Il decreto sicurezza riapre in Italia una domanda che attraversa molte democrazie: dove finisce la tutela dell’ordine pubblico e dove iniziano le compressioni dei diritti. Come dimostra anche la condanna di Jimmy Lai a Hong Kong, le norme “di sicurezza” possono infatti diventare dispositivi giuridici per ridurre informazione, dissenso e spazio civico.
Partiamo dalla disamina del decreto sicurezza e dall’arresto di Lai per approfondire come misure preventive e nuovi reati stiano ridisegnando protesta, stampa e diritti.
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Decreto sicurezza italiano, cosa cambia su manifestazioni e misure preventive
Sebbene, infatti, il contesto istituzionale italiano sia profondamente diverso da quello di Hong Kong, alcune tendenze legislative recenti sollevano interrogativi analoghi. Il cosiddetto “decreto sicurezza” (decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026), raccoglie interventi in materia di sicurezza già anticipati nelle settimane scorse e interviene su ambiti tra loro diversi, dalla disciplina delle manifestazioni pubbliche al contrasto al porto di armi da taglio, fino alle misure contro la violenza giovanile e alle politiche in materia di immigrazione.
Alcune disposizioni erano state in precedenza oggetto di rilievi da parte del Quirinale per possibili profili di incompatibilità costituzionale; tuttavia, l’iter di approvazione ha subito un’accelerazione dopo gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio.
Tra le previsioni principali vi è la possibilità di accompagnare e trattenere fino a dodici ore persone ritenute potenzialmente pericolose per il pacifico svolgimento di manifestazioni pubbliche, sulla base di elementi valutativi legati al contesto, al comportamento o a precedenti specifici.
Il decreto inasprisce inoltre le sanzioni per il porto e l’uso di oggetti atti ad offendere, amplia l’applicazione del daspo urbano e introduce strumenti come l’arresto in flagranza differita per reati connessi a disordini durante proteste.
Il pacchetto normativo, presentato come risposta a esigenze di ordine pubblico e sicurezza, ha suscitato ampie critiche per l’ampiezza delle misure preventive e per il loro possibile impatto sull’esercizio del diritto di manifestare e di esprimere dissenso.
Le critiche al decreto sicurezza: reati, sanzioni e effetto dissuasivo
Tra gli aspetti più discussi c’è la trasformazione di condotte tradizionalmente sanzionate in via amministrativa in veri e propri reati, come ad esempio il blocco stradale o ferroviario, che, anche se attuato senza violenza, è ora punito con la reclusione fino a due anni. Questa scelta normativa incide direttamente sulle forme di protesta non violenta, che storicamente hanno fatto ricorso a modalità di disturbo simbolico per attirare l’attenzione su temi di interesse pubblico.
Il decreto rafforza inoltre i poteri delle autorità di pubblica sicurezza nella gestione preventiva delle manifestazioni, ampliando il margine di intervento prima che si verifichino comportamenti penalmente rilevanti (cd. fermo preventivo) e l’eliminazione dell’automatismo legato all’iscrizione nel registro degli indagati nei casi di legittima difesa o dove sussista un’“evidente causa di giustificabilità” (inizialmente concepito come “scudo penale” per le forze dell’ordine, poi riformulato in senso più ampio).
Si continua inoltre a discutere di altre misure, non presenti nel testo dell’attuale decreto legge approvato in CdM, quali l’obbligo del versamento di una cauzione a carico degli organizzatori di manifestazioni e cortei (per garantire il pagamento immediato dei danni provocati da eventuali disordini o devastazioni) e il riconoscimento facciale negli stadi (per identificare “a posteriori” i responsabili di reati, attraverso sistemi di intelligenza artificiale integrati nelle telecamere dei tornelli).
Amnesty International, nella sua analisi, sostiene che questo tipo di normative criminalizzino il dissenso pacifico, creando un effetto dissuasivo sull’esercizio dei diritti di riunione e di espressione.
I rilievi del Quirinale sul decreto e i correttivi
Sembra utile qui ricordare che, nel corso dell’incontro del 4 febbraio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Presidente Mattarella ha segnalato profili di incompatibilità costituzionale in alcune delle norme più controverse del decreto, in particolare riguardo alla precedente formulazione del fermo preventivo di polizia in occasione di cortei e al cosiddetto scudo penale per le forze dell’ordine.
Tali osservazioni hanno portato ad una riformulazione delle misure prima della presentazione al Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di conciliare esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Le preoccupazioni degli esperti delle Nazioni Unite
Ben prima dell’approvazione del decreto sicurezza, l’impianto normativo in discussione aveva attirato l’attenzione degli osservatori internazionali, tanto che nel dicembre 2024 un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite aveva avviato un’interlocuzione formale con il governo italiano, esprimendo preoccupazione per alcune disposizioni del disegno di legge sulla sicurezza allora all’esame del Parlamento.
In un comunicato pubblicato nell’aprile 2025 dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, gli esperti hanno segnalato il rischio che l’adozione di misure preventive basate su valutazioni di potenziale pericolosità (come il fermo, l’identificazione o la limitazione della libertà di movimento di soggetti ritenuti a rischio per l’ordine pubblico) potesse spostare l’intervento statale dall’accertamento di condotte concrete a un giudizio prognostico sull’individuo.
Gli esperti ONU hanno pertanto invitato l’Italia a evitare disposizioni formulate in termini ampi e poco circoscritti, che rischiano di compromettere i principi di legalità, chiarezza e proporzionalità richiesti dal diritto internazionale dei diritti umani, incidendo sulla libertà personale, sulla libertà di movimento e sul diritto di riunione pacifica, in particolare nel contesto delle manifestazioni pubbliche.
Sorveglianza e tecnologie: cosa resta fuori dal decreto sicurezza e cosa no
Il tema della sicurezza si intreccia inevitabilmente con quello delle tecnologie di sorveglianza. In Italia, il decreto sicurezza non introduce esplicitamente sistemi di riconoscimento facciale o schedatura biometrica dei manifestanti o partecipanti a eventi pubblici.
Tuttavia, è opportuno ricordare che il dibattito su questi strumenti, già presente da anni, ha portato all’adozione di una moratoria sull’uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici da parte dei soggetti privati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha da parte sua più volte evidenziato come l’uso di tecnologie biometriche in contesti di ordine pubblico possa determinare forme di sorveglianza indiscriminata, incompatibili con i principi di necessità e proporzionalità previsti dal diritto europeo.
Anche a livello europeo, studi e pareri del Parlamento europeo hanno messo in guardia dagli effetti di queste tecnologie sul diritto di manifestare e sull’anonimato nello spazio pubblico.
Riconoscimento facciale negli stadi: GDPR, rischi e falsi positivi
Sul piano tecnico, il ricorso al riconoscimento facciale negli stadi comporterebbe il trattamento massivo di dati biometrici di soggetti non sospettati, ovverossia dati particolari ai sensi del GDPR che richiedono una base giuridica chiara, specifica e proporzionata. Questa tutela rafforzata sembra difficilmente compatibile con un trattamento esteso a platee indistinte di spettatori, in assenza di una base giuridica sufficientemente specifica e proporzionata. Inoltre, l’incrocio e la conservazione di banche dati su larga scala apre criticità rilevanti in termini di limitazione delle finalità, tempi di conservazione e uso di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, difficilmente conciliabili con i principi di necessità e proporzionalità.
I rischi restano pertanto quelli già ampiamente stigmatizzati anche dal nostro Garante, di sorveglianza generalizzata, errori algoritmici e falsi positivi, nonché la difficoltà di garantire un consenso libero ed informato in contesti aperti al pubblico, con potenziali ricadute sui diritti alla privacy, all’anonimato e alla libertà di movimento.
Hong Kong, la sentenza Lai e la legge sulla sicurezza nazionale
Tornando a Hong Kong, è evidente come la condanna a vent’anni di reclusione inflitta a Jimmy Lai, editore e fondatore dell’Apple Daily, sia un segnale politico e giuridico preciso. L’uso estensivo di norme sulla sicurezza nazionale può diventare uno strumento efficace per ridurre gli spazi di libertà, in particolare quelli legati all’informazione, al dissenso e alla partecipazione civica.
Jimmy Lai è un imprenditore dei media, fondatore del quotidiano Apple Daily, noto per il suo sostegno al movimento pro-democrazia di Hong Kong e per la sua attività editoriale critica nei confronti delle autorità cinesi. Lai è stato condannato a 20 anni di reclusione il 9 febbraio 2026 da un tribunale di Hong Kong in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a Hong Kong nel 2020, dopo esser stato giudicato colpevole di “collusione con forze straniere” e di pubblicazione di materiali sediziosi. La pena, che evita formalmente l’ergastolo ma è al massimo della fascia prevista, è stata emessa dopo la sentenza di colpevolezza del 15 dicembre 2025 e rappresenta finora il provvedimento più duro applicato sotto questa normativa.
Secondo gli osservatori internazionali, tra cui Reporters Without Borders, questa normativa consente un’applicazione selettiva e fortemente repressiva nei confronti di attori scomodi, in primo luogo giornalisti, editori e attivisti. La sentenza contro Lai è stata infatti definita come la certificazione del crollo della libertà di stampa a Hong Kong, sottolineando come la sicurezza nazionale sia diventata il fondamento giuridico per smantellare il pluralismo mediatico.
Quanto accaduto ad Hong Kong non è un episodio legato ad un contesto lontano o irripetibile; al contrario, la vicenda Lai consente di osservare con chiarezza un meccanismo giuridico non esclusivo dei regimi autoritari, cioè l’estensione progressiva del concetto di sicurezza fino a inglobare comportamenti, opinioni e forme di espressione che rientrano nel perimetro dei diritti fondamentali.
È proprio questo meccanismo che rende il confronto con le attuali democrazie europee, oltre che legittimo, assolutamente necessario.
La sicurezza come categoria giuridica espansiva
Nel diritto contemporaneo, la sicurezza è diventata una nozione aperta, che può riferirsi alla tutela dell’integrità territoriale, alla prevenzione del terrorismo, alla protezione delle infrastrutture critiche, fino al mantenimento dell’ordine pubblico.
Questa elasticità semantica consente al legislatore un ampio margine di intervento, soprattutto in situazioni descritte come emergenziali.
Nel caso di Lai, la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ha sfruttato proprio questa indeterminatezza per estendere il controllo statale su informazione, associazione e partecipazione politica.
La normativa applicata punisce atti violenti o minacce concrete alla sicurezza, ma colpisce anche attività editoriali, contatti internazionali e forme di critica politica. Così, la chiusura dell’Apple Daily, avvenuta prima ancora della condanna definitiva di Lai, è stata possibile grazie al sequestro dei beni e all’arresto dei dirigenti, misure formalmente giustificate come necessarie per la sicurezza nazionale.
Amnesty International ha parlato esplicitamente di un uso strumentale della legge per eliminare una voce critica, senza che vi fosse un nesso diretto con reali rischi per la sicurezza pubblica.
Questa dinamica mostra come la sicurezza possa trasformarsi in una categoria totalizzante, capace di subordinare diritti fondamentali come la libertà di stampa e di espressione a esigenze definite in modo unilaterale dal potere politico.
Dissenso, sospetto e prevenzione
Uno degli elementi che accomuna la vicenda Lai e le evoluzioni normative europee come quella italiana è l’attenzione crescente alla dimensione preventiva.
Nel contesto hongkonghese, la legge sulla sicurezza consente arresti e misure restrittive basate su valutazioni di rischio politico; in Italia, pur in un quadro di garanzie costituzionali più robuste, il rafforzamento degli strumenti preventivi solleva questioni sulla centralità del sospetto come criterio di intervento.
La possibilità di fermare, identificare o limitare la libertà di movimento di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico introduce una logica che sposta l’asse dall’accertamento di una condotta al (contestato) giudizio prognostico sull’individuo.
Il confronto con Hong Kong mostra cosa accade quando la sorveglianza e la sicurezza vengono integrate senza contrappesi efficaci: la distinzione tra cittadini e sospetti si assottiglia fino a scomparire.
Normative sulla sicurezza e compressione dei diritti: una tendenza comparata
L’uso di normative sulla sicurezza per limitare l’esercizio di diritti fondamentali non è una specificità di Hong Kong né un’anomalia circoscritta a ordinamenti autoritari. Negli ultimi anni, una pluralità di Paesi, inclusi Stati membri dell’Unione europea e democrazie consolidate, hanno adottato o applicato strumenti giuridici di sicurezza che incidono in modo diretto sul diritto di manifestare, sulla libertà di espressione e sull’attività giornalistica.
Regno Unito, Francia, Spagna: dal disturbo simbolico alla sanzione
Nel Regno Unito, l’insieme di riforme approvate tra il 2022 e il 2024 in materia di ordine pubblico (in particolare il Police, Crime, Sentencing and Courts Act e il Public Order Act) ha ampliato significativamente i poteri preventivi delle forze di polizia. Le nuove disposizioni consentono arresti, restrizioni e ordini di allontanamento anche in assenza di violenza, basandosi sull’impatto potenziale delle proteste sulla vita quotidiana o sulle infrastrutture. Amnesty International e Liberty hanno documentato gli arresti di numerosi attivisti climatici e manifestanti pacifici, sottolineando l’effetto dissuasivo prodotto da un sistema che tratta il disturbo simbolico come una minaccia alla sicurezza pubblica.
In Francia, il confine tra legislazione antiterrorismo e gestione ordinaria dell’ordine pubblico si è progressivamente assottigliato. Molte misure introdotte durante lo stato di emergenza successivo agli attentati del 2015 (perquisizioni amministrative, divieti di manifestazione, controlli preventivi) sono confluite nel diritto ordinario. Secondo Human Rights Watch, questo processo ha inciso in modo duraturo sulle libertà civili, estendendo strumenti pensati per situazioni eccezionali a contesti di protesta sociale e sindacale non legati a minacce terroristiche.
Un caso spesso citato in ambito europeo è quello della Spagna, dove la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del 2015, nota come “ley mordaza”, ha introdotto sanzioni amministrative elevate per manifestazioni non autorizzate e per la diffusione di immagini delle forze di polizia. Nonostante alcuni interventi correttivi, questa legge è stata criticata da organizzazioni internazionali per diritti umani (tra cui Amnesty International e lo stesso Ufficio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite) per il suo impatto sulla libertà di espressione e di riunione pacifica e per le sanzioni sproporzionate che rischiano di scoraggiare la partecipazione civile, producendo un effetto di autocensura.
India e Turchia: quando la sicurezza diventa architrave della repressione
Al di fuori dell’Europa, l’India offre un esempio particolarmente rilevante dell’uso di legislazione antiterrorismo per colpire il dissenso. L’Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) consente arresti e detenzioni preventive prolungate sulla base di accuse di minaccia alla sicurezza nazionale formulate in termini ampi. Secondo Amnesty International e Human Rights Watch, la legge è stata utilizzata contro giornalisti, accademici e attivisti impegnati in forme di critica pacifica, con un impatto significativo sulla libertà di espressione e sull’indipendenza dei media.
In Turchia, infine, la sicurezza nazionale è diventata il perno giuridico per una repressione strutturale del dissenso dopo il tentato colpo di Stato del 2016. Molte misure adottate in stato di emergenza sono rimaste in vigore anche successivamente, consentendo arresti di massa di giornalisti, la chiusura di testate e un controllo pervasivo sull’informazione. Reporters Without Borders colloca stabilmente la Turchia nelle posizioni più basse degli indici globali sulla libertà di stampa, evidenziando il ruolo centrale delle norme di sicurezza in questo processo (ndr. secondo l’ultimo indice disponibile, l’Italia si colloca al 49esimo).
Nel loro insieme, questi casi mostrano una dinamica ricorrente: la sicurezza viene progressivamente utilizzata come fondamento giuridico per restringere diritti che, nei sistemi costituzionali, dovrebbero rappresentare un limite invalicabile all’azione statale. Hong Kong costituisce una delle manifestazioni più recenti ed estreme di questo processo, ma le esperienze europee e internazionali indicano che la linea di confine tra tutela dell’ordine pubblico e limitazione del dissenso è sempre più sottile e soggetta a slittamenti normativi.
Italia e Hong Kong: continuità, differenze e confini del dissenso
Mettere in relazione Hong Kong e l’Italia non significa equiparare i due sistemi, in quanto le garanzie costituzionali, il controllo giurisdizionale e il pluralismo politico italiano rappresentano ancora argini importanti.
Tuttavia, l’analisi comparata serve a individuare traiettorie comuni, dal momento che, in entrambi i casi, la sicurezza sembra operare come giustificazione per un ampliamento dei poteri statali, con un impatto diretto e inevitabile sui diritti fondamentali.
La condanna di Jimmy Lai dimostra purtroppo come una legge sulla sicurezza possa essere utilizzata per eliminare una voce critica e dissuadere l’intero settore dell’informazione e del pubblico dissenso.
Il decreto sicurezza italiano, pur muovendosi in un contesto democratico, introduce una pressione penale significativa su forme di protesta e dissenso fino a poco tempo fa considerate parte fisiologica del dibattito pubblico.
Sicurezza pubblica e spazio del dissenso
La vicenda di Jimmy Lai offre una lente potente per osservare il rapporto tra sicurezza e libertà, mostrando come le normative sulla sicurezza, se formulate in modo ampio e applicate senza rigorosi controlli, possano diventare strumenti di limitazione dei diritti fondamentali.
Guardare a Hong Kong, quindi, significa riconoscere una dinamica giuridica che attraversa ordinamenti diversi, senza la necessità di evocare scenari estremi. In Italia, come in altri Paesi europei, il rafforzamento delle misure di ordine pubblico e la criminalizzazione di alcune forme di protesta pongono infatti questioni che meritano un’attenzione critica continua.
La tutela della sicurezza è un obiettivo compatibile con i diritti fondamentali, ma richiede confini chiari, controlli effettivi e un costante bilanciamento con le libertà civili: quando questi elementi vengono meno, la sicurezza smette di essere uno strumento di protezione e diventa una leva di controllo sul dissenso e sull’espressione pubblica.

















