l'analisi

Troppi problemi privacy per il green pass al lavoro: ecco le modifiche urgenti

Imporre il Green pass per lavorare ha ancora nodi privacy irrisolti. Ora lo conferma il presidente dell’autorità garante privacy in audizione al Parlamento. Ecco le questioni, che riguardano anche in generale l’app di verifica green pass/super green pass

Pubblicato il 17 Dic 2021

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

green pass privacy

C’era da aspettarselo: il Green pass per lavorare ha ancora nodi privacy irrisolti. Ora lo conferma il presidente dell’autorità garante privacy in audizione al Parlamento.

E del resto già prima che il decreto diventasse legge il Garante privacy rappresentava quelle che, in materia di protezione dati, erano evidenti criticità, acuite dal super green pass che come noto differenzia nei controlli chi ha fatto il vaccino o è guarito da chi ha fatto solo il tampone.

Piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass

Piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass

Guarda questo video su YouTube

I problemi del green pass per il Garante Privacy

Nell’audizione istituzionale, il presidente dell’Autorità di controllo Pasquale Stanzione definisce il Green pass come «uno strumento non già di controllo, ma di promozione delle libertà, a efficacia dichiaratamente temporanea e strettamente commisurata all’emergenza pandemica, fondato su di un sistema tanto efficiente quanto rispettoso della privacy e della stessa autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali».

Abrogazione della consegna al datore lavoro

Poiché la «facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio della stessa», il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, chiede ai parlamentari di fare «una riflessione ulteriore su tale norma», valutando «l’opportunità di una sua abrogazione».

Ratio normativa alterata

Il Garante ha rammentato che è stata «… introdotta una norma (derogatoria del divieto di conservazione dei dati connessi alle verifiche sul certificato) suscettibile di alterare profondamente la ratio del sistema, volta appunto a garantire la massima riservatezza al presupposto di rilascio del green pass. Con la previsione, infatti, della facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, si consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio» della certificazione»

Situazione clinica del lavoratore

Il datore di lavoro non deve affatto conoscere lo stato di salute del lavoratore. «…La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, come il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, è infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa juslavoristica».

Green pass e i due comunicati stampa dall’ufficio del Garante

In data 10 dicembre, il Garante torna a esprimersi con due comunicati stampa, l’uno riguardante il super green pass e l’altro il green pass base.

Sul Green pass rafforzato

Il Garante afferma chiaramente che «il green pass rafforzato non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive»: è perentorio nel dirlo, e lo fa in seguito alle «…segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di […] datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere […] al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida».

L’Autorità prosegue poi rammentando che «…- come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per […] i lavoratori…»; pertanto «L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo»

Ma non è tutto, l’Autorità conclude ribadendo che ella aveva «…già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo». Ma, quanto pare, a nulla è servito.

Sul Green pass base

Con altro comunicato, sempre lo scorso 10 dicembre, il Garante comunica che «Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciata revoca del green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde».

E prosegue affermando che «Già nel provvedimento riportante il parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass del 9 giugno 2021 [doc. web n. 9668064] il Garante aveva messo chiaramente in evidenza che “il collegamento con la Piattaforma nazionale-DGC risulta indispensabile per verificare l’attualità delle condizioni attestate nella certificazione, tenendo conto dell’eventuale variazione delle stesse (es. sopraggiunta positività), con significativi rischi anche in ordine alla reale efficacia della misura di contenimentocon la conseguenza che “solo la Piattaforma nazionale-DGC, attuata nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dati e conformemente al parere dell’Autorità, ha infatti le caratteristiche per realizzare, superate le criticità in ordine alla specificazione delle finalità del trattamento sopra riportate, il rilevante obiettivo di interesse pubblico sottostante e può considerarsi proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito”. Da ultimo, nella segnalazione a Parlamento e Governo dell’11 novembre, l’Autorità ha sottolineato ancora una volta come l’efficacia a fini epidemiologici del green pass dipenda da verifiche periodiche sulla sua persistente validità, attuabili mediante la piattaforma nazionale DGC per il rilascio delle certificazioni, garantendo così l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali».

In altri termini, il Garante non fa altro che segnalare uno scenario che già si sta profilando, vista l’evoluzione epidemiologica presuntivamente compromessa dalle varianti. Nella pratica, abbiamo positivi al Covid, ma con Green pass valido; ovvero soggetti contagiosi, ma potenzialmente accolti all’interno di un ristorante o di un teatro, in treno o in palestra, ecc.

Non v’è tuttavia da stupirsi dal momento che sempre più spesso, tra i nuovi casi Covid rientrano i vaccinati di lungo corso, con una protezione assai ridotta.

Orbene, il ministero della salute parrebbe «pronto ad attivare il sistema di revoca temporanea della certificazione» attendo che «…il Garante della privacy possa dare il via libera nei prossimi giorni».

Senza contare, però, che la revoca del green pass non è prevista, ad oggi, da alcuna norma, men che meno a livello europeo.

Non a caso, al fondo del comunicato in questione, «Il Garante informa che è appena pervenuto dal Ministero della salute la bozza di Dpcm di modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, che tocca anche gli aspetti legati alla revoca dei green pass, sul quale esprimerà il proprio parere con la massima urgenza».

Lo attendiamo con ansia.

Green pass, serve modificare l’app di verifica

Quanto poi all’app, per una questione che riguarda tutti i controlli non solo quelli sul lavoro, il ragionamento del Garante è lineare: se nel controllo dei green pass «l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione è già prevista in via generale dall’art. 13, comma 5, del dpcm 17 giugno 2021, [] va garantito è che il sistema “a regime” consenta, mediante un’opportuna soluzione informatica, di far corrispondere al “verde” della verifica solo le certificazioni da guarigione o vaccino e, al “rosso”, solo quelle da test». Solo così, secondo Stanzione, «si può assicurare che l’applicazione della norma sulla differenziazione delle certificazioni avvenga senza legittimare l’accesso dei soggetti verificatori ai dati contenuti nel pass e, in particolare, ai presupposti di rilascio».

Il presidente Stanzione nell’esprimere tutte le sue perplessità si sofferma da ultimo sui due percorsi nell’app VerificaC19 la quale «dovrà contenere al suo interno due “percorsi” informatici distinti: il primo, tradizionale, che non distingua tra le tipologie di certificazioni e il secondo che, invece, operi questa differenziazione dando tuttavia solo evidenza dell’esito (verde o rosso anche in questo caso, sia pur sulla base di presupposti distinti)».

Ma vieppiù complessa «è la questione della disciplina transitoria, applicabile cioè sino all’entrata in vigore delle modifiche al DPCM 17 giugno. In questa fase, l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi da guarigione o da vaccino». E conclude, «… Non posso, dunque, che auspicare l’adozione quanto più possibile tempestiva delle disposizioni attuative, al fine di introdurre quanto prima la disciplina “a regime”, quella definitiva».

Ce lo auguriamo tutti, specie i “privacysti”.

La questione delle esenzioni

Il Garante vuole risolvere la questione esenzioni, che sono ancora cartacee, con poco rispetto della privacy quindi. Chiede anche il “superamento della disciplina transitoria sull’esenzione da obbligo da green pass che dal 4 agosto viene di volta in volta prorogata” si tratta di un “profilo tutt’altro che marginale”. Per evitare una “indebita rilevazione dei dati del destinatario” occorre associare al sistema dell’app VerificaC19 di controllo della validità della certificazione verde rafforzata anche “la sussistenza di un certificato di esenzione basato su un Qr code che rilevi solo il nominativo e la data di nascita”, una misura che, ha concluso Stanzone, dovrebbe introdurre l’iter parlamentare.  

A quanto risulta, il ministero della Salute sta preparando un decreto ministeriale per rendere le esenzioni un QR-Code indistinguibile dal green pass e verificabili anche loro tramite l’app VerificaC19, che andrà modificata di conseguenza.

L’Ok del Garante Privacy alle nuove modalità per revoca e uso Super Green Pass

Lo scorso 14 dicembre, il Garante privacy ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sull’atteso/presunto schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Con riferimento ai luoghi di lavoro, si legge chiaramente nel comunicato che i datori «…dovranno effettuare controlli periodici sulla validità delle certificazioni verdi consegnate dai lavoratori. […]. Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate…».

Non poche, come vedremo, sono le implicazioni di ciò tanto sul piano teorico, quanto sul piano pratico-operativo.

Come affrontare i nodi privacy del green pass 

Insomma, i nodi privacy del green pass non sono pochi, anche in relazione agli adempimenti da parte dell’azienda che decida/abbia deciso di “accettare” di conservare copia dei Green pass, da parte dei lavoratori che ne abbiano già fatta richiesta.

Si pensi, tra questi:

  1. redazione di una idonea informativa
  2. effettuazione di valutazione dei rischi, se non anche di impatto
  3. predisposizione di un registro ad hoc
  4. aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, oltre a tutto il corredato apparato documentale.

Redazione di una idonea informativa

Occorre dare, e prima di tutto redigere, una informativa specifica che tenga conto oltre che delle finalità anche, ad esempio, della conservazione dei dati.
Badiamo bene che la data retention in generale e a maggior ragione in questo specifico contesto, non è proprio una questione da poco. Anzi, tutt’altro è centrale in quanto, se da un lato il GDPR lascia discrezionalità nella misura in cui si debba indicare il periodo ovvero il criterio nell’informativa per esteso, dall’altro è d’uopo che nei registri sia fornita una indicazione temporale più precisa: per essere accountable.

Effettuazione di valutazione dei rischi, se non anche di impatto

Altro problemino non da poco dal momento che, specie se si tratta di dati particolari e su questo vi è poco da discutere come da indicazioni espresse dallo stesso Garante e pubblicate in GU, occorre effettuare anche una valutazione di impatto e prima ancora aggiornare l’analisi dei rischi.

È il caso di dire…buon lavoro!

Predisposizione di un registro ad hoc

Già, trattandosi di un elenco da conservare, non potrà certo non confezionarsi secondo gli altri massimi principi di cui al GDPR, primo tra tutti la minimizzazione dei dati; che tradotto in concreto significa tener conto, nella strutturazione del documento, di questo aspetto al fine di effettuare il trattamento nella misura strettamente necessaria.

Aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, oltre a tutto il corredato apparato documentale

Ultimo ma non ultimo, l’ulteriore adempimento concerne l’aggiornamento del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, oltre a tutto il corredato apparato documentale. Nello specifico, infatti, occorrerà prevedere/integrare una riga di trattamento o quanto di necessario, che contempli questo tipo di attività (di trattamento); non di meno, la macchina privacy – lato organizzativo dovrà mettersi in moto, come si conviene: lettere di nomina/designazione potenziate, individuazione degli autorizzati coinvolti, formazione adeguata, ecc.

I proclami, in conclusione

Concludiamo con un’opinione che “la dice lunga”. Il Presidente proclama che «… il cittadino non sarà lasciato solo […] È ora particolarmente importante – omissis – che, nel prosieguo dell’iter parlamentare, siano mantenute le garanzie necessarie ad assicurare un congruo bilanciamento tra le esigenze di sanità pubblica e la riservatezza individuale, il cui rapporto non è di aut-aut ma, semmai, di sinergia».

Speriamo che tutte queste preziose considerazioni siano prese in seria considerazione da parte del ns Legislatore, agendo per conseguenza.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3