privacy

Riconoscimento facciale, il Gdpr non basta a tutelarci: ecco i rischi

I rischi per i diritti e le libertà degli individui legati all’uso sempre più invasivo di sistemi di riconoscimento facciale e e ai successivi processi di elaborazione sono elevati, soprattutto quando la loro applicazione avviene oltre i confini Ue. Le tutele del Gdpr non bastano e l’attenzione delle istituzioni è alta

Pubblicato il 26 Set 2019

Francesco Maldera

Data Protection Officer e Data Specialist

facial recognition

L’attenzione per i sistemi di riconoscimento facciale e gli eventuali e successivi processi di elaborazione si sta intensificando: i rischi per i diritti e le libertà degli individui sono elevati, soprattutto quando la loro applicazione avviene oltre i confini Ue.

Le prescrizioni del GDPR non sono sufficienti: nel mettere in cantiere le nuove norme, le istituzioni europee dovrebbero infatti definire con precisione gli ambiti applicativi e predisporre misure effettive per contrastare gli usi impropri da parte di titolari giganti, siano essi OTT o governi nazionali.

Facciamo il punto sui rischi legati all’utilizzo sempre più pervasivo di tali sistemi, sul dibattito in corso nella Ue e sulle tutele previste dalle normative e dalle Linee guida in vigore.

Come funziona il riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale automatico (d’ora in poi semplicemente riconoscimento facciale) è un processo che:

  • analizza un’immagine digitale del viso di una persona;
  • estrae dall’immagine un pattern significativo ed unico (nel senso che identifica un solo individuo), composto da una serie di caratteristiche tradotte, a loro volta, in formato digitale;
  • memorizza il pattern corrispondente all’immagine;
  • usa i pattern memorizzati per confrontarli con le caratteristiche estratte da altre immagini digitali del viso.

I (ris)volti di questa tecnica, come li abbiamo chiamati in un facile gioco di parole, possono essere molteplici e sono, di solito, classificati con riguardo alla identità nota del soggetto o rispetto agli scopi che si vogliono perseguire.

Il riconoscimento automatico facciale, quindi, può essere eseguito associando sin da subito il pattern ad altri dati corrispondenti all’identità del soggetto; per esempio, come accade in alcuni paesi, nel caso in cui siano sottoposti a riconoscimento i soggetti detenuti. In altri casi, invece, può essere utile effettuare il riconoscimento anche senza sapere a priori chi è effettivamente il soggetto cui si riferisce il pattern (per esempio, per capire se un certo individuo, di cui non si posseggono ancora le generalità ma di cui si hanno le immagini del volto, è presente in alcune videoriprese relative ad un certo luogo e ad una certa ora).

Lo scopo finale del riconoscimento, invece, può essere vario ma le due macroaree di utilità sono:

  • l’interesse pubblico (per esempio, per la prevenzione e la repressione dei reati, con o senza conoscere l’identità di un soggetto);
  • lautenticazione ovvero quel processo che consente di confermare che un soggetto è davvero chi dichiara di essere; in realtà, nella dottrina informatica classica l’autenticazione è preceduta dall’identificazione ovvero dal processo che consente al soggetto che vuole accedere ad un sistema informativo di dichiarare (solo dichiarare) la propria identità; ebbene, il riconoscimento facciale, come le altre tecniche di riconoscimento basate su dati cosiddetti biometrici, consente (anche se non sempre accade) di eseguire identificazione ed autenticazione in un’unica fase.

Il riconoscimento facciale nel GDPR e nel nuovo codice

Il riconoscimento facciale è un processo di trattamento di dati personali che, nello specifico, rientrano nell’ambito dei dati biometrici ovvero nei “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4 par. 1 n. 14). Il riconoscimento facciale, quindi, è vietato in virtù di quanto previsto dal primo paragrafo dell’art. 9 del GDPR.

Esistono, com’è noto, le deroghe al divieto, espresse dal successivo paragrafo 2 dello stesso art. 9. Alcune di queste basi giuridiche di liceità del trattamento sono difficilmente impiegabili nel riconoscimento facciale: per esempio, è difficile, nel nostro ordinamento, che possa essere reso obbligatorio il riconoscimento facciale nell’ambito del diritto del lavoro. Altre, invece, sono più idonee a garantire la liceità del trattamento (per esempio, il consenso – lettera a par. 2 – o l’interesse pubblico rilevante – lettera g par. 2).

Peraltro, il paragrafo 4 dell’art. 9 consente agli Stati membri di fissare regole più stringenti per il trattamento dei dati biometrici (oltre che dei dati genetici e riguardanti la salute). L’Italia ha dato concretezza a questa possibilità attraverso il nuovo art. 2‑septies introdotto nel D.Lgs. 196/2003 (d’ora in poi Codice) che prevede la possibilità per il Garante per la Protezione dei Dati Personali di stabilire specifiche misure di garanzie (per il momento ancora non emanate) per il trattamento dei dati biometrici e, quindi, anche per i dati trattati nell’ambito del riconoscimento facciale.

I rischi aumentati del riconoscimento facciale

La ragione di questo intenso interesse regolatorio per i dati biometrici è facilmente intuibile. Tuttavia, è doveroso precisare che il trattamento dei dati nel processo di riconoscimento facciale espone gli interessati a specifici rischi non riscontrabili nel trattamento di altri dati biometrici (per esempio, impronte digitali o scansione dell’iride). Tra questi, i più rilevanti sono:

  • la geolocalizzazione indotta e sistematica dell’interessato; se il riconoscimento facciale è associato ad un sistema di videosorveglianza diffuso (quale può essere quello impiegato dalla Polizia Locale di un Comune) è possibile che siano tracciabili e memorizzabili gli spostamenti che l’interessato sviluppa nell’ambito cittadino; questo, quindi, diventa un trattamento ulteriore che può presentare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone;
  • la profilazione dell’interessato; se il riconoscimento facciale è effettuato nell’ambito di un negozio, può essere possibile tracciare le reazioni dell’interessato rispetto a specifici prodotti anche al fine di fornirgli pubblicità personalizzata tramite i monitor disseminati nel negozio stesso.

Questi rischi aumentati sono dovuti alla circostanza che la faccia dell’interessato è un dato facilmente accessibile (da qualsiasi smartphone) ed analizzabile (da appositi software oggi disponibili a chiunque, anche in modalità open source) diversamente da altre caratteristiche fisiche dalle quali è possibile ottenere dati biometrici: per esempio, difficilmente possiamo accedere alle impronte digitali di un soggetto o alle caratteristiche grafometriche della firma.

Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale

Ai rischi insiti nel riconoscimento facciale occorre sommare le eventuali elaborazioni che possono aggiungersi al semplice confronto e che sono possibili grazie all’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale. Un esempio estremo è già in esercizio in Cina: sembra che alcune scuole abbiano posizionato nelle aule sistemi di videoripresa degli allievi e che le immagini siano sottoposte ad elaborazione intelligente per comprendere, dall’espressione cangiante dei volti, le reazioni dei bambini all’insegnamento e la loro capacità di apprendimento.

È evidente che questo tipo di trattamento va oltre il semplice riconoscimento e, se possibile, va oltre la profilazione perché ha caratteristiche ancora più invasive rispetto ad ogni minima manifestazione della personalità dell’individuo.

Il dibattito in ambito europeo

L’attenzione delle istituzioni europee per i rischi che abbiamo esposto è sempre stata molto alta ed ha avuto una significativa evoluzione con l’introduzione del GDPR.

Già a giugno del 2018, a pochi giorni dalla definitiva applicazione del GDPR, Dominique Bilde e Marie‑Christine Boutonnet, due deputate francesi del Parlamento europeo, chiedevano conto alla Commissione delle azioni che intendesse mettere in atto rispetto al riconoscimento facciale introdotto da Facebook nel 2011, ritirato nel 2012 e reintrodotto nel 2018 e garantito, dalla stessa società di Menlo Park, come rispettoso del GDPR. Il 27 agosto 2018, la Commissione Europea, per bocca di Věra Jourová, Commissaria alla Protezione dei Consumatori e all’uguaglianza di genere, rispondeva che il caso ricadeva tra le fattispecie per le quali è necessario, per il titolare, effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (ex art. 35 del GDPR) ma che la vigilanza su questo obbligo spettava alle singole autorità di controllo nazionali le quali avrebbero potuto avvalersi del meccanismo di cooperazione previsto dallo stesso GDPR.

Il 13 marzo 2019 la deputata olandese Sophia in ‘t Veld, membro della commissione parlamentare Libertà Civili, Giustizia ed Affari Interni, chiedeva alla Commissione di spiegare quale comportamento avesse adottato rispetto alla notizia che il governo statunitense stesse utilizzando, senza il dovuto consenso, le immagini dei volti di turisti (anche europei) per testare un software di riconoscimento facciale. In questo caso, la risposta della Commissione, sempre a cura di Věra Jourová, è stata più evasiva riferendo che non c’erano notizie certe di questo trattamento e che, in ogni caso, l’art. 3 del GDPR (Ambito di applicazione territoriale) avrebbe, comunque, salvaguardato i cittadini europei costringendo il titolare (ovvero il Governo americano) ad applicare integralmente gli obblighi della normativa europea.

Inoltre, già molto prima della definitiva adozione del GDPR, la Commissione Europea, con atto interistituzionale numerato al 0295 del 2016, aveva avviato una proposta di “Regolamento per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso” rendendosi conto che, evidentemente, l’esportazione di tecnologia avanzata, apparentemente neutra, verso paesi terzi poteva condurre ad un duplice uso spesso in danno dei diritti e delle libertà degli individui. Particolarmente illuminante, in questo senso, è l’ultimo paragrafo del capitolo 3 della relazione accompagnatoria della proposta; vengono, infatti, spiegati gli effetti sui diritti fondamentali degli individui, efficacemente espressi dalla frase “Negli ultimi anni sono state tuttavia numerose le segnalazioni relative a tecnologie di sorveglianza informatica esportate in paesi con regimi repressivi e/o in zone di conflitto e usate impropriamente in violazione dei diritti umani”. Purtroppo, la proposta di Regolamento è ancora in discussione presso il Consiglio dell’Unione Europea che ne ha avviato la discussione finale nello scorso mese di giugno.

Evidentemente, l’interesse persistente per la tecnologia e l’uso del riconoscimento facciale ha indotto le istituzioni europee a considerare prioritaria un’attività legislativa in questo specifico ambito. Nella seconda metà dello scorso agosto, infatti, il Financial Times ha pubblicato un’indiscrezione proveniente dai corridoi di Bruxelles: l’Unione Europea ha intenzione di avviare una proposta legislativa tesa a regolare con maggiore incisività l’uso del riconoscimento facciale.

Le linee guida del’EDPB

L’intervento legislativo dovrebbe agire come strumento politico per restringere gli ambiti di applicazione del riconoscimento facciale visto che, dal punto di vista operativo, con riferimento all’applicazione del GDPR, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (EDPB), ha già fornito le dovute indicazioni ai titolari che dovessero associare a sistemi di videosorveglianza anche strumenti di riconoscimento facciale. Infatti, nella riunione plenaria di luglio scorso, l’EDPB ha adottato in via definitiva le Linee guida per il trattamento di dati tramite sistemi di videosorveglianza; il capitolo 5 del documento si occupa specificatamente del trattamento di particolari categorie di dati personali e, tra queste, dei dati biometrici. La prima, e forse più importante, indicazione è che per questo tipo di trattamento è auspicabile, come abbiamo già detto, il consenso dell’interessato come base giuridica di liceità quando il titolare è un soggetto privato.

Un’altra indicazione riguarda il periodo di conservazione delle caratteristiche estratte per effettuare il confronto con il pattern precedentemente memorizzato e, quindi, riconoscere o non riconoscere un individuo: tali dati, ordinariamente, devono essere cancellati non appena si conclude la fase di confronto. Questa indicazione, pur essendo di natura operativa, esclude, di fatto, la possibilità di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e trattamenti a scopo di profilazione se non con uno specifico consenso da parte dell’interessato. In casi come questi, quindi, il consenso deve essere doppio: uno riguardante l’utilizzo di dati biometrici a scopi di riconoscimento e l’altro per l’utilizzo degli stessi dati a scopi di elaborazioni successive o di profilazione.

Una misura di riduzione del rischio che l’EDPB ritiene fondamentale, peraltro già nota agli addetti ai lavori perché presente nelle Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica allegate al provvedimento n. 513/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, riguarda il supporto di memorizzazione del pattern con il quale verranno successivamente confrontati i template rilevati in occasione di ciascun confronto finalizzato al riconoscimento. L’EDPB auspica che il pattern sia memorizzato in un dispositivo che rimanga nella esclusiva disponibilità dell’interessato (il suo smartphone o su una scheda plastificata) oppure, qualora questo non fosse possibile, in un database opportunamente cifrato la cui chiave di decifratura sia nella disponibilità di specifici soggetti debitamente autorizzati e formati da parte del titolare.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3