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Moderazione online e censura privata: cosa prevede il DSA



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Le piattaforme devono spiegare agli utenti perché rimuovono contenuti, ne riducono la visibilità o sospendono account. Lo statement of reasons previsto dal Digital Services Act rende le decisioni di moderazione conoscibili e contestabili, mentre la banca dati europea consente di osservarne gli effetti su scala sistemica

Pubblicato il 13 ago 2026

Ludovica Cimino

Dottoranda di Ricerca in Diritto Pubblico e Costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre.



Moderazione dei contenuti nel DSA
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La libertà di espressione online non dipende più soltanto dai limiti imposti dai pubblici poteri, ma anche dalle decisioni assunte da soggetti privati che controllano le principali infrastrutture del discorso digitale. Le piattaforme non si limitano, infatti, a ospitare contenuti prodotti dagli utenti, ma contribuiscono a organizzarne la circolazione, stabilendo quali contenuti possano essere pubblicati, quali debbano essere rimossi, quali possano essere resi meno visibili e quali utenti possano continuare ad accedere al servizio. In questo senso, la moderazione dei contenuti non costituisce un’attività meramente tecnica o accessoria, ma una funzione centrale attraverso cui le piattaforme incidono sull’effettiva possibilità degli utenti di partecipare al dibattito pubblico[2].

La centralità di tale funzione emerge con particolare evidenza se si considera che la moderazione non si esaurisce nella sola rimozione di contenuti manifestamente illeciti[3]. Essa comprende un insieme più ampio di attività di selezione, classificazione, riduzione della visibilità, demonetizzazione, sospensione o chiusura degli account. Si tratta di interventi diversi per intensità, ma accomunati dal fatto di incidere sulla disponibilità, sull’accessibilità o sulla circolazione delle informazioni. Anche quando non determinano la cancellazione definitiva di un contenuto, tali misure possono ridurre sensibilmente la capacità dell’utente di raggiungere un pubblico e, quindi, di prendere parte allo spazio pubblico digitale[4].

Il punto non è, dunque, negare la necessità della moderazione. Una piattaforma completamente priva di regole sarebbe difficilmente sostenibile, poiché dovrebbe tollerare contenuti illeciti, violenti, discriminatori, manipolativi o comunque incompatibili con la sicurezza degli utenti e con la qualità dell’ambiente digitale. Come è stato osservato, tutte le piattaforme moderano e, in una certa misura, devono moderare. Il problema è che tale attività, pur essendo indispensabile, viene spesso esercitata attraverso standard privati, procedure interne e strumenti automatizzati non sempre conoscibili dagli utenti. La moderazione diventa così un potere privato necessario, ma potenzialmente opaco[5].

È in questa tensione che si colloca il tema della c.d. censura privata. L’espressione non deve essere intesa soltanto come soppressione esplicita di un contenuto, ma come esercizio di un potere di governo della visibilità, attraverso il quale soggetti privati possono incidere sulle condizioni effettive di esercizio della libertà di espressione. Le piattaforme, pur non essendo autorità pubbliche, assumono così una posizione funzionalmente rilevante per il pluralismo informativo: stabiliscono regole, le applicano ai casi concreti, decidono le conseguenze della violazione e, talvolta, predispongono anche meccanismi interni di revisione. Da qui l’esigenza di sottoporre tale potere a garanzie minime di conoscibilità, motivazione e contestabilità[6].

La risposta del Digital Services Act si inserisce precisamente in questo spazio intermedio: non elimina il potere delle piattaforme di moderare i contenuti, né pretende di sostituire ogni valutazione privata con una decisione pubblica sul merito del singolo contenuto. Piuttosto, il regolamento tenta di procedimentalizzare l’esercizio di quel potere, imponendo obblighi di trasparenza, diligenza e tutela degli utenti. La moderazione resta affidata, in larga parte, alle piattaforme; ma il suo esercizio non può più rimanere confinato in un’area puramente privatistica, sottratta a obblighi di spiegazione e a forme di controllo. Il passaggio decisivo è dunque dalla moderazione come atto unilaterale e opaco alla moderazione come decisione che deve essere resa conoscibile, motivata e, almeno in linea di principio, contestabile[7].

Articolo 17 DSA e trasparenza nella moderazione dei contenuti

Il nucleo tecnico della proceduralizzazione della moderazione dei contenuti è rappresentato dall’art. 17 del Digital Services Act, rubricato “Motivazione”[8]. Nel prosieguo, l’espressione statement of reasons è utilizzata per indicare la motivazione che, ai sensi dell’art. 17 DSA, il prestatore deve fornire al destinatario del servizio interessato in relazione alle restrizioni previste dal paragrafo 1.

L’obbligo sorge quando la decisione sia fondata sul fatto che le informazioni fornite dall’utente costituiscano contenuti illegali oppure risultino incompatibili con le condizioni generali del prestatore. La norma, dunque, non riguarda soltanto l’illegalità in senso stretto, ma anche l’applicazione delle regole private del prestatore, cioè di quelle clausole contrattuali che spesso rappresentano la base concreta delle decisioni di moderazione[9].

Le restrizioni oltre la rimozione dei contenuti

L’ambito applicativo dell’art. 17, par. 1, è particolarmente ampio, perché la motivazione è richiesta non solo in caso di rimozione del contenuto, ma anche rispetto a misure meno evidenti e tuttavia incisive. Rientrano infatti tra le restrizioni soggette all’obbligo di motivazione la rimozione dei contenuti, la disabilitazione dell’accesso agli stessi, la loro retrocessione o altra limitazione della visibilità; la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro; la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio; nonché la sospensione o la chiusura dell’account. Il legislatore europeo mostra così di considerare la moderazione come un fenomeno graduato: non esiste soltanto la cancellazione del contenuto, ma una pluralità di restrizioni capaci di incidere, in misura diversa, sulla presenza digitale dell’utente[10].

Fatti, circostanze e uso dell’automazione

Ai sensi dell’art. 17, par. 3, la motivazione deve contenere almeno le informazioni necessarie a comprendere il contenuto e il fondamento della decisione. In primo luogo, deve indicare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell’accesso, la retrocessione o altra limitazione della loro visibilità, la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro oppure una delle altre restrizioni previste dal paragrafo 1, precisandone, ove opportuno, la portata territoriale e la durata.

Devono inoltre essere esposti i fatti e le circostanze sui quali si basa la decisione, compresa, ove pertinente, l’indicazione che essa sia stata adottata a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 16 DSA oppure sulla base di indagini volontarie svolte dal prestatore di propria iniziativa. Infine, ove siano stati impiegati strumenti automatizzati, la motivazione deve darne conto, specificando anche se il contenuto sia stato individuato o identificato mediante tali strumenti.

La regola applicata e i mezzi di ricorso

La struttura dell’art. 17 è significativa anche perché impone al prestatore di esplicitare la regola applicata. Ai sensi del paragrafo 3, lettera d), se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, la motivazione deve contenere un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l’informazione è considerata illegale in applicazione di tale base giuridica. Se, invece, la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, il paragrafo 3, lettera e), richiede il riferimento alla specifica clausola contrattuale invocata e la spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con essa. In entrambi i casi, il prestatore non può limitarsi a comunicare l’esito della decisione di moderazione, ma deve collegarla a una regola, normativa o contrattuale, e renderne comprensibile l’applicazione al caso concreto[11].

Infine, ai sensi dell’art. 17, par. 3, lettera f), la motivazione deve contenere informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso disponibili in relazione alla decisione, compresi, ove applicabili, il sistema interno di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria. Questo elemento consente di cogliere la funzione dell’art. 17: la motivazione non è prevista soltanto per informare il destinatario, ma per metterlo nelle condizioni di reagire alla decisione. Il paragrafo 4 esplicita tale collegamento funzionale, richiedendo che le informazioni siano il più possibile precise e specifiche, tenuto conto delle circostanze del caso, e consentano ragionevolmente al destinatario di avvalersi in modo effettivo dei mezzi di ricorso disponibili. Lo statement of reasons costituisce, pertanto, il primo anello di una catena procedurale che collega la decisione di moderazione ai successivi strumenti di contestazione[12].

L’obbligo di cui all’art. 17 incontra, tuttavia, alcuni limiti. Esso opera soltanto se le pertinenti coordinate elettroniche del destinatario sono note al prestatore e deve essere adempiuto, al più tardi, dalla data in cui la restrizione è imposta. Esso non si applica ai contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione né agli ordini delle autorità disciplinati dall’art. 9 DSA[13].

Moderazione dei contenuti, censura privata e diritto di contestazione

La previsione dello statement of reasons assume rilievo non soltanto perché impone alla piattaforma di comunicare l’esito della decisione di moderazione, ma perché trasforma tale decisione in un atto che deve essere spiegato. La differenza è rilevante: nel primo caso, l’utente viene semplicemente informato del fatto che un contenuto è stato rimosso, declassato o che un account è stato sospeso; nel secondo, la piattaforma è tenuta a rendere conoscibile il percorso minimo che ha condotto a quella restrizione. La motivazione diviene così il punto di contatto tra decisione privata e garanzia procedurale: non impedisce alla piattaforma di moderare, ma impedisce, almeno in linea di principio, che la moderazione resti un esercizio invisibile e non giustificato di potere[14].

Fondamento normativo e controllo dell’utente

La prima funzione della motivazione è dunque quella di rendere conoscibile la regola applicata. La piattaforma non può limitarsi a comunicare che il contenuto viola genericamente le proprie condizioni d’uso o una disposizione di legge, ma deve indicare il fondamento della decisione e spiegare perché quel contenuto, in concreto, sia stato ritenuto illecito o incompatibile con le regole del servizio. In questo passaggio emerge la dimensione più propriamente procedurale dello statement of reasons: l’utente può valutare se la regola esisteva, se era accessibile, se è stata correttamente richiamata e se è stata applicata in modo coerente rispetto al caso concreto. La motivazione, quindi, non tutela soltanto un interesse informativo, ma consente una prima forma di controllo sulla razionalità della decisione[15].

Il ruolo degli strumenti automatizzati

La seconda funzione riguarda la conoscibilità del processo decisionale, soprattutto quando la moderazione è assistita o realizzata mediante strumenti automatizzati. L’utente deve poter sapere se tali strumenti siano stati impiegati nell’adozione della decisione e, in particolare, nella rilevazione o identificazione del contenuto. Questa informazione è essenziale, perché la moderazione algoritmica può incidere direttamente sulla libertà di espressione, ma non assicura, da sola, la piena conoscibilità del rapporto tra intervento umano e automazione. La trasparenza sull’impiego di strumenti automatizzati non elimina i rischi di errore o arbitrarietà, ma consente almeno di individuare una componente rilevante del procedimento che ha condotto alla restrizione[16].

Dai reclami alla tutela giurisdizionale

La terza funzione, strettamente collegata alle prime due, è la contestabilità. Una decisione non spiegata è difficilmente contestabile: l’utente non sa quale regola sia stata applicata, quali fatti siano stati considerati, se vi sia stato un errore di qualificazione o se la decisione sia stata adottata in modo automatico. Per questo l’art. 17, par. 3, lettera f), collega la motivazione alla contestabilità della decisione, imponendo al prestatore di fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili, compresi il sistema interno di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso giurisdizionale.

La motivazione diviene così il presupposto operativo dei rimedi successivi: senza una spiegazione sufficiente, il reclamo rischia di trasformarsi in una reazione generica contro una decisione incomprensibile. In tale sistema, la motivazione fornisce all’utente gli elementi necessari per formulare un reclamo interno circostanziato ai sensi dell’art. 20 DSA o per rivolgersi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale ai sensi dell’art. 21, senza che il ricorso a tali strumenti precluda o condizioni l’accesso alla tutela giurisdizionale[17].

In questa prospettiva, lo statement of reasons non deve essere inteso come una garanzia sostanziale assoluta contro la censura privata. Esso non stabilisce, di per sé, quale contenuto debba rimanere online e quale possa essere rimosso, né elimina il potere delle piattaforme di definire e applicare le proprie regole di comunità. La sua funzione è diversa: introdurre una grammatica minima di giustificazione, conoscibilità e contestazione all’interno di un rapporto altrimenti dominato dall’asimmetria tra piattaforma e utente. Il rischio di censura privata non viene eliminato, ma l’esercizio del potere moderativo viene ricondotto entro un modello nel quale la decisione deve essere motivata, resa comprensibile e potenzialmente contestabile[18].

DSA Transparency Database: dalla moderazione dei contenuti ai dati pubblici

La funzione dello statement of reasons non si esaurisce nel rapporto individuale tra piattaforma e utente. La motivazione della decisione di moderazione, infatti, non serve soltanto a consentire al destinatario del servizio di comprendere e contestare la restrizione subita, ma assume anche una proiezione sistemica. L’art. 24, par. 5, DSA prevede, per i fornitori di piattaforme online soggetti agli obblighi della relativa sezione, la trasmissione alla Commissione, senza indebito ritardo, delle decisioni e delle motivazioni di cui all’art. 17, par. 1, affinché siano inserite in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico, gestita dalla Commissione. In questo modo, la singola decisione di moderazione viene sottratta alla dimensione esclusivamente bilaterale e diviene parte di un’infrastruttura pubblica di osservazione delle pratiche di moderazione[19].

La banca dati come infrastruttura pubblica

La DSA Transparency Database realizza, quindi, un mutamento di scala: dal controllo sulla singola misura restrittiva si passa alla possibilità di osservare, in forma aggregata e comparabile, le pratiche di moderazione adottate dalle piattaforme. La trasparenza non opera più soltanto come garanzia individuale, ma anche come presupposto per l’analisi pubblica del comportamento degli intermediari digitali. Autorità, ricercatori e società civile possono esaminare quali categorie di contenuti siano più frequentemente moderate, quali basi vengano invocate dalle piattaforme, quale ruolo abbia l’automazione e quali differenze emergano tra operatori diversi. La motivazione, in questa prospettiva, diventa un dato regolatorio: non solo una spiegazione rivolta all’utente, ma un frammento informativo utile a ricostruire il funzionamento complessivo della moderazione online[20].

L’utilità della banca dati emerge in particolare rispetto alle piattaforme di maggiori dimensioni, il cui potere di incidere sulla circolazione delle informazioni rende insufficiente una trasparenza affidata alla sola comunicazione individuale. Gli studi empirici condotti sulla DSA Transparency Database mostrano che essa consente di analizzare, su larga scala, volumi, categorie, tempi e modalità delle decisioni di moderazione[21].

Qualità dei dati e controllo delle piattaforme

La proiezione sistemica dello statement of reasons è coerente con la logica complessiva del DSA, che non si limita a prevedere rimedi individuali, ma costruisce un sistema di trasparenza e controllo pubblico sull’attività delle piattaforme. La banca dati, insieme alle relazioni sulla trasparenza e, per le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, agli obblighi di accesso ai dati in favore delle autorità e dei ricercatori abilitati, mira a ridurre l’asimmetria informativa che tradizionalmente caratterizza il rapporto tra piattaforme, regolatori e utenti.

Tuttavia, proprio perché la DSA Transparency Database si fonda su informazioni fornite dalle piattaforme, la sua efficacia dipende dalla qualità, completezza e coerenza dei dati trasmessi. Per questa ragione, la trasparenza sistemica introdotta dal DSA rappresenta un passaggio decisivo, ma non autosufficiente: essa rende visibile il potere moderativo, ma richiede strumenti di verifica e controllo perché tale visibilità si traduca in effettiva accountability[22].

I limiti della trasparenza nella moderazione dei contenuti prevista dal DSA

Il modello delineato dal DSA segna un avanzamento significativo, ma non elimina tutte le criticità della moderazione privata. La trasparenza, infatti, produce effetti solo se le informazioni fornite sono effettivamente chiare, complete e verificabili. Se le motivazioni restano generiche, se le categorie utilizzate sono troppo ampie o se i dati trasmessi alla DSA Transparency Database risultano incompleti o incoerenti, il rischio è che l’obbligo di motivazione si traduca in un adempimento prevalentemente formale. In questo senso, lo statement of reasons rende la decisione più visibile, ma non garantisce automaticamente che essa sia corretta, proporzionata o realmente comprensibile per l’utente[23].

Il rischio delle motivazioni generiche

Una delle criticità principali riguarda il contenuto delle motivazioni. Gli studi empirici mostrano che le piattaforme tendono spesso a ricorrere a categorie ampie o generiche e a riferirsi in modo indifferenziato alla violazione dei termini di servizio, senza indicare con sufficiente precisione quale regola sia stata violata e perché. Questo limita sia la possibilità dell’utente di comprendere la decisione, sia la capacità di autorità e ricercatori di valutare le prassi di moderazione. La trasparenza rischia così di diventare soltanto apparente: la decisione è comunicata, ma non necessariamente spiegata in modo idoneo a renderla controllabile<a id=”richiamo-nota-24″></a>[24].

Specificità della motivazione e strumenti di tutela

Resta, tuttavia, incerto quale grado di specificità sia necessario affinché la motivazione possa considerarsi conforme all’art. 17 DSA. Secondo una lettura meramente formale, l’obbligo potrebbe ritenersi adempiuto attraverso la comunicazione degli elementi elencati dal paragrafo 3; una lettura funzionale, maggiormente coerente con il successivo paragrafo 4, richiede invece che tali informazioni siano sufficientemente precise e contestualizzate da consentire al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare in modo effettivo i mezzi di ricorso disponibili.

Il regolamento non stabilisce espressamente che l’insufficienza della motivazione determini l’inefficacia della restrizione adottata. Essa può comunque integrare una violazione dell’art. 17 e assumere rilievo in sede di reclamo interno, di risoluzione extragiudiziale della controversia o di tutela giurisdizionale, soprattutto quando impedisca all’utente di contestare consapevolmente la decisione.

Automazione, audit e accountability

Un ulteriore limite riguarda l’automazione. Anche quando la piattaforma dichiara l’impiego di strumenti automatizzati, tale informazione non consente, da sola, di comprendere se il sistema abbia operato correttamente, se abbia prodotto errori o se abbia applicato la regola in modo arbitrario. La letteratura sull’algorithmic content moderation mostra, infatti, che modelli ugualmente accurati possono giungere a decisioni diverse sul medesimo contenuto, con possibili effetti sulla libertà di espressione, sulla non discriminazione e sulla procedural fairness.

Per questo la trasparenza deve essere accompagnata da strumenti di verifica, audit e controllo effettivo. Il DSA, dunque, non risolve definitivamente il problema della censura privata, ma compie un passaggio essenziale: rende il potere moderativo più visibile e contestabile, aprendo lo spazio per una successiva accountability regolatoria. In definitiva, lo statement of reasons previsto dall’art. 17 DSA opera direttamente sul piano individuale, rendendo la restrizione conoscibile e la relativa decisione potenzialmente contestabile. Per i fornitori di piattaforme online soggetti all’art. 24, par. 5, essa acquista anche una proiezione sistemica, poiché le decisioni e le relative motivazioni vengono trasformate in dati pubblicamente osservabili e utilizzabili per il controllo delle pratiche di moderazione[25].

Bibliografia sul Digital Services Act e la moderazione dei contenuti

  • A. Trujillo — B. Tessa — S. Cresci, Disarranged Harmonization of Transparency Reporting by Social Media Platforms Under the Digital Services Act, in arXiv, 2026.
  • B. Tessa — D. Amram — A. Monreale — S. Cresci, Improving Regulatory Oversight in Online Content Moderation, in I. Koprinska — J. Mendes-Moreira — P. Branco (a cura di), Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML PKDD 2025, CCIS, vol. 2843, Cham, Springer, 2026.
  • F. Casolari, Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, in Giurisprudenza italiana, 2, 2024.
  • G. Finocchiaro, “Digital Services Act” – Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori, in Giornale di diritto amministrativo, 6, 2023.
  • G. K. Shahi — B. Tessa — A. Trujillo — S. Cresci, A Year of the DSA Transparency Database: What it (Does Not) Reveal About Platform Moderation During the 2024 European Parliament Election, in arXiv, 2025.
  • G. Mobilio, La co-regolazione delle nuove tecnologie, tra rischi e tutela dei diritti fondamentali, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 1, 2024.
  • G. Vasino, Censura “privata” e contrasto all’hate speech nell’era delle Internet Platforms, in Federalismi, 4/2023.
  • J. F. Gomez — C. V. Machado — L. M. Paes — F. P. Calmon, Algorithmic Arbitrariness in Content Moderation, in Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT ‘24). Association for Computing Machinery, New York, 2024.
  • K. Klonick, The new governors: the people, rules, and processes governing online speech, in Harvard Law Review, vol. 131, n. 6, 2018.
  • M. Betzu, Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, 2/2021.
  • N. Pica, La tutela della libertà di informazione nel Digital Services Act tra contrasto alle “manipolazioni algoritmiche” e limiti alla content moderation, in MediaLaws, numero speciale I-2024.
  • O. Pollicino, Regolazione e innovazione tecnologica nell’“ordinamento della rete”, in Rivista AIC, 2025.
  • R. Kaushal — J. van de Kerkhof — C. Goanta — G. Spanakis — A. Iamnitchi, Automated Transparency: A Legal and Empirical Analysis of the Digital Services Act Transparency Database, in FAccT ‘24: Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Association for Computing Machinery, 2024.
  • T. Gillespie, Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media, New Haven, Yale University Press, 2018.

Note sulla moderazione dei contenuti nel Digital Services Act

[1] Dottoranda di Ricerca in Diritto Pubblico e Costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre.↩︎

[2] V. K. Klonick, The new governors: the people, rules, and processes governing online speech, in Harvard Law Review
vol. 131, n. 6, 2018, 1599; cfr. T. Gillespie, Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media, New Haven, Yale University Press, 2018, 21.↩︎

[3] Si veda, in tal senso, Regolamento (UE) 2022/2065, art. 3, lett. t): «moderazione dei contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull’accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell’account di un destinatario del servizio.↩︎

[4] Cfr. T. Gillespie, Custodians of the Internet, cit., 196, dove l’autore evidenzia che la moderazione non riguarda solo la rimozione, ma anche il modo in cui alcuni contenuti vengono mostrati, altri oscurati, altri ancora sepolti o resi meno visibili; le decisioni su cosa servire, cosa seppellire e cosa scartare sono intrecciate.↩︎

[5] Cfr., tra gli altri, M. Betzu, Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, 2/2021, 166 ss.↩︎

[6] Ibid.; v. anche K. Klonick, The new governors, cit., 1601 s.; G. Vasino, Censura “privata” e contrasto all’hate speech nell’era delle Internet Platforms, in Federalismi, 4/2023, 133.↩︎

[7] N. Pica, La tutela della libertà di informazione nel Digital Services Act tra contrasto alle “manipolazioni algoritmiche” e limiti alla content moderation, in MediaLaws, numero speciale I-2024, 38, dove l’autore sostiene che, per quel che concerne le regole previste dal DSA in materia di content moderation, è possibile individuare tre principali direttrici di intervento: in primo luogo, la promozione della trasparenza nelle attività di moderazione; in secondo luogo, la definizione delle procedure che conducono all’adozione di misure restrittive; infine, la predisposizione di strumenti di tutela a disposizione degli utenti avverso le limitazioni subite.↩︎

[8] V. Regolamento (UE) 2022/2065, art. 17, par. 1: «I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali: a) eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell’accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti; b) la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro; c) la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio; d) la sospensione o la chiusura dell’account del destinatario del servizio».↩︎

[9] Cfr. R. Kaushal — J. van de Kerkhof — C. Goanta — G. Spanakis — A. Iamnitchi, Automated Transparency: A Legal and Empirical Analysis of the Digital Services Act Transparency Database, in FAccT ‘24: Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Association for Computing Machinery, 2024, 1121.↩︎

[10] Ibid., 1123; v. anche N. Pica, La tutela della libertà di informazione nel Digital Services Act tra contrasto alle “manipolazioni algoritmiche” e limiti alla content moderation, cit., 39.↩︎

[11] B. Tessa — D. Amram — A. Monreale — S. Cresci, Improving Regulatory Oversight in Online Content Moderation, in I. Koprinska — J. Mendes-Moreira — P. Branco (a cura di), Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML PKDD 2025, CCIS, vol. 2843, Cham, Springer, 2026, 417 ss.↩︎

[12] V. R. Kaushal — J. van de Kerkhof — C. Goanta — G. Spanakis — A. Iamnitchi, Automated Transparency, cit., 1123.↩︎

[13] Regolamento (UE) 2022/2065, art. 17, parr. 2 e 5: «Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta. Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione» e, ancora, «Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all’articolo 9».↩︎

[14] Regolamento (UE) 2022/2065, art. 17, parr. 1 e 4: la norma richiede una motivazione “chiara e specifica” e precisa che le informazioni devono essere chiare, facilmente comprensibili, precise e specifiche quanto ragionevolmente possibile, proprio per consentire al destinatario di esercitare effettivamente i mezzi di ricorso disponibili; cfr. F. Casolari, Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo, in Giurisprudenza italiana, 2, 2024, 462; cfr. G. Finocchiaro, “Digital Services Act” – Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori, in Giornale di diritto amministrativo, 6, 2023, 730 ss.↩︎

[15] B. Tessa — D. Amram — A. Monreale — S. Cresci, Improving Regulatory Oversight in Online Content Moderation, cit., 418.↩︎

[16] Regolamento (UE) 2022/2065, art. 17, par. 3, lett. c): la motivazione deve contenere, ove pertinente, informazioni sull’eventuale uso di strumenti automatizzati nella rilevazione del contenuto o nell’adozione della decisione; cfr. J. F. Gomez — C. V. Machado — L. M. Paes — F. P. Calmon, Algorithmic Arbitrariness in Content Moderation, in Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT ‘24). Association for Computing Machinery, New York, 2024, 2237.↩︎

[17] Regolamento (UE) 2022/2065, art. 17, par. 3, lett. f): la motivazione deve includere informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso disponibili, compresi il sistema interno di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso giudiziario; cfr. Regolamento (UE) 2022/2065, art. 20, parr. 1-5: le piattaforme online devono garantire, per almeno sei mesi, l’accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, gratuito e accessibile, relativo anche a rimozione, limitazione della visibilità, sospensione del servizio, sospensione dell’account e monetizzazione; i reclami devono essere trattati in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario; v. anche Regolamento (UE) 2022/2065, art. 21, par. 1: i destinatari del servizio possono scegliere un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie per contestare le decisioni di cui all’art. 20, ferma restando la possibilità di adire il giudice. Cfr. O. Pollicino, Regolazione e innovazione tecnologica nell’“ordinamento della rete”, in Rivista AIC, 2025, 41.↩︎

[18] G. Mobilio, La co-regolazione delle nuove tecnologie, tra rischi e tutela dei diritti fondamentali, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 1, 2024, passim.↩︎

[19] Regolamento (UE) 2022/2065, art. 24, par. 5: «I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, per l’inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali»; cfr. Regolamento (UE) 2022/2065, considerando 66: «Al fine di garantire la trasparenza, di consentire il controllo delle decisioni relative alla moderazione dei contenuti dei fornitori di piattaforme online e di monitorare la diffusione di contenuti illegali online, la Commissione dovrebbe mantenere e pubblicare una banca dati contenente le decisioni e le motivazioni dei fornitori di piattaforme online quando rimuovono le informazioni o limitano in altro modo la loro disponibilità e l’accesso alle stesse. Al fine di mantenere costantemente aggiornata la banca dati, i fornitori di piattaforme online dovrebbero presentare, in un formato standard, le decisioni e le motivazioni senza indebito ritardo dopo l’adozione di una decisione, al fine di consentire aggiornamenti in tempo reale se tecnicamente possibile e proporzionato ai mezzi della piattaforma online in questione. La banca dati strutturata dovrebbe consentire l’accesso alle informazioni pertinenti e l’estrazione di tali informazioni, in particolare per quanto riguarda il tipo di presunto contenuto illegale di cui trattasi».↩︎

[20] Cfr. R. Kaushal — J. van de Kerkhof — C. Goanta — G. Spanakis — A. Iamnitchi, Automated Transparency, cit., 1122 ss.; v. anche A. Trujillo — B. Tessa — S. Cresci, Disarranged Harmonization of Transparency Reporting by Social Media Platforms Under the Digital Services Act, in arXiv, 2026, 1 ss.↩︎

[21] V. gli studi riportati in R. Kaushal — J. van de Kerkhof — C. Goanta — G. Spanakis — A. Iamnitchi, Automated Transparency, cit., 1122, che confermano che la banca dati può rendere osservabili fenomeni altrimenti difficilmente accessibili, trasformando le decisioni di moderazione in materiale empirico utilizzabile per valutare le strategie di enforcement delle piattaforme; cfr. gli studi effettuati da G. K. Shahi — B. Tessa — A. Trujillo — S. Cresci, A Year of the DSA Transparency Database: What it (Does Not) Reveal About Platform Moderation During the 2024 European Parliament Election, in arXiv, 2025, passim.↩︎

[22] Regolamento (UE) 2022/2065, considerando 96 e art. 40: con specifico riferimento ai fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, il DSA valorizza l’accesso ai dati da parte dei ricercatori abilitati e delle autorità come strumento per ridurre le asimmetrie informative, studiare i rischi sistemici e informare autorità, Commissione e pubblico; cfr. B. Tessa — D. Amram — A. Monreale — S. Cresci, Improving Regulatory Oversight in Online Content Moderation, cit., 418, dove gli autori evidenziano che l’efficacia degli strumenti di trasparenza del DSA dipende da come le piattaforme li utilizzano e da ciò che scelgono di riportare, segnalando criticità legate a dati incoerenti, poco dettagliati o scarsamente informativi.↩︎

[23] R. Kaushal — J. van de Kerkhof — C. Goanta — G. Spanakis — A. Iamnitchi, Automated Transparency, cit., 1128 ss.↩︎

>[24] A. Trujillo — B. Tessa — S. Cresci, Disarranged Harmonization of Transparency Reporting by Social Media Platforms Under the Digital Services Act, cit., 2 ss.↩︎

[25] V. J. F. Gomez — C. V. Machado — L. M. Paes — F. P. Calmon, Algorithmic Arbitrariness in Content Moderation, cit., 2242; cfr. B. Tessa — D. Amram — A. Monreale — S. Cresci, Improving Regulatory Oversight in Online Content Moderation, cit., 419 s., dove gli autori propongono processi di cross-checking e verifica per confrontare i dati della DSA-TDB, i Transparency Reports e i dati effettivi delle piattaforme, proprio al fine di individuare incoerenze e rafforzare l’affidabilità degli strumenti di trasparenza.↩︎

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