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Stop alle chiamate indesiderate: la via verso maggiori tutele



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L’estensione delle limitazioni alle attività promozionali nel settore delle telecomunicazioni rappresenta un passo importante nel contrasto alle comunicazioni commerciali indesiderate. Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio che comprende GDPR, Registro Pubblico delle Opposizioni e misure AGCOM contro lo spoofing telefonico.

Pubblicato il 12 giu 2026

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



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L’approvazione in Commissione Finanze del Senato di un emendamento al Decreto Bollette, il 10 giugno, apre la strada all’estensione delle tutele contro il telemarketing aggressivo anche ai servizi di telecomunicazione.

Il provvedimento punta a uniformare la protezione dei consumatori tra diversi mercati regolati e si inserisce nel più ampio percorso di contrasto alle comunicazioni commerciali indesiderate.

Cerchiamo di analizzare la portata di questa svolta, anche se l’iter legislativo non può tuttavia considerarsi concluso, poiché il testo modificato dovrà essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati.

L’emendamento al Decreto Bollette e l’estensione delle tutele telemarketing alle telecomunicazioni con nuove norme

L’intervento normativo assume particolare rilevanza nell’ambito delle politiche di contrasto alle comunicazioni commerciali indesiderate e alla promozione di pratiche commerciali trasparenti nei confronti dei consumatori. In assenza dell’approvazione definitiva della modifica, il quadro regolatorio continuerebbe infatti a prevedere una tutela rafforzata esclusivamente per il settore dell’energia elettrica e del gas, determinando una significativa asimmetria regolatoria rispetto al comparto delle comunicazioni elettroniche.

Le regole previste per il settore energetico

La disciplina introdotta dal decreto nella attuale formulazione prevede che i clienti del settore energetico possano essere contattati esclusivamente dal proprio fornitore oppure purché il consumatore abbia manifestato preventivamente la volontà di essere ricontattato mediante specifiche interfacce informatiche.

L’estensione di tale meccanismo alle telecomunicazioni consentirebbe di uniformare il regime di protezione dei consumatori nei diversi mercati regolati, riducendo il rischio di fenomeni elusivi e di arbitraggio normativo. Tale modifica è essenziale ma non risolutiva di per sé se non accompagnata da una doverosa interpretazione che consenta l’utilizzo da parte degli operatori dei consensi validamente acquisiti prima del 18 giugno 2026, data da cui le previsioni del DL Bollette saranno vincolanti.

La convergenza dei mercati e l’ecosistema multiservizio

La necessità di una disciplina omogenea emerge con particolare evidenza nel contesto del cosiddetto ecosistema multiservizio. Negli ultimi anni si è assistito a una progressiva convergenza tra settori tradizionalmente distinti, con operatori che offrono contestualmente servizi energetici, servizi di comunicazione elettronica, servizi assicurativi e ulteriori prestazioni accessorie. Tale fenomeno è stato favorito sia dalla digitalizzazione dei mercati sia dall’evoluzione dei modelli di business orientati alla fidelizzazione del cliente attraverso offerte integrate.

Nonostante tale trasformazione strutturale, il quadro normativo continua a essere caratterizzato da una forte segmentazione settoriale. Attualmente non esiste infatti una disciplina organica che regoli in modo coordinato le relazioni tra consumatore e operatore quando quest’ultimo agisce contemporaneamente in più mercati regolati. Tale lacuna genera incertezze interpretative sia in materia di acquisizione del consenso commerciale sia con riferimento alle modalità di utilizzo dei dati personali raccolti nell’ambito di differenti rapporti contrattuali, con l’applicazioni di diverse soluzioni contrattuali.

GDPR, Codice Privacy e tutela del consumatore nelle norme anti telemarketing

In questo contesto assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché le norme del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) relative alle pratiche commerciali scorrette e aggressive. Tali fonti costituiscono il fondamento giuridico della tutela del consumatore rispetto alle attività promozionali non richieste, imponendo principi di correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e libertà del consenso.

Gli strumenti normativi e tecnici di contrasto al telemarketing illecito

L’emendamento in discussione si inserisce inoltre in un più ampio percorso di rafforzamento degli strumenti di contrasto al telemarketing illecito. Negli ultimi anni il legislatore e le autorità indipendenti hanno adottato numerose misure finalizzate alla riduzione delle comunicazioni commerciali indesiderate. Tra queste assume particolare rilevanza il Registro Pubblico delle Opposizioni, disciplinato dal d.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, che consente agli utenti di opporsi all’utilizzo dei propri recapiti telefonici per finalità promozionali.

Le misure AGCOM contro il caller ID spoofing

Parallelamente, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato un articolato pacchetto di provvedimenti tecnici e regolatori volto al contrasto del fenomeno del caller ID spoofing, consistente nell’alterazione fraudolenta del numero chiamante. Tali misure hanno prodotto risultati significativi, riducendo in maniera sostanziale le chiamate provenienti dall’estero che utilizzavano numerazioni geografiche italiane e limitando fortemente le comunicazioni originate all’estero con numerazioni mobili nazionali non associate a utenti in roaming internazionale.

Le criticità ancora presenti

Permangono tuttavia alcune criticità. In particolare, continuano a essere possibili:

  • chiamate effettuate sul territorio nazionale mediante numerazioni alterate (spoofate) che tuttavia risultano generalmente più agevoli da individuare e perseguire da parte delle autorità competenti perchè l’origine della comunicazione è riconducibile a soggetti presenti sul territorio nazionale

ma anche

  • comunicazioni provenienti dall’estero che utilizzano numerazioni appartenenti ad altri Paesi, queste ultime più complesse da contrastare se non con un approccio multilivello.

Da un lato, appare necessario sviluppare campagne informative rivolte ai consumatori, finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei rischi associati alle chiamate provenienti da numerazioni estere sconosciute o inattese, disincentivando la risposta alle chiamate ricevute da detti Paesi in assenza di un legame professionale o personale.

Dall’altro lato, risulta indispensabile rafforzare la cooperazione internazionale tra autorità di regolazione, organismi di vigilanza e operatori di telecomunicazione, al fine di condividere informazioni implementare meccanismi di blocco preventivo delle comunicazioni illecite. Attività complessa per l’intreccio di diverse giurisdizioni, competenze private e pubbliche.

Equilibrio tra tutela del consumatore e attività economiche

L’esperienza maturata negli ultimi anni dimostra come il contrasto alle pratiche moleste e alle comunicazioni commerciali abusive debba essere caratterizzato da un costante equilibrio tra esigenze di tutela del consumatore e salvaguardia delle attività economiche legittime.

Un sistema regolatorio eccessivamente restrittivo potrebbe infatti ostacolare forme lecite di contatto commerciale e compromettere l’efficienza dei mercati; al contrario, una disciplina troppo permissiva rischierebbe di favorire comportamenti opportunistici e di ridurre la fiducia dei consumatori nei confronti degli operatori.

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, l’estensione delle tutele previste dal Decreto Bollette al settore delle telecomunicazioni rappresenterà un passaggio significativo verso la costruzione di un quadro regolatorio più coerente e uniforme.

Essa contribuirà a rafforzare la protezione degli utenti nei mercati regolati, favorendo condizioni concorrenziali equilibrate tra operatori appartenenti a diversi settori costituendo un ulteriore tassello nel processo di evoluzione della disciplina italiana in materia di comunicazioni commerciali, protezione dei dati personali e tutela del consumatore.

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