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Telemarketing, la Francia sceglie l’opt-in: il confronto con l’Italia



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Dall’11 agosto 2026 la Francia vieta le chiamate commerciali senza consenso preventivo, supera il modello Bloctel e affida alle imprese l’onere di provare la liceità dei contatti per ogni campagna. Il confronto con l’Italia mostra regole già severe ma un opt-out residuale

Pubblicato il 28 ago 2026

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



Decreto Bollette e telemarketing: come cambiano i consensi validi
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Con l’entrata in vigore, l’11 agosto 2026, delle modifiche introdotte dall’art. 13 della loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques[1], il diritto francese ha realizzato una trasformazione strutturale della disciplina delle chiamate commerciali rivolte ai consumatori.

Il legislatore è passato da un sistema imperniato essenzialmente sul diritto del consumatore di opporsi alla prospezione telefonica — attuato dal dispositivo Bloctel — a un regime nel quale la liceità del contatto commerciale dipende, come principio generale, dalla previa manifestazione positiva di consenso dell’interessato.

La riforma non costituisce quindi un mero irrigidimento quantitativo delle sanzioni, né una semplice modifica procedurale del precedente sistema. Essa incide sulla stessa architettura giuridica della prospezione telefonica: l’assenza di opposizione non è più sufficiente a legittimare il contatto; è il professionista che, prima di telefonare, deve poter dimostrare l’esistenza di un consenso preventivo conforme ai requisiti stabiliti dalla legge e dalla disciplina regolamentare.

La portata del mutamento emerge già sul piano terminologico: il capitolo III del titolo II del libro II del Code de la consommation, in precedenza dedicato all’«Opposition au démarchage téléphonique», è stato significativamente rinominato «Consentement au démarchage téléphonique». La modifica lessicale rappresenta fedelmente il passaggio da una logica di opt-out, nella quale l’interessato deve manifestare la volontà di sottrarsi al trattamento, a una logica di opt-in, nella quale il trattamento promozionale non può iniziare se il destinatario non abbia precedentemente manifestato la propria volontà positiva di ricevere chiamate commerciali.

La nuova formulazione dell’art. L. 223-1 del Code de la consommation, vigente dall’11 agosto 2026, stabilisce infatti, come regola di apertura, che è vietato effettuare attività di prospezione commerciale telefonica, direttamente o tramite un terzo che agisca per conto del professionista, nei confronti di un consumatore che non abbia previamente espresso il proprio consenso a essere destinatario di prospezioni commerciali attraverso tale mezzo.

Il dato è particolarmente significativo nel confronto europeo. La disciplina francese rende oggi espressa, nel diritto dei consumatori, una regola di consenso preventivo per il démarchage téléphonique generalizzato. Essa si colloca nel quadro della direttiva Eprivacy 2002/58/CE sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche e del regolamento (UE) 2016/679, ma utilizza gli spazi lasciati agli ordinamenti nazionali per costruire una tutela specificamente orientata al consumatore. Lo stesso decreto applicativo francese del 23 luglio 2026 qualifica espressamente il nuovo modello come regime di «opt-in» destinato a sostituire la lista di opposizione Bloctel.

La riforma francese offre inoltre un utile termine di confronto con l’ordinamento italiano. Quest’ultimo possiede da tempo una disciplina articolata delle comunicazioni promozionali, fondata sul GDPR, sul d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, sulla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sul Registro pubblico delle opposizioni e sulla disciplina regolamentare di attuazione. In Italia, tuttavia, il quadro normativo non coincide integralmente con quello francese: il consenso costituisce la base indispensabile in una vasta area del telemarketing, ma sopravvive, per determinate chiamate con operatore, un meccanismo di opt-out collegato alle numerazioni presenti negli elenchi e all’iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni. Tale distinzione è stata chiarita in termini inequivoci dal Garante per la protezione dei dati personali.

La comparazione deve dunque evitare due opposti errori. Sarebbe errato affermare che prima della riforma francese l’Italia non tutelasse il cittadino dalle chiamate prive di consenso; ma sarebbe altrettanto inesatto sostenere che il sistema italiano vigente corrisponda già, senza eccezioni, al nuovo modello francese di consenso preventivo generalizzato.

Indice degli argomenti

Consenso preventivo nel telemarketing francese: regole e garanzie

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, pubblicata nel Journal officiel de la République française del 1° luglio 2025, nasce in un contesto legislativo più ampio, rivolto al contrasto delle frodi connesse agli aiuti pubblici. Al suo interno, tuttavia, l’articolo 13 introduce una disciplina che trascende largamente tale materia e interviene direttamente sulla protezione dei consumatori dalle sollecitazioni commerciali indesiderate.

La tecnica normativa utilizzata è articolata. L’art. 13 modifica molteplici disposizioni del Code de la consommation, interviene sul regime del consenso, ridefinisce le informazioni dovute al consumatore, abroga disposizioni divenute incompatibili con il nuovo modello, detta regole particolari per alcuni settori particolarmente sensibili e coordina il nuovo impianto con il sistema sanzionatorio. Il nucleo sostanziale della riforma è costituito dalla modifica dell’art. L. 223-1, i cui primi commi sono stati integralmente riscritti. La regola fondamentale è semplice nella formulazione ma radicale negli effetti: il professionista non può telefonare per finalità commerciali se il consumatore non ha previamente espresso il proprio consenso.

L’effetto normativo consiste in un’inversione dell’onere comportamentale. Nel precedente modello, la liceità del contatto commerciale era generalmente compatibile con l’inerzia dell’interessato, salvo che quest’ultimo avesse esercitato il proprio diritto di opposizione mediante il sistema Bloctel o ricorressero divieti settoriali specifici. Nel nuovo sistema, invece, l’inerzia equivale all’assenza del presupposto necessario per la chiamata: il silenzio non vale consenso; la mancata iscrizione a una lista di opposizione non vale consenso; la disponibilità del numero telefonico non vale consenso. La precedente relazione commerciale, da sola, non equivale necessariamente al consenso, salva l’eccezione espressamente prevista per l’esecuzione di un contratto in corso.

La provenienza del numero da una banca dati non dimostra il consenso. La circostanza che il dato sia stato acquisito da un intermediario non libera il professionista dall’obbligo di dimostrarne la liceità. La nuova disposizione francese stabilisce pertanto un paradigma nel quale è la manifestazione positiva dell’interessato a costituire il titolo legittimante del contatto.

La nozione francese di consenso: libertà, specificità, informazione, inequivocità e revocabilità

Il legislatore francese non si limita a richiedere genericamente il consenso. L’art. L. 223-1 ne fornisce una definizione sostanzialmente coerente con l’architettura europea della protezione dei dati personali. Il consenso è definito come una manifestazione di volontà libera, specifica, informata, inequivocabile e revocabile, attraverso la quale una persona accetta, mediante un atto positivo chiaro, che dati personali che la riguardano siano utilizzati per finalità di prospezione commerciale telefonica. Ciascuno di tali requisiti possiede autonoma rilevanza. La libertà implica che la scelta non possa essere ottenuta mediante costrizione, pressione o indebita condizionalità. La specificità impedisce di inglobare la prospezione telefonica in formule generiche riferite indistintamente a una pluralità di trattamenti o di finalità.

L’informazione richiede che l’interessato conosca ciò a cui sta acconsentendo. L’inequivocità esclude che il consenso possa essere dedotto da comportamenti ambigui. La necessità di un atto positivo chiaro esclude le forme di consenso tacito. La revocabilità preserva il controllo dell’interessato sulla successiva utilizzazione dei propri dati. La norma francese recepisce dunque una nozione di consenso sostanziale, non meramente formale.

Raccolta, durata e revoca del consenso telefonico

La legge rinviava a un decreto del Conseil d’État la definizione delle modalità operative. Tale disciplina è stata introdotta dal décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique, pubblicato nel Journal officiel del 25 luglio 2026 ed entrato in vigore, insieme al nuovo regime, l’11 agosto 2026. Il decreto assume una funzione decisiva perché impedisce che la nozione legislativa di consenso venga svuotata attraverso pratiche commerciali formalmente conformi ma sostanzialmente opache. Il nuovo art. R. 223-1 del Code de la consommation prevede che, prima di qualsiasi sollecitazione telefonica commerciale, il professionista o il terzo che agisce per suo conto raccolga il consenso attraverso una richiesta chiara e comprensibile.

La richiesta deve indicare almeno: l’identità del professionista e, quando esistente, del terzo che opera per suo conto; la natura dei beni o servizi rispetto ai quali è richiesto il consenso; la proposta specifica rivolta al consumatore affinché accetti o rifiuti di essere contattato telefonicamente; il periodo durante il quale il consenso avrà efficacia; la possibilità di revocarlo in qualsiasi momento e le modalità mediante le quali la revoca può essere esercitata. Particolarmente importante è il limite temporale.

Il decreto stabilisce che il periodo per il quale il consumatore presta il consenso non può eccedere un anno dalla data della sua raccolta. Inoltre, il consenso non può essere oggetto di rinnovo tacito né può considerarsi tacitamente prorogato alla scadenza. Si tratta di una scelta normativa assai significativa. Il legislatore francese non si accontenta infatti della revocabilità del consenso, ma impedisce che un’autorizzazione rilasciata anni prima venga utilizzata indefinitamente quale base per successive campagne commerciali. Il consenso al telemarketing diviene così un titolo temporalmente circoscritto. La previsione di una durata massima riduce il fenomeno delle banche dati contenenti consensi storici di incerta provenienza o di dubbia attualità.

L’onere della prova grava sul professionista

Uno dei punti più rilevanti della riforma è contenuto nel terzo comma dell’art. L. 223-1. La disposizione stabilisce espressamente che spetta al professionista fornire la prova che il consenso del consumatore è stato raccolto nel rispetto dei requisiti prescritti. Il principio possiede conseguenze operative di notevole portata. Non è il consumatore a dover dimostrare di non aver mai prestato il consenso. È il soggetto che utilizza il numero per finalità di telemarketing a dover documentare l’esistenza e la validità dell’autorizzazione. La disposizione riduce così una delle principali asimmetrie probatorie tipiche del telemarketing. Nella pratica, il destinatario di una chiamata dispone frequentemente di informazioni assai limitate sulla provenienza dei propri dati.

Può ignorare quale intermediario abbia ceduto il numero, quando sia stata costituita la banca dati, quale informativa sia stata mostrata al momento dell’acquisizione e quale soggetto sia effettivamente titolare della campagna. Attribuire al consumatore l’onere di dimostrare l’assenza del consenso renderebbe la tutela spesso illusoria. La soluzione francese segue la logica opposta: chi trae beneficio dalla campagna deve essere in grado di ricostruirne la catena di liceità.

La responsabilità del beneficiario della campagna e il problema delle filiere di call center

La riforma affronta direttamente anche uno dei problemi strutturali del telemarketing contemporaneo: la frammentazione della filiera. Le campagne commerciali sono spesso realizzate attraverso società esterne, call center, subappaltatori, lead generator, intermediari commerciali o fornitori di database. In tali strutture il soggetto economicamente interessato alla vendita può tentare di collocarsi a distanza materiale dalla chiamata illecita. Il nuovo art. L. 223-1 interviene su questa problematica stabilendo una presunzione rilevante: il professionista che abbia tratto profitto da sollecitazioni commerciali telefoniche effettuate in violazione della disposizione è presunto responsabile del mancato rispetto delle regole, salvo che dimostri di non essere stato all’origine della violazione.

La norma mira evidentemente a impedire che il ricorso a intermediari trasformi l’esternalizzazione materiale dell’attività in un’esternalizzazione della responsabilità. L’impresa beneficiaria non può limitarsi a sostenere di non avere materialmente effettuato la telefonata. La disciplina induce pertanto le imprese a controllare l’intera filiera, la provenienza dei contatti, le modalità di raccolta del consenso e l’operato dei soggetti incaricati. Sotto questo profilo si può ravvisare un’importante convergenza con l’impostazione adottata in Italia dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale insiste da tempo sull’accountability del titolare e sulla necessità di verificare concretamente la liceità delle liste acquistate o utilizzate dai partner.

In un provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante italiano ha ribadito che l’affidamento sulle garanzie contrattuali o formali offerte da terzi fornitori di liste non esonera il titolare dal controllo sulla liceità dei contatti acquisiti, né dall’obbligo di verificare le utenze presso il Registro pubblico delle opposizioni quando tale verifica è richiesta. La convergenza dei due ordinamenti appare quindi particolarmente forte sul principio di responsabilizzazione della filiera, anche se permane una differenza significativa quanto alla base giuridica del contatto telefonico. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

L’eccezione francese relativa all’esecuzione di un contratto in corso

Il nuovo regime francese non introduce un divieto assoluto di chiamata in assenza di consenso. La principale eccezione è espressamente prevista dall’art. L. 223-1. Il divieto non trova applicazione quando la sollecitazione interviene nell’ambito dell’esecuzione di un contratto in corso e presenta un rapporto con l’oggetto del contratto stesso. L’eccezione comprende anche la proposta di prodotti o servizi collegati o complementari rispetto al contratto esistente, nonché quelli idonei a migliorarne le prestazioni o la qualità. La disposizione mira a preservare un equilibrio tra protezione del consumatore e gestione ordinaria delle relazioni contrattuali. La mera esistenza storica di un rapporto commerciale non basta.

La legge fa riferimento a un contrat en cours, cioè a un rapporto ancora in esecuzione. Occorre inoltre che sussista una relazione tra la chiamata e l’oggetto del contratto. Ne consegue che l’eccezione non può essere trasformata in una licenza generale di marketing nei confronti di qualsiasi cliente presente o passato. La relazione contrattuale svolge funzione legittimante entro un perimetro funzionale determinato.

I settori sottoposti a divieto rafforzato: ristrutturazione energetica e adattamento degli alloggi

La legge francese appronta una tutela rafforzata per alcuni settori considerati particolarmente esposti a pratiche aggressive o fraudolente. L’art. L. 223-1 vieta la prospezione telefonica commerciale avente ad oggetto servizi, attrezzature o lavori relativi agli alloggi finalizzati all’adattamento alla vecchiaia o alla disabilità, al conseguimento di risparmi energetici o alla produzione di energie rinnovabili, fatta salva l’ipotesi della sollecitazione connessa all’esecuzione di un contratto in corso secondo le condizioni stabilite dalla disposizione. La tutela è dunque particolarmente intensa nei comparti nei quali convergono elementi di vulnerabilità del consumatore, rilevante valore economico dei contratti, complessità tecnica delle prestazioni e possibile accesso a incentivi pubblici.

La scelta deve essere letta nel contesto più ampio della loi n° 2025-594, dedicata proprio al contrasto delle frodi relative agli aiuti pubblici. La riforma estende inoltre, per determinate offerte riferite alla riqualificazione energetica e all’adattamento degli alloggi, la protezione rispetto ad altri mezzi di prospezione commerciale, come messaggi su servizi di comunicazione interpersonale, posta elettronica e servizi di social network, attraverso il nuovo art. L. 223-8.

Giorni, orari e frequenza delle chiamate

Il consenso non comporta che il consumatore rinunci a qualsiasi ulteriore protezione relativa alle modalità concrete del contatto. L’art. L. 223-1 mantiene infatti la previsione secondo la quale un decreto determina i giorni, gli orari e la frequenza con cui la prospezione telefonica può essere svolta nei casi in cui essa sia altrimenti autorizzata. Ne deriva una struttura a livelli. Il professionista deve anzitutto disporre di una base che renda ammissibile il contatto. Successivamente deve rispettare i vincoli relativi alle modalità temporali e alla frequenza delle chiamate. È prevista una deroga qualora il consumatore acconsenta espressamente a essere chiamato in una data e a un orario precisamente determinati, purché il professionista possa provarlo. Anche tale disposizione è coerente con la filosofia generale della riforma: l’autonomia del consumatore può consentire una deroga, ma essa deve essere specifica e dimostrabile.

Il diritto del consumatore di interrompere immediatamente il contatto

La loi n° 2025-594 interviene altresì sull’art. L. 221-16 del Code de la consommation. Quando il consumatore si oppone alla prosecuzione della comunicazione, il professionista deve porre immediatamente fine alla chiamata e deve astenersi dal contattarlo nuovamente. La regola è distinta dal consenso iniziale. Anche quando il contatto sia originariamente lecito, il consumatore conserva il potere di interrompere la comunicazione e di impedire successivi contatti. L’autorizzazione preventiva non può quindi essere interpretata come un vincolo irrevocabile. La protezione opera sia ex ante, attraverso la necessità del consenso, sia durante la telefonata e successivamente, mediante il diritto di revoca e opposizione.

Informazione del consumatore al momento della raccolta del numero

Il nuovo art. L. 223-2 rafforza ulteriormente la trasparenza. Quando un professionista raccoglie i dati telefonici di un consumatore, deve informarlo che qualsiasi sollecitazione telefonica a fini commerciali — salvo quella collegata all’esecuzione di un contratto in corso nelle condizioni previste dall’art. L. 223-1 — presuppone il suo consenso preventivo. Quando il numero viene raccolto in occasione della conclusione di un contratto, il contratto stesso deve precisare, in maniera chiara e comprensibile, che è vietato effettuare prospezione telefonica nei confronti del consumatore senza il suo previo consenso. La riforma attribuisce quindi alla trasparenza una funzione preventiva, evitando che la semplice comunicazione di un recapito telefonico venga confusa con un’autorizzazione al marketing.

La distinzione è essenziale. Il dato telefonico può essere necessario per molteplici ragioni contrattuali: consegna, assistenza, sicurezza, autenticazione, gestione del rapporto. Il fatto che il consumatore comunichi il proprio numero non significa automaticamente che autorizzi la sua utilizzazione per finalità commerciali.

Dal Bloctel all’opt-in: una trasformazione della struttura della tutela

Il significato della riforma emerge con particolare chiarezza confrontandola con il precedente modello Bloctel. Il sistema Bloctel rappresentava un meccanismo di opposizione. Il consumatore che non desiderava ricevere determinate chiamate commerciali poteva iscrivere la propria numerazione nella lista e rendere così conoscibile agli operatori la propria opposizione. Il nuovo modello modifica il punto di partenza. Dal momento dell’entrata in vigore della riforma non è più il cittadino a dover attivare preventivamente una barriera generale. È il professionista che deve acquisire preventivamente il titolo positivo alla chiamata. Il decreto n. 2026-662 descrive espressamente il nuovo regime come un sistema di opt-in che si sostituisce alla lista di opposizione Bloctel.

L’amministrazione francese ha a sua volta informato i cittadini che, dall’11 agosto 2026, un’impresa deve aver raccolto il loro consenso esplicito per poterli chiamare nell’ambito di una prospezione commerciale. La differenza tra i due sistemi può essere sintetizzata attraverso la diversa attribuzione dell’inerzia:

  • Nel modello opt-out: inerzia del consumatore = possibilità di contatto, salvo opposizione.
  • Nel modello opt-in: inerzia del consumatore = impossibilità di contatto, salvo specifica eccezione legislativa.

Si tratta di un cambiamento che assume rilievo decisivo sotto il profilo giuridico..

Nullità del contratto concluso a seguito di una chiamata illecita

Il legislatore francese non si limita a sanzionare il comportamento del professionista sul piano amministrativo. L’art. L. 223-1 stabilisce che ogni contratto concluso con un consumatore a seguito di una prospezione telefonica realizzata in violazione delle disposizioni dell’articolo è nullo. La previsione attribuisce alla disciplina una forza deterrente particolarmente elevata. L’impresa non rischia soltanto una sanzione pecuniaria. Rischia che venga meno lo stesso risultato economico della condotta illecita. La nullità determina una relazione diretta tra violazione delle regole sulla modalità di acquisizione del cliente e invalidità del negozio che ne costituisce l’esito. Sotto il profilo della politica legislativa, questa soluzione elimina l’incentivo a considerare la sanzione amministrativa come un semplice costo d’impresa. Se la vendita ottenuta attraverso il contatto illecito non può produrre stabilmente i propri effetti, l’equilibrio economico della violazione cambia radicalmente.

Le sanzioni amministrative francesi

Alla nullità si affianca il regime sanzionatorio amministrativo. L’art. L. 242-16 del Code de la consommation prevede, per la violazione delle disposizioni relative alla prospezione telefonica, una sanzione amministrativa che può raggiungere 75.000 euro per una persona fisica e 375.000 euro per una persona giuridica. Occorre sottolineare che tali importi non sono stati introdotti ex novo dalla legge del 2025: il livello delle sanzioni era già stato significativamente aumentato dalla loi n° 2020-901 del 24 luglio 2020. La riforma del 2025 muta però radicalmente il precetto la cui violazione può essere sanzionata, poiché dal nuovo regime discende l’illiceità della chiamata effettuata senza il consenso preventivo richiesto.

È quindi corretto affermare che, nel nuovo sistema, una chiamata commerciale effettuata in violazione del regime di consenso può esporre il professionista alle elevate sanzioni previste dal Code de la consommation, oltre alla nullità del contratto eventualmente concluso.

La matrice europea della disciplina: direttiva ePrivacy e GDPR

La riforma francese non nasce in uno spazio normativo isolato. Il decreto n. 2026-662 richiama espressamente sia il regolamento (UE) 2016/679 sia la direttiva 2002/58/CE, e precisa che la disciplina attua, nel settore in questione, l’art. 13 della direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche. Il dato è essenziale anche per comprendere il confronto con l’Italia. La direttiva ePrivacy costituisce una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale del trattamento dei dati personali. Il GDPR continua a fornire concetti, principi e requisiti fondamentali — tra cui quelli relativi alla liceità, alla trasparenza, all’accountability e al consenso — mentre la normativa sulle comunicazioni elettroniche stabilisce condizioni specifiche per l’utilizzo dei diversi mezzi di contatto a fini promozionali. Gli ordinamenti nazionali possono pertanto presentare differenze pur collocandosi all’interno della medesima cornice europea. È proprio ciò che emerge dal confronto Francia–Italia.

Telemarketing e consenso in Italia: quadro, RPO e opt-out

In Italia la disciplina delle comunicazioni promozionali è contenuta anzitutto nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 per l’adeguamento al GDPR. Il punto di riferimento centrale per il telemarketing è l’art. 130 del Codice. La disposizione distingue differenti modalità di comunicazione e, proprio per questo motivo, la risposta alla domanda se in Italia sia vietato effettuare chiamate commerciali senza consenso deve essere formulata con precisione. Per le comunicazioni effettuate mediante determinati sistemi automatizzati, la disciplina italiana segue una logica di opt-in: il trattamento è ammesso, in linea di principio, soltanto previo consenso del contraente o dell’utente.

Il Garante ha descritto espressamente tale sistema come un regime nel quale il consenso rappresenta una manifestazione preventiva della volontà dell’interessato. Il quadro è però diverso per alcune comunicazioni telefoniche effettuate con modalità non automatizzate e, in particolare, con intervento umano.

Registro delle opposizioni e confini dell’opt-out italiano

L’art. 130, comma 3-bis, del Codice privacy, coordinato con la legge n. 5 del 2018 e con la disciplina del Registro pubblico delle opposizioni, prevede infatti uno specifico meccanismo di opposizione. Il Garante ha chiarito che, mentre per le comunicazioni automatizzate trova applicazione il modello di opt-in, per le chiamate con operatore il legislatore italiano ha mantenuto, entro un determinato ambito, un modello di opt-out, nel quale rileva l’eventuale iscrizione della numerazione al Registro pubblico delle opposizioni. La distinzione impedisce di affermare in modo tecnicamente assoluto che in Italia sia vietata qualsiasi chiamata commerciale priva di consenso.

La formula più corretta è diversa. In Italia una chiamata promozionale deve sempre essere sorretta da una base giuridica prevista dall’ordinamento; il consenso costituisce la base necessaria fuori dalle ipotesi per le quali la legge consente specificamente il ricorso al meccanismo di opt-out. La giurisprudenza amministrativa del Garante, peraltro, restringe in termini molto chiari il perimetro della deroga. In un provvedimento del 14 maggio 2026, l’Autorità ha affermato che le attività di telemarketing sono effettuabili soltanto in forza di un idoneo consenso oppure, quale unica deroga ammessa, utilizzando numerazioni presenti negli elenchi telefonici e non iscritte nel Registro pubblico delle opposizioni.

Questa affermazione è di particolare importanza. Significa che non esiste nel diritto italiano un generale diritto dell’impresa a telefonare senza consenso semplicemente perché abbia in qualche modo reperito il numero. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

La disponibilità pubblica del numero non sostituisce il consenso

Il medesimo provvedimento del Garante del 14 maggio 2026 puntualizza ulteriormente che, in assenza del consenso, non è possibile effettuare comunicazioni promozionali facendo leva sulla semplice circostanza che i dati personali siano ricavati da registri pubblici, elenchi, siti Internet, piattaforme digitali, atti o documenti conoscibili da chiunque, salva la specifica deroga prevista dall’art. 130, comma 3-bis. La precisazione possiede notevole rilievo pratico. Un numero pubblicato sul sito di un professionista non costituisce, per ciò solo, autorizzazione a utilizzarlo per pubblicità. Un numero contenuto in un registro accessibile al pubblico non implica automaticamente il consenso al telemarketing.

Un contatto reperito sui social network non diviene automaticamente utilizzabile per una campagna telefonica. Una lista acquistata da un fornitore non è lecita semplicemente perché il venditore della lista ne abbia dichiarato la legittimità. Il Garante ha sottolineato che il titolare deve verificare la base giuridica e, quando necessario, la situazione della numerazione rispetto al RPO. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

Il controllo del Registro pubblico delle opposizioni come precondizione della campagna

La disciplina italiana attribuisce un peso particolarmente significativo al Registro pubblico delle opposizioni. Nel medesimo provvedimento del maggio 2026, il Garante ha qualificato la verifica presso il Registro come una precondizione per il corretto svolgimento dell’attività di telemarketing nei casi in cui essa sia richiesta, affermando che la mancata consultazione comporta l’impossibilità di avviare correttamente la campagna telefonica. L’iscrizione al RPO esprime infatti la volontà dell’utente di opporsi all’utilizzazione della propria numerazione per finalità promozionali nell’ambito disciplinato dalla legge. Il sistema italiano determina quindi un intreccio tra consenso e opposizione. Da un lato, esistono aree nelle quali il consenso preventivo è indispensabile.

Dall’altro, per specifiche chiamate con operatore relative a numerazioni rientranti nel regime previsto dall’art. 130, comma 3-bis, la liceità può derivare dal meccanismo di opt-out, purché il numero non risulti iscritto al Registro e siano rispettati gli ulteriori requisiti applicabili.

Perché è corretto affermare che in Italia molte chiamate senza consenso sono già illecite

Una volta chiarita l’eccezione, può essere precisato il significato dell’affermazione secondo cui la legislazione italiana tutela già il cittadino dalle chiamate effettuate senza consenso. L’affermazione è fondata se intesa nel senso che l’assenza di consenso rende illecito il telemarketing ogni volta che non ricorra la specifica base alternativa prevista dalla legge. È precisamente questo il principio espresso dal Garante nel 2026: telemarketing soltanto con idoneo consenso, oppure — come unica deroga — utilizzando numerazioni presenti negli elenchi telefonici e non iscritte al RPO. Non è quindi giuridicamente ammissibile la tesi secondo cui l’ordinamento italiano autorizzerebbe genericamente il telemarketing fino all’opposizione dell’interessato.

L’opt-out non costituisce una base generale applicabile a qualunque banca dati. Esso è un meccanismo speciale, delimitato dalla legge. Fuori da quel perimetro, occorre un’idonea base giuridica e, per il telemarketing promozionale disciplinato dall’art. 130, ciò si traduce ordinariamente nella necessità del consenso.

Ma non è corretto qualificare l’Italia come sistema di opt-in telefonico assoluto

Il rigore scientifico impone però di aggiungere immediatamente la proposizione complementare. Non è corretto sostenere che, già prima della riforma francese, l’Italia avesse adottato un sistema nel quale qualsiasi chiamata commerciale con operatore fosse sempre vietata in mancanza di consenso preventivo. Il Garante stesso ha spiegato che l’art. 130 distingue il sistema delle comunicazioni automatizzate — fondato sull’opt-in — da quello delle comunicazioni con operatore, rispetto alle quali il comma 3-bis mantiene uno spazio di opt-out. Tale distinzione non è una sfumatura terminologica. È una differenza strutturale. Il nuovo diritto francese stabilisce, come regola generale per il démarchage téléphonique dei consumatori, che il professionista non possa telefonare se il consumatore non abbia preventivamente manifestato il consenso. Il diritto italiano conserva invece un doppio regime.

Pertanto, il confronto corretto non è: «la Francia introduce ciò che in Italia esiste già identicamente».

Il confronto più esatto è: «la Francia generalizza per il démarchage telefonico dei consumatori il modello dell’opt-in; l’Italia conosce già da tempo un forte principio di consenso preventivo e vieta il telemarketing privo di una base giuridica idonea, ma mantiene un circoscritto regime di opt-out per determinate chiamate con operatore disciplinate dall’art. 130, comma 3-bis, e dal Registro pubblico delle opposizioni».

Questa formulazione è più accurata e, proprio per questo, più efficace sul piano giuridico.

Il ruolo del GDPR nell’ordinamento italiano

Il sistema italiano non può essere interpretato leggendo isolatamente l’art. 130 del Codice privacy. Esso opera insieme al regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali deve anzitutto rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Deve esistere una base giuridica. Il titolare deve essere in grado di dimostrare la conformità del trattamento. Quando il trattamento si fonda sul consenso, quest’ultimo deve possedere le caratteristiche richieste dal GDPR. Il Garante italiano collega sistematicamente le violazioni dell’art. 130 anche ai principi del regolamento europeo. Nel provvedimento del 14 maggio 2026 ha, ad esempio, ritenuto che l’assenza di un idoneo fondamento di liceità per i contatti commerciali potesse determinare violazioni tanto dell’art. 130 del Codice quanto dei principi di liceità e correttezza previsti dall’art. 5 GDPR.

La disciplina speciale del telemarketing non sospende dunque il GDPR. Ne costituisce piuttosto un’applicazione settoriale. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

La prova del consenso nel sistema italiano

Anche nel diritto italiano il consenso non può ridursi a un’affermazione non documentata. Il principio di responsabilizzazione previsto dal GDPR impone al titolare di poter dimostrare la liceità delle operazioni effettuate. Questo assume particolare importanza nelle campagne basate su liste di contatti acquistate da terzi. Il Garante ha chiarito che il titolare non può affidarsi passivamente alle assicurazioni contrattuali del fornitore. Occorre verificare se il consenso sia realmente esistente, idoneo, riferibile alle finalità perseguite e utilizzabile dal soggetto che intende effettuare la campagna. Nel provvedimento del 14 maggio 2026 l’Autorità ha contestato proprio l’utilizzo di contatti acquisiti da un terzo senza che fosse stato verificato se esistesse un previo consenso ai sensi dell’art. 130 e se il soggetto originariamente raccoglitore avesse ottenuto un consenso valido per il marketing di terzi.

Anche sotto questo profilo il nuovo diritto francese e quello italiano manifestano una chiara convergenza: la liceità del telemarketing non può poggiare su un’opaca catena di trasferimenti del dato. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

Il Codice di condotta italiano per telemarketing e teleselling

Il quadro italiano è stato ulteriormente precisato dal Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, approvato dal Garante. La disciplina rafforza gli obblighi di responsabilizzazione dei soggetti che realizzano o commissionano campagne promozionali. Il Garante ha richiamato nel 2026, tra gli altri, i seguenti principi:

  • il soggetto che commissiona o esegue campagne di telemarketing è titolare del trattamento nei termini previsti dal GDPR;
  • il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità;
  • la scelta dei partner commerciali deve avvenire con particolare attenzione;
  • prima dell’avvio delle campagne devono essere svolte le necessarie verifiche presso il Registro pubblico delle opposizioni;
  • devono essere esaminate le modalità concrete con cui i consensi sono stati acquisiti;
  • le richieste di consenso devono essere chiare, comprensibili, non vincolate e facilmente revocabili.

L’ordinamento italiano dispone pertanto già di strumenti molto penetranti contro il telemarketing illecito. Il problema applicativo non coincide necessariamente con l’assenza di regole. Una parte rilevante del fenomeno delle telefonate indesiderate deriva dalla violazione delle regole esistenti, dall’opacità delle filiere, dall’uso di liste irregolari, da soggetti difficilmente identificabili o operanti al di fuori dei circuiti conformi.

Francia e Italia: differenze tra opt-in e opt-out

Il confronto tra i due ordinamenti mostra una significativa convergenza di obiettivi e una persistente divergenza di tecnica normativa. Entrambi i sistemi intendono:

  • proteggere la libertà decisionale del destinatario;
  • contrastare le campagne fondate su dati raccolti illecitamente;
  • rendere responsabili i soggetti che traggono beneficio economico dal telemarketing;
  • rafforzare la tracciabilità della filiera;
  • impedire che il ricorso a intermediari neutralizzi la tutela;
  • attribuire particolare importanza alla prova della liceità del trattamento;
  • garantire al destinatario la possibilità di opporsi o revocare la propria volontà.

La differenza principale riguarda il presupposto iniziale della chiamata. La Francia, dall’11 agosto 2026, adotta una formula generale molto netta:

  • nessuna prospezione telefonica commerciale del consumatore senza consenso preventivo, salva l’eccezione espressamente prevista dalla legge per l’esecuzione del contratto in corso e gli altri casi specificamente disciplinati.

L’Italia mantiene invece una struttura composita:

  • consenso preventivo nelle ipotesi di opt-in e, per una delimitata categoria di chiamate telefoniche con operatore, possibilità di trattamento secondo il regime di opt-out correlato agli elenchi e al Registro pubblico delle opposizioni. 

La tutela dalle chiamate commerciali dopo la riforma francese

La riforma francese non dimostra dunque che l’Italia sia priva di un divieto di telefonate commerciali non autorizzate. Al contrario, l’ordinamento italiano già considera illeciti i contatti promozionali effettuati senza idonea base giuridica e richiede il consenso in un’ampia area del telemarketing. Ciò che la Francia ha compiuto nel 2026 è però un passo ulteriore sotto il profilo della semplicità strutturale del precetto. Nel nuovo sistema francese, il consumatore non deve chiedersi, come punto di partenza, se la propria numerazione sia iscritta a un registro di opposizione. Il professionista deve domandarsi se dispone del consenso.

Il passaggio ha un evidente valore anche comunicativo. Una regola del tipo «non chiamare senza consenso» è più immediata di una disciplina costruita sull’interazione tra fonte del numero, natura della comunicazione, tipologia del sistema utilizzato, iscrizione o meno a un registro e presenza di eventuali consensi successivi. Ciò non implica necessariamente che ogni problema applicativo sia risolto. Rimarranno questioni relative alle chiamate provenienti dall’estero, alla falsificazione dell’identificativo chiamante, alla prova del consenso, alle filiere abusive, agli operatori non conformi e alle attività fraudolente. La riforma modifica però radicalmente la posizione normativa di partenza.

Dal “diritto a non essere chiamato” al “diritto a non essere chiamato se non lo si è chiesto”

La trasformazione francese può essere descritta anche in termini di teoria dei diritti. Nel sistema di opposizione il cittadino dispone principalmente di un diritto a sottrarsi al telemarketing. Nel sistema di consenso preventivo dispone, più propriamente, di un diritto a non essere destinatario della prospezione fino a quando non abbia scelto positivamente di esserlo. La differenza è sostanziale. Nel primo modello la privacy deve essere attivata. Nel secondo costituisce la situazione di default. Il nuovo diritto francese valorizza dunque il principio secondo il quale l’uso commerciale del canale telefonico costituisce una scelta ulteriore rispetto alla semplice disponibilità tecnica del recapito.

La rilevanza del principio per la protezione dei consumatori vulnerabili

Il telemarketing pone problemi non soltanto di protezione dei dati. Può incidere sulla libertà negoziale. La telefonata commerciale colloca il destinatario in una situazione caratterizzata da immediatezza, pressione temporale, asimmetria informativa e difficoltà di verifica istantanea delle dichiarazioni dell’operatore. Tali rischi possono risultare particolarmente marcati per persone anziane, soggetti fragili o consumatori con minore familiarità con offerte tecniche complesse. Non è casuale che la loi n° 2025-594 intervenga anche sulle fattispecie di abuso di debolezza o ignoranza e introduca protezioni rafforzate in settori come la riqualificazione energetica e l’adattamento degli alloggi. Il consenso preventivo svolge in questo senso una funzione più ampia della protezione del dato. Costituisce un filtro all’accesso commerciale alla sfera privata del consumatore.

Il problema dei consensi generici o “onnicomprensivi”

Uno degli effetti più importanti della disciplina francese dovrebbe riguardare i consensi formulati in maniera eccessivamente ampia. Il requisito di specificità, combinato con il decreto del 2026, impone che il consumatore sappia chi intende chiamarlo e in relazione a quale natura di beni o servizi. La logica è incompatibile con l’idea secondo cui una formula genericamente riferita a «partner commerciali presenti e futuri» possa automaticamente trasformarsi in un titolo illimitato per campagne telefoniche indeterminate. Anche nel sistema italiano, l’esigenza di un consenso specifico e dimostrabile costituisce un principio consolidato della disciplina privacy. La convergenza è pertanto evidente: il consenso deve rappresentare un’effettiva manifestazione di autodeterminazione, non una formula formale destinata a legalizzare retroattivamente una banca dati.

La revoca come componente strutturale del consenso

La revocabilità non è un elemento accessorio. È parte della stessa definizione legislativa francese del consenso. Il consumatore deve poter ritirare la propria autorizzazione. Il decreto impone inoltre che le modalità di ritiro siano comunicate nel momento in cui il consenso è raccolto. Anche questo principio trova una forte corrispondenza nella disciplina europea e italiana. Un consenso che non possa essere agevolmente ritirato rischia di perdere la propria natura di manifestazione libera. L’effettiva possibilità di revoca deve dunque essere considerata non soltanto sul piano documentale, ma sul piano dell’esperienza concreta dell’utente.

L’identificazione del professionista e il contrasto all’opacità

La richiesta di consenso deve indicare l’identità del professionista e, quando pertinente, del terzo che agisce per suo conto. La previsione risponde a una criticità tipica del telemarketing. Il consumatore riceve spesso telefonate nelle quali è difficile distinguere:

  • il call center che materialmente chiama;
  • il titolare della campagna;
  • il fornitore finale del bene o servizio;
  • il soggetto che ha originariamente raccolto i dati;
  • l’eventuale intermediario che ha generato il contatto commerciale.

La riforma mira a ridurre questa distanza. La conoscibilità dell’identità di chi domanda il consenso costituisce un presupposto della specificità e dell’informazione. Non si può acconsentire realmente a essere contattati da un soggetto non identificato.

Compliance del telemarketing in Francia: obblighi e filiera

Dal punto di vista organizzativo, il nuovo regime impone alle imprese un mutamento significativo dei processi. Un’impresa che utilizza il telemarketing verso consumatori francesi dovrà essere in grado di:

  • individuare l’esatto fondamento della chiamata;
  • conservare la prova del consenso;
  • documentarne data e modalità di raccolta;
  • dimostrare che la richiesta era chiara e comprensibile;
  • collegare il consenso al professionista e alla categoria di beni o servizi indicata;
  • controllarne la scadenza;
  • assicurare che non venga tacitamente rinnovato;
  • registrare e rispettare tempestivamente la revoca;
  • garantire il rispetto dei limiti di giorni, orari e frequenza;
  • controllare i call center e gli intermediari;
  • impedire che numerazioni prive di titolo vengano inserite nelle campagne.

La compliance non può quindi essere affidata esclusivamente al contratto con il call center. Deve essere incorporata nell’architettura informativa della campagna.

Campagne transfrontaliere e responsabilità degli operatori

La questione assume particolare rilievo per le imprese italiane che commercializzano beni o servizi nel mercato francese. L’esistenza in Italia di un determinato modello di telemarketing non significa che esso possa essere automaticamente esportato in Francia. Quando il destinatario rientra nell’ambito di applicazione della disciplina francese, occorrerà tener conto del nuovo regime del Code de la consommation. Un’impresa che abbia costruito le proprie procedure italiane sul controllo del Registro pubblico delle opposizioni non può quindi presumere che una procedura equivalente sia sufficiente per contattare consumatori francesi. Dal lato francese, il punto di partenza è diventato la prova del consenso preventivo.

Le sanzioni privacy e la possibile pluralità dei titoli di responsabilità

La violazione delle norme sul telemarketing può assumere contemporaneamente rilievo sotto differenti profili. In Francia la loi n° 2025-594 interviene sul diritto dei consumatori, ma il trattamento dei dati personali rimane soggetto anche al GDPR. In Italia l’art. 130 del Codice privacy opera insieme al regolamento europeo. Di conseguenza, una medesima filiera di telemarketing abusivo può porre questioni relative a:

  • liceità del trattamento;
  • trasparenza;
  • validità del consenso;
  • accountability;
  • rispetto del diritto di opposizione;
  • corretto utilizzo delle numerazioni;
  • responsabilità del titolare;
  • rapporti con responsabili e fornitori;
  • conservazione della prova;
  • profilazione;
  • eventuale trasferimento dei dati.

La disciplina delle chiamate indesiderate deve quindi essere letta come parte di un sistema più ampio di governance dei dati e delle pratiche commerciali.

Telemarketing in Francia e Italia: prassi, differenze e prospettive

La prassi italiana più recente conferma che il tema non può essere ridotto al solo Registro pubblico delle opposizioni. Nel maggio 2026 il Garante ha espresso una formula particolarmente chiara: le attività di telemarketing sono effettuabili soltanto sulla base di un idoneo consenso oppure — quale unica deroga — utilizzando numerazioni presenti negli elenchi telefonici e non iscritte nel RPO. La stessa Autorità ha inoltre affermato che, fuori dalla specifica deroga, l’assenza del consenso non può essere superata invocando la pubblicità del dato. Queste affermazioni consentono di formulare una conclusione netta: nel diritto italiano vigente non esiste un principio secondo cui qualsiasi numero reperibile possa essere liberamente utilizzato per telemarketing fino a quando l’interessato non si opponga. La regola di liceità è molto più restrittiva. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

Il confronto operativo tra Francia e Italia

La differenza può essere isolata attraverso un esempio.

Francia, dall’11 agosto 2026. Un’impresa intende chiamare un consumatore per proporgli un prodotto. La domanda giuridica preliminare è: il consumatore ha previamente acconsentito a ricevere questa prospezione telefonica? Se la risposta è negativa, il contatto è in linea di principio vietato, salvo che ricorra l’eccezione normativa relativa al contratto in corso o un’altra specifica fattispecie prevista dalla legge.

Italia, un’impresa intende effettuare telemarketing. Occorre anzitutto individuare: la modalità tecnica del contatto; la provenienza della numerazione; l’esistenza di un consenso valido; la possibile applicabilità del regime dell’art. 130, comma 3-bis; l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni; l’eventuale esistenza di un consenso successivo valido nei confronti dello specifico titolare. Il sistema italiano è quindi più articolato.

La possibile generalizzazione dell’opt-in anche in Italia

Il confronto con la Francia apre inevitabilmente un tema di politica legislativa. Un sistema integralmente fondato sull’opt-in presenta evidenti vantaggi di semplicità: riduce l’onere posto sul cittadino; semplifica il precetto; rende più chiaro l’onere della prova; limita l’utilizzabilità di banche dati di provenienza incerta; trasforma il consenso in condizione ordinaria del mercato del telemarketing; rende meno centrale la periodica iscrizione o il rinnovo dell’opposizione.

D’altro canto, la scelta tra opt-in e opt-out implica anche una valutazione legislativa sull’equilibrio tra libertà commerciale e protezione della sfera privata. L’Italia ha finora mantenuto, per le chiamate con operatore rientranti nel regime dell’art. 130, comma 3-bis, un modello di opposizione. La Francia ha deciso di superarlo. Il confronto tra i due sistemi potrà dunque alimentare il dibattito italiano sull’opportunità di una riforma analoga.

L’effettività della tutela e il problema del telemarketing illegale

Non bisogna tuttavia sovrastimare la capacità della sola modifica legislativa di eliminare il fenomeno delle chiamate indesiderate. Un sistema di opt-in produce il massimo effetto nei confronti degli operatori identificabili e assoggettati alla giurisdizione. Più complessa resta la repressione delle chiamate: effettuate da soggetti fraudolenti; provenienti da call center collocati fuori dal territorio; realizzate utilizzando identità fittizie; basate su spoofing del numero; collegate a filiere societarie opache; effettuate in violazione deliberata di ogni disciplina. Il problema dell’enforcement rimane quindi essenziale. Ciò non riduce il valore della riforma francese, ma dimostra che, al precetto, devono accompagnarsi controlli, responsabilità della filiera, strumenti tecnici di identificazione e sanzioni effettive.

L’autodeterminazione informativa come principio comune

Al di là delle differenze tecniche, Francia e Italia convergono su un principio fondamentale: il numero telefonico non può essere trattato come una risorsa commerciale liberamente appropriabile. È un dato che mette il professionista in condizione di penetrare direttamente nella sfera personale dell’individuo. Il telefono possiede inoltre una caratteristica diversa da altri mezzi pubblicitari. Una comunicazione telefonica richiede normalmente una reazione immediata. Interrompe l’attività del destinatario. Può generare pressione psicologica. Consente all’operatore di adattare in tempo reale le argomentazioni commerciali. Per tali ragioni, il controllo sull’accesso telefonico assume una rilevanza particolare nell’ambito dell’autodeterminazione informativa.

La prospettiva civilistica francese: consenso al trattamento e validità del contratto

Uno degli aspetti teoricamente più interessanti della riforma francese è la saldatura tra diritto dei dati, disciplina della pratica commerciale e diritto contrattuale. L’assenza del consenso non determina soltanto l’illiceità del trattamento. Quando dalla chiamata irregolare derivi la conclusione di un contratto, l’art. L. 223-1 ne prevede la nullità. La norma collega quindi il vizio della fase prenegoziale all’efficacia del risultato negoziale. Il messaggio legislativo è netto: il contratto non deve diventare il frutto economicamente consolidato di un contatto che la legge vietava sin dall’origine.

Il valore preventivo della nullità

La sanzione di nullità può produrre effetti deterrenti persino superiori alla multa amministrativa. Una grande impresa potrebbe, in astratto, considerare una sanzione pecuniaria come un rischio economico statisticamente calcolabile. È più difficile incorporare nel modello di business il rischio che i contratti acquisiti attraverso una specifica campagna risultino giuridicamente instabili. La nullità incide direttamente sul fatturato generato dalla condotta. Si realizza così un principio di disallineamento tra illecito e profitto: ciò che viene ottenuto attraverso il telemarketing vietato non deve diventare stabilmente vantaggioso per l’operatore.

La Francia come possibile laboratorio europeo

La riforma francese potrebbe assumere una rilevanza che supera i confini nazionali. Molti Stati europei affrontano il medesimo problema: i registri di opposizione riducono le chiamate provenienti dagli operatori regolari, ma faticano a contrastare integralmente filiere abusive e pratiche di acquisizione massiva dei contatti. La scelta francese rappresenta un esperimento normativo importante perché sposta il centro della compliance. L’operatore non deve soltanto provare di non aver violato un’opposizione. Deve provare di essere stato autorizzato. È una differenza concettuale di grande portata.

Conseguenze probatorie nelle controversie

La disposizione che pone sul professionista l’onere di provare il consenso dovrebbe assumere particolare importanza anche nel contenzioso. Se il consumatore contesta la liceità del contatto, la controversia non può essere risolta con una mera affermazione dell’impresa secondo cui «il numero era nella nostra banca dati». Occorrerà ricostruire: quando il consenso fu acquisito; da chi; attraverso quale interfaccia; con quale informativa; per quale professionista; per quali prodotti o servizi; per quale durata; se sia stato successivamente revocato; se il periodo di validità sia scaduto. Il consenso diventa pertanto un oggetto documentale verificabile.

La possibile inutilizzabilità dei vecchi database

La riforma francese pone conseguentemente un problema di adeguamento delle banche dati esistenti. Non ogni contatto precedentemente utilizzabile secondo il modello Bloctel può automaticamente essere considerato utilizzabile nel nuovo regime. Il professionista deve poter dimostrare un consenso conforme ai nuovi requisiti. Un archivio che contenga soltanto il numero, la fonte e l’indicazione che l’utente «non era iscritto a Bloctel» non dimostra di per sé l’esistenza del consenso richiesto dall’art. L. 223-1. La transizione dall’opt-out all’opt-in è quindi anche una transizione della qualità delle evidenze richieste alle imprese.

Il rapporto tra consenso telefonico e consenso privacy

È importante distinguere concettualmente il consenso alla prospezione telefonica da altre manifestazioni di volontà eventualmente raccolte nell’ambito del rapporto con il consumatore. Un consenso a ricevere newsletter non coincide necessariamente con il consenso a ricevere telefonate. Un consenso alla comunicazione dei dati a un partner non coincide automaticamente con l’accettazione di chiamate telefoniche da parte di ogni soggetto appartenente alla categoria dei partner. Un numero comunicato per finalità di assistenza non è automaticamente utilizzabile per finalità promozionali. Il principio di specificità impone di evitare sovrapposizioni.

L’importanza della finalità

Il nuovo testo francese fa riferimento all’utilizzazione di dati personali a fini di prospezione commerciale per via telefonica. La finalità è quindi elemento costitutivo della disciplina. Una chiamata necessaria per l’esecuzione di un servizio non è automaticamente assimilabile a una chiamata promozionale. Viceversa, l’etichetta formale attribuita dall’impresa alla comunicazione non può essere decisiva se, nella sostanza, la telefonata persegue una finalità di vendita o promozione. La qualificazione deve dipendere dalla funzione concreta della comunicazione.

La posizione dell’Italia alla luce dei provvedimenti del 2026

Le pronunce del Garante del 2026 consentono di evitare letture eccessivamente permissive del sistema italiano. L’Autorità ha ribadito che la mancanza di consenso, al di fuori della deroga concernente le numerazioni presenti negli elenchi e non iscritte al RPO, determina l’impossibilità di effettuare telemarketing. Ha inoltre continuato a qualificare come grave la realizzazione di contatti promozionali privi di idonea base giuridica. Di conseguenza, chi volesse utilizzare il confronto con la Francia per affermare che in Italia «è già vietato chiamare senza consenso» dovrebbe utilizzare una formulazione tecnicamente qualificata.

La formulazione giuridicamente corretta della tesi italiana

Nell’ordinamento italiano vigente, l’attività di telemarketing non può essere svolta in assenza di un’idonea base giuridica. Il consenso preventivo dell’interessato costituisce la base necessaria nelle fattispecie sottoposte a opt-in e, più in generale, al di fuori della specifica deroga prevista dall’art. 130, comma 3-bis, del Codice privacy per determinate comunicazioni telefoniche effettuate mediante numerazioni presenti negli elenchi e non iscritte al Registro pubblico delle opposizioni. Ne consegue che l’acquisizione o la mera disponibilità di un numero telefonico non autorizza, di per sé, il suo utilizzo a fini promozionali. Il modello italiano, tuttavia, non può essere qualificato come un opt-in generalizzato equivalente al nuovo regime francese, poiché conserva un’area legislativamente definita di opt-out». Questa conclusione è aderente alle indicazioni espresse dal Garante italiano nel 2026.

Perché la precisazione rafforza, e non indebolisce, il confronto con la Francia

Potrebbe apparire, a prima vista, che riconoscere la permanenza dell’opt-out italiano indebolisca l’argomento secondo cui l’Italia dispone già di una tutela significativa. È vero il contrario. Una comparazione giuridica è convincente solo se distingue i sistemi anziché assimilarli artificialmente. La tesi più robusta è che la Francia ha reso generale una logica di consenso preventivo che nell’ordinamento italiano è già presente e particolarmente rilevante, ma non ancora assoluta per tutte le chiamate con operatore. In questo modo il confronto consente di evidenziare sia la continuità europea sia l’innovazione francese.

L’assenza di consenso come illecito in Italia fuori dalla deroga

La conseguenza pratica è rilevante. Quando una numerazione italiana: non rientra nel presupposto che consente l’applicazione dell’art. 130, comma 3-bis; oppure è iscritta al RPO e non esiste un successivo valido titolo che legittimi lo specifico contatto; oppure il trattamento avviene con modalità per le quali la legge richiede l’opt-in; oppure la numerazione proviene da una banca dati privata senza valida autorizzazione; il professionista non può legittimare la chiamata invocando semplicemente un interesse commerciale. È necessario individuare e documentare la base prevista dalla legge.

Il consenso successivo all’iscrizione al RPO

La stessa struttura del sistema italiano dimostra che il consenso conserva un ruolo centrale persino nell’ambito del Registro pubblico delle opposizioni. L’iscrizione al registro manifesta una volontà generale di opposizione. L’ordinamento ammette tuttavia, secondo i presupposti previsti, che l’interessato esprima successivamente un consenso specifico verso un determinato titolare. Il modello non elimina dunque il consenso. Ne articola il rapporto con l’opposizione. Ciò conferma che la differenza con la Francia riguarda soprattutto il default normativo.

Il consenso come espressione di una scelta individualizzata

Sia nel sistema francese sia in quello italiano, quando il trattamento si fonda sul consenso, esso deve essere riferibile a una scelta concreta dell’interessato. Questo principio è particolarmente importante nel mercato dei lead commerciali. L’acquisto di una lista non comporta l’acquisto del diritto di telefonare. Ciò che deve poter essere trasferito, nei limiti consentiti dalla legge, è una posizione giuridicamente valida, la cui origine e il cui contenuto devono essere verificabili. In assenza di tale verifica, il rischio di illiceità resta in capo ai soggetti che utilizzano il dato.

La nuova disciplina francese e la responsabilità d’impresa

Il modello francese induce quindi un’evoluzione del sistema di governance. Le aziende dovranno passare da una logica basata prevalentemente sulla soppressione dei numeri vietati a una logica basata sulla selezione positiva dei numeri autorizzati. Nel modello Bloctel, una lista poteva essere concettualmente costruita sottraendo i numeri degli opponenti. Nel nuovo modello, la lista legittima deve essere costruita includendo soltanto i contatti per i quali esista la prova positiva del titolo. È un cambiamento importante nella progettazione dei sistemi informativi.

Privacy by design e telemarketing

Sotto il profilo del GDPR, la riforma francese incentiva una logica di privacy by design. Il sistema informatico di gestione delle campagne dovrebbe impedire automaticamente: l’inserimento di contatti privi di prova; l’utilizzo di consensi scaduti; il contatto dopo la revoca; la chiamata per finalità diverse da quelle autorizzate; l’utilizzo del consenso da parte di soggetti non ricompresi nella manifestazione dell’interessato. La compliance diviene così una proprietà dell’infrastruttura, non soltanto un manuale interno.

Il problema del consenso raccolto da terzi

Particolarmente delicati saranno i casi in cui il consenso venga raccolto da un soggetto diverso dal professionista che successivamente effettua la chiamata.

La specificità richiesta dalla legge impone che il consumatore possa comprendere l’identità del professionista per conto del quale il consenso viene richiesto e la natura dei beni o servizi interessati. La formulazione generica rischia quindi di non soddisfare i requisiti del nuovo sistema. Lo stesso problema è ben noto al diritto italiano, nel quale il Garante ha ripetutamente contestato l’utilizzo di contatti provenienti da terzi senza idonea verifica del consenso.

La tutela non dipende dalla buona fede soggettiva dell’operatore

Il sistema non può essere interpretato nel senso che l’impresa sia esonerata perché abbia creduto, in buona fede, che la lista fosse regolare. Il principio di accountability impone verifiche preventive. Nel diritto francese il professionista deve provare il consenso. Nel diritto italiano il titolare deve dimostrare la base giuridica e svolgere i controlli richiesti. La buona fede contrattuale nei confronti del fornitore della lista non sostituisce la liceità del trattamento nei confronti del consumatore.

La protezione della quiete privata come interesse giuridico sostanziale

Dietro le regole tecniche emerge un interesse più ampio: la protezione della tranquillità personale. La ripetizione di chiamate promozionali incide sulla vita quotidiana e sulla disponibilità del proprio tempo. La scelta francese di trasformare la regola di default esprime il riconoscimento che la capacità tecnica di raggiungere una persona non comporta automaticamente la legittimità commerciale del contatto. Il numero telefonico rappresenta un canale di accesso alla persona, e non una semplice coordinata pubblicitaria.

Decreto bollette e telemarketing energetico in Italia

Il confronto con l’Italia deve oggi tenere conto anche di una novità ulteriore rispetto al quadro generale dell’art. 130 del Codice privacy: il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (c.d. “decreto bollette”), ha inserito nell’art. 51 del Codice del consumo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. La disciplina, divenuta operativa decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, introduce per il settore dell’energia elettrica e del gas un divieto di sollecitazioni commerciali telefoniche — esteso anche ai messaggi — finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura. [legge 10 aprile 2026, n. 49 e testo coordinato del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21 – Gazzetta Ufficiale].

Sotto il profilo della regola di accesso al consumatore, il “decreto bollette” avvicina quindi il settore energetico italiano alla logica francese dell’opt-in, ma attraverso una tecnica normativa diversa e con un ambito materiale più ristretto. In Italia, per energia elettrica e gas, il professionista può contattare telefonicamente il consumatore soltanto quando quest’ultimo abbia formulato direttamente una richiesta al professionista attraverso le sue interfacce informatiche, oppure quando si tratti di un cliente già acquisito di energia elettrica o gas che abbia espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. La norma pone inoltre sul professionista l’onere di dimostrare la validità del contatto.

Ne deriva che, in questo specifico settore, non è sufficiente fare affidamento sul generale meccanismo di opt-out del Registro pubblico delle opposizioni per avviare una sollecitazione commerciale: occorre ricadere in una delle ipotesi positive indicate dall’art. 51, comma 8-bis, del Codice del consumo.

La Francia adotta tuttavia una soluzione più generale. Dall’11 agosto 2026 il nuovo art. L. 223-1 del Code de la consommation assume il consenso preventivo come regola di base del démarchage téléphonique rivolto ai consumatori, indipendentemente dal settore merceologico, salva in particolare l’eccezione relativa alle sollecitazioni connesse all’esecuzione di un contratto in corso e collegate al suo oggetto. Il “decreto bollette” italiano, invece, costruisce un divieto settoriale riferito alle proposte e alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Per il telemarketing relativo agli altri settori continua pertanto a operare il quadro generale delineato dall’art. 130 del Codice privacy, nel quale convivono consenso preventivo e la circoscritta deroga di opt-out collegata alle numerazioni presenti negli elenchi e non iscritte al RPO.

Vi è poi una significativa convergenza sul piano dei rimedi. Il nuovo art. 51, comma 8-ter, del Codice del consumo impone che i contatti consentiti provengano da un numero che identifichi univocamente il professionista e stabilisce la nullità dei contratti stipulati a seguito di contatti effettuati in violazione dei commi 8-bis e 8-ter. Anche la disciplina francese prevede la nullità del contratto concluso a seguito di una prospezione telefonica illecita. I due ordinamenti mostrano così la medesima scelta di collegare la violazione delle regole sul contatto commerciale non soltanto a conseguenze amministrative, ma anche alla stabilità del risultato negoziale ottenuto attraverso la chiamata.

La disciplina italiana aggiunge inoltre un meccanismo specifico di tracciabilità e reazione: ai sensi del comma 8-quater, gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all’AGCOM le chiamate effettuate in violazione delle nuove regole; qualora l’AGCOM accerti l’utilizzo di numerazioni diverse da quelle assegnate al professionista, può ordinare al gestore telefonico l’immediata sospensione delle linee, mentre il Garante può chiedere tale sospensione in presenza di un numero significativo di segnalazioni relative a chiamate senza previo consenso.

La differenza sistematica può quindi essere formulata in questi termini: la Francia ha generalizzato l’opt-in come regola ordinaria del telemarketing verso i consumatori; l’Italia, con il “decreto bollette”, ha introdotto una disciplina sostanzialmente opt-in e particolarmente rigorosa per le sollecitazioni commerciali relative alle forniture di energia elettrica e gas, senza però trasformare l’intero sistema italiano del telemarketing in un modello unitario di consenso preventivo. Nel settore energetico, dunque, la distanza tra i due ordinamenti si è notevolmente ridotta; al di fuori di esso permane invece la struttura composita italiana fondata sull’interazione tra consenso, art. 130 del Codice privacy e Registro pubblico delle opposizioni.

Conclusioni sul consenso preventivo nel telemarketing

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, attraverso l’articolo 13, ha prodotto una delle più rilevanti trasformazioni recenti della disciplina europea del telemarketing. Dall’11 agosto 2026, il nuovo art. L. 223-1 del Code de la consommation vieta, come principio generale, la prospezione commerciale telefonica nei confronti del consumatore che non abbia previamente espresso il proprio consenso. Il consenso deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile e revocabile e deve risultare da un atto positivo chiaro. L’onere di dimostrarne la valida acquisizione grava sul professionista. Il decreto n. 2026-662 del 23 luglio 2026 disciplina dettagliatamente la raccolta, la conservazione e la revoca del consenso, stabilendo, tra l’altro, che la richiesta debba identificare il professionista e l’oggetto della prospezione e che il periodo di consenso non possa superare un anno, senza rinnovo tacito.

Permane l’eccezione relativa alle sollecitazioni intervenute nell’ambito dell’esecuzione di un contratto in corso e collegate al suo oggetto, nonché la disciplina speciale di ulteriori fattispecie. La legge introduce inoltre una presunzione di responsabilità nei confronti del professionista che tragga profitto da sollecitazioni illegittime, salvo prova contraria, e stabilisce la nullità del contratto concluso a seguito di una chiamata effettuata in violazione della disciplina. Le violazioni possono essere colpite dalle sanzioni previste dal Code de la consommation, sino a 75.000 euro per le persone fisiche e 375.000 euro per le persone giuridiche. L’elemento maggiormente innovativo della riforma risiede tuttavia nel passaggio dal sistema di opt-out al sistema di opt-in.

Bloctel operava secondo la logica per cui il consumatore doveva manifestare la propria opposizione. La riforma capovolge quella logica: il professionista deve poter dimostrare la preventiva autorizzazione. Il confronto con l’Italia consente di mettere in luce tanto la modernità del sistema italiano quanto la specificità della scelta francese. In Italia è già vietato effettuare attività di telemarketing priva di un’idonea base giuridica. Il consenso preventivo è indispensabile nelle fattispecie sottoposte al regime di opt-in e, fuori dalla specifica deroga dell’art. 130, comma 3-bis, il Garante considera illegittime le comunicazioni promozionali telefoniche effettuate senza un valido consenso.

La stessa Autorità italiana ha affermato nel maggio 2026 che le attività di telemarketing sono effettuabili soltanto sulla base di un idoneo consenso oppure — come unica deroga ammessa — mediante numerazioni presenti negli elenchi telefonici e non iscritte al Registro pubblico delle opposizioni. Ha inoltre precisato che, in assenza del consenso, la semplice provenienza del numero da registri pubblici, siti Internet, piattaforme digitali, atti o documenti accessibili al pubblico non rende di per sé lecita la comunicazione promozionale. È dunque pienamente sostenibile, purché formulata correttamente, la tesi secondo cui l’ordinamento italiano già vieta le chiamate commerciali effettuate senza consenso ogniqualvolta non operi una specifica base alternativa prevista dalla legge.

Non sarebbe invece corretto trasformare questa proposizione in quella, più ampia, secondo cui in Italia ogni chiamata commerciale con operatore sarebbe sempre subordinata a un consenso preventivo. Il Garante ha espressamente chiarito che il diritto italiano conserva una distinzione: per le comunicazioni automatizzate opera il sistema dell’opt-in; per determinate comunicazioni con operatore, l’art. 130, comma 3-bis, mantiene il regime di opt-out fondato sul Registro pubblico delle opposizioni. La differenza rispetto alla Francia è dunque reale ma precisamente delimitabile. La Francia, dall’11 agosto 2026, ha fatto del consenso preventivo il principio generale unitario del démarchage téléphonique verso il consumatore; l’Italia dispone già di un principio molto esteso di illiceità del telemarketing privo di consenso o di altra specifica base legale, ma conserva una circoscritta area di opt-out. In termini sistematici, il legislatore francese ha quindi compiuto un passaggio ulteriore: ha trasferito definitivamente sul professionista l’onere di acquisire preventivamente il diritto di accedere commercialmente al canale telefonico del consumatore. La differenza può essere espressa con una formula conclusiva. [Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 350 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10262367].

Nel sistema tradizionale di opposizione, l’operatore poteva domandarsi: «questo consumatore ha vietato che io lo chiami?»

Nel nuovo sistema francese deve invece domandarsi: «questo consumatore mi ha autorizzato a chiamarlo?»

Ed è precisamente in tale inversione della domanda che risiede il significato giuridico più profondo della riforma francese del 2025-2026.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/6/30/ECOX2432287L/jo/texte

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