privacy

GDPR, gli errori più comuni che fanno sanzionare le aziende

Che vuol dire, in pratica “agevolare l’esercizio dei diritti”? E, soprattutto, è davvero così semplice adempiere a tale prescrizione, quando si opera in strutture articolate come le grandi imprese, i gruppi aziendali, gli enti pubblici? Ecco quali sono gli errori che possono implicare sanzioni e come evitarli

Pubblicato il 20 Mar 2023

Sergio Aracu

Founding Partner di Area Legale S.r.l.

Non-disclosure agreement, Cyber,Security,And,Data,Privacy,Protection,Concept,With,Icon,Of

È facile notare una azione sempre più incisiva, da parte delle Autorità di Controllo, nel sanzionare i titolari del trattamento per non aver ottemperato in modo corretto ai doveri previsti dal capo III del GDPR (rubricato: Diritti dell’interessato).

Riassumendoli, i Titolari sono tenuti a:

  • fornire, agli interessati tutte le informazioni necessarie a renderli edotti di come tratteranno i loro dati e di quali sono i loro diritti;
  • agevolare l’esercizio di tali diritti;
  • fornire agli interessati un riscontro puntuale rispetto all’azione intrapresa a seguito di una istanza di esercizio dei diritti.

Titolare, responsabile e contitolare del trattamento dati: i chiarimenti dell’EDPS

Cosa significa “agevolare l’esercizio dei diritti”, in pratica

Sebbene circolino ancora moltissime informative (ed informazioni) che non rispondono assolutamente ai canoni richiesti per poterle definire conformi alle previsioni dell’art. 12 (le stesse dovrebbero essere rese in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro), oggi puntiamo il faro sul punto ‘B’ dell’elenco di cui sopra.

Cosa significa “agevolare l’esercizio dei diritti”, in pratica?

Soprattutto, è davvero così semplice adempiere a tale prescrizione, quando si opera in strutture articolate come le grandi imprese, i gruppi aziendali, gli enti pubblici?

Abbiamo visto che anche un solo errore di gestione riguardo ad un solo interessato su migliaia, può portare ad una sanzione.

Perché?

Gli errori che possono portare a sanzioni

Il più delle volte la sanzione arriva perché l’azione ispettiva rileva delle malpractices nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti.

Facciamo alcuni esempi.

La richiesta non viene affatto presa in considerazione

Primo: La richiesta non viene affatto presa in considerazione.

Questo accade per mille ragioni, tra le quali potremmo elencare le seguenti:

  • Il punto di contatto su cui arriva la richiesta (ad esempio: e-mail, tradizionale o certificata) non è presidiato.

Quanti siti web ospitano account info@___ attivi senza che nessuno li monitori? Molti.

  • Chi presidia l’account non riconosce, nel messaggio ricevuto, una istanza di esercizio dei diritti.

Partendo dal presupposto che non tutti (per fortuna) sono esperti di linguaggio giuridico, è verosimile che l’interessato medio (che guarda caso è proprio quello su cui si deve concentrare l’azione di trasparenza del Titolare) non scriva/dica cose tipo: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, richiedo di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che mi riguardano e, in tale primo caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e …”

No. Qualsiasi privacy specialist sa benissimo che l’interessato medio si divide in due categorie: c’è quello che ha il ‘cugino avvocato’ o che fa un copia incolla da istanze trovate su internet, e c’è una larga fascia di interessati che scrive in modo molto meno forbito e tecnico cose tipo: “chi siete? Non mi sono mai iscritto alla vostra piattaforma! Cancellate immediatamente tutte le informazioni che avete su di me! Sono stufo di ricevere le vostre e-mail! etc.”.

Siamo sicuri che chi gestisce la pec istituzionale, chi risponde al centralino ufficiale, chi presiede le reception, chi sta a contatto con i lavoratori e li coordina, chi gestisce e monitora i canali social, sappia riconoscere in una simile rimostranza una istanza di esercizio dei diritti?

Il risultato, comunque, è che l’interessato non riceve riscontro e, in una percentuale di volte sempre più importante, si rivolge all’Autorità di Controllo.

Responsabile del trattamento, chi è e cosa fa: tutto quello che c’è da sapere 

La richiesta non viene processata nei tempi previsti dal GDPR

Secondo: la richiesta non viene processata nei tempi previsti dal GDPR.

Spesso questo accade perché:

  • Il Referente privacy (o chi è incaricato di dare riscontro) non riceve in tempo le istanze di esercizio dei diritti, poiché le stesse non vengono correttamente incardinate;

Spesso le richieste si fermano sulla e-mail di chi le riceve per giorni, settimane.

Oppure vengono inoltrate all’ufficio sbagliato.

  • Il Referente privacy (o chi è incaricato di dare riscontro) non riceve dalla struttura le informazioni necessarie a processare l’istanza.

Esempio banale ma incredibilmente comune: la struttura non risponde all’ufficio privacy che chiede contezza dell’esistenza o meno dei dati dell’interessato all’interno dei singoli data base.

In molti casi, questo non accade per inerzia o mala fede, ma semplicemente perché la struttura non è in grado di individuare le informazioni necessarie a dar seguito alla richiesta del Referente privacy.

  • La struttura non è in grado di identificare l’interessato.

Questo, come già descritto in numerosi altri articoli, sia a firma del sottoscritto che di molti altri Colleghi, è un punto delicato.

È infatti ormai noto che l’identificazione dell’interessato debba avvenire solo in via residuale per mezzo del trattamento di dati ulteriori quali ad esempio quelli contenuti in un documento di identità. D’altro canto, il titolare deve evitare di incorrere in violazioni di riservatezza (come minimo), anche molto gravi, per non aver saputo identificare correttamente l’interessato concedendo ad un terzo l’accesso alle informazioni dell’interessato. Come fare?

Il Titolare risponde negativamente senza dimostrare la validità del diniego

Terzo: il Titolare risponde negativamente senza però poter poi dimostrare, di fronte all’Autorità di Controllo adita dall’interessato, che le motivazioni dell’inottemperanza erano effettivamente valide.

Il più delle volte, da casistiche del genere, scaturiscono sanzioni che stigmatizzano comportamenti volutamente contrari all’obbligo di agevolare l’interessato nell’esercizio dei suoi diritti.

Tra questi vado a ricomprendere anche l’eccessiva burocrazia e formalismo in fase di identificazione dell’interessato o la previsione di percorsi non facilmente fruibili per poter presentare l’istanza.

Tutti comportamenti sanzionati. Più volte.

Come evitare sanzioni

Come approcciarsi, quindi, alla questione per evitare di incorrere in sanzioni?

In tutti questi casi entra in gioco alcuni punti fondamentali che ruotano però intorno ad un unico principio: la privacy by design.

Facilitare la vita agli interessati

Primo punto: facilitare la vita agli interessati.

In linea con quanto disposto dallo European Data Protection Board in molteplici linee guida e più volte ribadito dalle Autorità di Controllo (inclusa la nostra Autorità Garante) per quanto riguarda la gestione delle richieste da parte degli interessati è necessario garantire un approccio teso alla correttezza, alla buona fede e, soprattutto, alla facilità di esercizio dei diritti.

È quindi doveroso studiare il livello medio di interessati cui ci rivolgiamo e che, pertanto, si rivolgono alla nostra struttura al fine di individuare i mezzi più adeguati ad interagire con loro.

Sempre in ossequio alle disposizioni sanzionatorie delle Autorità di Controllo in materia, è inoltre importantissimo:

• tenere presente che l’utilizzo di un modulo ad-hoc per l’esercizio dei diritti dovrebbe essere solo alternativo agli altri canali ritenuti più comodi dagli interessati, sempre ovviamente nei limiti della razionalità della scelta.

• individuare misure che, di default, assicurino l’identificazione certa dell’interessato riducendo al minimo la necessità di richiedere documenti di identità. Ad esempio, agevolare la presentazione della richiesta a valle di un log-in a piattaforma o utilizzare canali di identificazione alternativi.

• fornire una prima risposta immediata all’interessato, che lo rassicuri circa la presa in carico della sua richiesta e lo informi delle tempistiche di riscontro, chiedendo ove possibile sin da subito eventuali necessarie ulteriori delucidazioni per ottemperare alla sua istanza.

Accertarsi di intercettare tutte le istanze

Secondo punto: accertarsi di intercettare tutte le istanze.

Quindi, mappare tutti i punti di contatto (ufficiali e non ufficiali) con gli interessati e disattivare i punti di contatto da remoto non presidiati (es: account e-mail/numeri di telefono pubblicati su siti web),

Accertarsi che le istanze vengano riconosciute e correttamente incardinate

Terzo punto: accertarsi che le istanze vengano riconosciute e correttamente incardinate. Quindi, individuare chi presidia tali punti di contatto e formarlo in modo da renderlo in grado di:

  • riconoscere una istanza anche se non formulata in modo rituale/formale;
  • saperla instradare correttamente sino al soggetto che dovrà offrire riscontro.

Monitoraggio ed accountability

Quarto punto: monitoraggio ed accountability. Quindi, appuntare puntualmente la data di ricezione e la data di evasione delle singole istanze in un apposito registro.

Non lasciare nulla al caso

Quinto punto: non lasciare nulla al caso. Quindi, redigere una procedura ad hoc.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2