Dal 30 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata del proprio portale il modello 730 precompilato 2026, relativo ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2025. Si tratta di un appuntamento atteso da milioni di contribuenti: lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti con redditi assimilati possono accedere alla propria dichiarazione già predisposta, verificarla e trasmetterla al Fisco anche senza intermediari. La trasmissione definitiva del 730 è possibile a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre 2026.
Resta disponibile anche la modalità semplificata, utilizzata nel 2025 da quasi il 60% di coloro che hanno inviato il modello in autonomia. La stagione dichiarativa 2026 si fonda sugli innumerevoli dati trasmessi da enti terzi (datori di lavoro, farmacie, banche, assicurazioni, strutture sanitarie, istituti di istruzione), a conferma della progressiva maturità del sistema di precompilazione.
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La dichiarazione precompilata nell’esperienza italiana
La dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta in Italia con il Decreto Legislativo 175/2014, rappresenta uno dei principali strumenti di semplificazione del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. L’obiettivo originario era quello di ridurre gli adempimenti dichiarativi, limitare gli errori e contrastare l’evasione fiscale mediante l’utilizzo di dati già disponibili presso l’Agenzia delle Entrate.
Il sistema si fonda sulla progressiva acquisizione di informazioni da soggetti terzi (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, Sistema Tessera Sanitaria), che confluiscono automaticamente nel modello dichiarativo. Nel corso degli anni, la base dati si è ampliata in modo significativo, rendendo il modello sempre più completo e affidabile.
Dal punto di vista operativo, il 730 precompilato consente al contribuente (o al suo delegato) di accettare, modificare o integrare i dati proposti, con effetti rilevanti anche sul piano dei controlli: in caso di accettazione senza modifiche, sono infatti limitati i controlli formali sui dati precaricati1.
Sotto il profilo sistematico, la precompilata ha contribuito a rafforzare la compliance fiscale, favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili e riducendo il contenzioso legato a errori dichiarativi. Tuttavia, nonostante il grado di maturità raggiunto, permane la necessità di un presidio professionale, soprattutto nei casi più complessi o in presenza di dati incompleti o non corretti.
In conclusione, la dichiarazione precompilata costituisce uno strumento ormai strutturale del sistema tributario italiano, con indubbi vantaggi in termini di semplificazione, ma ancora bisognoso di un costante affinamento sotto il profilo qualitativo e operativo.
Le esperienze internazionali sulla dichiarazione precompilata
La dichiarazione precompilata non rappresenta un’innovazione esclusivamente italiana, ma si inserisce in un processo evolutivo avviato a livello internazionale già negli anni ’80. Le prime esperienze risalgono ai Paesi nordici, in particolare alla Danimarca, che introdusse modelli precompilati su base sperimentale già alla fine degli anni ’80, utilizzando dati forniti da terzi per predisporre dichiarazioni già complete o quasi complete. La Svezia, pur dotata di un sistema avanzato di third-party reporting fin dal 1986, avviò la precompilazione vera e propria in modo graduale nel corso degli anni ’90, estendendola progressivamente alla generalità dei contribuenti.
Successivamente, il modello si è diffuso in Europa: la Spagna, già dalla fine degli anni ’90, ha iniziato a fornire ai contribuenti bozze di dichiarazione, progressivamente estese alla generalità dei contribuenti.
Nei Paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Finlandia), il sistema ha raggiunto livelli avanzati: l’amministrazione finanziaria è in grado di predisporre dichiarazioni quasi definitive, spesso accettate senza modifiche dal contribuente. In tali ordinamenti, ciò è stato possibile anche grazie a sistemi fiscali più semplificati e a una forte integrazione delle banche dati pubbliche.
Secondo analisi OCSE pubblicate, diversi Paesi erano già in grado di generare dichiarazioni precompilate complete per la maggior parte dei contribuenti già a partire dalla metà degli anni 2000. Oggi, il fenomeno è ulteriormente consolidato: la digitalizzazione e l’uso di dati massivi consentono a molte amministrazioni di offrire servizi pre-filled come standard operativo.
Rispetto a tali esperienze, il modello si colloca in una posizione intermedia: avanzato sotto il profilo della quantità di dati acquisiti da terzi, ma ancora non pienamente automatizzato quanto i sistemi nordici. La differenza principale risiede nella maggiore complessità normativa italiana, che limita la possibilità di arrivare a dichiarazioni completamente “chiuse” senza intervento del contribuente o dell’intermediario.
In conclusione, la precompilata italiana rappresenta un’evoluzione coerente con le migliori pratiche internazionali, ma evidenzia ancora margini di sviluppo, soprattutto in termini di semplificazione normativa e integrazione dei flussi informativi.
La base dati del modello 730 precompilato 2026
L’Agenzia delle Entrate ha inserito nel precompilato 2026 dati provenienti da un’ampia platea di soggetti terzi. Tra le informazioni già presenti:
- Certificazione Unica (CU): dati su familiari a carico, redditi di lavoro dipendente e di pensione, ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali
- Redditi fondiari: terreni e fabbricati dalle banche dati del catasto e del registro
- Spese sanitarie: trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria (farmacie, medici, strutture sanitarie)
- Interessi passivi su mutui: comunicati dagli istituti di credito
- Premi assicurativi: inviati dalle compagnie di assicurazione
- Contributi previdenziali: da INPS e casse di previdenza
- Bonus e superbonus edilizi: dati sulle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati
- Sismabonus: contributi per la riduzione del rischio sismico
- Sistemi di accumulo energia: spese detraibili al 50%
- Cripto-attività: dati trasmessi dagli intermediari finanziari abilitati
- Elettrodomestici efficienti: contributi comunicati dal MIMIT
- Spese funebri: trasmesse da onoranze funebri certificate
- Abbonamenti trasporto pubblico: spese per abbonamenti locali, regionali e interregionali
- Bonus vista: rimborsi per occhiali da vista o lenti a contatto correttive
Cosa cambia nel 730/2026 rispetto all’anno precedente
Il modello 730/2026 presenta alcune importanti novità rispetto alla precedente edizione, sia sul piano strutturale che su quello delle agevolazioni fiscali.
Riordino delle detrazioni per redditi elevati
La novità più rilevante del 2026 riguarda il meccanismo automatico di riduzione progressiva delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Non si tratta di un tetto fisso, bensì di una riduzione parametrica calcolata automaticamente dal sistema in funzione del reddito e del numero di familiari a carico, senza che il contribuente debba intervenire manualmente.
Cripto-attività nel Quadro T
Il 730/2026 introduce nel Quadro T una specifica “Sezione X – cripto-attività”, con i nuovi righi T118 e T119, destinati all’evidenziazione delle eventuali plusvalenze imponibili derivanti da operazioni in cripto-attività. Dal 2024, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare tali operazioni, e i relativi dati possono già comparire nel precompilato 2026. Il riferimento al “valore normale” (art. 9 TUIR) è applicabile in specifici casi di determinazione della base imponibile, ma non costituisce il criterio generale di tassazione, disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR.
Elettrodomestici ad alta efficienza energetica
Tra i nuovi dati presenti nel precompilato figurano anche le informazioni sui contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Bonus edilizi ridimensionati
Il 2026 segna una netta discontinuità rispetto alla stagione dei “maxi-bonus” edilizi. Le ristrutturazioni ordinarie sono tornate all’aliquota ordinaria del 36% (salvo eventuali proroghe specifiche per determinate categorie di intervento), il Superbonus è ulteriormente ridotto per i lavori non completati, e il sistema delle agevolazioni si presenta più selettivo e strutturato.
Ampliamento dei poteri della persona di fiducia
Dal 2026, il delegato “persona di fiducia” (previamente abilitato ai servizi online) può operare in modo più esteso: ad esempio, può inviare dichiarazioni congiunte o gestire le autorizzazioni per conto degli eredi.
Figli a carico: consolidamento dell’Assegno Unico
Per i figli al di sotto dei 21 anni la detrazione fiscale è definitivamente sostituita dall’Assegno Unico e Universale. Restano le detrazioni per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni, salvo limiti reddituali, e quelle per gli ascendenti conviventi in determinate condizioni.
Detrazione per lavoro dipendente
La detrazione per lavoro dipendente (art. 13 TUIR) sale a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro, con l’effetto di allineare la no tax area dei dipendenti a quella dei pensionati (8.500 euro), con ricadute dirette sul calcolo del 730 per i contratti a tempo parziale.
Aliquote IRPEF confermate per i redditi 2025
La struttura a tre scaglioni IRPEF introdotta nel 2024 è confermata anche per i redditi 2025 (dichiarazione 2026): il 23% per redditi sino a 28.000 €, il 35% per redditi tra 28.001 € e 50.000 €, e il 43% per redditi oltre 50.000 €.
Scadenze e calendario della dichiarazione precompilata 2026
Il calendario della stagione dichiarativa 2026 è ufficializzato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 28 aprile 2026 e con quello del 30 aprile 2026.

Chi può presentare il modello 730/2026
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno percepito:
- Redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati (borse di studio, compensi per lavori socialmente utili, indennità NASPI)
- Redditi da pensione (INPS, pensioni complementari, rendite vitalizie)
- Redditi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
- Redditi diversi (es. plusvalenze da cessione di terreni non edificabili)
- Redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati), indicati a fini informativi e non concorrenti al reddito complessivo, ma rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta
Il modello 730 può essere presentato anche nella versione “senza sostituto d’imposta”, richiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate qualora non vi sia un datore di lavoro o un ente pensionistico che provveda al conguaglio.
Come accedere alla precompilazione del modello 730/2026
L’accesso al portale della dichiarazione precompilata avviene esclusivamente in modalità telematica, all’indirizzo precompilata.agenziaentrate.gov.it, con tre modalità di autenticazione:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – la modalità più diffusa
- CIE (Carta d’Identità Elettronica) con lettore o app
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o credenziali Entratel/Fisconline
Una volta effettuato l’accesso, il contribuente può:
- Consultare redditi, oneri detraibili, risultato della liquidazione e modello 730-3
- Accettare la dichiarazione così com’è, se i dati sono corretti e completi
- Modificare o integrare i dati (aggiungere spese, correggere importi, inserire redditi non precaricati)
- Inviare la dichiarazione direttamente tramite l’applicazione web
È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse, abilitandola dall’area riservata, tramite PEC o in qualunque ufficio dell’Agenzia.
La modalità semplificata del 730 precompilato 2026
Anche nel 2026 è disponibile la modalità semplificata, pensata per chi vuole gestire la dichiarazione senza confrontarsi con quadri, righi e codici tributo. L’interfaccia guida il contribuente attraverso sezioni tematiche in linguaggio comune:
- Casa: rendita catastale, contratti di locazione, interessi sul mutuo, bonus edilizi
- Famiglia: informazioni su coniuge e figli a carico
- Lavoro: redditi da CU, pensioni, collaborazioni
- Spese sostenute: spese sanitarie, istruzione, previdenza, altro
Il sistema inserisce automaticamente i dati nel modello formale, rendendo il processo accessibile anche a chi non ha familiarità con la terminologia fiscale.
Accesso tramite CAF e professionisti abilitati
I Centri di Assistenza Fiscale (CAF), i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, i consulenti del lavoro e le società tra professionisti possono accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, previa acquisizione di una specifica delega corredata da copia del documento d’identità del delegante (in formato cartaceo o elettronico).
Nei casi in cui il sostituto d’imposta abbia già fornito al contribuente credenziali personali per l’accesso al sistema informativo aziendale, la delega può essere resa utilizzando tali credenziali.
Rimborsi del modello 730/2026: quando arrivano
Uno dei principali vantaggi del modello 730 rispetto al modello Redditi PF è la rapidità dei rimborsi, che per i lavoratori dipendenti transitano dalla busta paga:
- Presentazione entro maggio 2026: rimborso nella busta paga di luglio
- Invio entro giugno 2026: accredito tra luglio e agosto
- Presentazione entro settembre 2026: rimborso previsto tra novembre e dicembre
In assenza di sostituto d’imposta, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicato dal contribuente, normalmente entro dicembre 2026.
Per il modello Redditi PF, l’eventuale credito va gestito nel Quadro RX, scegliendo tra rimborso diretto, compensazione o riporto all’anno successivo.
Annullamento e integrazione della dichiarazione
Il contribuente che ha trasmesso il 730 in autonomia può annullare la dichiarazione una sola volta, tramite l’applicazione web, nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 22 giugno 2026. L’annullamento comporta la cancellazione dell’invio.
Qualora emergessero errori o omissioni dopo la scadenza del 30 settembre, sono disponibili due strumenti:
730 integrativo: presentabile entro il 26 ottobre 2026, esclusivamente tramite CAF o professionista abilitato, solo se l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito per il contribuente
Modello Redditi PF 2026 (correttivo): inviabile entro il 2 novembre 2026, per correggere situazioni non gestibili con il 730 integrativo
Un limite strutturale da superare: verso il silenzio-assenso sulla precompilata
L’attuale impianto normativo non attribuisce alla dichiarazione precompilata alcun valore dichiarativo in assenza di conferma da parte del contribuente. Chi non interviene entro il 30 settembre è trattato come soggetto inadempiente, con applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione previste dal D.Lgs. 471/1997, indipendentemente dal fatto che l’Agenzia delle Entrate disponga già di tutti i dati necessari alla liquidazione dell’imposta.
Si tratta di una incongruenza sistematica, tanto più evidente se si considera che l’ordinamento conosce già l’istituto dell’esonero dalla dichiarazione: i contribuenti con redditi esclusivamente da lavoro dipendente o pensione, unico sostituto d’imposta e ritenute capienti, sono già dispensati dall’obbligo dichiarativo senza che ciò ponga alcun problema costituzionale. Il principio sottostante è chiaro: quando i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria sono completi e il rischio di evasione è assente, il silenzio del contribuente non merita una risposta sanzionatoria.
La stessa logica dovrebbe applicarsi alla precompilata compilata con dati esclusivamente da third-party reporting, verificati e coerenti con le ritenute operate. In questi casi — che riguardano una platea ampia di contribuenti con situazione reddituale semplice — non vi è alcuna giustificazione per non riconoscere al silenzio del contribuente il valore di adesione implicita alla proposta liquidatoria dell’AF. In questa direzione orienta anche una lettura sistematica della L. 241/1990: i principi di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1), unitamente alla logica del silenzio-assenso (art. 20), inducono a ritenere che un procedimento già sostanzialmente completato dall’AF non debba essere vanificato dall’inerzia del destinatario.
Una riforma coerente con il quadro esistente — senza necessità di interventi costituzionali né stravolgimenti dell’impianto dichiarativo — potrebbe prevedere: il riconoscimento di efficacia dichiarativa alla precompilata non modificata, decorso un termine di opposizione; l’esclusione delle sanzioni per omessa dichiarazione nei casi in cui i dati dell’AF siano completi; e la qualificazione del silenzio come adesione alla proposta liquidatoria, in linea con i principi dello Statuto del Contribuente (artt. 6 e 10, L. 212/2000) e della delega fiscale di cui alla L. 23/2014.












