Il provvedimento Agcm

Come cambia il diritto d’autore sulle fotografie nel mondo digitale

L’Antitrust pone un freno alle pratiche definite predatorie nei confronti dei soggetti che utilizzano le immagini abusivamente. Ma fino a che punto è lecito utilizzare la leva del copyright per ottenere un ritorno economico?

Pubblicato il 09 Nov 2022

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

direttiva dsm

Il recente provvedimento n. 30304 pubblicato dall’AGCM il 3 ottobre 2022 riguarda le sanzioni di talune pratiche commerciali scorrette commesse da un fotografo e dalla società detentrice dei diritti d’autore sulle immagini da lui scattate, in quanto esse sono state attuate attraverso pressanti richieste formulate nei confronti di alcune microimprese che le avevano utilizzate abusivamente.

Foto che violano il copyright, illegittime le richieste massive di risarcimento

Diritto d’autore nella fotografia, il provvedimento dell’AGCM

La rivendicazione economica del fotografo e della società che ne gestisce i diritti è stata infatti fatta valere nei confronti degli utilizzatori abusivi forzando il significato e la stessa portata delle norme vigenti in materia di diritto d’autore, così da potersi dire che l’intervento di AGCM nel settore delle pratiche commerciali scorrette segna un importante precedente verso la limitazione delle pretese di chi agisca nei confronti di violazioni che non siano massive e, soprattutto, che non giustifichino spropositate richieste risarcitorie facendo leva sulla debolezza della controparte.

L’Authority, nel censurare l’operato di entrambi i soggetti che pretendevano somme rilevanti a titolo di risarcimento del danno per le violazioni dei loro diritti, minacciando il ricorso all’autorità giudiziaria tedesca, ha statuito che tale prassi “predatoria” costituisce violazione del Codice del Consumo e, segnatamente, dei suoi artt. 20, comma 2, nonché dei successivi articoli 24 e 25, tanto da imporre una pesante sanzione economica ai soggetti che la hanno strumentalizzata ai fini di un ingiusto profitto[1].

Il precedente del caso Peppermint

I fatti sopra descritti, che ci portano alla memoria le diffide sistematiche che furono utilizzate dagli avvocati della casa discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH nei confronti degli utenti abusivi dei brani musicali scambiati attraverso le piattaforme di file-sharing[2], non distano da quelli che connotano una causa che sta interessando in questi giorni il tribunale di New York.[3]

I giudici newyorkesi sono chiamati a decidere sulle domande di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese legali formulate il 4 ottobre 2022 dalla Shutterstock Inc.[4] nei confronti del fotografo George Steinmetz, il quale l’aveva in precedenza convenuta in giudizio lamentando la violazione dei diritti d’autore da parte della piattaforma di distribuzione di contenuti on-line, per avere essa pubblicato e messo in vendita un’immagine fotografica da lui scattata.

Il braccio di ferro tra il fotografo e Shutterstock

I fatti narrati dai legali di Shutterstock sono i seguenti. Il noto fotografo George Steinmetz[5] aveva convenuto in giudizio l’impresa che gestisce la già ricordata piattaforma digitale in quanto essa si era resa responsabile di avere pubblicato sul proprio sito web una fotografia creata da Steinmetz e di averla offerta in licenza al pubblico. La stessa immagine è stata poi identificata nella provenienza dei diritti con il watermark della Shutterstock.

A seguito dell’invio da parte dei legali di George Steinmetz di una diffida (cease & desist letter) per violazione del copyright sull’immagine fotografica di proprietà dell’autore, la piattaforma aveva provveduto a rimuoverla, disabilitando l’accesso al suo URL e informando di ciò la controparte, con la precisazione che la foto in questione era stata vista un totale di quattro volte da due utenti e che non era mai stata fatta richiesta da alcuno di acquisirla in licenza.

Trascorsi circa tre mesi da tali fatti, il noto fotografo ha avviato un’azione legale nei confronti di Shutterstock per violazione dei diritti d’autore, per responsabilità derivante da omessa vigilanza sul fatto del terzo e per falsificazione delle informazioni elettroniche sulla titolarità dei diritti, precisando in atti che la stessa immagine sarebbe stata pubblicata anche su altri tre siti web per la licenza di contenuti digitali on-line controllati dalla medesima convenuta.

Anche le immagini presenti su tali siti web e i file con la riproduzione cache della fotografia che erano state successivamente rinvenute sui server della Shutterstock sono state da questa rimosse dandone evidenza alla controparte.

“Sfruttamento inesistente dell’immagine e maxi risarcimento “

Nel corso del giudizio – narrano i legali della piattaforma di distribuzione dei contenuti protetti – è emerso che il fotografo non solo avrebbe contestato uno sfruttamento inesistente della propria opera, ma avrebbe altresì infondatamente chiesto un risarcimento dei danni nell’ordine di 150.000 dollari, per un’immagine il cui costo di licenza non avrebbe superato i 75 dollari.

Per le ragioni sopra esposte, il tribunale di New York il 19 settembre 2022 ha dichiarato che Shutterstock può avvalersi del safe harbor previsto dal DMCA, cioè dell’esenzione dalla responsabilità per l’illecito commesso da terzi, scriminante che compete ai fornitori di servizi della società dell’informazione i quali rimuovano immediatamente i contenuti abusivi loro segnalati.

Sulla base di questo giudizio favorevole, la Shutterstock ha ora chiesto al fotografo, che – a suo dire – avrebbe agito e proseguito in malafede nella propria azione legale, la liquidazione delle spese legali dalla prima sostenute per l’ammontare di 200.852 dollari.

Fino a che punto è lecito utilizzare la leva del copyright per soldi?

Fermo restando che su questa vicenda deve pronunciarsi il tribunale newyorkese adito, va detto che essa è contraddistinta da un minimo comune denominatore che può tradursi in questa domanda: fino a che punto è lecito utilizzare la leva del diritto di proprietà intellettuale per ottenere un ritorno economico, talvolta non proporzionato, dai soggetti che hanno commesso o contribuito a commettere violazioni dei diritti altrui?

A questo quesito una prima risposta può trarsi nell’ambito del diritto comunitario europeo dai principi derivanti dalla Direttiva EU/790/2019 (c.d. “Digital Single Market”) e, in particolare dal concetto di “scopo di profitto”[6] che costituisce un importante elemento per la verifica della sussistenza o meno di violazioni giuridicamente rilevanti in ambito digitale, soprattutto con riferimento ai servizi di condivisione dei contenuti; ciò fermo restando sempre e comunque il diritto dei right-holder di vedere cessate le violazioni rilevate e contestate.

Contratti di autori e artisti, ecco le nuove regole: l’impatto sull’industria culturale

È altresì interessante osservare che nell’ambito del diritto d’autore la tutela delle fotografie appare particolarmente complessa. Infatti, esse possono, in taluni casi, rappresentare un atto creativo di capacità evocativa straordinaria e, in altri, un gesto meccanico privo di valenza sia creativa che economica, un prodotto che l’evoluzione tecnologica ha consentito a chiunque di compiere generando immagini a volte stupefacenti con l’uso di una macchina fotografica o di un apparato analogo come il c.d. smartphone[7].

Diritto d’autore e opere create dall’AI, prove tecniche di tutela: le questioni aperte

La legge italiana

Di conseguenza, nell’ambito delle disposizioni sul diritto d’autore che riguardano le fotografie, il sistema giuridico italiano[8] ha operato una distinzione netta fra le fotografie considerate quali opere dell’ingegno di carattere creativo (Art. 1 e Art. 2 n. 7 della L. 633/1941) e le fotografie c.d. “semplici” che sono tutelate come “diritto connesso” in base agli Artt. 87 – 92 della stessa legge, rientrando in queste ultime “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche[9].

I nodi interpretativi

Questa distinzione, se da un lato ha reso più chiara la linea di demarcazione fra opera fotografica creativa e semplice fotografia, dall’altro ha generato notevoli problemi interpretativi nel differenziare le opere dell’ingegno da quelle meramente riproduttive di realtà esterne[10].

Infatti, l’oggettiva difficoltà di stabilire un confine netto fra le due categorie di immagini fotografiche è stata superata dai giudici attraverso un’analisi ermeneutica che ha condotto a fissare alcuni criteri atti all’accertamento della sussistenza o meno di determinati requisiti che devono essere presenti nella fotografia autorale e che sono legati alla capacità dell’immagine creata di assumere una valenza estetica avulsa dal soggetto rappresentato[11].

Tale linea interpretativa è stata accompagnata da alcune decisioni che hanno escluso la rilevanza e la sufficienza dell’uso di procedimenti tecnici sofisticati nel realizzare le fotografie ai fini dell’insorgenza dei requisiti di creatività dell’opera, in quanto a tale fine è sempre necessario che le immagini trasmettano a chi le esamina le emozioni, la sensibilità e la fantasia dell’autore[12].

Se manca il valore artistico

Senza il requisito del valore artistico dato dalla sussistenza di un’impronta personale del fotografo e “dalla scelta e disposizione degli oggetti da riprodurre, il loro accostamento, la selezione delle luci e delle fonti di luce, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri”, non vi è opera creativa.[13]

In una direzione più concreta si è osservato da parte dei giudici che “il fatto che l’ordinamento preveda (…) una tutela diversificata in due categorie, ed invero anche una categoria di fotografie prive di alcuna tutela giuridica, fa ritenere necessario per accordare la protezione più elevata, richiedere un livello di creatività c.d. “qualificata”, che integri un quid pluris rispetto a una semplice fotografia di buona fattura che si presenti bella o gradevole.[14]

Il tratto autorale è necessario

In linea con il necessario elemento della creatività per il riconoscimento dell’autorialità si è espressa una recente decisione del Tribunale di Firenze la quale ha escluso la tutela del diritto d’autore ad alcune immagini “che non presentano alcun carattere ulteriore rispetto a quello di semplici fotografie che ritraggono personaggi o eventi le quali, per quanto ben riuscite per la competenza di fotografi professionisti adeguatamente equipaggiati, non posseggono nessun carattere proprio di una rappresentazione originale e creativa del fotografo volta a esprimere qualcosa di ulteriore e diverso rispetto allo scopo di riprodurre la realtà ritratta”.[15]

L’evoluzione tecnologica e l’enorme facilità per chiunque di scattare fotografie, a volte memorabili, ha spinto i giudici a delimitare in un ambito ristretto anche le fotografie “semplici” essendosi stabilito che esse, se esse riproducono oggetti materiali beneficiano della tutela dei diritti connessi solamente “quando assieme alla funzione documentale (di tale oggetto) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale[16], in tal modo escludendo per tali immagini qualsivoglia tutela, anche quella di durata ventennale stabilita per le fotografie semplici.

Conta la “carta d’identità” di una fotografia

L’esistenza del diritto connesso sulle fotografie “semplici” risulta peraltro condizionata dalla presenza sul supporto fotografico (una volta cartaceo) delle indicazioni di cui all’art. 90 Legge 633/1941. Tale norma prescrive per la tutela giuridica del diritto connesso sulle fotografie che esse riportino: il nome del fotografo; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore. In assenza di queste indicazioni, la riproduzione delle fotografie non è considerata abusiva a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Sull’opportunità di mantenere tuttora valide e vincolanti queste prescrizioni in un mondo in cui la componente meccanica è stata da tempo superata da forme più evolute dettate dalle tecnologie digitali, quali il watermarking o, più in generale, dalle informazioni elettroniche sul regime dei diritti[17] si possono lecitamente nutrire dubbi. Anche se la giurisprudenza pare non volere mutare opinione circa l’essenzialità di tali adempimenti,[18] che sono considerati obbligatori dalle sopra citate disposizioni di legge ai fini della tutela dei diritti connessi alle fotografie[19].

Un utilizzo più libero delle immagini

Nell’alveo di tali regole merita peraltro attenzione la lettura evolutiva data ad esse dal Tribunale di Roma, il quale, avuto riguardo alle fotografie pubblicate da un utente su una pagina personale di un social network, ha stabilito che, pur non costituendo tale pubblicazione la prova della titolarità dei diritti su una determinata immagine, in assenza di prova contraria, questo atto può determinare una presunzione semplice (Art. 2729 c.c.) della titolarità dei diritti in capo all’utente che possiede la pagina web in questione[20].

Constatiamo quindi che il progresso sta orientando il diritto d’autore sulle fotografie verso una scelta di maggiore liberalizzazione del loro utilizzo, soprattutto per le immagini che riproducano contenuti privi di reale creatività e che non siano dotati di potenzialità commerciali rilevanti.

Vedremo, quindi, come si concluderà la vicenda Shutterstock di fronte ai giudici statunitensi per comprendere quale sia il rilievo dato alla fotografia d’autore oggi, oltre a stabilirsi nel caso di specie se abuso del diritto e protezione dei diritti esclusivi possano avere una pacifica convivenza, oppure no.

Note

  1. Si legga in proposito il pezzo dell’avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, rinvenibile qui: agendadigitale.eu/mercati-digitali/foto-che-violano-il-copyright-illegittime-le-richieste-massive-di-risarcimento/
  2. La notizia fece all’epoca scalpore e venne ripresa ripetutamente dalla stampa: https://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/scienza_e_tecnologia/software/caso-peppermint/caso-peppermint.html
  3. La District Court degli Stati Uniti d’America, Distretto Sud di New York.
  4. Qui il sito web italiano dell’impresa statunitense: https://www.shutterstock.com/it/
  5. Questo il suo sito web: https://www.georgesteinmetz.com/index
  6. Sul punto si legga “Diritto d’autore, le nuove regole per le piattaforme di file-sharing” qui: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/diritto-d-autore-le-nuove-regole-file-sharing/
  7. Qualche anno fa la scimmia Naruto ha sollevato intricate questioni legali per alcune fotografie scattate senza progettualità. Si veda l’articolo inerente https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-dautore-e-opere-create-dallai-prove-tecniche-di-tutela-le-questioni-aperte/
  8. La differenziazione delle fotografie in opere dell’arte e in prodotti rientranti fra i diritti connessi non era presente nella Convenzione dell’Unione di Berna al tempo del varo della Legge Autore italiana, la CUB stabiliva infatti che gli Sati aderenti dovessero riconoscere tutela alle “opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia”.
  9. E’ esclusa dalla legge (Art. 87, ultimo capoverso LDA) qualsiasi tutela per le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
  10. Il Tribunale di Trieste, Sezioni Specializzate Impresa, ha svolto un’analisi su una raccolta di immagini scattate da un noto fotografo, stabilendo attraverso l’esame di ciascuna di esse quale rientrasse fra le opere creative e quali no. Cfr. Tribunale di Trieste, Sent. 978/2011 R.G. 1310/2008 del 10 agosto 2011.
  11. La Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 10 ottobre 2003 in Foro Padano 2005 I pag. 130 (Nota di De Marco) aveva enucleato il principio secondo cui “l’opera fotografica richiede l’apporto di una creatività particolare, connotata da un’impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé prescindendo dal soggetto rappresentato” … “in modo che il ritratto di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d’arte ove risultino compiute con un’interpretazione del tutto personale, fuori dall’ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell’ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenziano notevolmente da quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe”.
  12. Tribunale di Milano, Sent. 28 giugno 1993 in Rep. Foro Italiano, 1994) e Sent. 24 settembre 2015 – Sez. Spec. Impresa (in AIDA 2015, II, 111/2)
  13. Sul punto cfr. Cass. Civ. Sent. 4 luglio 1992 n. 8186, in AIDA 1992, pagg. 24 e 561 e paragrafi 35 e 37 della Sent. C-5/08 della ECJ in data 16 luglio 2009 fra International A/S vs. Danske Dagblades Forening. I requisiti delle fotografie opere dell’arte sono stati meglio precisati nella sentenza della ECJ resa nel caso C-145/10 del 1° dicembre 2010, ove ai paragrafi da 87 a 91 della decisione vengono precisati i criteri di valutazione di una fotografia “creativa” e, pertanto, protetta dal DA.
  14. Vedasi la decisione in nota 10.
  15. Tribunale di Firenze, Sez. V Specializzata Impresa, Sent. 1123/2022 del 15 aprile 2022.
  16. Cassazione Civile Sez. I, Sent. 8425/2000 del 21 giugno 2000 (in Foro Italiano, 2001, I, 2631)
  17. Si tratta delle indicazioni elettroniche previste dall’art. 102-quinquies della Legge Autore, introdotto dal D. Lgs. 68/2003
  18. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 novembre 2016 n. 12188 ha statuito che non solo l’utilizzazione delle fotografie da parte di terzi risulta legittimo, ma anche che non vi è lesione del diritto morale d’autore in quanto non viene contestata la paternità dello scatto fotografico.
  19. La sentenza del Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2018 (N. 8025/2019) ha statuto che il preciso adempimento della norma di cui all’art. 90 LDA è condizione imprescindibile per la rivendicazione dei diritti connessi sulle fotografie semplici.
  20. Tribunale di Roma, Sezioni Spec. Impresa, Sent. 1° giugno 2015 n. 12176/2015 in AIDA 2015, II, 96/2. In questo caso le immagini realizzate dal titolare della pagina web sono state scaricate e appropriate da terzi che le hanno utilizzate per fini commerciali propri. Tale azione è stata giudicata illegittima potendosi stabilire, anche in assenza del rispetto delle precise indicazioni di cui all’Art. 90 della Legge Autore, che esse provenivano dal titolare della pagina web.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3