L’Intelligenza Artificiale Generativa, con la sua portata dirompente, sta scuotendo il mondo della proprietà intellettuale sotto un duplice aspetto.
Da un lato, infatti, si pone la necessità di risolvere un nodo cruciale legato all’autorialità e alla tutela della paternità dell’opera generata dall’Intelligenza Artificiale, dall’altra, le modalità di addestramento dei modelli sollevano dubbi sul possibile utilizzo di contenuti protetti.
Entrambi questi aspetti sono stati affrontati e disciplinati dal Legislatore italiano con la Legge 23.09.2025 n. 132, la quale, intervenendo direttamente sul testo della Legge sul diritto d’autore (LDA, Legge n. 633/1941), ha assunto una posizione netta in modo da adeguare la normativa all’evoluzione tecnologica, garantendo allo stesso tempo i diritti degli autori e dei titolari dei contenuti.
Indice degli argomenti
Utilizzo di strumenti di AI e paternità dell’opera
La legge sul diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo. Il requisito fondamentale è che l’opera sia originale e creativa, cioè che rifletta la personalità dell’autore.
Sono tutelate una molteplicità di opere di natura eterogenea, dalle opere letterarie, composizioni musicali, arti figurative e fotografiche, e altre ancora.
La normativa non protegge l’idea in sé ma la forma con cui viene espressa (la qualità creativa), presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative, in quello che viene tecnicamente definito come Idea-Expression Dichotomy.
Ebbene, in questo contesto nel quale l’uso di strumenti di AI è sempre più diffuso, il Legislatore non solo ha risolto il problema dell’autorialità ma ha anche posto dei paletti al fine di definire i rapporti tra autore, creatività e tecnica.
L’attuale formulazione dell’art.1 LDA, come modificata dall’art. 25 della Legge 132/2025, protegge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
L’articolo pone quindi in evidenza alcuni aspetti centrali.
In primo luogo, la normativa, avendo esplicitato il riferimento all’ingegno “umano” sgombra ogni dubbio sulla possibile qualificazione della macchina come autore dell’opera, circostanza che viene quindi esclusa. L’intelligenza artificiale, in quanto priva di personalità giuridica, non potrà mai essere qualificata come autore, ma solo come strumento di ausilio.
In seconda battuta, viene precisato che l’uso dell’AI deve essere meramente strumentale, in un processo nel quale la creatività umana mantiene il proprio ruolo preminente, essendo richiesto un apporto umano qualificato, riconducibile al lavoro intellettuale.
La rilevanza dell’aspetto antropocentrico costituisce un aspetto sfidante, dal momento che il testo non fornisce elementi particolari, indicatori o casistiche utili per individuare le caratteristiche del contributo umano. Sarà necessaria, quindi, un’attività interpretativa molto concreta per individuare la reale portata dell’intermediazione algoritmica e stabilire quale output possa essere protetto come opera dell’ingegno e quale no.
Tale attività, apparentemente non complicata, in realtà non è affatto banale, dovendo infatti l’autore essere in grado di dimostrare in modo documentato il proprio contributo, tenuto conto delle caratteristiche e modalità di funzionamento dei sistemi di AI.
Considerate le tre fasi fondamentali che caratterizzano il processo creativo, è consigliabile adottare un protocollo interno di tracciabilità in grado di documentare tutti i passaggi.
La fase di input: l’ideazione creativa
È la fase fondamentale che segna il passaggio dall’idea astratta alla prima direttiva espressiva, che, rapportata all’utilizzo di sistemi di AI, consiste nel modo in cui l’autore umano concepisce, struttura e impone quell’idea alla macchina. Dal punto di vista pratico, questo si traduce nelle caratteristiche e natura dei prompt formulati, perché non si tratta semplicemente di scrivere un comando, ma di esercitare una vera e propria regia concettuale. Un semplice prompt testuale banale, di poche parole non basta a generare il diritto d’autore, perché lascia la quasi totalità delle scelte espressive all’algoritmo. L’autore deve dimostrare di aver imposto vincoli precisi e coscienti, mediante un prompt engineering complesso, quale, ad esempio, sequenze di comandi articolati, iterativi e stratificati che impongono vincoli precisi alla macchina, differenziati a seconda del contesto (ad esempio, indicazioni dettagliate su palette cromatiche, riferimenti stilistici storici, regole geometriche e così via), da cui risulti la capacità dell’autore di orientare e controllare in misura apprezzabile il risultato espressivo finale.
Da un punto di vista strettamente probatorio, in questa fase è opportuno che l’autore conservi la filiera del pensiero, salvandoi file di testo dei prompt originari, gli schizzi preparatori usati come input visivo e le note concettuali redatte prima di accendere il software di AI, in modo da essere in grado di dimostrare che l’Intelligenza Artificiale è stata usata come un’evoluzione avanzata del software di fotoritocco o di videoscrittura, e non come un autore surrogato.
Un altro possibile modo per dimostrare il contributo umano nella fase iniziale è l’addestramento o il condizionamento mirato dello strumento, utilizzando dataset proprietari per dimostrare di aver nutrito il modello esclusivamente con bozzetti, fotografie, testi e altri contenuti creati precedentemente e manualmente dall’autore.
La fase di interazione e selezione
Considerato che il processo creativo raramente si esaurisce al primo tentativo, è importante dimostrare di aver esercitato un controllo critico conservando la cronologia delle modifiche apportate, i tentativi scartati, al fine di rendere l’output affine alla visione artistica dell’autore e dimostrare l’evoluzione del pensiero creativo.
La fase della post-produzione
In questa fase, maggiore è l’attività dell’uomo di manipolazione e modifica dell’output grezzo, maggiore è la tutelabilità dell’opera, dimostrabile attraverso la riscrittura manuale di ampie porzioni di testo, attività di fotoritocco, e così via, in modo da dimostrare la capacità dell’autore di orientare in misura apprezzabile il risultato espressivo finale.
Proprietà intellettuale e addestramento dei sistemi di AI
La legge 132/2025 è intervenuta anche sul data scraping necessario per addestrare gli algoritmi mediante l’introduzione dell’art. 70 septies Legge 633/1941, il quale regola la liceità dell’addestramento dei modelli, ovvero l’estrazione e la riproduzione di massa di testi, immagini, musiche e video (il cosiddetto Text and Data Mining o TDM). L’articolo si innesta subito dopo le eccezioni già esistenti previste dagli articoli 70-ter e 70-quater introdotti nel 2021 in recepimento della Direttiva Copyright. La norma prevede che “le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”.
Da qui ne deriva che il training dei modelli di AI è lecito e non costituisce violazione della proprietà intellettuale solo se effettuato entro i limiti e alle condizioni proprie dei regimi di TDM già previsti dalla legge.
Il cuore dell’assetto normativo è legato al meccanismo di opt-out riconosciuto agli autori, i quali hanno il diritto di negare l’utilizzabilità delle proprie opere se non vogliono che le stesse finiscano nel calderone dei dati da utilizzare per addestrare i modelli. Per i dati resi pubblicamente disponibili on-line, l’opt-out deve essere espresso mediante mezzi leggibili dalla macchina apposti direttamente sui file, come i file robots.text, che indicano ai crawler dei motori di ricerca a quali URL del sito possano accedere, specificando sottodomini “fruibili” o “vietati” per gli user-agent, oppuremetadati di blocco inseriti nel codice del sito o dei file, non essendo sufficiente la semplice pubblicazione di un disclaimer testuale che inibisca la riproduzione dei contenuti. Se lo sviluppatore dell’AI ignora l’opt-out espresso e scarica comunque l’opera per addestrare il suo modello, l’attività di TDM cessa istantaneamente di essere un’eccezione lecita e diventa una violazione diretta del diritto d’autore, sanzionabile ai sensi dell’art. 171, lettera a ter), Legge 633/1941, introdotto sempre dalla Legge 132/2025.
La portata del Text and Data Mining non è di così agevole interpretazione, non essendo sempre semplice tracciare una linea tra gli usi consentiti. A tal riguardo, alcuni spunti vengono forniti dalla giurisprudenza, tra cui merita senza dubbio un approfondimento la sentenza di primo grado del Tribunale di Monaco I dell’11 novembre 2025 chiamato a pronunciarsi in un procedimento promosso da GEMA, la società tedesca corrispondente alla nostra SIAE, nei confronti di OpenAI per l’uso non autorizzato di alcuni testi di canzoni protetti da copyright nell’addestramento dei propri algoritmi. Il Tribunale, con un articolato ragionamento, afferma che “il Text and Data Mining consiste nell’analisi automatizzata di testi e dati digitali volta a estrarre informazioni e correlazioni statistiche astratte (es. regole grammaticali, frequenze lessicali, stili espressivi). Le riproduzioni temporanee o preparatorie necessarie a questa analisi (fase 1 di crawling e caricamento in RAM) sono lecite poiché non ledono lo sfruttamento economico dell’opera, limitandosi a un “utilizzo tecnico” della stessa. Tuttavia, l’eccezione non copre la fase in cui l’opera viene integralmente incorporata e memorizzata all’interno dei parametri del modello in modo permanente (fase 2). Una simile memorizzazione esula dalle finalità di mera analisi dei dati ed entra in diretta concorrenza commerciale con lo sfruttamento ordinario delle opere”.
A detta del Tribunale, quindi, la memorizzazione con incorporazione dei dati e riproduzione degli stessi negli output segna il punto di discrimine rispetto alla mera estrazione di testo che caratterizza il Text and Data Mining, sfociando nell’illecito.
Naturalmente rimane ferma la possibilità per i titolari di opere protette di negoziare accordi di licenza con i developer al fine di concedere l’utilizzo dei propri dati per l’addestramento, quale, ad esempio, l’accordo che era stato siglato a dicembre 2025 tra la Walt Disney Company e OpenAI che prevedeva la concessione in licenza di circa 200 personaggi per l’uso sulla piattaforma video generativa Sora, accordo poi recentemente venuto meno in seguito alla recente decisione da parte di OpenAI di non proseguire con il progetto, chiudendo la piattaforma.
La scelta del Legislatore italiano si inserisce nella più ampia cornice del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il quale impone ai fornitori di modelli di AI con scopi generali (GPAI) regole ferree basate sulla conformità al diritto d’autore e sulla trasparenza, che costituiscono due pilastri fondamentali. I fornitori sono tenuti, infatti, utilizzare contenuti in modo lecito, o attraverso licenze, o attraverso il meccanismo del TDM, e a mettere a disposizione del pubblico una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello di IA per finalità generali, secondo un modello standardizzato, in modo da permettere ai titolari dei diritti di valutare meglio quali modalità di dati e tipo di contenuto siano stati utilizzati e in che misura siano state rispettate le condizioni per l’estrazione legale di testo e dati.
Conclusioni. La centralità dell’autore
Gli interventi del legislatore italiano con la Legge 132/2025, sulla scia dell’AI Act, costituiscono un importante passo per ridefinire i confini tra idea ed espressione, alla luce dell’evoluzione tecnologica, al fine di garantire che l’innovazione si sviluppi nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e responsabilità, con l’obiettivo primario di un futuro in cui l’Intelligenza Artificiale possa agire come un amplificatore, lasciando però saldamente all’uomo il controllo e il merito della creazione intellettuale.
La centralità dell’uomo nell’utilizzo delle tecnologie generative, in ambito della proprietà intellettuale così come in altri settori, sarà oggetto di ampi approfondimenti e dibattiti nel corso nell’edizione 2026 del Digeat Festival, che si terrà anche quest’anno a Lecce dal 5 all’8 novembre https://digeatfestival.it/ come preziosa occasione di confronto, accrescimento culturale e professionale che vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.













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