
Avviso di ricevimento e perfezionamento del recesso online
Una volta che il consumatore ha confermato la dichiarazione di recesso, il professionista è tenuto ad inviare al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad es. e-mail, SMS), comprensivo del suo contenuto e della data e dell’ora della sua trasmissione.
Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso online è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.
Il criterio adottato è quello della spedizione (e non della ricezione): ciò che rileva è che il consumatore abbia trasmesso la dichiarazione prima della scadenza del termine, indipendentemente da quando il professionista la riceva o la elabori.
Il coordinamento della funzione di recesso online con le informazioni precontrattuali
La funzione di recesso non è solo un elemento dell’interfaccia online: è anche oggetto di specifici obblighi informativi che il professionista deve adempiere prima della conclusione del contratto.
Infatti, l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso devono essere indicate al consumatore prima della conclusione del contratto, consentendo a quest’ultimo di sapere già al momento della conclusione del contratto come potrà esercitare il proprio diritto.
Applicabilità della funzione di recesso online dal 19 giugno 2026
La norma prevede espressamente che le disposizioni relative alla nuova funzione di recesso si applichino a decorrere dal 19 giugno 2026 e soltanto ai contratti conclusi successivamente a tale data.
In ogni caso, resta fermo che eventuali procedure di recesso eccessivamente gravose potranno comunque essere oggetto di contestazione ai sensi della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette.
Conclusione sulla funzione di recesso online
La funzione di recesso digitale introdotta dall’art. 54-bis del Codice del Consumo rappresenta una risposta normativa matura e lungimirante a un problema reale: la difficoltà dei consumatori di esercitare un diritto che, pur formalmente riconosciuto da decenni, era nella pratica spesso ostacolato da procedure volutamente macchinose.
Per i consumatori, questa norma rappresenta un significativo rafforzamento delle tutele: recedere da un contratto concluso online dovrà essere semplice, immediato e verificabile. Per i professionisti, si tratta di un adempimento concreto, che richiede un aggiornamento delle interfacce, dei sistemi informatici e della documentazione contrattuale entro il 19 giugno 2026.








