Affidarsi a un chatbot per discutere di questioni legali è una pratica sempre più diffusa, ma nasconde un’insidia concreta: quelle conversazioni non sono protette dal segreto professionale e potrebbero trasformarsi in prove processuali. È quanto emerge da una recente decisione di un giudice federale statunitense, che ha riaperto il dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale, privacy e diritto di difesa. Un caso emblematico che chiama in causa la piattaforma Claude di Anthropic e ridisegna i confini dell’uso dei chatbot in ambito legale.
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Chatbot come confidenti: il rischio legale che gli utenti non vedono
I chatbot sono ormai considerati dei confidenti a tutti gli effetti, tanto da spingere gli utenti a confidare loro anche questioni personali legate alla giustizia e a chiedere loro consiglio su eventuali strategie difensive. Chiaramente, il rapporto che si viene ad instaurare con i predetti chatbot non costituisce un rapporto professionale come quello intercorrente tra cliente e avvocato, poiché un chatbot non sostanzia una figura professionale, ma rappresenta una terza parte di matrice tecnologica priva delle garanzie del privilegio del segreto professionale intercorrente tra avvocato e cliente. Ciò significa che le chat contenenti conversazioni con chatbot legali potrebbero diventare prove processuali a tutti gli effetti e potrebbero essere utilizzate contro gli stessi utenti, il che andrebbe a incidere negativamente su eventuali strategie difensive.
Tale questione è stata di recente affrontata da un giudice del Distretto Sud di New York, il quale ha stabilito che le conversazioni con chatbot di intelligenza artificiale, aventi ad oggetto questioni legali, non godono né della tutela del segreto professionale tra avvocato e cliente, né di quella del work product (attorney work-product doctrine), entrambi pilastri fondamentali del diritto processuale statunitense, nati per tutelare il rapporto tra avvocato e cliente ed i materiali preparati dagli avvocati in vista di un contenzioso.
La predetta decisione, ha acceso un vero e proprio dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale, privacy e diritto di difesa, poiché ribalta la concezione delle modalità relative all’uso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari. Difatti numerosi studi legali americani, a seguito dell’emissione del ricordato provvedimento, hanno iniziato a invitare i propri clienti ad un uso responsabile dell’AI avvertendoli del fatto che ciò che si rivela a un sistema di intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzato come prova processuale contro di loro all’interno di un giudizio.
Il caso Heppner: come 31 report generati con l’AI finirono tra le prove dell’accusa
La vicenda che ha dato origine al dibattito – il c.d. caso United States vs. Heppner, No. 25-cr-00506-JSR (S.D.N.Y.) – riguarda il signor Bradley Heppner, ex presidente di una società di servizi finanziari fallita la GWG Holdings e fondatore di una società di asset alternativi denominata Beneficent. Nel novembre 2025 il signor Heppner era stato accusato dai procuratori federali sia di frode sui titoli che di frode telematica. Rispetto a tali accuse l’uomo si era dichiarato non colpevole.
Nei mesi precedenti all’instaurazione del giudizio il signor Heppner resosi conto di essere oggetto di un’indagine governativa e, prevedendo di poter essere incriminato, aveva iniziato a preparare la sua difesa, da un lato avvalendosi di un avvocato e, dall’altro, utilizzando la piattaforma di AI generativa Claude di Anthropic al fine di preparare 31 report atti a costruire la propria strategia difensiva da trasmettere al proprio legale. I predetti report venivano rinvenuti dall’FBI, a seguito di mandato di perquisizione presso l’abitazione del signor Heppner, il quale a sua difesa aveva sostenuto che tali documenti fossero coperti dal privilegio legale poiché:
a) le comunicazioni contenevano informazioni apprese dal suo avvocato;
b) li aveva redatti allo scopo di discuterne col proprio legale al quale li aveva tra l’altro trasmessi.
Per tutta risposta i procuratori federali hanno presentato un’istanza per l’ammissione dei documenti generati con l’AI come parte delle prove a carico, affermando che gli stessi trattandosi di interazioni con un chatbot non erano protetti né dal privilegio avvocato-cliente, né dalla dottrina del work product. Difatti secondo la tesi dell’accusa il rivelare volontariamente informazioni provenienti da un avvocato a terzi, compresi i chatbot, compromette la tutela legale a cui generalmente sono soggette tali comunicazioni. Il giudice distrettuale investito della causa, Jed S. Rakoff, dopo aver esaminato la richiesta avanzata dai procuratori, nel febbraio 2026, l’ha ritenuta legittima e ha stabilito la consegna da parte del signor Heppner di ben 31 documenti relativi al caso generati tramite il chatbot Claude di Anthropic.
La decisione del giudice distrettuale di New York: AI e diritto di difesa in conflitto
La decisione del magistrato, in relazione all’accoglimento dell’istanza presentata dai procuratori federali si basa principalmente su due elementi ossia sul fatto che un rapporto tra un utente e una piattaforma come Claude non può essere assolutamente qualificabile alla stessa stregua di quello tra avvocato e cliente e sull’inapplicabilità della dottrina statunitense del work product ai documenti prodotti dal signor Heppner tramite AI.
Perché il privilegio avvocato-cliente non si applica ai chatbot
Per quanto riguarda il privilegio avvocato-cliente, principio fondamentale processuale statunitense corrispondente al segreto professionale presente all’interno del codice deontologico degli avvocati europei e del codice deontologico varato dal Consiglio Nazionale Forense in Italia, il giudice Rakoff ha ritenuto che le comunicazioni intercorse tra il signor Heppner e Claude non soddisfacevano alcun requisito che le facesse rientrare nell’ambito di tale tutela.
In primo luogo, il magistrato ha evidenziato che le comunicazioni non potevano configurarsi alla stregua di un rapporto avvocato-cliente giacché né il signor Heppner né il chatbot Claude erano avvocati. Inoltre, secondo Rakoff, essendo Claude uno strumento di AI, manca un vero e proprio rapporto umano di fiducia con un professionista abilitato il quale è sottoposto a doveri fiduciari ex lege in favore del proprio assistito. In secondo luogo, il giudice ha rilevato un altro elemento volto ad escludere il privilegio ossia l’assenza di riservatezza delle comunicazioni. Il signor Heppner, a parere del magistrato ha infatti comunicato con una piattaforma di intelligenza artificiale di terze parti, la cui politica di consenso afferma espressamente che la piattaforma raccoglie dati sulle comunicazioni con Claude e si riserva il diritto di divulgare tali dati a terzi, comprese le autorità governative in relazione a controversie legali.
Ne consegue che, date le condizioni di utilizzo della piattaforma de qua, il signor Heppner non poteva avere una ragionevole aspettativa che le sue comunicazioni potessero essere coperte da riservatezza. Infine l’ultimo elemento atto ad escludere la tutela del privilegio è dato dal fatto che il signor Heppner non ha interagito con Claude con lo scopo di ottenere una consulenza legale. L’imputato, secondo Rakoff, pur avendo presumibilmente comunicato con Claude con lo scopo esplicito di parlare con un legale, non lo ha fatto su suggerimento né su indicazione del proprio avvocato.
A parere del magistrato soltanto qualora il legale del signor Heppner avesse incaricato il proprio cliente di utilizzare la piattaforma Claude, si sarebbe potuta sostenere la tesi che il sistema di AI avesse agito come agente del legale e che quindi la documentazione prodotta sarebbe potuta essere tutelata dal segreto professionale. Tuttavia, poiché il signor Heppner aveva interagito spontaneamente con la piattaforma, l’unica questione da valutare era se questi avesse voluto ottenere o meno una consulenza legale da Claude e dato che non era questo il caso, la documentazione non poteva essere coperta dal sopra ricordato privilegio. Ciò significa che le comunicazioni non coperte dal privilegio non possono essere trasformate in comunicazioni privilegiate semplicemente perché condivise in un momento successivo col proprio avvocato.
L’inapplicabilità della dottrina del work product
Il giudice Rakoff ha poi stabilito che i documenti contenenti le comunicazioni tra il signor Heppner e la piattaforma Claude non soddisfacevano neanche i requisiti necessari per invocare la dottrina del work product, la quale protegge i materiali preparati da o su richiesta di un avvocato in previsione di un contenzioso o per il processo.
Il magistrato ha statuito che, anche se i documenti fossero stati creati in previsione di un contenzioso, non erano stati preparati da o su richiesta di un avvocato e dunque non riflettevano la strategia processuale dell’avvocato medesimo al momento della loro creazione, sebbene in seguito siano stati trasmessi ed utilizzati dal legale del signor Heppner a scopo difensivo.
Chatbot e processi: lo scenario che nessun avvocato può più ignorare
La sopra ricordata decisione stabilisce che le chat di intelligenza artificiale non costituiscono uno spazio giuridicamente protetto, contrariamente alle comunicazioni tra cliente e avvocato le quali invece, sono tutelate dal segreto professionale. La riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di difesa sia degli Stati Uniti che dell’Unione Europea, ma chiaramente rimane limitata strettamente al rapporto professionale tra due persone. Ciò significa che questa protezione garantita dalla legge viene meno allorquando il cliente condivide volontariamente tali informazioni con terze parti tra cui si annoverano i chatbot legali. Questi ultimi infatti restano terze parti tecnologiche prive delle garanzie del privilegio che si instaura tra avvocato e cliente. Inoltre un ulteriore aspetto problematico del ricorrere ai chatbot è costituito proprio dalle condizioni d’utilizzo delle piattaforme di intelligenza artificiale.
Ad esempio, infatti, sia Open AI che Anthropic dichiarano che i dati degli utenti possono essere condivisi con terze parti e che le loro piattaforme non sostituiscono in alcun modo la consulenza di un professionista qualificato qual è un avvocato. Di conseguenza l’utente che ricorre a tali sistemi, non solo non è tutelato da alcun segreto professionale, anzi, inavvertitamente può anche giungere sino al punto di creare prove contro sé stesso visto la non sussistenza di alcun vincolo di riservatezza. Inoltre, se poi quest’ultimo divulga informazioni coperte da segreto professionale, come strategie difensive varate dal proprio legale, le tutele previste dai vari codici deontologici vanno definitivamente a cadere visto che sono vincolanti esclusivamente nei confronti di un professionista.
Pertanto, nell’attesa che si venga a creare ulteriore giurisprudenza in materia, occorre cercare delle soluzioni. Ad esempio alcuni avvocati statunitensi hanno invitato i propri clienti ad utilizzare solo sistemi di AI chiusi, o di specificare che la ricerca viene svolta su indicazione di un avvocato, altri hanno inserito all’interno degli incarichi professionali, la voce che la condivisione della consulenza o delle comunicazioni di un avvocato con un chatbot potrebbe annullare la protezione legale del segreto professionale (attorney-client privilege), Tuttavia tali strategie non offrono una garanzia assoluta di protezione, dato che l’utente interagisce comunque con un soggetto terzo. Pertanto, ad oggi avvocati e aziende dovrebbero tenersi aggiornati sia sulle sentenze relative all’intelligenza artificiale che su eventuali novità legislative, poiché qualsiasi variazione dello scenario fattuale in esame potrebbe portare a decisioni di impatto ancora più pregnante sull’uso dell’intelligenza artificiale a fini difensivi. È infatti fondamentale prestare molta attenzione quando si utilizza un sistema di AI in ambito legale poiché le informazioni inserite come input nelle piattaforme di intelligenza artificiale generativa pubblicamente disponibili, spesso non hanno il connotato di rimanere riservate e la proprietà dei risultati è spesso poco chiara. È pertanto importante valutare attentamente con il proprio legale se l’uso dell’AI possa favorire o ostacolare una strategia processuale o avere un impatto sulle indagini regolamentari.
Solo il rapporto con il proprio avvocato tutela davvero il cliente
Il messaggio che emerge dal mondo legale statunitense, all’esito della vicenda del signor Heppner è molto lineare nel senso che non bisogna parlare del proprio caso con nessuno, se non con il proprio avvocato. Ciò in quanto l’AI, nonostante possa avere la sua utilità nel suggerire strategie ovvero fornire riferimenti normativi in maniera celere, non è equiparabile ad un professionista protetto dal segreto professionale. Ne consegue che le risposte dell’intelligenza artificiale generativa potrebbero trasformarsi in prove a sfavore dell’utente all’interno di un procedimento giudiziario. Alla luce di quanto sopra la tutela legale, attualmente passa esclusivamente attraverso il rapporto diretto e riservato con un professionista abilitato, e non già non attraverso un chatbot, indipendentemente dalla sua abilità a trovare soluzioni. In ogni caso quel che è certo è che un legale esperto dovrebbe essere sempre coinvolto dal proprio cliente in tutte le decisioni e/o le azioni che riguardano l’uso dell’AI relativamente a questioni legali.












