Il report sull’attività svolta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell’anno 2026 pubblicato on-line il 14 luglio 2026 riporta al paragrafo 3.3.3 “I provvedimenti in materia di equo compenso”.
Ci offre quindi materiale utile per capire dove siamo e dove stiamo andando sul percorso di tutela dei contenuti editoriali sulle piattaforme digitali, anche rispetto all’utilizzo che ne fa l’intelligenza artificiale.
Questa testata ha preso in esame il loro contenuto in diversi brani che illustrano la situazione giuridica ed economica dell’equo e ragionevole compenso che compete ad autori e editori per la loro rinuncia all’esclusiva derivante dalla pubblicazione parziale dei loro articoli sulle piattaforme digitali (in particolare i c.d. “social network”).
I dati resi noti dall’AGCOM forniscono oggi una visione d’insieme che consente di affrontare le ulteriori tematiche che trovano le loro ragioni sul perché risulti tanto complesso per le Big Tech statunitensi adeguarsi ai regolamenti e alle stesse norme primarie del nostro paese – e degli altri Stati dell’unione Europea – che impongono il riconoscimento di un diritto degli editori di percepire un’equa e proporzionata remunerazione per l’uso, seppure parziale, degli articoli ripresi e pubblicati sulle piattaforme digitali di social network.
Per un esame del primo caso verificatosi nell’Unione Europea in tema di equo compenso per gli editori di giornali a ridosso dal vaso della Direttiva Digital single Market del 2019 si può esaminare l’articolo in nota .
In questa sede ci preme notare in particolare la circostanza evidenziata nell’elaborato annuale sviluppato dall’Authority presieduta dal Prof. Giacomo Lasorella per il 2026, il quale sottolinea che sui due fronti delle imprese di media monitoring e di rassegna stampa e su quello delle piattaforme digitali sono presenti alcuni contenziosi.
Avuto riguardo alle piattaforme social in particolare sono tuttora presenti nove procedure per la determinazione dell’equo compenso che coinvolgono quattro distinte piattaforme “Google”, “Microsoft”, “X” e “LinkedIn”. A tali procedimenti pendenti vanno ad aggiungersi quelli conclusi sul piano formale nei confronti di Meta e LinkedIn, giunti fino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di cui abbiamo dato notizia nel secondo articolo riportato in nota 1.
Indice degli argomenti
Microsoft, Meta e LinkedIn davanti al modello italiano
Per il lettore che ha preso conoscenza della disciplina prevista dalle norme vigenti in Italia sulla scorta dei documenti presenti nella già richiamata nota 1, possiamo prendere come primo punto di riferimento la Delibera 278/24/CONS che ha riguardato l’analisi dei comportamenti dell’impresa statunitense Microsoft, la quale si è vista richiedere l’equo compenso per la pubblicazione degli snippet degli articoli giornalistici pubblicati sulla piattaforma “LinkedIn”.
Il caso GEDI e Microsoft sugli snippet
A tale proposito vanno evidenziati tre principali aspetti del caso che ha contrapposto l’editore GEDI a Microsoft (agosto 2023) come primo banco di prova delle norme introdotte in Italia sull’equo compenso per i giornali.
La Delibera 278/24/CONS dell’AGCOM ha come oggetto del contendere le anteprime degli articoli raggiungibili attraverso il motore di ricerca Bing e la loro riconducibilità a un “utilizzo” economico dei contenuti a beneficio del gestore della piattaforma.
A seguito di istruttoria la decisione di AGCOM ha condotto all’accertamento dell’obbligo per Microsoft di pagare l’equo compenso, con un importo già allora determinato nella delibera ma oscurato nell’ammontare (omissis).
Già in questo primo procedimento sanzionatorio si percepisce il segnale della difficoltà dell’impresa statunitense Microsoft, un colosso USA, la quale si trova vincolata in base alle Delibere 180/25/CONS e 321/25/CONS a un meccanismo di remunerazione ex lege sconosciuto nel proprio ordinamento domestico, dove il rapporto editore-piattaforma è regolato per contratto (work-made-for-hire) o addirittura tollerato senza corrispettivo in base al fair use.
Facebook News e il value gap contestato da GEDI
Va in questo contesto aggiunto che il caso GEDI/Meta (del settembre 2023) presenta aspetti diversi e peculiari rispetto alla riproduzione testé considerata degli snippet dei giornali all’interno dei contenuti editoriali delle piattaforme, ponendo nuove complessità alla valutazione dell’equo compenso attraverso la creazione di “Facebook News”.
GEDI in tal caso ha osservato che non ci troviamo di fronte a mero snippet passivo, ma abbiamo a che fare con una riproduzione attiva e strutturata della news che genera un “divario di valore” (value gap) fra la notizia ripresa ed il suo sviluppo.
A fronte delle richieste di GEDI e della successiva Delibera 3/23/CONS, la reazione di Meta è stata quella di rifiutare l’adeguamento alla Delibera Consigliare e di impugnarla al TAR del Lazio per il suo annullamento.
L’argomento centrale delle difese di Meta riguarda i criteri di calcolo adottati dall’Authority, i quali non garantirebbero chiarezza e libertà contrattuale, imponendo pagamenti scollegati dall’uso effettivo dei contenuti.
Inoltre, poiché Meta contesta il potere stesso di un’autorità amministrativa di determinare ex-post il prezzo di un contenuto, secondo una logica estranea alla negoziazione privata tipica del contesto statunitense, essa ha chiesto la sospensione dell’efficacia della Delibera in primis al TAR e poi la sua immediata riforma al Consiglio di Stato, con il rinvio finale della causa alla CGUE per le questioni pregiudiziali che – come abbiamo visto sono state respinte – ci dobbiamo porre di fronte alcune questioni che riguardano il perché i gestori delle piattaforme digitali statunitensi non condividano l’impostazione giuridica dei Paesi dell’Unione Europea sull’equo compenso.
Fair use e work-made-for-hire nella distanza con gli Stati Uniti
Va da subito detto che la resistenza opposta dai gestori dei social network non è solo di merito ma di metodo; Meta contesta il potere stesso di un’autorità amministrativa di determinare ex-post il prezzo di un contenuto, che viene fissato secondo una logica estranea alla negoziazione privata tipica del contesto statunitense .
Ma sui dubbi e le perplessità circa la debenza di un corrispettivo per un’utilizzazione parziale di un contenuto creativo incide significativamente anche la dottrina del fair use intesa come habitus culturale delle piattaforme USA. Ricordiamo che al fine della verifica circa la sussistenza di un fair-use vanno tenuti in considerazione quattro fattori di valutazione: scopo e carattere dell’uso, natura dell’opera protetta, quantità e sostanzialità della porzione utilizzata, nonché l’effetto dell’utilizzo sul mercato potenziale.
L’evoluzione giurisprudenziale recente in materia di fair-use è passata dalla storica e oggi centrale sentenza Warhol-Goldsmith (2023) , che ha ridimensionato le letture iper-estensive dell’uso trasformativo, alla decisione Bartz v. Anthropic (2025), dove il giudice Alsup ha tracciato una tripartizione fondamentale: l’addestramento su opere legittimamente acquisite è «spettacolarmente trasformativo», lo shift di formato su copie fisiche è lecito, ma l’utilizzo di dataset pirata (LibGen, Books3) per l’addestramento dei modelli resta una violazione non sanabile .
Va poi ricordato che negli Stati Uniti nel contenzioso fra il New York Times v. Microsoft/OpenAI, la difesa del fair use fatta valere dal gestore del modello di IA si scontra con l’accusa che il modello stesso “rigurgita” porzioni sostanziali degli articoli, creando un sostituto di mercato. La specificità del testo giornalistico (breve, informativo e immediatamente fruibile) rende più difficile dimostrare l’uso trasformativo del contenuto facendo divenire più evidente il danno concorrenziale causato con la pubblicazione di parti rilevanti dotate di “substantial similarity” .
Un ulteriore aspetto che incide nella lettura della vicenda dell’equo compenso per editori e giornalisti è dato dal fatto che negli Stati Uniti, l’opera creata dal giornalista nell’ambito del rapporto di lavoro appartiene all’editore per contratto o per legge, secondo la dottrina del work-made-for-hire (Section 101 del Copyright Act). L’editore, titolare originario dell’opera, gestisce in autonomia la concessione dei diritti alle piattaforme, senza vincoli di “equa e proporzionata suddivisione degli introiti” ex lege e neppure assume obblighi di trasparenza verso i giornalisti-autori, se non quelli eventualmente previsti dai contratti collettivi.
Questo spiega perché, per una piattaforma statunitense, l’imposizione di un “equo compenso” inderogabile a favore degli editori, calcolato in via amministrativa, appare un’anomalia sistemica: nell’ordinamento U.S.A. il valore della notizia è rimesso alla negoziazione libera (e pure al rifiuto della cessione), e semmai è il giudice, su istanza di parte, dopo avere condotto un’onerosa discovery, a stabilire ex post il danno o la sussistenza dell’eventuale fair use.
In Italia, invece, il giornalista resta l’autore del contributo letterario e l’editore gode di un diritto connesso biennale protetto da un’Autorità pubblica, l’AGCOM, cui è affidato il compito di prevenire l’abuso di posizione dominante nel settore dell’informazione.
Dati, trasparenza e calcolo dell’equo compenso
Anche i modelli di acquisizione delle prove in giudizio differiscono nell’Unione Europea e negli Stati Uniti: i dati sull’uso dei contenuti e quelli sui ricavi emergono solo in processo, grazie all’istituto della discovery (produzione forzata di documenti, corrispondenza interna, dati di bilancio).
In base alle norme di legge e le Delibere dell’AGCOM, in Italia l’Autorithy può acquisire i dati ex-ante, imporre obblighi di trasparenza e sanzionare il mancato adempimento con pene pecuniarie che possono raggiungere l’1% del fatturato (sanzione che la CGUE ha ritenuto proporzionata nella sua sentenza del 12 maggio 2026 C-797/23, (par. 99). Questo scarto temporale e strutturale è vissuto dalle piattaforme come un’intrusione regolatoria inedita, che inverte l’onere della prova e riduce il margine di manovra che invece il sistema statunitense concede loro.
Seppure la sentenza della CGUE certifichi che il modello italiano ex art. 43-bis Legge autore è compatibile con il diritto UE e ora i gestori delle piattaforme non possano più appellarsi a un presunto contrasto di dette regole con il testo della Direttiva DSM per sottrarsi ai propri obblighi, permane in esse una tensione di fondo per la conflittualità di norme e procedure con la loro cultura giuridica di origine, che continua a considerare il fair-use – e non un equo compenso amministrato – come il perno del bilanciamento tra uso e protezione delle opere.
Un altro aspetto da non sottovalutare è dato dal fatto che nonostante il quadro giuridico sia stato in parte definito con la decisione della CGUE, l’adeguamento delle piattaforme statunitensi al sistema dell’equo compenso resta complesso nella pratica.
Le difficoltà attuative per le piattaforme social
Si presentano in tal senso numerose difficoltà attuative, le quali possono riguardare:
- La determinazione dell’equo compenso provvisorio calcolato per Meta (Delibera 180/25/CONS), presenta aspetti che lo connotano quale atto “esplorativo e di pressione” per superare l’opacità dei dati sui ricavi, la determinazione dell’engagement nell’uso effettivo da parte degli utenti nell’accedere alle informazioni on-line e la provenienza effettiva dei dati posti come provenienti unicamente dall’editore.
- Il problema del valore non direttamente determinabile del quantum dovuto da parte dei gestori delle piattaforme digitali costituisce un ulteriore ostacolo: per le piattaforme social, il valore non è solo dato dal click o dal traffico diretto, ma deve essere basato sulla permanenza, e sui dati di profilazione. In tal senso la stessa AGCOM riconosce la necessità di adattare e modificare il metodo di calcolo quando i ricavi non sono direttamente attribuibili ai contenuti editoriali.
- Vi è poi da parte dei gestori delle piattaforme spinti a versare somme significative per un istituto ad essi ignoto, la possibilità di adattare gli algoritmi di veicolazione dei contenuti di informazione per ridurre il traffico verso gli editori, condotta che sul medio termine metterebbe a rischio il modello di business dell’editoria.
Dalle piattaforme digitali all’intelligenza artificiale
Se oggi la tensione è sull’equo compenso legato alle visualizzazioni e al traffico sulla rete, dobbiamo considerare che domani il tema, sopra fugacemente affrontato, si sposterà sull’addestramento dell’intelligenza artificiale, che non si limita a visualizzare snippet ma estrae conoscenza dai contenuti protetti.
In tale contesto i problemi che si presentano ai gestori delle piattaforme digitali e per il legislatore imporranno il passaggio da un sistema basato sul traffico – quello attuale che riguarda gli snippet caricati dagli utenti sui social – a uno basato sul valore dell’addestramento. L’attuale equo compenso, parametrato sui ricavi pubblicitari e sulle consultazioni, sarà inapplicabile nei confronti di modelli di IA che estraggono valore senza generare un singolo click verso il sito dell’editore.
Occorre quindi immaginare un nuovo quadro giuridico, che coniughi l’approccio europeo dell’opt-out preventivo ex Art. 4 della Direttiva DSM con i meccanismi di revenue sharing centralizzati o gestiti tramite Collective Management Organizations. L’alternativa, per gli editori, è quella di vedere ulteriormente aggravato quel value gap che l’art. 43-bis L.A. aveva cercato di colmare.
Equo compenso, pluralismo e sovranità regolatoria europea
La vicenda dell’equo compenso dimostra che il conflitto tra editori e piattaforme non è soltanto una controversia economica sulla remunerazione degli snippet. È, più profondamente, una questione di sovranità regolatoria, di pluralismo informativo e di tutela della produzione culturale europea.
Le piattaforme statunitensi faticano a adeguarsi non solo perché il pagamento dell’equo compenso incide sui loro bilanci, ma perché esso mette in discussione alcuni presupposti fondamentali del loro modello operativo: la gratuità apparente dell’accesso ai contenuti, la centralità del fair use, la prevalenza della negoziazione privata, l’opacità dei dati e la subordinazione del conflitto all’iniziativa giudiziaria individuale.
Il modello europeo, e in particolare quello italiano, afferma invece un principio diverso: l’informazione professionale ha un valore economico e democratico che deve essere riconosciuto; le piattaforme che ne traggono beneficio devono contribuire alla sua sostenibilità; l’asimmetria negoziale richiede un intervento pubblico; la trasparenza dei dati è condizione imprescindibile per una remunerazione equa.
La sentenza della CGUE del 12 maggio 2026 ha confermato la legittimità di questo impianto. Tuttavia, la partita non è chiusa. L’adeguamento delle Big Tech resta complesso, tanto sul piano tecnico quanto su quello culturale. E l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa impone già oggi di ripensare il perimetro stesso del compenso, spostando l’attenzione dalla mera visualizzazione dei contenuti al valore estratto attraverso l’addestramento algoritmico.
La lunga strada dell’equo compenso, iniziata con le prime controversie sugli snippet e proseguita davanti all’AGCOM, ai giudici amministrativi italiani e alla Corte di Giustizia, non si conclude dunque con la conferma del modello italiano. Essa apre, piuttosto, una nuova fase: quella in cui il diritto dovrà misurarsi con piattaforme sempre più capaci di trasformare l’informazione in dati, i dati in conoscenza computazionale e la conoscenza computazionale in valore economico.
In questo scenario, la vera sfida sarà evitare che l’innovazione tecnologica si traduca in una nuova forma di appropriazione non remunerata del lavoro editoriale e giornalistico. L’equo compenso, da istituto settoriale, diventa così uno dei banchi di prova più importanti della capacità europea di governare il mercato digitale senza rinunciare alla tutela della cultura, dell’informazione e del pluralismo.














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