La commissione Affari europei della Camera ha rinviato il voto sullo schema di decreto in materia di riconoscimento facciale: il caso è chiaramente politico perché evidenzia le fratture in maggioranza – Forza Italia ha depositato e poi ritirato in poche ore un parere critico su questi stessi profili.
Ma soprattutto segnala una difficoltà che il testo porta con sé fin dalla sua origine, ovvero la distanza tra il modello di sorveglianza biometrica che disegna e i limiti che il diritto dell’Unione pone all’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle autorità di polizia.
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Riconoscimento facciale e decreto italiano: il nodo dell’articolo 10
Lo schema, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno, distingue tre modalità di utilizzo del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, ma è l’articolo 10 a costituirne il nucleo problematico. La norma autorizza la raccolta preventiva dei dati biometrici nei luoghi qualificati come sensibili, individuati con provvedimento amministrativo e non con una legge che ne fissi in anticipo i criteri, tra cui piazze, stadi, cortei ed eventi pubblici.
Dati biometrici e controllo giudiziario nel decreto italiano
In questi luoghi il sistema registrerebbe i tratti del volto di chiunque vi si trovi, a prescindere da qualsiasi elemento di sospetto e conserverebbe il dato per sette giorni. Se in quell’arco temporale venisse commesso un reato, il dato diventerebbe materiale utilizzabile a fini investigativi. In caso contrario, la cancellazione sarebbe automatica. La questione fondante però è che nessuna autorizzazione giudiziaria precederebbe la raccolta dei dati, né ne delimiterebbe l’estensione.
La stessa logica preventiva ricorre, con una variante, nell’articolo 8, comma 6, dedicato ai casi di urgenza, quali il sequestro di persona o la ricerca di persone scomparse, dove l’autorizzazione giudiziaria richiesta finora per le indagini preliminari sarebbe sostituita da una semplice comunicazione successiva al magistrato.
Il controllo giurisdizionale, quando sopravvive, interviene dopo che i dati sono già stati raccolti.
Riconoscimento facciale, Costituzione e proporzionalità
Il pericolo che ne deriva è costituzionale prima ancora che politico. L’articolo 13 della Costituzione subordina ogni restrizione della libertà personale a un atto motivato dell’autorità giudiziaria, la riserva di legge e di giurisdizione che il costituzionalismo liberale ottocentesco ha imposto per sottrarre alla polizia il potere di agire sulla base del sospetto amministrativo, riservando al giudice la valutazione preventiva della misura.
L’articolo 10 del decreto capovolge questa sequenza logica dato che permette di registrare indistintamente chiunque si trovi in un dato luogo prima ancora di sapere se vi sia un motivo per farlo e affida al tempo, ai sette giorni di conservazione, la funzione che l’articolo 13 riserva alla giurisdizione.
A questo si aggiunge un problema di proporzionalità, categoria che la giurisprudenza costituzionale utilizza da tempo per valutare la legittimità delle misure limitative dei diritti fondamentali, chiedendo se il sacrificio imposto sia necessario rispetto al fine perseguito e non ecceda quanto strettamente richiesto per raggiungerlo.
La ricerca mirata di una persona scomparsa, fondata su un nominativo e un’immagine determinati, supera questo vaglio. La raccolta indiscriminata dei dati di un’intera collettività, giustificata dalla sola eventualità statistica che tra i soggetti scansionati si annidi un interesse investigativo, non lo supera, perché il sacrificio si estende alla generalità di chi si trova, per ragioni estranee a qualsiasi sospetto, in quel luogo in quel momento, anziché restare proporzionato ai singoli soggetti che risultano rilevanti.
La stessa discrezionalità amministrativa che qualifica un luogo come sensibile, anziché una previsione legislativa a monte che ne fissi i criteri, riproduce sul piano della classificazione dei luoghi il problema che l’articolo 13 pone sul piano della libertà personale.
A una conclusione non dissimile è giunto, con linguaggio più tecnico, il Garante per la protezione dei dati personali, che ha condizionato il proprio parere favorevole alla previsione di un trattamento dei dati biometrici esclusivamente ex post, sulle tracce già registrate e a una definizione più rigorosa del controllo umano richiamato dal testo.
Il rischio tecnico degli errori biometrici
Vi è, inoltre, un profilo tecnico che investe l’affidabilità stessa dello strumento. I sistemi di riconoscimento facciale presentano tassi di errore significativamente più elevati su alcune categorie di soggetti, in particolare le donne e le persone appartenenti a minoranze etniche, un dato documentato da anni di letteratura tecnica sul tema.
Su una platea ampia e per un arco temporale di sette giorni, quel margine di errore si moltiplica per il numero di soggetti sottoposti a scansione, esponendo un numero non trascurabile di persone estranee a qualsiasi condotta illecita al rischio di un fermo fondato su un’identificazione erronea.
AI Act e decreto italiano sul riconoscimento facciale
È tuttavia nel quadro del diritto dell’Unione che questi rilievi trovano la loro collocazione più propria. Il regolamento sull’intelligenza artificiale non lascia alla discrezionalità del legislatore nazionale la definizione dei presupposti per l’identificazione biometrica remota negli spazi accessibili al pubblico.
Vieta, come regola generale, l’identificazione in tempo reale, ammettendo deroghe tassative per la ricerca di vittime di rapimento o di tratta e per la localizzazione di un sospettato già individuato per un reato grave. Un margine ulteriore si apre soltanto davanti a una minaccia specifica e imminente per la vita delle persone.
Il riconoscimento condotto a posteriori su immagini già registrate resta estraneo a questo divieto assoluto, ma è comunque classificato tra i sistemi ad alto rischio, soggetti a un regime di garanzie proprio, tra cui l’autorizzazione giudiziaria e la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.
La raccolta prevista dall’articolo 10 del decreto italiano non trova collocazione in nessuna delle due categorie. Manca un soggetto determinato da cercare, elemento che escluderebbe le deroghe tassative al divieto di identificazione in tempo reale. Manca, allo stesso modo, un fatto già accaduto su cui intervenire, elemento che escluderebbe l’inquadramento nel regime del riconoscimento a posteriori. Resta una raccolta generalizzata e preventiva, estranea alle categorie che il regolamento europeo ha costruito con cura proprio per evitare ambiguità di questo tipo.
Il rinvio alla Camera e i rischi europei del decreto
Un voto parlamentare può approvare il decreto, ma non può sanare una simile incompatibilità con un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Quella valutazione spetta, in ultima istanza, ai giudici, che possono disapplicare la norma interna contrastante e alla Commissione europea, che può attivare una procedura d’infrazione.
Il portavoce della Commissione lo ha già chiarito, l’intelligenza artificiale non può essere impiegata per sorvegliare gli spostamenti quotidiani delle persone negli spazi accessibili al pubblico. Il rinvio del voto alla Camera non risolve questa distanza, la lascia soltanto aperta per qualche settimana in più.
La sede propria in cui ricomporla si trova nella coerenza tra l’articolo 10 e i limiti che l’ordinamento costituzionale, prima ancora di quello europeo, pone da tempo alla raccolta preventiva dei dati personali, non nel numero di voti che il testo raccoglierà in Aula.








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