“Il Garante privacy deve esprimersi in relazione al trattamento dei dati personali delle persone fisiche. I consumatori sono persone fisiche. Quindi il Garante privacy deve esprimersi sui trattamenti che riguardano i consumatori”. Questo sillogismo aristotelico è alla base della sentenza n° 497 emessa dalla V sezione del Consiglio di Stato il 15 gennaio di quest’anno e che ha messa la parola “fine” a unocontenzioso iniziato nel 2021 quando l’AGCM ha sanzionato le società Telepass S.p.a. e Telepass Broker S.r.l. per 2 milioni di euro.
la sentenza
Caso Telepass: nessuno mette il Garante privacy in un angolo
Il caso Telepass diventa un benchmark nel diritto delle nuove tecnologie, mettendo in evidenza le complessità derivanti dall’interazione tra normative diverse in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. Autorità istituzionali e giuridiche entrano in gioco per definire un equilibrio tra i diritti degli individui e le esigenze del mercato
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