Il Digital Omnibus si presenta come un intervento di razionalizzazione dell’acquis digitale europeo, ispirato all’esigenza di chiarezza, coerenza e riduzione degli oneri amministrativi. Tuttavia, la scelta di abrogare una serie di atti che hanno contribuito in modo decisivo alla costruzione dell’architettura normativa europea dei dati segna un passaggio che va ben oltre la tecnica legislativa.
Indice degli argomenti
Gli strumenti oggetto di abrogazione e la tenuta dell’equilibrio tra mercato, diritti e istituzioni
Tra gli strumenti oggetto di abrogazione figurano il regolamento Platform-to-Business, il regolamento sul libero flusso dei dati non personali, il Data Governance Act e la direttiva Open Data. La promessa della semplificazione si traduce così in un’operazione di ricomposizione dell’ordinamento, che solleva interrogativi sulla tenuta complessiva dell’equilibrio tra mercato, diritti e istituzioni.
La proposta si è contenuta negli articoli 114 e 16 TFUE e rivendica un carattere mirato e tecnico delle modifiche, precisando che esse non sono accompagnate da una valutazione d’impatto completa. Proprio questa autoqualificazione rende necessario un esame critico del metodo adottato. L’abrogazione di atti interi difficilmente può essere ricondotta a un semplice adeguamento tecnico; essa implica una scelta di politica legislativa che ridisegna confini e competenze. Se l’intervento è strutturale, l’assenza di un’analisi di impatto approfondita incide sulla trasparenza e sulla proporzionalità del processo decisionale.
Se invece fosse realmente solo tecnico, l’eliminazione totale di strumenti normativi apparirebbe eccedente rispetto allo scopo dichiarato. Il metodo omnibus tende a inglobare scelte eterogenee in una narrativa unitaria di semplificazione, comprimendo il dibattito sui singoli atti e riducendo la possibilità di valutare separatamente le conseguenze di ciascuna abrogazione.
Platform-to-Business tra superamento e tutela delle asimmetrie
Il regolamento Platform-to-Business viene sostanzialmente superato alla luce della sua limitata applicazione pratica e della sovrapposizione con discipline più recenti quali il Digital Services Act e il Digital Markets Act.
La constatazione empirica della sua scarsa utilizzazione costituisce un argomento rilevante in termini di efficienza normativa.
Tuttavia, il P2B svolgeva una funzione specifica nel disciplinare le relazioni asimmetriche tra piattaforme e utenti commerciali, imponendo obblighi di trasparenza sui criteri di ranking e prevedendo meccanismi di contestazione. La sua logica era quella di intervenire nel livello intermedio delle relazioni contrattuali, senza attendere che l’operatore assumesse una rilevanza sistemica tale da rientrare nelle categorie del DMA o nelle soglie del DSA.
L’abrogazione rischia di polarizzare la tutela, lasciando che le situazioni non qualificabili come sistemiche siano assorbite dal diritto contrattuale nazionale, con una possibile perdita di omogeneità nel mercato interno. Il problema non è soltanto economico, ma attiene al principio di tutela effettiva: eliminare uno strumento specifico significa verificare che le alternative offerte dall’ordinamento garantiscano un livello equivalente di protezione, evitando vuoti che possano tradursi in un indebolimento sostanziale dei diritti degli operatori più deboli.
Free Flow e Data Governance Act: fiducia digitale e dati misti
L’abrogazione del regolamento sul libero flusso dei dati non personali e del Data Governance Act produce un effetto ancora più ampio. Il primo affermava l’autonomia della dimensione dei dati non personali nel mercato interno; il secondo costruiva una infrastruttura di fiducia per il riuso e l’intermediazione dei dati. La loro soppressione indica una preferenza per un assetto normativo meno segmentato e più concentrato su atti orizzontali.
In un contesto tecnologico in cui la distinzione tra dati personali e non personali è sempre più porosa, eliminare strumenti dedicati può apparire come un modo per evitare sovrapposizioni. Tuttavia, questa scelta comporta la rinuncia a presidi specifici nella gestione delle zone ibride e dei dati misti, affidando maggiormente la disciplina a principi generali e all’interpretazione. Si attenua così una architettura pubblica di fiducia che cercava di governare la condivisione dei dati attraverso meccanismi regolati.
Senza un equivalente funzionale, la gestione della fiducia digitale rischia di spostarsi verso soluzioni offerte dal mercato, con un potenziale rafforzamento delle posizioni dominanti. La questione assume un rilievo costituzionale nella misura in cui riguarda la distribuzione del potere informativo e il ruolo delle istituzioni pubbliche nella costruzione delle infrastrutture digitali.
Open Data tra ricodifica e funzione pubblica del riuso
Anche la direttiva Open Data, indicata tra gli atti abrogati, viene in parte ricodificata attraverso nuove disposizioni che disciplinano il principio generale di riutilizzo e il trattamento delle richieste. L’operazione non si traduce quindi in una pura eliminazione, ma in una riorganizzazione del quadro normativo. Tuttavia, la specificità della disciplina open data rischia di attenuarsi all’interno di una cornice più ampia. Il riuso dei dati pubblici non è solo uno strumento di mercato, ma un elemento centrale della trasparenza e della partecipazione democratica.
Modificarne presupposti e modalità incide sulla concorrenza, sull’innovazione e sul controllo diffuso dell’azione amministrativa. La semplificazione, in questo caso, deve essere misurata rispetto alla capacità di preservare la funzione pubblica dei dati e di garantire uniformità nell’accesso e nel riutilizzo.
Proporzionalità, certezza del diritto ed equilibrio istituzionale
Le abrogazioni sistemiche sollevano così questioni che investono i principi generali dell’ordinamento dell’Unione. Sul piano della proporzionalità, occorre valutare se la soppressione integrale di atti normativi sia il mezzo meno invasivo per conseguire l’obiettivo della semplificazione, soprattutto in assenza di una valutazione d’impatto completa.
Sul piano della certezza del diritto, la riduzione del numero di testi non garantisce automaticamente maggiore chiarezza; un sistema più compatto può risultare meno prevedibile se aumenta la dipendenza da interpretazioni e prassi applicative. Sul piano dell’equilibrio istituzionale, l’operazione omnibus concentra scelte eterogenee in un unico intervento, con il rischio di comprimere il dibattito democratico su ciascun segmento regolativo.
La semplificazione diventa così una categoria ambivalente: da un lato strumento di efficienza, dall’altro possibile veicolo di riduzione della densità normativa e delle garanzie settoriali.
Verso un modello più orizzontale di governance digitale
L’eliminazione di P2B, Free Flow, Data Governance Act e la ricodificazione dell’Open Data esprime una scelta di modello di governance digitale, orientata verso un assetto meno frammentato e più centrato su pochi pilastri orizzontali.
Resta da verificare se questo assetto sia in grado di preservare l’equilibrio tra competitività, tutela effettiva e fiducia pubblica che aveva guidato la progressiva costruzione dell’acquis digitale europeo.

















