la norma

Gdpr, il testo del decreto italiano in Gazzetta Ufficiale

Pubblichiamo qui il testo uscito oggi in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 19 settembre 2018

Pubblicato il 04 Set 2018

testo decreto gdpr in gazzetta ufficiale

Di seguito il testo del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (detto del Gdpr)

“Disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche’ alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)”.

(18G00129)

(GU n.205 del 4-9-2018)

Vigente al: 19-9-2018

Capo I

Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017,  e

in particolare l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di

uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento  del  quadro  normativo

nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione

della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’  alla

libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro

2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con

riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche’  alla  libera

circolazione di tali dati;

Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati

personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle

comunicazioni elettroniche;

Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante

attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’  alla

libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro

2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, adottato nell’adunanza del 22 maggio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione dell’8 agosto 2018;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con  i

Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, dell’economia e delle  finanze  e  dello

sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo e alle premesse

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  dopo

le parole «dati personali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  recante

disposizioni  per   l’adeguamento   dell’ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

  1. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,

dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:

«Vista la legge 25  ottobre  2017,  n.  163,  recante  delega  al

Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione  di

altri  atti  dell’Unione  europea  –  Legge  di  delegazione  europea

2016-2017» e, in particolare, l’articolo 13, che  delega  il  Governo

all’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi di  adeguamento  del

quadro normativo nazionale alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante  norme  generali

sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione

della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);».

Capo II

Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2

Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo  30  giugno

2003, n. 196

  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
  2. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) la  rubrica  del  titolo  I  e’  sostituita  dalla  seguente:

«Principi e disposizioni generali»;

  1. b) prima dell’articolo 1 e’ inserito il seguente Capo:

«Capo I (Oggetto, finalita’ e Autorita’ di controllo)»

  1. c) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto) . – 1. Il trattamento dei dati personali  avviene

secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e  del

presente codice, nel rispetto della dignita’  umana,  dei  diritti  e

delle liberta’ fondamentali della persona.»;

  1. d) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Finalita’). – 1. Il presente codice reca disposizioni  per

l’adeguamento  dell’ordinamento  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento.»;

  1. e) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Autorita’ di controllo). – 1. L’Autorita’ di controllo

di cui all’articolo 51 del regolamento e’ individuata nel Garante per

la protezione dei  dati  personali,  di  seguito  «Garante»,  di  cui

all’articolo 153.»;

  1. f) dopo l’articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:

«Capo II (Principi) – Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento

di dati personali  effettuato  per  l’esecuzione  di  un  compito  di

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri). – 1.

La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera  b),

del regolamento e’ costituita esclusivamente da una norma di legge o,

nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

  1. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati

personali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie

di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne

penali  e  reati  di  cui  all’articolo  10  del   Regolamento,   per

l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso

all’esercizio di pubblici poteri e’ ammessa se prevista ai sensi  del

comma 1. In mancanza di  tale  norma,  la  comunicazione  e’  ammessa

quando e’ comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di

interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo’

essere iniziata se e’ decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni

dalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia

adottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a

garanzia degli interessati.

  1. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per

l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso

all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli

per altre finalita’ sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del

comma 1.

  1. Si intende per:
  2. a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o

piu’   soggetti    determinati    diversi    dall’interessato,    dal

rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione  europea,  dal

responsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell’Unione

europea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell’articolo

2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l’autorita’

diretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche

mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante

interconnessione;

  1. b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a

disposizione o consultazione.

Art. 2-quater (Regole deontologiche). –  1.  Il  Garante  promuove,

nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e  tenendo  conto

delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati

personali, l’adozione  di  regole  deontologiche  per  i  trattamenti

previsti dalle disposizioni di cui  agli  articoli  6,  paragrafo  1,

lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX  del  Regolamento,  ne

verifica la conformita’ alle disposizioni vigenti,  anche  attraverso

l’esame di osservazioni di  soggetti  interessati  e  contribuisce  a

garantirne la diffusione e il rispetto.

  1. Lo schema di regole deontologiche e’ sottoposto a consultazione

pubblica per almeno sessanta giorni.

  1. Conclusa la fase delle consultazioni, le  regole  deontologiche

sono approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis,  comma  1,

lettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate

nell’allegato A del presente codice.

  1. Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole

deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per

la liceita’ e la correttezza del trattamento dei dati personali.

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della

societa’ dell’informazione). –  1.  In  attuazione  dell’articolo  8,

paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici

anni puo’ esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati

personali in relazione all’offerta diretta di servizi della  societa’

dell’informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei

dati personali del minore  di  eta’  inferiore  a  quattordici  anni,

fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’

lecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la

responsabilita’ genitoriale.

  1. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al

comma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio

particolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente

accessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere

significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e

le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

Art.  2-sexies  (Trattamento  di  categorie  particolari  di   dati

personali necessario per motivi di interesse pubblico  rilevante).  –

  1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui

all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di

interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),

del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal

diritto dell’Unione  europea  ovvero,  nell’ordinamento  interno,  da

disposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di

regolamento che specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere

trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse  pubblico

rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare  i

diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

  1. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante

l’interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti

che svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all’esercizio

di pubblici poteri nelle seguenti materie:

  1. a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
  2. b) tenuta degli atti e dei registri dello  stato  civile,  delle

anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini

italiani residenti all’estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche’

rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento

delle generalita’;

  1. c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
  2. d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida  e

dell’archivio nazionale dei veicoli;

  1. e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero

e del profugo, stato di rifugiato;

  1. f) elettorato attivo e passivo ed  esercizio  di  altri  diritti

politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’  documentazione

delle attivita’ istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare

riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell’attivita’  di

assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o

assembleari;

  1. g) esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi

compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche’

l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ o  di

decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

  1. h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo  politico,

inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a  documenti

riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati

per esclusive finalita’ direttamente connesse all’espletamento di  un

mandato elettivo;

  1. i) attivita’ dei  soggetti  pubblici  dirette  all’applicazione,

anche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia

tributaria e doganale;

  1. l) attivita’ di controllo e ispettive;
  2. m) concessione, liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici

economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e

abilitazioni;

  1. n) conferimento di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento

della personalita’ giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti,

anche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita’  e  di

professionalita’ per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del

soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di

persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,

nonche’  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,

concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,

adesione a comitati d’onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri

istituzionali;

  1. o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
  2. p) obiezione di coscienza;
  3. q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa  o

giudiziaria;

  1. r) rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni

religiose e comunita’ religiose;

  1. s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei minori e  soggetti

bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

  1. t) attivita’ amministrative e certificatorie correlate a  quelle

di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse

quelle correlate ai trapianti d’organo  e  di  tessuti  nonche’  alle

trasfusioni di sangue umano;

  1. u) compiti del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti

operanti in ambito sanitario, nonche’ compiti di igiene  e  sicurezza

sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,

protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita’ fisica;

  1. v) programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione

dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la  gestione,

la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l’amministrazione

ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario

nazionale;

  1. z) vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,

autorizzazione all’immissione  in  commercio  e  all’importazione  di

medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

  1. aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione volontaria

della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e

diritti dei disabili;

  1. bb) istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico,

professionale, superiore o universitario;

  1. cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico

interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,

l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi

di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi

privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,

per fini di ricerca scientifica, nonche’ per fini statistici da parte

di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale

(Sistan);

  1. dd) instaurazione, gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di

lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre

forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento

obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari

opportunita’ nell’ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli

obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del

lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della

responsabilita’   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita’

ispettiva.

  1. Per i dati genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il

trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto

dall’articolo 2-septies.

Art. 2-septies (Misure di garanzia  per  il  trattamento  dei  dati

genetici, biometrici e relativi alla salute). – 1. In  attuazione  di

quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati

genetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto

di trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al

paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita’  alle  misure  di

garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di  quanto  previsto  dal

presente articolo.

  1. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al

comma 1 e’ adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

  1. a) delle linee guida, delle  raccomandazioni  e  delle  migliori

prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei  dati  e

delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

  1. b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto

delle misure;

  1. c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel

territorio dell’Unione europea.

  1. Lo  schema  di  provvedimento  e’  sottoposto  a  consultazione

pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

  1. Le misure di garanzia sono  adottate  nel  rispetto  di  quanto

previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e  riguardano

anche le cautele da adottare relativamente a:

  1. a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
  2. b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
  3. c) modalita’ per la comunicazione diretta all’interessato  delle

diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

  1. d) prescrizioni di medicinali.
  2. Le misure di garanzia sono adottate  in  relazione  a  ciascuna

categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo  alle

specifiche  finalita’  del  trattamento  e  possono  individuare,  in

conformita’ a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni  sulla

base delle quali il  trattamento  di  tali  dati  e’  consentito.  In

particolare,  le  misure  di  garanzia  individuano  le   misure   di

sicurezza,  ivi  comprese  quelle  tecniche   di   cifratura   e   di

pseudonomizzazione,  le  misure  di  minimizzazione,  le   specifiche

modalita’  per  l’accesso  selettivo  ai  dati  e  per   rendere   le

informazioni agli interessati,  nonche’  le  eventuali  altre  misure

necessarie a garantire i diritti degli interessati.

  1. Le misure di garanzia che  riguardano  i  dati  genetici  e  il

trattamento  dei  dati  relativi  alla  salute   per   finalita’   di

prevenzione, diagnosi e cura  nonche’  quelle  di  cui  al  comma  4,

lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro  della  salute

che, a tal fine, acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  di

sanita’. Limitatamente  ai  dati  genetici,  le  misure  di  garanzia

possono individuare, in caso di particolare  ed  elevato  livello  di

rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei  diritti

dell’interessato,  a  norma  dell’articolo  9,   paragrafo   4,   del

regolamento, o altre cautele specifiche.

  1. Nel rispetto dei principi in materia  di  protezione  dei  dati

personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo  32  del

Regolamento, e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici  con  riguardo

alle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei

soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al

presente articolo.

  1. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi  a

condanne penali e reati).  –  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento  di  dati

personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di

sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,

che non  avviene  sotto  il  controllo  dell’autorita’  pubblica,  e’

consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento,  solo

se autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla

legge, di regolamento,  che  prevedano  garanzie  appropriate  per  i

diritti e le liberta’ degli interessati.

  1. In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di

regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche’  le

garanzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del

Ministro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell’articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

  1. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento  di  dati

personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di

sicurezza e’ consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei

casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in

particolare:

  1. a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti  da  parte

del titolare o dell’interessato in materia di diritto  del  lavoro  o

comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da

leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto

dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

  1. b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge

o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla

conciliazione delle controversie civili e commerciali;

  1. c) la verifica o l’accertamento dei requisiti  di  onorabilita’,

requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti

dalle leggi o dai regolamenti;

  1. d) l’accertamento di responsabilita’ in relazione a  sinistri  o

eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche’   la   prevenzione,

l’accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto

rischio per il corretto esercizio  dell’attivita’  assicurativa,  nei

limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

  1. e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria;

  1. f) l’esercizio del diritto di accesso ai  dati  e  ai  documenti

amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai

regolamenti in materia;

  1. g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di

informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del  testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza;

  1. h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in

materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme

di  pericolosita’  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da

regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta

dalla legge per partecipare a gare d’appalto;

  1. i) l’accertamento del requisito di idoneita’ morale di coloro che

intendono partecipare a gare  d’appalto,  in  adempimento  di  quanto

previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

  1. l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione  del

rating di legalita’ delle imprese ai sensi  dell’articolo  5-ter  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

  1. m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti

in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose  e  di  finanziamento

del terrorismo.

  1. Nei casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non

individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli

interessati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al

comma 2.

  1. Quando il trattamento dei dati  di  cui  al  presente  articolo

avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica  si  applicano  le

disposizioni previste dall’articolo 2-sexies.

  1. Con il decreto di cui al comma 2 e’ autorizzato il  trattamento

dei dati di  cui  all’articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in

attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto

dei fenomeni di criminalita’ organizzata, stipulati con il  Ministero

dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,

il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati

trattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,

anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione  e  prevede

le  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta’   degli

interessati. Il decreto e’ adottato, limitatamente agli ambiti di cui

al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.

Art. 2-novies  (Trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della

Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica  e

dalla Corte costituzionale). –  1.  Le  disposizioni  degli  articoli

2-sexies, 2-septies  e  2-octies  del  presente  decreto  legislativo

recano   principi   applicabili,   in   conformita’   ai   rispettivi

ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di  cui

agli articoli 9, paragrafo 1,  e  10  del  Regolamento,  disciplinati

dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla

Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

Art. 2-decies (Inutilizzabilita’ dei dati). – 1. I  dati  personali

trattati in violazione  della  disciplina  rilevante  in  materia  di

trattamento dei dati personali non possono essere  utilizzati,  salvo

quanto previsto dall’articolo 160-bis.

Capo     III (Disposizioni     in      materia      di      diritti

dell’interessato) – Art.   2-undecies   (Limitazioni    ai    diritti

dell’interessato). – 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del

Regolamento non possono essere esercitati con richiesta  al  titolare

del trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell’articolo  77  del

Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare  un

pregiudizio effettivo e concreto:

  1. a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in  materia

di riciclaggio;

  1. b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in  materia

di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

  1. c) all’attivita’   di   Commissioni   parlamentari   d’inchiesta

istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

  1. d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso  dagli

enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,

per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria,

al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei

mercati creditizi  e  finanziari,  nonche’  alla  tutela  della  loro

stabilita’;

  1. e) allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o

all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

  1. f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai

sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l’illecito  di  cui  sia

venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

  1. Nei casi di cui al comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto

previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle

norme istitutive della Commissione d’inchiesta.

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a),  b),  d)  e)  ed  f)  i

diritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle

disposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che

devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui

all’articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L’esercizio  dei

medesimi diritti puo’, in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o

escluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo

all’interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la

finalita’ della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio’

costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei

diritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell’interessato,  al

fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),

b), d), e) ed f). In tali casi, i  diritti  dell’interessato  possono

essere esercitati anche tramite il Garante con le  modalita’  di  cui

all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante  informa  l’interessato

di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di  aver  svolto  un

riesame, nonche’ del diritto  dell’interessato  di  proporre  ricorso

giurisdizionale. Il titolare del  trattamento  informa  l’interessato

delle facolta’ di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).  –  1.  In

applicazione  dell’articolo  23,  paragrafo  1,   lettera   f),   del

Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati

per ragioni di giustizia nell’ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli

uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche’ dinanzi al Consiglio

superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle

magistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i

diritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del

Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita’  previste

dalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali

procedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  23,

paragrafo 2, del Regolamento.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio  dei  diritti  e

l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del

Regolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o

esclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo

all’interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la

finalita’ della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio’

costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei

diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato,  per

salvaguardare l’indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti

giudiziari.

  1. Si applica l’articolo 2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e

quinto periodo.

  1. Ai fini del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per

ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla

trattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti

effettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del

personale di magistratura, nonche’ i trattamenti  svolti  nell’ambito

delle  attivita’  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di

giustizia     non     ricorrono     per     l’ordinaria     attivita’

amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non

e’ pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla

trattazione giudiziaria di procedimenti.

Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). – 1.  I

diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento  riferiti  ai

dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati

da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell’interessato,

in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di

protezione.

  1. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non  e’  ammesso  nei

casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta

di servizi della  societa’  dell’informazione,  l’interessato  lo  ha

espressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al

titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

  1. La volonta’ dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti

di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere

specifica, libera e informata; il divieto puo’ riguardare l’esercizio

soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

  1. L’interessato ha in ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o

modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

  1. In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo’   produrre   effetti

pregiudizievoli per  l’esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti

patrimoniali che derivano dalla morte  dell’interessato  nonche’  del

diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al

responsabile del trattamento) – Art. 2-quaterdecies (Attribuzione  di

funzioni e compiti a soggetti designati).  –  1.  Il  titolare  o  il

responsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria

responsabilita’ e nell’ambito del proprio assetto organizzativo,  che

specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati

personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente

designate, che operano sotto la loro autorita’.

  1. Il titolare o il responsabile del  trattamento  individuano  le

modalita’ piu’ opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati

personali le persone che operano sotto la propria autorita’ diretta.

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico). – 1. Con  riguardo

ai trattamenti svolti per l’esecuzione di  un  compito  di  interesse

pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo

35 del Regolamento, il Garante puo’, sulla base  di  quanto  disposto

dall’articolo  36,  paragrafo  5,  del  medesimo  Regolamento  e  con

provvedimenti di carattere generale adottati  d’ufficio,  prescrivere

misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato,  che  il  titolare

del trattamento e’ tenuto ad adottare.

Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i

trattamenti effettuati  dalle  autorita’  giudiziarie  nell’esercizio

delle loro funzioni). – 1. Il responsabile della protezione  dati  e’

designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del  capo

IV del  Regolamento,  anche  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati

personali effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle

loro funzioni.

Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). –  1.

L’organismo nazionale  di  accreditamento  di  cui  all’articolo  43,

paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e’ l’Ente unico nazionale di

accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n.  765/2008,

del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  fatto

salvo  il  potere  del  Garante   di   assumere   direttamente,   con

deliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte

dell’Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l’esercizio  di  tali

funzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu’   categorie   di

trattamenti.».

Capo III

Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati

personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3

Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. La rubrica della parte II del  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni  specifiche

per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o  per

l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso

all’esercizio  di  pubblici  poteri  nonche’   disposizioni   per   i

trattamenti di cui al capo IX del regolamento».

  1. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) prima del titolo I, e’ inserito il seguente:

«Titolo 0.I  (Disposizioni sulla base giuridica) – Art.  45-bis

(Base giuridica). – 1. Le disposizioni contenute nella presente parte

sono stabilite in attuazione dell’articolo 6,  paragrafo  2,  nonche’

dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;

  1. b) all’articolo 50, e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«La violazione del divieto di cui al presente articolo e’  punita  ai

sensi dell’articolo 684 del codice penale.»;

  1. c) all’articolo 52:

1) al comma  1,  le  parole:  «per  finalita’  di  informazione

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti

di comunicazione elettronica,» sono soppresse;

2) al comma 6, le  parole  «dell’articolo  32  della  legge  11

febbraio   1994,   n.   109,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«dell’articolo 209 del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo III, del decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, l’articolo 58 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Trattamenti di  dati  personali  per  fini  di  sicurezza

nazionale o difesa). – 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati

dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto

2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge  o  di

altre disposizioni di legge o regolamento,  ovvero  relativi  a  dati

coperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e  seguenti

della  medesima  legge,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui

all’articolo  160,  comma  4,  nonche’,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42

e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

  1. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti

effettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita’  di  difesa  o  di

sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge  che

prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni

di cui al comma 1 del presente articolo, nonche’ quelle di  cui  agli

articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

  1. Con uno o piu’ regolamenti sono  individuate  le  modalita’  di

applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento

alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento

eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali

sotto l’autorita’ diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi

dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento  e

alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,

sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.

124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell’articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri

competenti.

  1. Con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del  Presidente

della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono

disciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di

esercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte

delle Forze armate.».

Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo IV, del  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 59:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e

accesso civico»;

2)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  e  giudiziari»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del

regolamento» e le parole «Le attivita’  finalizzate  all’applicazione

di tale disciplina si considerano di rilevante  interesse  pubblico.»

sono soppresse;

3)  dopo  il  comma  1  e’  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I

presupposti, le modalita’ e i limiti per l’esercizio del  diritto  di

accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14  marzo

2013, n. 33.»;

  1. b) l’articolo 60 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 60  (Dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o

all’orientamento sessuale). – 1. Quando il trattamento concerne  dati

genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento

sessuale della persona, il trattamento e’ consentito se la situazione

giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di

accesso ai documenti amministrativi,  e’  di  rango  almeno  pari  ai

diritti  dell’interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della

personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale.»;

  1. c) all’articolo 61:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e

regole deontologiche»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell’articolo  2-quater,

l’adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati

personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti

tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve

essere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo

garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti  da  piu’

archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio

d’Europa.

  1. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati

personali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del

regolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in

conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati

a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter

del  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione

elettronica.  Puo’  essere   altresi’   menzionata   l’esistenza   di

provvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull’esercizio  della

professione.».

Art. 6

Modifiche alla parte II, titolo V,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
  2. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) l’articolo 75 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Specifiche condizioni  in  ambito  sanitario).  –  1.  Il

trattamento dei dati personali effettuato  per  finalita’  di  tutela

della salute e incolumita’ fisica dell’interessato o di terzi o della

collettivita’  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell’articolo  9,

paragrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell’articolo

2-septies del presente codice, nonche’ nel rispetto delle  specifiche

disposizioni di settore.»;

  1. b) la  rubrica  del  Capo  II  e’  sostituita  dalla   seguente:

«Modalita’  particolari  per  informare  l’interessato   e   per   il

trattamento dei dati personali»;

  1. c) l’articolo 77 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Modalita’ particolari). – 1. Le disposizioni del presente

titolo individuano modalita’ particolari utilizzabili dai soggetti di

cui al comma 2:

  1. a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14

del Regolamento;

  1. b) per il trattamento dei dati personali.
  2. Le modalita’ di cui al comma 1 sono applicabili:
  3. a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni

sanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni

sanitarie;

  1. b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»;
  2. d) all’articolo 78:

1) alla rubrica la parola  «Informativa»  e’  sostituita  dalla

seguente: «Informazioni»;

2) al comma 1, le  parole  «nell’articolo  13,  comma  1»  sono

sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;

3) al comma 2, le parole «L’informativa  puo’  essere  fornita»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  informazioni  possono  essere

fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «diagnosi,  assistenza  e  terapia

sanitaria»;

4) il comma 3, e’ sostituito dal seguente: «3. Le  informazioni

possono riguardare, altresi’, dati personali  eventualmente  raccolti

presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;

5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono sostituite  dalle

seguenti: «Le informazioni» e  la  parola  «riguarda»  e’  sostituita

dalla seguente «riguardano»;

6) al comma 5:

6.1. le parole «L’informativa  resa»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Le informazioni rese»;

6.2. la parola  «evidenzia»  e’  sostituita  dalla  seguente:

«evidenziano»;

6.3. la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) per fini

di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche,

in conformita’ alle leggi e ai regolamenti,  ponendo  in  particolare

evidenza   che   il   consenso,   ove   richiesto,   e’   manifestato

liberamente;»;

6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis)  ai

fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di  cui

all’articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza  e  dei  registri  di  cui

all’articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.

221.»;

  1. e) all’articolo 79:

1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:  «(Informazioni  da

parte di  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni

sanitarie e socio-sanitarie)»;

2) il comma 1 e’ sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  strutture

pubbliche  e   private,   che   erogano   prestazioni   sanitarie   e

socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita’ particolari di  cui

all’articolo 78 in  riferimento  ad  una  pluralita’  di  prestazioni

erogate anche da distinti reparti ed unita’ della stessa struttura  o

di  sue  articolazioni  ospedaliere  o  territoriali   specificamente

identificate.»;

3) al comma 2, le parole  «l’organismo  e  le  strutture»  sono

sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le

parole «informativa e il consenso» sono  sostituite  dalla  seguente:

«informazione»;

4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli  78

e  81»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «particolari   di   cui

all’articolo 78»;

5) al comma 4, la parola  «semplificate»  e’  sostituita  dalla

seguente «particolari»;

  1. f) l’articolo 80 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 80 (Informazioni da  parte  di  altri  soggetti).  –  1.  Nel

fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,

oltre a quanto previsto dall’articolo  79,  possono  avvalersi  della

facolta’ di  fornire  un’unica  informativa  per  una  pluralita’  di

trattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi

diversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l’interessato  e  presso

terzi, i competenti servizi o strutture di altri  soggetti  pubblici,

diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in  ambito

sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e

idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e

diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante

reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda

attivita’ amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico

rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;

  1. g) all’articolo 82:

1)  al  comma  1,  le  parole   da   «L’informativa»   fino   a

«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui

agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;

2)  al  comma  2:  le  parole   da   «L’informativa»   fino   a

«intervenire» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tali  informazioni

possono altresi’ essere rese», e la lettera a)  e’  sostituita  dalla

seguente:  «a)  impossibilita’  fisica,  incapacita’   di   agire   o

incapacita’ di intendere o di volere dell’interessato, quando non  e’

possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi  esercita

legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo  congiunto,  a  un

familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un  fiduciario

ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219  o,  in

loro assenza, al  responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora

l’interessato;»;

3)  al  comma  3,  le  parole   da   «L’informativa»   fino   a

«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui

al comma 1  possono  essere  rese»  e  le  parole  «dall’acquisizione

preventiva del consenso» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  loro

preventivo rilascio»;

4) al comma  4,  le  parole  «l’informativa  e’  fornita»  sono

sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole

da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel

caso in cui non siano state fornite in precedenza»;

  1. h) dopo l’articolo 89 e’ inserito il seguente:

«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). – 1. Per le prescrizioni

di medicinali, laddove  non  e’  necessario  inserire  il  nominativo

dell’interessato, si adottano  cautele  particolari  in  relazione  a

quanto  disposto  dal  Garante  nelle  misure  di  garanzia  di   cui

all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza

della prescrizione ovvero per finalita’ amministrative o per fini  di

ricerca scientifica nel settore della sanita’ pubblica.»;

  1. i) all’articolo 92:

1) al  comma  1,  le  parole  «organismi  sanitari  pubblici  e

privati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «strutture,  pubbliche  e

private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;

2) al comma 2, lettera a),  le  parole  «di  far  valere»  sono

sostituite dalle seguenti:  «di  esercitare»,  le  parole  «ai  sensi

dell’articolo  26,  comma  4,  lettera  c),»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera  f),  del

Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

Art. 7

Modifiche alla parte II, titolo VI,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VI, del  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, l’articolo 96 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). – 1. Al fine di

agevolare   l’orientamento,    la    formazione    e    l’inserimento

professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale

di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le

scuole  private  non  paritarie  nonche’  le  istituzioni   di   alta

formazione artistica e coreutica  e  le  universita’  statali  o  non

statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,

possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via

telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,

degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli

articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle

predette  finalita’  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli

interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono

essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette

finalita’.

  1. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla

tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi’

ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell’esito

degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio

di diplomi e certificati.».

Art. 8

Modifiche alla parte II, titolo VII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VII, del decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini

di archiviazione nel pubblico interesse,  di  ricerca  scientifica  o

storica o a fini statistici)»;

  1. b) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Ambito applicativo). – 1. Il presente  titolo  disciplina

il trattamento dei dati personali effettuato a fini di  archiviazione

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica  o  a  fini

statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.»;

  1. c) l’articolo 99 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 99 (Durata del trattamento). –  1.  Il  trattamento  di  dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  ricerca

scientifica o storica o a  fini  statistici  puo’  essere  effettuato

anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire  i  diversi

scopi per i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza  raccolti  o

trattati.

  1. A fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca

scientifica o storica o a fini  statistici  possono  comunque  essere

conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per

qualsiasi causa, e’ cessato il trattamento  nel  rispetto  di  quanto

previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;

  1. d) all’articolo 100:

1)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  o  giudiziari»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del

Regolamento»;

2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,

sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rettifica,    cancellazione,

limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del

Regolamento»;

3) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. I  diritti

di cui al comma 2 si  esercitano  con  le  modalita’  previste  dalle

regole deontologiche.»;

  1. e) la  rubrica  del  Capo  II  e’  sostituita  dalla   seguente:

«Trattamento a fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di

ricerca storica»;

  1. f) all’articolo 101:

1) al comma 1, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite

dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di

ricerca storica» e le parole «dell’articolo 11» sono sostituite dalle

seguenti: «dell’articolo 5 del regolamento»;

2) al comma 2, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite

dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di

ricerca storica»;

  1. g) all’articolo 102:

1)  la  rubrica  e’   sostituita   dalla   seguente:   «(Regole

deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico

interesse o di ricerca storica)»;

2) il comma 1  e’  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Garante

promuove, ai  sensi  dell’articolo  2-quater,  la  sottoscrizione  di

regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi  comprese

le societa’ scientifiche e le associazioni professionali, interessati

al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico

interesse o di ricerca storica.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1 l’alinea  e’  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  regole

deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate  per  i

diritti e le liberta’ dell’interessato in particolare:»;

3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le

seguenti: «e del Regolamento»;

3.3  alla  lettera  c)  le  parole  «a  scopi  storici»  sono

sostituite dalle seguenti: «a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico

interesse o di ricerca storica»;

  1. h) l’articolo 103 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). –  1.

La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,  in

quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di

interesse storico  particolarmente  importante  e’  disciplinata  dal

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  dalle  relative  regole

deontologiche.»;

  1. i) la  rubrica  del  Capo  III  e’  sostituita  dalla  seguente:

«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;

  1. l) all’articolo 104:

1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»

sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca

scientifica»;

2) al comma 1, le parole  «scopi  statistici»  sono  sostituite

dalle seguenti: «fini statistici» e  le  parole  «scopi  scientifici»

sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;

  1. m) all’articolo 105:

1) al comma 1, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»

sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca

scientifica»;

2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici  o  scientifici»

sono sostituite dalle seguenti:  «I  fini  statistici  e  di  ricerca

scientifica», le  parole  «all’articolo  13»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le  parole  «,  e

successive modificazioni» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole «dai  codici»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dalle regole deontologiche»  e  le  parole  «l’informativa

all’interessato puo’ essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le

informazioni all’interessato possono essere date»;

4) al comma 4, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»

sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca

scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non e’ dovuta»

sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato  non

sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:

«dalle regole deontologiche»;

  1. n) l’articolo 106 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o

di  ricerca  scientifica).  –  1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi

dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti  pubblici

e privati, ivi comprese le societa’ scientifiche  e  le  associazioni

professionali,  interessati  al  trattamento  dei   dati   per   fini

statistici o di ricerca scientifica,  volte  a  individuare  garanzie

adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato in  conformita’

all’articolo 89 del Regolamento.

  1. Con le regole deontologiche di cui al comma 1,  tenendo  conto,

per i soggetti  gia’  compresi  nell’ambito  del  Sistema  statistico

nazionale,  di  quanto  gia’  previsto  dal  decreto  legislativo   6

settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe

garanzie, sono individuati in particolare:

  1. a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare

che i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto

legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi

fini statistici o di ricerca scientifica;

  1. b) per quanto non previsto dal presente codice, gli  ulteriori

presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in

riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle

informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati

raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai

criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati

identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita’

per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell’esercizio  dei  diritti

dell’interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle

pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;

  1. c) l’insieme dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente

utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare

direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione  alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

  1. d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo’ prescindere

dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti

nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

  1. e) modalita’ semplificate per la prestazione del consenso degli

interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo

9 del regolamento;

  1. f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e

21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89,

paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

  1. g) le regole di correttezza da osservare  nella  raccolta  dei

dati e  le  istruzioni  da  impartire  alle  persone  autorizzate  al

trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare

o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies;

  1. h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio

di minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui

all’articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele

volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non  sono

autorizzate o designate e  l’identificazione  non  autorizzata  degli

interessati,  all’interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche

nell’ambito del Sistema statistico nazionale  e  all’interscambio  di

dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con

enti ed uffici situati all’estero;

  1. i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle

persone  che,  ai  sensi  dell’articolo   2-quaterdecies,   risultano

autorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l’autorita’

diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono

tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale,  tali

da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;

  1. o) l’articolo 107 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).

– 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo  2-sexies  e  fuori

dei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca

scientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell’interessato  al

trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando  e’

richiesto,  puo’  essere   prestato   con   modalita’   semplificate,

individuate dalle regole deontologiche  di  cui  all’articolo  106  o

dalle misure di cui all’articolo 2-septies.»;

  1. p) l’articolo108 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). – 1.  Il  trattamento  di

dati personali da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema

statistico  nazionale,  oltre  a   quanto   previsto   dalle   regole

deontologiche  di  cui  all’articolo  106,  comma  2,  resta  inoltre

disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  in

particolare per quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  di  cui

all’articolo 9 del  Regolamento  indicati  nel  programma  statistico

nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio  dei  relativi

diritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi

dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del

1989.»;

  1. q) all’articolo 109,  comma  1,  le  parole  «della  statistica,

sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di  statistica,

sentiti i Ministri»;

  1. r) l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).  –  1.  Il

consenso dell’interessato per il trattamento dei dati  relativi  alla

salute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,  biomedico  o

epidemiologico, non e’ necessario quando la ricerca e’ effettuata  in

base  a  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  al   diritto

dell’Unione europea  in  conformita’  all’articolo  9,  paragrafo  2,

lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in  cui  la  ricerca

rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai

sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,

  1. 502, ed e’ condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai

sensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e’

inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare

gli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo

sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di

pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita’   della

ricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure

appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta’  e  i  legittimi

interessi dell’interessato, il programma di  ricerca  e’  oggetto  di

motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello

territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione  del

Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento.

  1. In caso di esercizio  dei  diritti  dell’interessato  ai  sensi

dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui

al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati

senza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali

operazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della

ricerca.»;

  1. s) l’articolo 110-bis e’ sostituito dal seguente:

«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte  di  terzi  dei  dati

personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). – 1. Il

Garante puo’ autorizzare il trattamento ulteriore di dati  personali,

compresi quelli dei trattamenti speciali di cui  all’articolo  9  del

Regolamento, a fini di ricerca scientifica o  a  fini  statistici  da

parte di soggetti terzi che svolgano  principalmente  tali  attivita’

quando, a causa di particolari  ragioni,  informare  gli  interessati

risulta impossibile  o  implica  uno  sforzo  sproporzionato,  oppure

rischia di  rendere  impossibile  o  di  pregiudicare  gravemente  il

conseguimento delle finalita’ della ricerca, a condizione  che  siano

adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta’  e  i

legittimi interessi dell’interessato, in conformita’ all’articolo  89

del Regolamento, comprese forme preventive  di  minimizzazione  e  di

anonimizzazione dei dati.

  1. Il Garante comunica la decisione adottata  sulla  richiesta  di

autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la

mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di

autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali

verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie

ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati

nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di

terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

  1. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per

le finalita’ di cui al presente articolo puo’ essere autorizzato  dal

Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d’ufficio  e

anche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di

trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell’ulteriore

trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate

garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma

del presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

  1. Non costituisce trattamento ulteriore  da  parte  di  terzi  il

trattamento dei dati personali raccolti per  l’attivita’  clinica,  a

fini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a

carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere

strumentale  dell’attivita’  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai

predetti istituti rispetto alla ricerca,  nell’osservanza  di  quanto

previsto dall’articolo 89 del Regolamento.».

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la  rubrica  e’  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamenti

nell’ambito del rapporto di lavoro»;

  1. b) l’articolo 111 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 111 (Regole deontologiche  per  trattamenti  nell’ambito  del

rapporto di lavoro). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo

2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti  pubblici

e privati interessati al trattamento dei  dati  personali  effettuato

nell’ambito  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita’   di   cui

all’articolo  88  del  Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche

modalita’ per le informazioni da rendere all’interessato.»;

  1. c) dopo l’articolo 111 e’ inserito il seguente:

«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).  –

  1. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi

di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati

al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite

al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all’invio  del

curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita’ di  cui  all’articolo

6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al

trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e’ dovuto.

  1. d) la  rubrica  del  Capo  II  e’  sostituita  dalla   seguente:

«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;

  1. e) la  rubrica  del  Capo  III  e’  sostituita  dalla  seguente:

«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»

  1. f) all’articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonche’ dall’articolo 10  del  decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276.»

  1. g) la rubrica dell’articolo 114 e’  sostituita  dalla  seguente:

«Garanzie in materia di controllo a distanza»);

  1. h) all’articolo 115:

1) la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  «(Telelavoro,

lavoro agile e lavoro domestico)»;

2) al comma 1, le parole «e  del  telelavoro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;

  1. i) all’articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi  dell’articolo

23» sono sostituite dalle seguenti: «dall’interessato medesimo».

Art. 10

Modifiche alla parte II, titolo IX,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo IX, del  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in

ambito pubblico o di interesse pubblico»;

  1. b) la  rubrica  del  Capo  I  e’  sostituita   dalla   seguente:

«Assicurazioni»;

  1. c) all’articolo 120:

1) al comma 1, le parole «private  e  di  interesse  collettivo

(ISVAP)» sono soppresse;

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 11

Modifiche alla parte II, titolo X,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
  2. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 121:

1)  la  rubrica  e’  sostituita   dalla   seguente:   «(Servizi

interessati e definizioni)»;

2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente

titolo si intende per:

  1. a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata  o

trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le

informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione

elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che

le stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente

ricevente, identificato o identificabile;

  1. b) «chiamata», la connessione  istituita  da  un  servizio  di

comunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la

comunicazione bidirezionale;

  1. c) «reti  di  comunicazione   elettronica»,   i   sistemi   di

trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di

instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non

attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a

mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese

le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione

di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti

utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e

televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,

nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le

reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione

trasportato;

  1. d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione

elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire

servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che

supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di

reti;

  1. e) «servizio  di   comunicazione   elettronica»,   i   servizi

consistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di

segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di

telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate

per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti

dall’articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

  1. f) «contraente», qualunque persona fisica, persona  giuridica,

ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura

di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite

schede prepagate;

  1. g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio

di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi

privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

  1. h) «dati relativi al traffico», qualsiasi  dato  sottoposto  a

trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una

rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

  1. i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato  trattato  in  una

rete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione

elettronica che indica la posizione  geografica  dell’apparecchiatura

terminale dell’utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica

accessibile al pubblico;

  1. l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che  richiede  il

trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi

all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto

e’ necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della

relativa fatturazione;

  1. m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni

o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica  di  comunicazione,

che  possono  essere  archiviati  in  rete   o   nell’apparecchiatura

terminale ricevente,  fino  a  che  il  ricevente  non  ne  ha  preso

conoscenza.»;

  1. b) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e’  soppressa

la parola «le» e le parole «di cui all’articolo  13,  comma  3»  sono

soppresse;

  1. c) all’articolo 123:

1) al comma 4, le parole «l’informativa di cui all’articolo 13»

sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli

13 e 14 del Regolamento»;

2) al comma 5, le parole «ad  incaricati  del  trattamento  che

operano ai sensi dell’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a

persone  che,  ai  sensi  dell’articolo   2-quaterdecies,   risultano

autorizzate   al   trattamento   e   che   operano»   e   le   parole

«dell’incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona

autorizzata»;

  1. d) all’articolo 125, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo  2,

comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

  1. e) all’articolo 126, comma  4,  le  parole  «ad  incaricati  del

trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «a  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai  sensi

dell’articolo   2-quaterdecies,   che   operano»    e    le    parole

«dell’incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona

autorizzata»;

  1. f) l’articolo 129 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). – 1. Il Garante  individua  con

proprio  provvedimento,  in  cooperazione  con  l’Autorita’  per   le

garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma  4,  e

in conformita’ alla normativa dell’Unione europea,  le  modalita’  di

inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali  relativi  ai

contraenti negli elenchi cartacei o elettronici  a  disposizione  del

pubblico.

  1. Il provvedimento di cui al comma 1 individua  idonee  modalita’

per la manifestazione del consenso all’inclusione  negli  elenchi  e,

rispettivamente, all’utilizzo dei dati  per  finalita’  di  invio  di

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di

ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche’  per  le

finalita’ di cui all’articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in

base al principio della massima semplificazione  delle  modalita’  di

inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per

comunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso

qualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche’  in  tema  di

verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;

  1. g) all’articolo 130:

1) al comma 1, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma  14,

della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

2) al comma 3, le  parole  «23  e  24»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»

sono soppresse;

3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 129, comma 1,»  sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,»  e  le

parole «di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b)»  sono  sostituite

dalle seguenti: «di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale»;

4) al comma 3-ter:

4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle  seguenti  «codice  dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.

50»;

4.2 alla lettera f), le parole «di cui all’articolo 7,  comma

4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale»;

4.3 alla lettera g), le parole  «23  e  24»  sono  sostituite

dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;

6) al comma 5, le parole «all’articolo 7» sono sostituite dalle

seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;

7) al comma 6, le parole «dell’articolo 143, comma  1,  lettera

b)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dell’articolo   58   del

Regolamento»;

  1. h) all’articolo 131, la rubrica e’  sostituita  dalla  seguente:

«(Informazioni a contraenti e utenti)»;

  1. i) all’articolo 132:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando  le

condizioni di cui  all’articolo  8,  comma  2,  lettera  f),  per  il

traffico entrante»  sono  soppresse  ed  e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni

telefoniche in entrata  puo’  essere  effettuata  solo  quando  possa

derivarne un pregiudizio effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento

delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.

397; diversamente, i diritti di cui agli articoli  da  12  a  22  del

Regolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalita’  di  cui

all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;

2) al comma 5, le  parole  «ai  sensi  dell’articolo  17»  sono

sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita’  di  cui

all’articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche’  a:»  a  «d)»

sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ ad»;

3) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis.  E’  fatta

salva la disciplina di cui all’articolo 24 della  legge  20  novembre

2017, n. 167.»;

  1. l) dopo l’articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). –  1.  Nel  rispetto  di

quanto disposto dall’articolo 32 del  Regolamento,  ai  fornitori  di

servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  si

applicano le disposizioni del presente articolo.

  1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica

accessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell’articolo  32  del

Regolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata

l’erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate

al rischio esistente.

  1. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione  elettronica

garantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al

personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

  1. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione  dei

dati relativi al  traffico  ed  all’ubicazione  e  degli  altri  dati

personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,

da perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,

trattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,

nonche’ garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza.

  1. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali  richiede

anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta

tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di

comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei

fornitori, la controversia e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie

nelle comunicazioni secondo le  modalita’  previste  dalla  normativa

vigente.

«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). – 1. Il fornitore di un

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa

gli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio

chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di

eta’ dell’interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni,

con particolare attenzione in caso di minori di eta’, se sussiste  un

particolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete,

indicando,  quando  il  rischio  e’  al  di  fuori   dell’ambito   di

applicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e’  tenuto  ad

adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i

possibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe

informazioni sono rese al Garante e  all’Autorita’  per  le  garanzie

nelle comunicazioni.».

Art. 12

Modifiche alla parte II, titolo XII,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo XII, del decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:   «Giornalismo,

liberta’ di informazione e di espressione»;

  1. b) all’articolo 136, comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole «si applicano» sono  inserite  le

seguenti: «, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento,»;

2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e’  soppressa,  dopo

la parola diffusione e’  inserita  la  parola  «anche»  e  le  parole

«nell’espressione  artistica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«nell’espressione accademica, artistica e letteraria»;

  1. c) l’articolo 137 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 137 (Disposizioni applicabili). – 1. Con riferimento a quanto

previsto dall’articolo 136, possono essere trattati  i  dati  di  cui

agli articoli  9  e  10  del  Regolamento  anche  senza  il  consenso

dell’interessato, purche’ nel rispetto delle regole deontologiche  di

cui all’articolo 139.

  1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si  applicano  le

disposizioni relative:

  1. a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e  ai

provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;

  1. b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni

internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

  1. In caso di diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le

finalita’ di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto

di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1,  paragrafo  2,

del  Regolamento  e  all’articolo  1  del  presente  codice   e,   in

particolare, quello dell’essenzialita’ dell’informazione  riguardo  a

fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali

relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli

interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;

  1. d) all’articolo 138, comma 1, le parole «dell’articolo 7,  comma

2, lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell’articolo  15,

paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;

  1. e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:  «Regole

deontologiche  relative  ad  attivita’  giornalistiche  e  ad   altre

manifestazioni del pensiero»;

  1. f) l’articolo 139 e’ sostituito dal seguente:

«Art.   139   (Regole   deontologiche   relative    ad    attivita’

giornalistiche). – 1. Il Garante  promuove,  ai  sensi  dell’articolo

2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei

giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati

di cui all’articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a

garanzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in

particolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla

vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere

forme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14

del Regolamento.

  1. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle

stesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla

proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e

sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina

secondo la procedura di cooperazione.

  1. Le regole deontologiche e le disposizioni di  modificazione  ed

integrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai

sensi dell’articolo 2-quater.

  1. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole

deontologiche, il  Garante  puo’  vietare  il  trattamento  ai  sensi

dell’articolo 58 del Regolamento.

  1. Il  Garante,  in  cooperazione  con  il   Consiglio   nazionale

dell’ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e

accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’ tenuto

a recepire.

Capo IV

Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196

Art. 13

Modifiche alla parte III, titolo I,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo I, del  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) prima del Capo I e’ inserito il seguente:

«Capo 0.I (Alternativita’ delle  forme  di  tutela)  –  Art.140-bis

(Forme alternative di tutela). – 1. Qualora ritenga che i diritti  di

cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati

personali siano stati violati, l’interessato puo’ proporre reclamo al

Garante o ricorso dinanzi all’autorita’ giudiziaria.

  1. Il reclamo al Garante non  puo’  essere  proposto  se,  per  il

medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e’  stata  gia’  adita

l’autorita’ giudiziaria.

  1. La presentazione del reclamo  al  Garante  rende  improponibile

un’ulteriore domanda dinanzi all’autorita’ giudiziaria tra le  stesse

parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall’articolo

10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

  1. b) al capo I, le parole «Sezione I  –  Principi  generali»  sono

soppresse;

  1. c) l’articolo 141 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 141 (Reclamo al Garante). – 1. L’interessato puo’  rivolgersi

al  Garante  mediante  reclamo  ai   sensi   dell’articolo   77   del

Regolamento.»;

  1. d) dopo  l’articolo  141,  le  parole  «Sezione  II   –   Tutela

amministrativa» sono soppresse;

  1. e) l’articolo 142 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 142 (Proposizione del reclamo).  –  1.  Il  reclamo  contiene

un’indicazione per quanto possibile dettagliata  dei  fatti  e  delle

circostanze su cui si fonda,  delle  disposizioni  che  si  presumono

violate e delle misure richieste, nonche’ gli estremi  identificativi

del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

  1. Il reclamo e’ sottoscritto dall’interessato o,  su  mandato  di

questo, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore

della tutela dei diritti e  delle  liberta’  degli  interessati,  con

riguardo alla protezione dei dati personali.

  1. Il reclamo reca in allegato la  documentazione  utile  ai  fini

della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indica un recapito per

l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o

telefono.

  1. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da  pubblicare

nel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita’

con strumenti elettronici.

  1. Il Garante disciplina con proprio regolamento  il  procedimento

relativo all’esame dei  reclami,  nonche’  modalita’  semplificate  e

termini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad

oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;

  1. f) l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 143 (Decisione del  reclamo).  –  1.  Esaurita  l’istruttoria

preliminare,  se  il  reclamo  non  e’  manifestamente  infondato   e

sussistono i presupposti per adottare un provvedimento,  il  Garante,

anche prima  della  definizione  del  procedimento  puo’  adottare  i

provvedimenti di cui all’articolo 58  del  Regolamento  nel  rispetto

delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.

  1. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non

sono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita’

degli accertamenti.

  1. Il Garante decide il reclamo entro  nove  mesi  dalla  data  di

presentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data

informa l’interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di

motivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica

all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In  caso  di

attivazione del procedimento di cooperazione di cui  all’articolo  60

del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto

procedimento.

  1. Avverso la decisione e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi

dell’articolo 152.»;

  1. g) l’articolo 144 e’ sostituito dal seguente:

«Art.  144  (Segnalazioni).  –  1.  Chiunque  puo’  rivolgere   una

segnalazione  che  il   Garante   puo’   valutare   anche   ai   fini

dell’emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all’articolo   58   del

Regolamento.

  1. I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all’articolo  58   del

Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.»;

  1. h) all’articolo 152, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:  «1.

Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto  dei  ricorsi

giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli

comunque riguardanti l’applicazione della  normativa  in  materia  di

protezione dei dati personali, nonche’ il diritto al risarcimento del

danno ai  sensi  dell’articolo  82  del  medesimo  regolamento,  sono

attribuite all’autorita’ giudiziaria ordinaria.».

Art. 14

Modifiche alla parte III, titolo II,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo II, del decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  «Autorita’  di

controllo indipendente»;

  1. b) l’articolo 153 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). –  1.  Il

Garante e’ composto dal Collegio, che ne costituisce  il  vertice,  e

dall’Ufficio. Il Collegio e’ costituito da quattro componenti, eletti

due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della  Repubblica  con

voto limitato. I componenti  devono  essere  eletti  tra  coloro  che

presentano la propria candidatura nell’ambito  di  una  procedura  di

selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet

della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta  giorni  prima

della nomina. Le candidature devono pervenire  almeno  trenta  giorni

prima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli

stessi siti internet.  Le  candidature  possono  essere  avanzate  da

persone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di  comprovata

esperienza nel settore  della  protezione  dei  dati  personali,  con

particolare    riferimento    alle    discipline     giuridiche     o

dell’informatica.

  1. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto

prevale in caso di parita’. Eleggono altresi’ un vice presidente, che

assume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o

impedimento.

  1. L’incarico di presidente e quello di  componente  hanno  durata

settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell’incarico

il presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di

decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, anche  non

remunerata, ne’ essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o

privati, ne’ ricoprire cariche elettive.

  1. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia  durante

sia successivamente alla cessazione  dell’incarico,  in  merito  alle

informazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell’esecuzione  dei

propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri.

  1. All’atto dell’accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i

componenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche

amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se  professori

universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai

sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in

aspettativa non puo’ essere sostituito.

  1. Al presidente compete una  indennita’  di  funzione  pari  alla

retribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente  della  Corte   di

cassazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge  per  il  trattamento

economico annuo omnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle

finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito  di  rapporti

di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni

statali. Ai componenti compete una indennita’ pari ai  due  terzi  di

quella spettante al Presidente.

  1. Alle  dipendenze  del  Garante  e’  posto  l’Ufficio   di   cui

all’articolo 155.

  1. Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i

dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla

cessazione dell’incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,

procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per

conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;

  1. c) l’articolo 154 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 154 (Compiti). – 1. Oltre a  quanto  previsto  da  specifiche

disposizioni e dalla Sezione II  del  Capo  VI  del  regolamento,  il

Garante, ai sensi dell’articolo 57,  paragrafo  1,  lettera  v),  del

Regolamento medesimo,  anche  di  propria  iniziativa  e  avvalendosi

dell’Ufficio, in conformita’ alla disciplina vigente e nei  confronti

di uno o piu’ titolari del trattamento, ha il compito di:

  1. a) controllare se i trattamenti  sono  effettuati  nel  rispetto

della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e  con

riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

  1. b) trattare i reclami presentati ai  sensi  del  regolamento,  e

delle  disposizioni  del  presente  codice,  anche  individuando  con

proprio regolamento modalita’ specifiche per la trattazione,  nonche’

fissando annualmente  le  priorita’  delle  questioni  emergenti  dai

reclami  che  potranno  essere  istruite  nel  corso   dell’anno   di

riferimento;

  1. c) promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui

all’articolo 2-quater;

  1. d) denunciare i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili

d’ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell’esercizio  o  a  causa

delle funzioni;

  1. e) trasmettere la relazione, predisposta  annualmente  ai  sensi

dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il

31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce;

  1. f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta’ fondamentali

degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al  presente

codice;

  1. g) provvedere altresi’  all’espletamento  dei  compiti  ad  esso

attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato  e  svolgere

le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento.

  1. Il Garante svolge altresi’, ai sensi del comma 1, la funzione di

controllo o assistenza in materia di trattamento dei  dati  personali

prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali

o da atti comunitari o dell’Unione europea e, in particolare:

  1. a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull’istituzione,  l’esercizio  e

l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS

  1. II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio,  del  12  giugno  2007,

sull’istituzione, l’esercizio  e  l’uso  del  sistema  d’informazione

Schengen di seconda generazione (SIS II);

  1. b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia  dell’Unione

europea per la cooperazione nell’attivita’ di contrasto  (Europol)  e

sostituisce  e  abroga  le  decisioni  del  Consiglio   2009/371/GAI,

2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

  1. c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE)  n.

515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le  autorita’

amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste  e

la  Commissione  per  assicurare  la  corretta   applicazione   delle

normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,

del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale;

  1. d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l’Eurodac  per  il

confronto delle impronte digitali  per  l’efficace  applicazione  del

Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi

di determinazione dello Stato membro competente per  l’esame  di  una

domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati

membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le

richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita’

di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e

che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce

un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga

scala nello spazio di liberta’, sicurezza e giustizia;

  1. e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di  informazione

visti (VIS) e lo scambio di dati  tra  Stati  membri  sui  visti  per

soggiorni  di  breve  durata  (Regolamento  VIS)   e   decisione   n.

2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa  all’accesso

per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da  parte

delle autorita’ designate degli Stati membri e  di  Europol  ai  fini

della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati

di terrorismo e altri reati gravi;

  1. f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione

amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato

interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione

(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

  1. g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione

108  sulla  protezione  delle   persone   rispetto   al   trattamento

automatizzato di dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo

il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio  1989,  n.

98, quale autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai

sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.

  1. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente  codice,

il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo

156, comma 3,  le  modalita’  specifiche  dei  procedimenti  relativi

all’esercizio dei  compiti  e  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal

Regolamento e dal presente codice.

  1. Il  Garante  collabora  con  altre   autorita’   amministrative

indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

  1. Fatti salvi i termini piu’ brevi previsti per legge, il  parere

del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del

Regolamento,  e’  reso  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dal

ricevimento della richiesta. Decorso  il  termine,  l’amministrazione

puo’  procedere  indipendentemente  dall’acquisizione   del   parere.

Quando, per esigenze  istruttorie,  non  puo’  essere  rispettato  il

termine di cui al presente comma, tale termine puo’ essere interrotto

per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro

venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle

amministrazioni interessate.

  1. Copia dei provvedimenti emessi  dall’autorita’  giudiziaria  in

relazione a quanto previsto dal  presente  codice  o  in  materia  di

criminalita’ informatica e’ trasmessa, a cura della  cancelleria,  al

Garante.

  1. Il Garante non e’ competente per il controllo  dei  trattamenti

effettuati dalle  autorita’  giudiziarie  nell’esercizio  delle  loro

funzioni.»;

  1. d) dopo l’articolo 154 sono inseriti i seguenti:

«Art. 154-bis (Poteri). – 1. Oltre a quanto previsto da  specifiche

disposizioni, dalla Sezione II del Capo  VI  del  Regolamento  e  dal

presente  codice,  ai  sensi  dell’articolo  58,  paragrafo  6,   del

Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

  1. a) adottare linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure

organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,

anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui

all’articolo 25 del Regolamento;

  1. b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater

.

  1. Il Garante puo’ invitare rappresentanti di  un’altra  autorita’

amministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie

riunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita’

amministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla

discussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo’  richiedere,

altresi’, la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad

altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale.

  1. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto

previsto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata

di tale pubblicazione, la pubblicita’ nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche’

i casi di oscuramento.

  1. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,

piccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione

2003/361/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel

rispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,

promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),

modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del

trattamento.

Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).  –

  1. Il Garante e’ legittimato ad agire in giudizio nei confronti del

titolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

  1. Il Garante e’ rappresentato in giudizio  dall’Avvocatura  dello

Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.

1611.

  1. Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito

l’Avvocato generale dello  Stato,  puo’  stare  in  giudizio  tramite

propri  funzionari  iscritti  nell’elenco  speciale  degli   avvocati

dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;

  1. e) all’articolo 155, la rubrica e’  sostituita  dalla  seguente:

«(Ufficio del Garante)»;

  1. f) l’articolo 156 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 156 (Ruolo  organico  e  personale).  –  1.  All’Ufficio  del

Garante e’ preposto un segretario generale, nominato tra  persone  di

elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e

agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili, gli avvocati dello  Stato,  i  professori

universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche’  i

dirigenti di prima fascia dello Stato.

  1. Il ruolo organico del personale  dipendente  e’  stabilito  nel

limite di centosessantadue unita’. Al ruolo organico del  Garante  si

accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia

ritenuto utile al fine di  garantire  l’economicita’  e  l’efficienza

dell’azione amministrativa, nonche’ di favorire  il  reclutamento  di

personale  con  maggiore  esperienza  nell’ambito   delle   procedure

concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo’ riservare  una

quota non superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al

personale di ruolo delle  amministrazioni  pubbliche  che  sia  stato

assunto per concorso pubblico e abbia maturato  un’esperienza  almeno

triennale nel rispettivo  ruolo  organico.  La  disposizione  di  cui

all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si

applica esclusivamente  nell’ambito  del  personale  di  ruolo  delle

autorita’ amministrative indipendenti di cui all’articolo  22,  comma

1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

  1. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, il Garante definisce:

  1. a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini

dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli

articoli 154, 154-bis, 160, nonche’ all’articolo 57, paragrafo 1, del

Regolamento;

  1. b) l’ordinamento delle carriere e le modalita’  di  reclutamento

del personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli

1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

  1. c) la  ripartizione  dell’organico  tra  le   diverse   aree   e

qualifiche;

  1. d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i

criteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli

incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del

decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle

specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu’

generale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita’

amministrative indipendenti, al  personale  e’  attribuito  l’80  per

cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’  per  le

garanzie nelle comunicazioni;

  1. e) la gestione amministrativa e la contabilita’, anche in deroga

alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.

  1. L’Ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di  dipendenti

dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici

collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme

previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi

dell’articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11

luglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a

venti unita’ e per non oltre il  venti  per  cento  delle  qualifiche

dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti

di ruolo.

  1. In aggiunta al personale  di  ruolo,  l’Ufficio  puo’  assumere

dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di

consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del  decreto

legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti

unita’ complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo

determinato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo  n.

165 del 2001.

  1. Il personale addetto all’Ufficio del Garante  ed  i  consulenti

sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio’  di

cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie  funzioni,

in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

  1. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti

di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),

58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei

limiti  del  servizio  cui  e’  destinato  e  secondo  le  rispettive

attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia

giudiziaria.

  1. Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento

all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle

necessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di

cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,

nonche’ quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,

ai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l’effettivo

adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei  propri  poteri,  sono

poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello

Stato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del

Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione

finanziaria e’ soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il

Garante puo’ esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di

diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;

  1. g) l’articolo 157 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).

– 1. Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e

per l’espletamento dei propri compiti, il Garante puo’ richiedere  al

titolare, al responsabile,  al  rappresentante  del  titolare  o  del

responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni

e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto  di  banche

di dati.»;

  1. h) l’articolo 158 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 158 (Accertamenti). – 1. Il Garante puo’ disporre  accessi  a

banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi  ove

si svolge il trattamento o nei quali occorre  effettuare  rilevazioni

comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in  materia

di trattamento dei dati personali.

  1. I controlli di cui al comma 1,  nonche’  quelli  effettuati  ai

sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale

dell’Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o

personale di autorita’ di controllo di altri Stati membri dell’Unione

europea.

  1. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione

di altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti

istituzionali.

  1. Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in

un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative

appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare  o

del responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del

tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo

dell’accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza

ritardo, al  piu’  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della

richiesta  del  Garante  quando  e’  documentata   l’indifferibilita’

dell’accertamento.

  1. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti  nei

luoghi di cui al medesimo comma possono altresi’ riguardare  reti  di

comunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere

all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene

redatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove

l’accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;

  1. i) all’articolo 159:

1) al comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo 156, comma  8»

sono sostituite dalle  seguenti:  «su  cio’  di  cui  sono  venuti  a

conoscenza,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  in  ordine  a

notizie che devono rimanere segrete»;

2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite

le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile»  e

le parole «agli incaricati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle

persone  autorizzate  al  trattamento  dei   dati   personali   sotto

l’autorita’  diretta  del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi

dell’articolo 2-quaterdecies»;

3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;

  1. l) l’articolo 160 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 160 (Particolari accertamenti). – 1.  Per  i  trattamenti  di

dati  personali  di  cui  all’articolo  58,  gli  accertamenti   sono

effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

  1. Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del

Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il

Garante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie

modificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l’attuazione.   Se

l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’

fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio’

non pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell’ordine  e  della

sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o

ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

  1. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario

in ragione della specificita’ della verifica, il componente designato

puo’ farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su

cio’ di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono

rimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi

secondo  modalita’  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono

conoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se

necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell’organo,  da  un

numero delimitato di  addetti  all’Ufficio  individuati  dal  Garante

sulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all’articolo

156, comma 3, lettera a).

  1. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli  organismi

di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato

il componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti

rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».

  1. m) dopo l’articolo 160 e’ inserito il seguente:

«Art.  160-bis  (Validita’,   efficacia   e   utilizzabilita’   nel

procedimento giudiziario di atti, documenti  e  provvedimenti  basati

sul trattamento di dati personali  non  conforme  a  disposizioni  di

legge  o  di  Regolamento).  –  1.  La   validita’,   l’efficacia   e

l’utilizzabilita’ nel procedimento giudiziario di atti,  documenti  e

provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a

disposizioni di legge o di  Regolamento  restano  disciplinate  dalle

pertinenti disposizioni processuali.».

Art. 15

Modifiche alla parte III, titolo III,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo  30  giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) l’articolo 166 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Criteri di applicazione  delle  sanzioni  amministrative

pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi

e sanzionatori). – 1. Sono soggette alla sanzione  amministrativa  di

cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle

disposizioni   di   cui   agli   articoli   2-quinquies,   comma   2,

2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,  129,

comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e’ soggetto

colui che non effettua la valutazione di impatto di cui  all’articolo

110, comma 1, primo periodo, ovvero non  sottopone  il  programma  di

ricerca a consultazione preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo

periodo del predetto comma.

  1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui  all’articolo

83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di

cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,

comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,

75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi

1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,

111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,

124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,

132-quater, 157, nonche’  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole

deontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e

2-quater.

  1. Il Garante e’ l’organo competente ad adottare  i  provvedimenti

correttivi di cui all’articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,

nonche’ ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83  del  medesimo

Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

  1. Il  procedimento  per  l’adozione  dei  provvedimenti  e  delle

sanzioni indicati al comma 4 puo’ essere avviato, nei  confronti  sia

di  soggetti  privati,  sia  di  autorita’  pubbliche  ed   organismi

pubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell’articolo  77  del

Regolamento o di  attivita’  istruttoria  d’iniziativa  del  Garante,

nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui  all’articolo

58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche’ in  relazione  ad  accessi,

ispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento

autonomi, ovvero delegati dal Garante.

  1. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti

nel corso delle attivita’ di cui al comma 5 configurino  una  o  piu’

violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83, paragrafi

4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l’adozione  dei

provvedimenti e delle sanzioni  di  cui  al  comma 4  notificando  al

titolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,

nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma

10, salvo che la previa  notifica  della  contestazione  non  risulti

incompatibile con la natura  e  le  finalita’  del  provvedimento  da

adottare.

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui

al comma  6,  il  contravventore  puo’  inviare  al  Garante  scritti

difensivi o  documenti  e  puo’  chiedere  di  essere  sentito  dalla

medesima autorita’.

  1. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al

comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,

da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei

medesimi  casi  puo’  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa

accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero

o per estratto, sul sito  internet  del  Garante.  I  proventi  delle

sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono

riassegnati al fondo di cui all’articolo 156,  comma  8,  per  essere

destinati  alle  specifiche  attivita’  di  sensibilizzazione  e   di

ispezione nonche’ di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

  1. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3,  del  decreto

legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,

il trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la

controversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove

impartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta’

della sanzione irrogata.

  1. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con

proprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita’   del

procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui

al comma 4 ed i relativi termini, in conformita’  ai  principi  della

piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della

verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e

funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.

  1. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal

presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non  si  applicano

in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».

  1. b) l’articolo 167 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). – 1. Salvo che  il  fatto

costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per  se’  o

per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando

in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o  dal

provvedimento   di   cui   all’articolo    129    arreca    nocumento

all’interessato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno  e

sei mesi.

  1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,  chiunque,  al

fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare  danno

all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui

agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni

di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia

di cui all’articolo 2-septies ovvero  operando  in  violazione  delle

misure  adottate  ai  sensi  dell’articolo  2-quinquiesdecies  arreca

nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da uno  a  tre

anni.

  1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la pena di cui

al comma 2 si applica altresi’ a chiunque, al fine di trarre per  se’

o per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all’interessato,

procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o

un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai

sensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento

all’interessato.

  1. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati  di  cui  ai

commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

  1. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con  una  relazione

motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attivita’

di accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano

presumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al

pubblico ministero avviene al piu’ tardi al termine dell’attivita’ di

accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente

decreto.

  1. Quando per lo stesso fatto  e’  stata  applicata  a  norma  del

presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o  dell’ente

una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e’  stata

riscossa, la pena e’ diminuita.»;

  1. c) dopo l’articolo 167, sono inseriti i seguenti:

«Art.  167-bis  (Comunicazione  e  diffusione  illecita   di   dati

personali oggetto di trattamento su larga scala). – 1. Salvo  che  il

fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque comunica o  diffonde  al

fine di trarre profitto per se’ o altri ovvero al  fine  di  arrecare

danno, un archivio automatizzato o  una  parte  sostanziale  di  esso

contenente dati personali oggetto di trattamento su larga  scala,  in

violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e’  punito  con

la reclusione da uno a sei anni.

  1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,  chiunque,  al

fine trarne profitto per  se’  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,

comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una

parte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di

trattamento su larga scala, e’ punito con la reclusione da uno a  sei

anni,  quando  il  consenso  dell’interessato  e’  richiesto  per  le

operazioni di comunicazione e di diffusione.

  1. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6

dell’articolo 167.».

«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati  personali  oggetto

di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il  fatto  costituisca

piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se’  o  altri

ovvero  di  arrecare  danno,  acquisisce  con  mezzi  fraudolenti  un

archivio automatizzato o una parte  sostanziale  di  esso  contenente

dati personali oggetto di trattamento su larga scala e’ punito con la

reclusione da uno a quattro anni.

  1. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4,  5  e  6

dell’articolo 167.»;

  1. d) l’articolo 168 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 168 (Falsita’ nelle dichiarazioni al Garante  e  interruzione

dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante).

– 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un

procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara

o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti

falsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  1. Fuori dei casi di cui al comma 1, e’ punito con  la  reclusione

sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un’interruzione  o

turba la regolarita’ di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli

accertamenti dallo stesso svolti.»;

  1. e) l’articolo 170 e’ sostituito dal seguente:

«Art.  170  (Inosservanza  di  provvedimenti  del  Garante).  –  1.

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal

Garante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del

Regolamento,   dell’articolo   2-septies,   comma   1,   nonche’    i

provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1,  del  decreto

legislativo di attuazione dell’articolo 13  della  legge  25  ottobre

2017, n. 163 e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;

  1. f) l’articolo 171 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli  a

distanza  e  indagini  sulle  opinioni  dei  lavoratori).  –  1.   La

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma  1,  e  8

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di  cui

all’articolo 38 della medesima legge.»;

  1. g) all’articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della

sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai  sensi  dell’articolo  36,

secondo e terzo comma, del codice penale».

Art. 16

Modifiche all’allegato A

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. L’allegato A e’ ridenominato: «Regole deontologiche».

Capo V

Disposizioni processuali

Art. 17

Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 2011, n. 150

  1. L’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Delle  controversie  in  materia  di  applicazione  delle

disposizioni in materia di protezione dei dati personali).  –  1.  Le

controversie previste dall’articolo 152 del  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, sono regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non

diversamente disposto dal presente articolo.

  1. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo  in

cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale

del luogo di residenza dell’interessato.

  1. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione

dei dati personali, ivi  compresi  quelli  emessi  a  seguito  di  un

reclamo dell’interessato, e’ proposto, a  pena  di  inammissibilita’,

entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  provvedimento

ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

  1. Decorso il  termine  previsto  per  la  decisione  del  reclamo

dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del  2003,

chi vi ha interesse puo’, entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del

predetto termine, ricorrere al  Tribunale  competente  ai  sensi  del

presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica

anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui  all’articolo

143, comma 3, del decreto legislativo  n.  196  del  2003  senza  che

l’interessato sia stato informato dello stato del procedimento.

  1. L’interessato puo’ dare mandato a un  ente  del  terzo  settore

soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.

117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle

liberta’ degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati

personali,  di  esercitare  per  suo   conto   l’azione,   ferme   le

disposizioni  in  materia  di  patrocinio  previste  dal  codice   di

procedura civile.

  1. Il giudice fissa l’udienza  di  comparizione  delle  parti  con

decreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio

entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno

della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno

di trenta giorni.

  1. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

  1. Se alla prima udienza il ricorrente non compare  senza  addurre

alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione

della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a

carico del ricorrente le spese di giudizio.

  1. Nei casi in cui non sia parte  in  giudizio,  il  Garante  puo’

presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza,  sulla

controversia in  corso  con  riferimento  ai  profili  relativi  alla

protezione dei dati  personali.  Il  giudice  dispone  che  sia  data

comunicazione  al  Garante  circa  la  pendenza  della  controversia,

trasmettendo copia degli atti introduttivi,  al  fine  di  consentire

l’eventuale presentazione delle osservazioni.

  1. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’

prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui

all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche

in relazione all’eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o

responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.».

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18

Definizione agevolata delle violazioni in materia

di protezione dei dati personali

  1. In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli

articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,  del

Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle  misure  di

cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis,  del  medesimo  Codice,  che,

alla data di  applicazione  del  Regolamento,  risultino  non  ancora

definiti con l’adozione  dell’ordinanza-ingiunzione,  e’  ammesso  il

pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del  minimo

edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento  eventualmente

gia’ adottati, il pagamento potra’ essere  effettuato  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  1. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l’atto con il quale sono

stati  notificati  gli  estremi  della   violazione   o   l’atto   di

contestazione  immediata  di  cui  all’articolo  14  della  legge  24

novembre 1981, n. 689, assumono il valore  dell’ordinanza-ingiunzione

di cui  all’articolo  18  della  predetta  legge,  senza  obbligo  di

ulteriore notificazione, sempre che  il  contravventore  non  produca

memorie difensive ai sensi del comma 4.

  1. Nei casi di cui al comma  2,  il  contravventore  e’  tenuto  a

corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo

del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine

previsto dal comma 1.

  1. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore  che  non

abbia provveduto al pagamento puo’ produrre nuove memorie  difensive.

Il Garante, esaminate tali  memorie,  dispone  l’archiviazione  degli

atti comunicandola all’organo  che  ha  redatto  il  rapporto  o,  in

alternativa, adotta  specifica  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale

determina la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il

pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed  alle

persone che vi sono obbligate solidalmente.

  1. L’entrata   in   vigore   del   presente   decreto   determina

l’interruzione del termine di prescrizione del diritto  a  riscuotere

le somme dovute a norma del presente articolo,  di  cui  all’art.  28

della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Trattazione di affari pregressi

  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di cui

al comma 3, i soggetti  che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse

possono presentare al Garante per la protezione  dei  dati  personali

motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle  segnalazioni  e

delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro  la  predetta

data.

  1. La richiesta di cui al comma 1 non  riguarda  i  reclami  e  le

segnalazioni di cui si e’ gia’ esaurito l’esame o di cui  il  Garante

per la protezione dei dati personali ha gia’ esaminato nel corso  del

2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione,  o  per  i

quali il Garante medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria

denuncia,  che  sui  fatti  oggetto  di  istanza  e’  in   corso   un

procedimento penale.

  1. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali

provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e  2  mediante

avviso  pubblicato  nel  proprio  sito  istituzionale  e   trasmesso,

altresi’, all’Ufficio pubblicazioni leggi  e  decreti  del  Ministero

della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

  1. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione

ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi

procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.

  1. I ricorsi pervenuti al  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali e non definiti, neppure nelle  forme  del  rigetto  tacito,

alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati

come reclami ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento.

Art. 20

Codici di deontologia e di buona condotta vigenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto

  1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di

cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di  protezione  dei

dati personali, di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,

continuano a produrre effetti, sino alla definizione della  procedura

di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si  verifichino

congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente

decreto le associazioni  e  gli  altri  organismi  rappresentanti  le

categorie interessate sottopongano all’approvazione del  Garante  per

la protezione dei  dati  personali,  a  norma  dell’articolo  40  del

Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del

paragrafo 2 del predetto articolo;

  1. b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla

sottoposizione del codice di condotta all’esame del  Garante  per  la

protezione dei dati personali.

  1. Il mancato rispetto di uno dei  termini  di  cui  al  comma  1,

lettere  a)  e  b)  comporta  la  cessazione   di   efficacia   delle

disposizioni del codice di deontologia di  cui  al  primo  periodo  a

decorrere dalla scadenza del termine violato.

  1. Le disposizioni contenute nei codici riportati  negli  allegati

A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  continuano

a produrre effetti fino  alla  pubblicazione  delle  disposizioni  ai

sensi del comma 4.

  1. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali

verifica  la  conformita’  al   Regolamento   (UE)   2016/679   delle

disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,

ridenominate regole deontologiche,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della

giustizia, sono successivamente riportate nell’allegato A del  codice

in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto

legislativo n. 196 del 2003.

  1. Il Garante per la protezione dei  dati  personali  promuove  la

revisione delle disposizioni dei codici di cui  al  comma  3  con  le

modalita’ di cui all’articolo  2-quater  del  codice  in  materia  di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196

del 2003.

Art. 21

Autorizzazioni generali del Garante

per la protezione dei dati personali

  1. Il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   con

provvedimento  di  carattere  generale  da  porre  in   consultazione

pubblica entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  individua   le   prescrizioni   contenute   nelle

autorizzazioni generali gia’ adottate, relative  alle  situazioni  di

trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,

paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche’ al Capo IX del regolamento  (UE)

2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del  medesimo

regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede  al  loro

aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e’  adottato

entro sessanta giorni dall’esito del  procedimento  di  consultazione

pubblica.

  1. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica  a  norma  del

comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679 cessano di  produrre  effetti  dal  momento

della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana del provvedimento di cui al comma 1.

  1. Le autorizzazioni generali del Garante per  la  protezione  dei

dati personali adottate prima della data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli  indicati

al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.

  1. Sino all’adozione delle regole deontologiche e delle misure  di

garanzia di cui agli articoli 2-quater  e  2-septies  del  Codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto

legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  producono  effetti,  per  la

corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le  autorizzazioni

generali di cui al comma 2 e le pertinenti  prescrizioni  individuate

con il provvedimento di cui al comma 1.

  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  delle

prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  generali  di  cui  al

presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono

soggette  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  all’articolo   83,

paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 22

Altre disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale

si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell’Unione

europea in materia di protezione dei dati personali e  assicurano  la

libera circolazione dei dati personali  tra  Stati  membri  ai  sensi

dell’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

  1. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e

«dati giudiziari» utilizzate  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,

lettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque

ricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie

particolari di dati  di  cui  all’articolo  9  del  Regolamento  (UE)

2016/679 e ai dati di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento.

  1. Sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti generali  di

cui  all’articolo  2-quinquiesdecies  del  codice   in   materia   di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196

del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo,  gia’  in  corso

alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono

proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge

o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in  cui

siano stati sottoposti a verifica preliminare  o  autorizzazione  del

Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato

misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell’interessato.

  1. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per

la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in  quanto

compatibili con il suddetto regolamento e  con  le  disposizioni  del

presente decreto.

  1. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi

1022 e 1023 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  si

applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali

all’autorizzazione  del  cambiamento  del  nome  o  del  cognome  dei

minorenni. Con riferimento a tali  trattamenti,  il  Garante  per  la

protezione dei dati personali puo’, nei limiti e con le modalita’  di

cui  all’articolo  36  del  Regolamento   (UE)   2016/679,   adottare

provvedimenti  di   carattere   generale   ai   sensi   dell’articolo

2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri  amministrativi,

i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e  gli  accorgimenti

prescritti con  i  provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  sono

esonerati dall’invio al Garante dell’informativa  di  cui  al  citato

comma 1022. In sede di prima applicazione, le  suddette  informative,

se dovute a norma del  terzo  periodo,  sono  inviate  entro sessanta

giorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  del  Garante  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i  rinvii

alle disposizioni del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  abrogate

dal presente decreto, contenuti in norme di legge e  di  regolamento,

si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del

Regolamento (UE) 2016/679 e a  quelle  introdotte  o  modificate  dal

presente decreto, in quanto compatibili.

  1. All’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

dopo le parole  «le  modalita’  di  restituzione»  sono  inserite  le

seguenti: «in forma aggregata».

  1. Il registro dei trattamenti di cui all’articolo 37, comma 4, del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato  a  far  data

dal 25 maggio 2018. Da tale data e  fino  al  31  dicembre  2019,  il

registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita’  stabilite

nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del

2003.

  1. Le disposizioni di legge o di regolamento  che  individuano  il

tipo di dati  trattabili  e  le  operazioni  eseguibili  al  fine  di

autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per  motivi

di interesse pubblico rilevante  trovano  applicazione  anche  per  i

soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.

  1. La disposizione di cui all’articolo 160, comma 4, del codice in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati

coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in

vigore della disciplina relativa alle  modalita’  di  opposizione  al

Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.

  1. Le disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al

trattamento di dati  genetici,  biometrici  o  relativi  alla  salute

continuano a trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il

Regolamento (UE) 2016/679,  sino  all’adozione  delle  corrispondenti

misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies del  citato  codice,

introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.

  1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto  del  Ministro

della giustizia di cui all’articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice

in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto

legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto  mesi  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  il  trattamento  dei

dati  di  cui  all’articolo  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e’

consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli di intesa

per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita’

organizzata  stipulati  con  il  Ministero  dell’interno  o  con   le

Prefetture – UTG, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei

dati personali, che specificano la  tipologia  dei  dati  trattati  e

delle operazioni eseguibili.

  1. Per i primi otto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali

tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni  amministrative

e nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del

Regolamento (UE) 2016/679, della fase  di  prima  applicazione  delle

disposizioni sanzionatorie.

  1. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate

le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 9, le parole «di cui all’articolo 162, comma  2-bis»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166, comma 2»;

  1. b) al comma 10,  le  parole  «di  cui  all’articolo  162,  comma

2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all’articolo  166,

comma 2».

  1. All’articolo  5-ter,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all’articolo  162,

comma 2-bis» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all’articolo

166, comma 2».

Art. 23

Disposizioni di coordinamento

  1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto:

  1. a) all’articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo  18

maggio 2018, n. 51, il riferimento all’articolo  154  del  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli  154

e 154-bis del medesimo codice;

  1. b) all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo  18  maggio

2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e  143  del  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli  141,

142 e 143 del medesimo codice;

  1. c) all’articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,

il riferimento all’articolo 165 del codice in materia  di  protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si

intende effettuato all’articolo 166, comma 7, del medesimo codice;

  1. d) all’articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,

il riferimento all’articolo 143, comma 1, lettera c), del  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato  all’articolo  58,

paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24

Applicabilita’ delle sanzioni amministrative

alle violazioni anteriormente commesse

  1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,

sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste

dal Regolamento (UE) 2016/679  si  applicano  anche  alle  violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto

stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con

sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

  1. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente

decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con

sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice

dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il

fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti

conseguenti. Il giudice  dell’esecuzione  provvede  con  l’osservanza

delle  disposizioni  dell’articolo  667,  comma  4,  del  codice   di

procedura penale.

  1. Ai fatti commessi prima della data di  entrata  in  vigore  del

presente   decreto   non   puo’   essere   applicata   una   sanzione

amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della

pena originariamente prevista o inflitta per il reato,  tenuto  conto

del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie

introdotte dal presente decreto, salvo che  le  stesse  sostituiscano

corrispondenti pene accessorie.

Art. 25

Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

  1. Nei  casi  previsti  dall’articolo  24,  comma  1,  l’autorita’

giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all’autorita’

amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi

ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato

risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

  1. Se  l’azione  penale  non  e’  stata  ancora   esercitata,   la

trasmissione  degli  atti  e’  disposta  direttamente  dal   pubblico

ministero che, in caso  di  procedimento  gia’  iscritto,  annota  la

trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta

estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede

l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta

ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto

anche elenchi cumulativi di procedimenti.

  1. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai

sensi dell’articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza

inappellabile perche’ il fatto  non  e’  previsto  dalla  legge  come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.

Quando  e’  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice

dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto  dalla

legge come reato, decide  sull’impugnazione  ai  soli  effetti  delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi

civili.

  1. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il

termine di novanta giorni e a quelli residenti  all’estero  entro  il

termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

  1. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli  estremi  della

violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in  misura  ridotta,

pari alla  meta’  della  sanzione  irrogata,  oltre  alle  spese  del

procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  1. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente decreto, pari

ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2021,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1. Dall’attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione

dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono

agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  1. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

Abrogazioni

  1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati  del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:

  1. a) alla parte I:

1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;

2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  V,  il

titolo VI e il titolo VII;

  1. b) alla parte II:

1) il capo I del titolo I;

2) i capi III, IV e V del titolo IV;

3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;

4) il capo III del titolo V;

5) gli articoli 87, 88 e 89;

6) il capo V del titolo V;

7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;

8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;

  1. c) alla parte III:

1) la sezione III del capo I del titolo I;

2)  gli  articoli  161,  162,  162-bis,  162-ter,   163,   164,

164-bis,165 e 169;

3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2,  176,  177,  178  e

179;

4) il capo II del titolo IV;

5) gli articoli 184 e 185;

  1. d) gli allegati B e C.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Savona,  Ministro  per  gli  affari

europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Bongiorno, Ministro per la pubblica

amministrazione

Moavero  Milanesi,  Ministro  degli

affari esteri e della  cooperazione

internazionale

Tria,  Ministro   dell’economia   e

delle finanze

Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo

economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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