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Oltre il Codice: come evolve l’equilibrio tra AI e copyright



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L’AI Act e il nuovo Codice di buone pratiche fissano linee guida per l’uso dei dati nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, con regole specifiche sul copyright e misure a tutela di autori e creativi

Pubblicato il 10 ott 2025

Flavia Scarpellini

Avvocato esperta in cybersecurity e corporate law



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L’avvento della Generative Artificial Intelligence (GenAI)[1] sta trasformando il modo con cui comunichiamo e, quindi, il processo creativo sia nella vita quotidiana che nel campo artistico-letterario. Il confine tra il contributo umano e l’apporto della macchina (o meglio, del software) si sposta sempre più avanti, senza una precisa linea di confine ad oggi unanimemente condivisa.

L’esame dell’interazione tra GenAi e diritto d’autore[2] (copyright) costituisce un necessario presupposto per continuare a tutelare la creatività e dare il giusto riconoscimento economico alla stessa.

Le disposizioni del Codice di buone pratiche sull’AI per finalità generali del 10 luglio 2025[3] (Codice di buone pratiche o Codice) forniscono utili indicazioni pratiche in proposito.

Per meglio comprenderle, ripercorriamo il quadro attuale del rapporto (spesso conflittuale) tra AI Act[4] e diritto d’autore in cui si inseriscono.

I diritti fondamentali e l’AI Act: una chiave di interpretazione

L’AI Act prescrive che l’intelligenza artificiale (AI) debba essere “antropocentrica”, affidabile e “garantire un livello di protezione della salute, sicurezza e dei diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali UE” (art. 1).

La Carta dei diritti fondamentali UE del 12 dicembre 2007[5] – che, si ricorda, ha il medesimo valore giuridico dei Trattati dell’UE – protegge espressamente la “proprietà intellettuale” (art. 17, comma 2).

Tale principio deve, quindi, guidare l’interpretazione delle varie disposizioni dell’AI Act nella relazione tra AI Act e copyright[6].

I tre sistemi normativi per la raccolta dati della GenAI

In ambito europeo ed italiano sono tre i sistemi normativi che hanno principale rilevanza nella materia della raccolta e dell’uso dei dati (input) da parte della GenAI:

Text and data mining: eccezioni al diritto d’autore per il training

La Direttiva Copyright disciplina, agli artt. 3 e 4, le tecnologie del “Text and Data Mining” (TDM) (estrazione di testo e dati) costituite da: “qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli tendenze e correlazioni” (art. 2). In pratica, si tratta di un software che in modo automatico ricerca e processa una grande quantità di dati digitali in tempi minimi (altrimenti inaccessibile all’uomo) per poi elaborarli in un formato comprensibile al “tool” informatico, fornendo, in taluni casi, un output. Si tratta, quindi, di una tecnica potenzialmente capace sia di estrarre il dato, che di modificarlo. Tale raccolta costituisce la prima fase del processo di addestramento (training) della GenAI mediante per lo più la tecnica del “web scraping[7]”.

Nell’ambito dei numerosi “data set” digitali disponibili pubblicamente, a cui la GenAI ricorre in modo massiccio per il proprio training, vi possono essere sia dati “acquisiti illegittimamente” (vale a dire, senza il consenso del titolare o in violazione di legge), che dati protetti da copyright. Per i dati tutelati da copyright (o altro diritto di privativa industriale) il loro sfruttamento da parte della GenAI si pone in potenziale contrasto con il monopolio del titolare del diritto d’autore (o di chi vanta un diritto “sui generis” sulla banca dati) sull’opera così processata per violazione dei diritti di riproduzione ed elaborazione (o di estrazione dalla banca dati).

Tuttavia, poiché le tecniche di TDM abilitano l’uomo ad avere la disponibilità di una quantità di dati – come evidenziato nel Considerando 8 della Direttiva Copyright – altrimenti inaccessibile, le stesse sono ritenute in linea di principio suscettibili di arrecare beneficio e sostenere l’innovazione.

Le due eccezioni fondamentali per l’uso dei dati protetti

Di conseguenza, la Direttiva Copyright ha introdotto specifiche eccezioni a favore delle tecniche di TDM (artt. 3 e 4) che sono state recepite nella Legge Copyright (artt. 70bis-70quater) mediante due principi fondamentali:

  1. un uso (specificamente limitato, quanto al soggetto e all’oggetto) consentito per fini puramente scientifici/didattici e non commerciali a favore di organismi di ricerca scientifica e istituti di tutela del patrimonio culturale[8], e
  2. una facoltà, estesa a chiunque, di effettuare “le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati” quando “l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati”, fermo restando che “le riproduzioni e le estrazioni eseguite … possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati” (art. 70-quater[9]).

Modalità tecniche e legali per esercitare l’opt-out

Il tema del cd. “opt-out”, vale a dire dell’espressa riserva da parte del titolare del copyright, pone delicati problemi. In primo luogo, quanto alle modalità con cui lo stesso debba essere esercitato. Ad oggi, infatti, non vi è un meccanismo riconosciuto come standard generalmente accreditato con cui esercitare tale diritto. Inoltre, per i dati disponibili online sarebbe necessario[10] che tale riserva fosse esercitata per il tramite di una misura tecnica riconoscibile dagli algoritmi di TDM, quale:

  • il Robots Exclusion Protocol (REP), che è uno standard abbastanza diffuso per la gestione del web scraping;
  • il TDM Reservation Protocol;
  • il Robots Meta Tags;
  • il C2PA Contenti Authenticy Initiative e
  • il JPEG Trust standard.

Tale previsione (della necessità di una misura tecnica “machine readable”) non è stata, tuttavia, recepita nel testo italiano di trasposizione della Direttiva Copyright (cfr. art. 70-quater). In una delle poche sentenze sul punto (Corte di Amburgo, LAION[11]), sia pure in un obiter dictum, si afferma, però, che anche una riserva effettuata usando il linguaggio naturale (all’interno delle condizioni generali di utilizzo del sito web) possa soddisfare il criterio della riserva espressa. A sostegno di tale interpretazione più ampia si è espresso anche il Codice di buone pratiche, il quale – sebbene suggerisca di adottare lo standard REP o altro standard internazionale/comunitario riconosciuto -, mantiene ferma la possibilità di utilizzare qualsiasi altra modalità di esercizio[12].

Obblighi di trasparenza e disclosure per i fornitori di GenAI

L’AI Act, nel Considerando 105[13], anticipa che nel caso in cui l’opt-out relativo alle tecniche TDM sia stato espressamene riservato ai sensi della Direttiva Copyright, i “providers[14]” di GenAI debbano ottenere l’autorizzazione del titolare della privativa se intendono esercitare un’attività di TDM su tali opere. In pratica, si conferma che l’AI deve rispettare la disciplina degli artt. 3 e 4 della Direttiva Copyright, ritenendo, implicitamente, altresì applicabile all’AI dette limitazioni al copyright, nonché tali modalità di acquisire i dati per l’AI.

Infatti, l’art. 53 dell’AI Act prevede che i fornitori di GenAI debbano, fra l’altro:

  1. fornire informazioni sui dati utilizzati per l’addestramento (compresi il tipo e la provenienza dei dati[15]),
  2. attuare una politica volta all’adempimento del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore (e diritti ad esso collegati), rispettando, anche attraverso tecnologie d’avanguardia, l’opt-out nei confronti del TDM espresso ex art. 4, comma 3, della Direttiva Copyright, e
  3. mettere a disposizione del pubblico una sintesi dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello secondo un modello fornito dall’ufficio per l’AI[16].

Limiti dell’eccezione TDM e rischio di concorrenza economica

In particolare, il requisito di “disclosure” richiesto dall’AI Act (lett. a) e c) di cui sopra) si interseca con il diritto d’autore in duplice modo, quanto a: i) il rispetto della Direttiva Copyright da parte dell’AI developer con riferimento alla fase di training e alla redazione e pubblicazione delle relative policies da parte degli AI developers, nonché ii) il dettaglio del contenuto utilizzato per addestrare il modello. Quest’ultimo rende possibile agli aventi diritto, che ritengano che le proprie opere siano state indebitamente utilizzate dal modello di AI, di poter far valere i propri diritti, sebbene l’onere della prova a carico di questi ultimi risulti sempre di particolare difficoltà.

Si noti, infine, che è stato ritenuto[17] che la modifica dei contenuti e dei dati “appresi” dal web non ricada nell’eccezione TDM, in quanto le previsioni dell’art. 5, comma 5, della direttiva 2001/29/EC[18] (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) costituiscono un “general limit to copyright exceptions[19]” che trova applicazione “esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”. Ne consegue, che l’eccezione TDM non potrebbe giustificare riproduzioni che determino un uso dell’opera che sostituisca o altrimenti si ponga in effettiva concorrenza economica con l’opera protetta utilizzata per il training dell’AI.

Il codice di buone pratiche: struttura e valore giuridico

Il Codice di buone pratiche è stato predisposto da esperti indipendenti per contribuire al rispetto degli obblighi dell’AI Act da parte dei fornitori di modelli di AI per finalità generali. Il medesimo è contemplato dall’AI Act sia all’art. 50, comma 7 (in relazione agli obblighi di trasparenza per i fornitori di determinati modelli di AI al fine di facilitare la rilevazione e l’etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente), sia all’art. 53, comma 4 (al fine di dimostrare la conformità agli obblighi di cui al primo comma dell’art. 53[20]).

Il Codice è stato pubblicato il 10 luglio 2025 ed è integrato dagli orientamenti della Commissione UE sui concetti chiave relativi ai modelli di AI. La Commissione ha, in particolare, confermato che il Codice è uno strumento di autoregolamentazione che consente ai fornitori di dotarsi di una “presunzione di conformità” agli obblighi di cui sopra.

Pertanto, a seguito di tale approvazione da parte della Commissione UE, i fornitori di modelli di AI che firmano[21] volontariamente il Codice assolvono al loro obbligo di dimostrare (fino a prova contraria) di rispettare a tali fini l’AI Act.

Il Codice si divide in tre capitoli distinti: trasparenza, diritto d’autore e sicurezza.

In particolare, i capitoli sulla trasparenza e sul diritto d’autore offrono a tutti i fornitori un modo per dimostrare il rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 53 dell’AI Act, mettendo in atto una politica di conformità al diritto d’autore dell’Unione nel rispetto dell’opt-out della Direttiva Copyright.

Il Codice, in tale ambito, detta una serie di “Misure” da inserire nella policy aziendale adottata. In particolare:

  1. la Misura 1.2, relativa all’utilizzo (diretto o indiretto) di “web-crawlers o di tecniche di TDM per l’addestramento dei modelli di AI per finalità generali, prescrive:

a) il rispetto di eventuali “misure tecnologiche efficaci di cui all’art. 6, comma 3[22], della direttiva 2001/29 del 22 maggio 2001 tese ad impedire o limitare atti su opere o altri materiali protetti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso, e

b) l’esclusione dal training consentito di siti pubblici riconosciuti – da tribunali o autorità pubbliche dell’Unione o dell’Area Economica Europea – come abituali contraffattori, anche consultando, a tal fine, un’apposita lista aggiornata di hyperlinks da rendersi pubblica dall’EU;

2) la Misura 1.3, relativa all’identificazione degli opt-out “machine-readable ex art. 4, comma 3, della Direttiva Copyright con uso (diretto o indiretto) di “web-crawlers” o di tecniche TDM, prescrive:

a) l’uso di “web-crawlers” che leggano e seguano le istruzioni formulate con metodo REP (robots.txt)[23], e

b) il rispetto di altre riserve “machine-readable” che esprimano un opt-out ex art. 4, comma 3, della Direttiva Copyright (per esempio, tramite “asset-based or location-based metadata” adottati o da standard internazionali o comunitari o “state-of-the-art[24]),

ferma restando la facoltà dei titolari del diritto di autore di esercitare l’opt-out in qualunque modo appropriato, con una tecnica “machine readable” per contenti resi pubblici online, o con qualsiasi altro mezzo[25];

3) la Misura 1.4, relativa al rischio che un sistema di AI “downstream– in cui sia integrato un modello di AI per finalità generali – generi un output che possa violare i diritti d’autore (o diritti connessi) su opere protette dal diritto dell’Unione, prescrive di:

a) adottare misure tecniche, appropriate e proporzionali, per prevenire la generazione di output che riproducano contenuti utilizzati per l’addestramento del modello protetti dal diritto d’autore (o diritti connessi) che costituiscano contraffazione, e

b) inserire nelle proprie condizioni di contratto il divieto di utilizzare il modello AI per attività di contraffazione ovvero, in caso di modelli di AI per finalità generali gratuiti e open source, avvertire gli utenti di tale divieto;

4) la Misura 1.5, infine, prescrive due impegni:

a) designare un punto di contatto (raggiungibile con mezzi di comunicazione elettronica) per le comunicazioni con i titolari di diritto d’autore danneggiati e fornire informazioni a tal riguardo facilmente accessibili;

b) approntare un meccanismo che permetta agli aventi diritto di presentare per via telematica reclami, sufficientemente dettagliati e documentati, in merito al mancato rispetto da parte del fornitore di AI degli impegni assunti e fornire informazioni facilmente accessibili a ciò relative.

Prevenzione e controllo: un equilibrio tra tecnologia e tutela umana

Come si vede, si tratta di misure che, da un lato, mirano a prevenire l’uso di materiale protetto dal copyright (il rispetto dell’opt-out, il divieto di utilizzate siti “black-listed” per il web-crawling o, più in generale, di usare l’AI per attività di contraffazione), dall’altra confermano la possibilità di esercitare la facoltà di opt-out anche in forma scritta, senza necessità di tecniche “machine readible” più costose per le PMI. In pratica, il controllo umano rientra in campo per assicurare il rispetto di un diritto fondamentale che gli algoritmi non sempre riescono a “leggere”.

Note


[1] Tale intendendosi, ai sensi dell’AI Act, come infra definito, una sottocategoria dei sistemi di AI che sono intesi ed utilizzati per la creazione di output generali dalle macchine: “i grandi modelli di IA generativi sono un tipico esempio di modelli di IA per finalità generali, dato che consentono una generazione flessibile di contenuti, ad esempio sotto forma di testo, audio o video che possono prontamente rispondere ad una ampia gamma di compiti distinti” (Considerando 99).

[2] Si veda in proposito il recente studio commissionato dall’European Union Intellectual Property (EUIPO) intitolato “The Development of General Artificial Intelligence from a Copyright Perspective”, https://www.euipo.europa.eu/en/publications/genai-from-a-copyright-perspective-2025, del maggio 2025.

[3] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai.

[4] Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

[5] https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_dei_diritti_fondamentali_dell%27Unione_europea#:~:text=La%20Carta%20dei,Unione%20europea.

[6] Cfr. M. RICOLFI, La proprietà intellettuale nell’art. 17.2 della Carta dei diritti fondamentali, https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/wp-content/uploads/2021/04/Ricolfi.pdf.

[7] Intendendosi il processo di estrazione di specifici dati dai siti internet pubblicamente accessibili, accedendo al loro contenuto e selezionandoli per ottenere le informazioni ricercate.

[8] Art. 70-bis: “1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l’adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati”; “art. 70-ter: “1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. 2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni”.

[9]Art. 70quater:” 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati. L’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. 2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati…”.

[10] In base al testo dell’art. 4, comma 3, della Direttiva Copyright.

[11] https://www.euipo.europa.eu/en/law/recent-case-law/germany-hamburg-district-court-310-o-22723-laion-v-robert-kneschke.

[12] Misura 1.3 del Codice di buone pratiche.

[13]I modelli di IA per finalità generali, in particolare i grandi modelli di IA generativa, in grado di generare testo, immagini e altri contenuti, presentano opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti. Lo sviluppo e l’addestramento di tali modelli richiedono l’accesso a grandi quantità di testo, immagini, video e altri dati. Le tecniche di estrazione di testo e di dati possono essere ampiamente utilizzate in tale contesto per il reperimento e l’analisi di tali contenuti, che possono essere protetti da diritto d’autore e da diritti connessi. Qualsiasi utilizzo di contenuti protetti da diritto d’autore richiede l’autorizzazione del titolare dei diritti interessato, salvo se si applicano eccezioni e limitazioni pertinenti al diritto d’autore. La direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto eccezioni e limitazioni che consentono, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell’estrazione di testo e di dati. In base a tali norme, i titolari dei diritti hanno la facoltà di scegliere che l’utilizzo delle loro opere e di altri materiali sia da essi riservato per evitare l’estrazione di testo e di dati, salvo a fini di ricerca scientifica. Qualora il diritto di sottrarsi sia stato espressamente riservato in modo appropriato, i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, qualora intendano compiere l’estrazione di testo e di dati su tali opere”.

[14] Per «fornitore» s’intende: “una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito” (art. 3, n. 3, AI Act).

[15] Art. 53, comma 1, lett. b) ii) e Allegato XI punto 2.c).

[16] Art. 53, comma 1, lett. d).

[17] C.Novelli, F. Casolari, P. Hacker, G. Spedicato, L. Floridi, “Generative AI in EU law: Liability, privacy, intellectual property, and cybersecurity”, pag.10 di cui al seguente link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364924001328?via%3Dihub.

[18] Articolo 5:(Eccezioni e limitazioni)

1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario; e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. 3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap; c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore; d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico; e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario; f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un’autorità pubblica;

h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici; i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali; j) quando l’utilizzo avvenga per pubblicizzare un’esposizione al pubblico o una vendita di opere d’arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell’avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale; k) quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche; l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature; m) quando si utilizzi un’opera d’arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest’ultimo; n) quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza; o) quando l’utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo. 4. Quando gli Stati membri possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un’eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all’articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa. 5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.

[19] Novelli et altri, op.cit, p. 11.

[20] Vedi supra il § 1.2.3.

[21] I fornitori di modelli di GenAI possono firmare il codice compilando il modulo di firma e inviando il modulo firmato all’indirizzo EU-AIOFFICE-CODE-SIGNATURES@ec.europa.eu.

[22] Direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, art. 6, comma 3: “Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione”.

[23]as specified in the Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments No. 9309, and any subsequent version of this Protocol for which the IETF demonstrates that it is technically feasible and implementable by AI providers and content providers, including rightsholders”.

[24]including technically implementable, and widely adopted by rightsholders, considering different cultural sectors, and generally agreed through an inclusive process based on bona fide discussions to be facilitated at EU level with the involvement of rightsholders, AI providers and other relevant stakeholders as a more immediate solution, while anticipating the development of standards”.

[25] Paragrafo 3) della Misura.

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