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Fotografie semplici protette per 70 anni: cosa cambia



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La Legge 182/2025 modifica la tutela delle fotografie semplici, estendendola da venti a settant’anni. La riforma riduce il divario con le opere fotografiche artistiche e potrebbe influenzare le controversie sull’uso di immagini nell’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale

Pubblicato il 16 feb 2026



fotografia (1)tutela fotografie semplici

La tutela delle fotografie semplici è stata oggetto di una profonda riforma con l’entrata in vigore della Legge 182/2025.

L’estensione della protezione da venti a settant’anni rappresenta un cambiamento epocale per il settore fotografico, con importanti riflessi economici e legali che meritano un’analisi approfondita.

La riforma della legge sul diritto d’autore fotografico

La Legge del 2 Dicembre 2025 n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 Dicembre 2025 ed entrata in vigore lo scorso 18 Dicembre – ai piu’ nota come “Legge Semplificazione 2025” – porta tra i suoi articoli una norma destinata a rivoluzionare il mondo della fotografia e della sua tutela. Infatti, il suo art. 47, con un brevissimo comma, modifica l’articolo 92 della Legge sul Diritto d’Autore, portando da venti a settant’anni dallo scatto la protezione per le fotografie a cui non sia riconosciuto particolare valore artistico.

Il sistema binario di tutela delle fotografie

Facciamo un passo indietro. Il sistema di tutela delle fotografie nella legge sul diritto d’autore (Legge n.633 del 22 aprile 1941) è binario. Da un lato le fotografie annoverabili fra le “opere fotografiche“, ossia quelle fotografie a cui è riconosciuto un particolare valore artistico per l’interpretazione che l’autore dà della realtà, mediata dalla sua lettura o da inquadrature particolari.

Insomma, quando la fotografia presenta un particolare quid pluris rispetto alla semplice riproduzione della realtà, si puo’ parlare di “opera fotografica” e a questa fotografia è riconosciuta protezione per tutta la durata della vita dell’artista e fino a 70 anni dalla sua morte. Il discorso cambia per le fotografie cosiddette “semplici” quelle a cui non è riconosciuto particolare pregio artistico, talvolta perché le stesse hanno lo scopo di riprendere la realtà (si pensi ad alcuni servizi o reportage). Ebbene per queste opere sino a dicembre 2025 era riconosciuta una tutela di venti anni dallo scatto. Una tutela che poteva cessare anche prima della morte dell’artista.

Le nuove differenze tra fotografie semplici e opere fotografiche

Con la modifica della norma da parte della Legge 182 del 2025, il periodo di tutela e’ piu’ che triplicato a settant’anni. Oggi, dunque, la sola differenza in termini di tutela, tra le fotografie semplici e le opere fotografiche è che, per le prime, il momento della decorrenza è quello dello scatto ed è indipendente dalla vita dell’artista.

Va anche detto che, in diversi casi, la natura di opera artistica di una fotografia è stata oggetto di controversia, con l’evidente fine da parte dell’autore di accedere alla tutela maggiorata prevista per questo tipo di scatti.

La maggiore estensione temporale della tutela per le fotografie semplici, diminuisce il divario rispetto al passato tra le due categorie, pur non annullandolo. Con la conseguenza che, anche in caso di mancato accesso alla tutela per le opere artistiche, la tutela sarebbe comunque importante.

Impatti economici e riconoscimento professionale

L’ampliamento della tutela portata dalla legge non è di poco momento anche sotto il profilo economico, dato che il diritto comprende la possibilità di licenza, di riproduzione, di sfruttamento. Sicuramente un riconoscimento importante all’attività dei tanti operatori del mondo della fotografia.

Ciò non di meno ci si chiede se questa ampliata tutela possa avere una qualche relazione con le problematiche sul copyright che sono piu’ che mai balzate all’attenzione con le contestazioni di illegittimo utilizzo di materiale protetto per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le contestazioni hanno riguardato materiale protetto di varia natura, compreso materiale fotografico (basti pensare alla contrapposizione tra Stability AI e Getty in Gran Bretagna). L’allargamento temporale della tutela, quindi, favorirebbe anche gli autori di materiale fotografico semplice nei confronti di utilizzi impropri – sicuramente da parte di chiunque – ma in primis da parte dei sistemi di IA.

L’estensione del diritto sottrarrebbe dalla caduta in libero utilizzo di molte fotografie, con la conseguente possibilità per l’autore di vietare e/o limitare l’utilizzo in assenza di un compenso;

Contenzioso IA e scenario normativo internazionale

questa ipotesi, astrattamente, potrebbe essere foriera di un maggiore contenzioso tra autori e sistemi di intelligenza artificiale ove per l’addestramento si utilizzino immagini la cui durata e’ prolungata. In un contesto che ultimamente, anche a livello normativo, sembra essere cambiato rispetto a qualche tempo fa, nella visione dell’IA e nella tutela del copyright, questa lettura potrebbe non essere del tutto priva di fondamento.

Va ricordato che a dicembre 2025 il sottosegretario alla cultura britannico ha riportato in una relazione parlamentare, l’intenzione di maggiormente tutelare il lavoro intellettuale rispetto ai futuri sviluppi dei sistemi di IA in territorio inglese. La Danimarca sta tutelando voce e volto dei cittadini, inserendo un diritto alla personalità nella legge su diritto d’autore. In ogni caso, resta il dato normativo e l’innegabile maggiore ampiezza acquisita dalla tutela.

Applicazione retroattiva e incertezze interpretative

Il dettato stringato della modifica non ci dice però se questa tutela si applicherà solo per gli scatti realizzati dopo l’entrata in vigore della norma, oppure se deve leggersi con effetto retroattivo. Tuttavia, va detto che questo tipo di lettura, retroattiva, allo stato appare difficile perché l’effetto retroattivo andrebbe disciplinato nelle sue modalità, restando a mio parere comunque escluso per quelle fotografie rispetto alle quali il termine ventennale della precedente formulazione normativa è già spirato.

Pur tuttavia, questo è un ulteriore elemento di incertezza in sede di utilizzo ove, invece, l’interpretazione giurisprudenziale fosse differente. Occorrerà dunque che il legislatore intervenga con un chiarimento sul punto, ovvero che la giurisprudenza contribuisca, nel tempo, a consolidare un orientamento che permetta di dirimere questo punto.

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