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Addio autocertificazioni: il principio once only diventa legge in Italia



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Con il DL 19/2026 il principio “once only” diventa operativo: scuole, università, comuni e altre PA devono recuperare d’ufficio alcuni dati (come l’ISEE) tramite PDND, senza chiederli al cittadino. La regola vale “by design”, fin dall’impostazione dei servizi

Pubblicato il 20 feb 2026

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione



codice amministrazione digitale cad legge italiana IA e PA

L’obbligo di utilizzo dei dati PDND entra in una fase decisiva con il DL 19/2026: il principio “once only” viene finalmente chiarito nella legislazione, definendo responsabilità, perimetro dei dati e modalità di circolarità delle informazioni fin dalla progettazione dei servizi.

Obbligo di utilizzo dei dati PDND: il “once only” nel DL 19/2026

Infatti, il principio “once only” fino ad ora era sempre stato citato, in modo più o meno chiaro, nel Piano Triennale ICT e in alcuni progetti – anche finanziati dal PNRR; ma purtroppo i significati ad esso attribuiti erano molte volte diversi, e non ne erano stati chiariti né i contorni e né le responsabilità in caso di mancato rispetto.

Solo per fare un esempio, secondo alcune interpretazioni, si doveva fare riferimento al singolo dato dichiarato all’Amministrazione, non tenendo conto che l’interpretazione più corretta è quella di fare riferimento al dato già presente nelle banche dati di interesse nazionale, cioè quelle elencate nell’art. 62 del CAD.

Art. 6 e ISEE: acquisizione d’ufficio tramite piattaforma

La normativa appena pubblicata invece fa chiarezza su tutti questi dubbi: in particolare l’art. 6 – che contiene “Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori” – e che al comma 1 afferma che:

Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d’ufficio dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

Cosa introduce l’art. 11: interoperabilità e circolarità delle informazioni

In realtà, al successivo art. 11 – Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali – al comma 1 lett. c) si aggiunge il comma 2 quater all’art. 50 del CAD, e si inserisce una normativa di principio, che può contenere tutti i casi di consultazione e/o verifica dei dati:

Il nuovo comma 2-quater: consultazione diretta e vigilanza sugli accessi

«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l’identificativo univoco di cui all’articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d’ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall’AgID.»

Obbligo di utilizzo dei dati PDND “by design”: la lettura operativa

Facendo una prima analisi, possiamo dire che:

  • Il principio “once only” viene tradotto come “principio dell’unicità dell’invio”, con una traduzione dall’inglese forse non troppo immediata;
  • si parla di “dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione”, quindi correttamente è esplicito il riferimento alle banche dati pubbliche di interesse nazionale descritte dal CAD;
  • Il principio deve essere applicato “fin dalla progettazione dei servizi”: quindi possiamo parlare finalmente di “once only by design”, ovvero fin dalla progettazione del servizio; vale sia che si tratti di un modulo online e sia che si tratti di una verifica di back office, quello che conta è partire dalla mappatura del singolo processo, e quindi individuare in quale momento è necessaria la raccolta del dato per l’emissione del provvedimento finale.

Il Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione – quindi dal 20 di febbraio – vediamo quindi quali sono le implicazioni dirette.

A che punto siamo con l’accesso ai dati della PDND

L’adesione alla PDND e l’esposizione delle proprie basi dati tramite API è un obbligo per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD, ovvero per le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico, secondo le tempistiche indicate nel DECRETO 22 settembre 2022 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale “Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati” e ribadito nella Direttiva concernente “Misure per l’attuazione dell’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” del 28 febbraio 2024.

La situazione ad oggi è questa:

Fonte: I numeri della PDND

Mancano all’appello 324 Comuni, e circa 56 enti nel gruppo Università/AFAM, mentre le Regioni e Province Autonome sono tutte presenti.

Cosa succede in caso di mancata adesione?

Il Decreto del 2022 contiene un espresso richiamo all’art. 18 bis del CAD, riferito alla violazione degli obblighi di transizione digitale.

Utilizzo dei servizi: ANPR, INAD e il divario tra adesione e scambio

Altro dato interessante è invece quello sull’utilizzo degli e-services già disponibili su PDND; uno degli enti erogatori con il maggior numero di connessioni attive è il Ministero dell’Interno con i dati di ANPR, in cui risultano:

  • 1584 Comuni
  • 28 Università e AFAM
  • 17 Regioni e Province Autonome
  • Per quanto riguarda i servizi erogati da INPS, i dati sono questi:
  • 358 Comuni
  • 35 Università e AFAM
  • 13 Regioni e Province Autonome

Inoltre, gli e-services più utilizzati per enti fruitori attivi risultano essere questi:

Fonte: I numeri della PDND

Mentre gli e-service più utilizzati per sessioni di scambio sono questi:

Fonte: I numeri della PDND

Nel grafico sopra riportato sono invece evidenziati gli e-services più utilizzati, sia per enti fruitori attivi e sia per sessioni di scambio: alcuni di questi sono direttamente collegati a progetti PNRR in corso; SEND per le notifiche digitali, e ANNCSU per la pubblicazione delle coordinate dei numeri civici del territorio comunale.

Tolti questi dati, i servizi più utilizzati sono quelli per la consultazione dei dati anagrafici di ANPR e INAD – Indice dei Domicili Digitali.

Svetta anche – in relazione alle sessioni di utilizzo – il servizio di richiesta patente, collegato ai documenti messi a disposizione con IT Wallet.

In entrambi i grafici non è raffigurato l’utilizzo dei servizi di INPS, probabilmente perchè i numeri di utilizzo sono bassi; i servizi di consultazione ISEE dedicati ai Comuni sono stati resi disponibili solo qualche mese fa, quindi probabilmente occorre un po’ di tempo per la realizzazione delle integrazioni tecniche con tutti i servizi collegati.

Come prima evidenza di interesse, vediamo che c’è un grande divario tra l’aver aderito alla piattaforma e utilizzare invece i servizi; le ragioni possono essere sia di natura tecnica e sia di natura organizzativa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’integrazione di un SW gestionale con i servizi della PDND richiede un’attività della software house, che deve seguire delle specifiche tecniche precise ed ha un costo, quindi può essere che non tutto il mercato sia pronto; per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, l’utilizzo dei dati di un e-services presuppone l’analisi di un processo, anche sulla base di casi d’uso, che evidentemente in questo momento non è alla portata di tutti i Comuni, forse in particolare quelli di minori dimensioni.

Obbligo di utilizzo dei dati PDND: cosa cambia dopo il DL 19/2026

Le implicazioni del rafforzamento dell’obbligo di acquisizione dei dati anagrafici e ISEE dalla PDND riguardano sia il processo e sia la natura giuridica della dichiarazione resa dal cittadino.

Il processo di richiesta di un servizio – con o senza agevolazioni dovute al reddito tramite la dichiarazione ISEE – comporta che i dati possano essere verificati sin dalla presentazione della domanda: quindi stop ad errori e alla verifica successiva manuale dei dati da parte dell’ufficio, e miglioramento della user experience del servizio online.

Sarebbe buona regola inserire un riferimento all’acquisizione automatica dei dati anche nell’informativa privacy resa al momento dell’accesso al servizio.

Dal punto di vista giuridico, i dati non sono più “autocertificati”, ma sono quelli effettivamente presenti nella banca dati nazionale di riferimento (quindi si potrebbero anche eliminare le diciture del DPR 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione?).

ISEE nel tempo: aggiornamenti “automatici” e benefici per famiglie e uffici

Inoltre, soprattutto per quanto riguarda l’ISEE – che necessita di una verifica periodica nel caso di servizi che hanno durata nel tempo (ad esempio, l’iscrizione al servizio di refezione scolastica, che dura per tutto il ciclo scolastico) – il cittadino non deve più comunicare il dato successivamente all’iscrizione, perchè l’ufficio lo potrà verificare e aggiornare “automaticamente”, tramite il collegamento all’e-service su PDND.

Un grande beneficio sia per le famiglie e sia per gli uffici comunali!

Servizi proattivi e uso dei dati: spazi aperti dalla nuova disciplina

Da ultimo, le disposizioni del decreto sembrano lasciare spazio anche ai “servizi proattivi”: il beneficio derivato dalla condizione reddituale potrebbe essere riconosciuto dal Comune o altra Pubblica Amministrazione con l’acquisizione del dato e/o a fronte dell’utilizzo del servizio, ovviamente dopo aver adeguato in questo senso eventuali regolamenti specifici.

Sanzioni e controlli: cosa prevede il nuovo impianto nel CAD

Cosa succede se un’Amministrazione non rispetta l’art. 6 del DL 19/2026 o il nuovo art. 50 del CAD?

Al comma 3 ter – introdotto dal decreto legge – si prevedono poi le sanzioni in caso di inadempimento; si afferma infatti che: “L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell’abilitazione dell’accesso ai servizi della piattaforma di cui all’articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture. L’AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l’articolo 18-bis.»”

Obbligo di utilizzo dei dati PDND: limiti delle sanzioni e prossimi mesi decisivi

Purtroppo le sanzioni sembrano essere in capo solo all’ente erogatore, che deve rendere disponibile i dati, e non sembra che si siano sanzioni specifiche per le Pubbliche Amministrazioni che non accedono ai dati tramite gli e-services di PDND, seppure ora in violazione degli articoli del nuovo Decreto Legge.

Certamente il cittadino può fare una segnalazione al Difensore Civico Digitale, ma forse sarebbe stata opportuna una formulazione più incisiva.

Sicuramente le regole introdotte con questo Decreto sono un passo fondamentale per un’effettiva trasformazione digitale dei servizi ai cittadini, con grandi benefici sia per i cittadini e sia per gli operatori degli uffici pubblici, vediamo da qui a qualche mese quanti coglieranno la sfida del cambiamento!

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