È il Giudice Civile e non il Tar a decidere delle controversie sulle informazioni da rilasciare nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).
Prima sentenza in Italia di un Tribunale Civile riguardante il catasto del sotto e sopra suolo, ovvero lo strumento della strategia per la banda ultralarga, nato per favorire la condivisione delle infrastrutture esistenti e garantire trasparenza delle procedure autorizzative.
Indice degli argomenti
SINFI banda ultralarga e quadro normativo
Il D.Lgs. n. 33/2016 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014”, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ha istituito il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), con il fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi mediante una mappatura delle reti di comunicazione elettronica esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale a ospitarle.
Il SINFI è gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto tecnico-operativo di Infratel Italia S.p.A.. Il sistema rappresenta uno strumento essenziale per favorire una pianificazione coordinata degli interventi infrastrutturali, riducendo tempi e costi e promuovendo la condivisione delle informazioni tra amministrazioni e gestori.
SINFI banda ultralarga come registro delle infrastrutture
In altre parole il SINFI costituisce il registro di tutte le infrastrutture presenti nel sopra suolo e nel sottosuolo e sulle opere di genio civile in corso d’opera o programmate del territorio nazionale.
Nel registro dovrebbero confluire tutte le banche dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali a ospitarle da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché da parte degli enti pubblici che ne sono detentori.
Tipologie di infrastrutture censite nel SINFI
Il sistema dovrebbe consentire di mappare e rendere consultabili informazioni relative, tra le altre, a:
• reti di telecomunicazioni (incluse infrastrutture TLC e siti radio)
• reti elettriche e infrastrutture energetiche
• reti idriche, fognarie e del gas
• impianti di illuminazione pubblica
Obblighi di conferimento al SINFI per la banda ultralarga
Nonostante il quadro normativo appaia ben definito, nel corso di applicazione della normativa non sempre i soggetti titolari delle infrastrutture hanno inteso conferire i dati nel SINFI, creando un gap informativo nei confronti degli operatori intenzionati ad investire a loro volta nella posa di fibra per lo sviluppo della banda ultralarga.
Ricorso ad Agcom o al Giudice ordinario
Per queste ragioni la legge istitutiva, già all’origine, consentiva agli operatori interessati di rivolgersi, in alternativa, all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, come organo di risoluzione delle controversie, o al Giudice ordinario, per richiedere ai titolari delle infrastrutture il conferimento dei dati nel SINFI, ovvero, in difetto, di imporre la consegna delle informazioni richieste a chi ne faceva domanda, qualora le informazioni richieste non fossero presenti nel SINFI.
Il caso Strada dei Parchi e i dati per la banda ultralarga
La disposizione però non aveva avuto pratica attuazione, quantomeno sotto il profilo del potere da parte di un Giudice di ordinare la consegna di tali informazioni, sino al febbraio 2026, quando il Tribunale di Roma, XII sezione Civile, ha condannato il gestore delle Autostrade A24 e A25, la cd Strada dei Parchi che unisce il Lazio all’Abruzzo, a rilasciare ad un operatore nazionale di comunicazione elettronica le informazioni necessarie per collocare la propria fibra ottica sul tracciato autostradale, nella fattispecie nel tratto della Città Metropolitana di Roma.
Informazioni che erano state negate all’operatore dal concessionario autostradale e che non risultavano essere state conferite nel SINFI.
Condanna del gestore e termini per il conferimento dei dati
Il gestore è stato condannato a rimborsare all’operatore anche le spese legali. L’operatore, difeso dagli Avvocati Fulvio Sarzana di S. Ippolito e Amaria Sole Montagna, dello Studio Legale di Roma Sarzana ed Associati – Studio Legale Avvocato Roma | Presidente di Cassazione Penale, Civile, ha così visto riconosciute le proprie istanze.
La sentenza, direttamente esecutiva, prevede che il gestore debba conferire tali informazioni entro un termine di trenta giorni.
La sentenza del tribunale civile e gli effetti sul SINFI
L’attuazione della tutela giurisdizionale in sede ordinaria è stata rallentata in questi anni anche da diverse pubbliche amministrazioni e concessionarie di pubblici servizi che hanno spesso tentato di trasportare la controversia in sede amministrativa, valendosi così delle tutele più ampie di un soggetto posto in posizione di supremazia per il ruolo pubblico esercitato.
Perché il precedente sul SINFI conta per la banda ultralarga
Per questi motivi il precedente è molto importante perché si tratta del primo provvedimento del genere in Italia, e della prima sentenza che riconosce esplicitamente ad un Giudice Civile, e non, come richiesto in genere dai gestori e titolari delle infrastrutture anche pubbliche, al Tribunale Amministrativo Regionale, la competenza a decidere delle controversie sulle informazioni in merito alle infrastrutture sopra e sotto suolo necessarie per lo sviluppo in Italia della banda ultralarga.




















