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L’AI può scrivere per un ministro? Il nodo della trasparenza pubblica



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Il caso del ministro tedesco Karsten Wildberger apre un fronte sulla trasparenza nell’uso dell’IA generativa per testi politici e istituzionali. Il nodo non è l’impiego dello strumento, ma la mancata disclosure verso cittadini, lettori e destinatari della comunicazione pubblica

Pubblicato il 7 lug 2026

Federica Giaquinta

Consigliere direttivo di Internet Society Italia



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La vicenda emersa in Germania nelle scorse settimane, relativa al ministro federale per il Digitale Karsten Wildberger, apre un fronte giuridico destinato a travalicare il singolo episodio per investire uno dei temi più delicati della governance dell’intelligenza artificiale nelle democrazie contemporanee, perché, infatti, secondo quanto ricostruito dalla stampa tedesca, diversi contributi pubblicati a firma del ministro su autorevoli testate nazionali, nonché alcuni discorsi istituzionali e interventi pronunciati al Bundestag, sarebbero stati elaborati, in misura significativa, mediante strumenti di intelligenza artificiale generativa, senza che tale circostanza fosse resa nota ai destinatari della comunicazione e la successiva decisione di alcune testate – di rimuovere temporaneamente gli articoli o di ripubblicarli specificando l’impiego dell’intelligenza artificiale – dimostra come il punto critico non risieda tanto nell’utilizzo dello strumento tecnologico in sé, quanto nell’omessa disclosure del suo impiego.

IA generativa nella comunicazione istituzionale: il caso Wildberger

Il caso, in particolare, pone una questione che trascende il piano dell’etica della comunicazione per assumere una precisa rilevanza giuridica: fino a che punto la mancata dichiarazione dell’impiego di sistemi di IA generativa nella comunicazione istituzionale può incidere sull’autenticità dell’informazione pubblica? E, soprattutto, l’ordinamento europeo dispone oggi di strumenti idonei a presidiare questo nuovo rischio oppure esiste un vuoto regolatorio destinato a diventare sempre più evidente con la progressiva diffusione dei sistemi generativi nella produzione della comunicazione politica e amministrativa?

La questione appare di certo particolarmente significativa poiché introduce una forma di opacità diversa rispetto alle tradizionali ipotesi di disinformazione dato che storicamente il dibattito giuridico europeo si è concentrato prevalentemente sulla falsità del contenuto informativo, sulla manipolazione dei fatti o sulla diffusione deliberata di informazioni ingannevoli: infatti l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa impone invece di spostare l’attenzione su un profilo differente: finalmente non più soltanto la veridicità di ciò che viene comunicato, ma la trasparenza delle modalità attraverso cui quel contenuto viene prodotto.

Autenticità e responsabilità nella parola pubblica

Un testo redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale quindi può essere perfettamente corretto sotto il profilo fattuale, coerente sul piano argomentativo e persino condivisibile nelle conclusioni, ma ciò che muta (e che bisogna tenere a mente) è il rapporto fiduciario tra autore e destinatario della comunicazione. Quando un ministro sottoscrive un editoriale, un intervento parlamentare o un discorso istituzionale, il cittadino attribuisce naturalmente quel contenuto all’attività intellettuale e valutativa del titolare della funzione pubblica, non si tratta di una mera aspettativa sociale, bensì di un presupposto implicito del principio di responsabilità politica: l’autore non risponde esclusivamente delle affermazioni contenute nel testo, ma anche del processo decisionale e valutativo che ne ha determinato la formazione.

Se tale processo viene significativamente mediato da sistemi generativi e questa circostanza rimane ignota, il destinatario è privato di un elemento informativo essenziale per valutare l’effettiva autenticità della comunicazione ed è proprio in questa prospettiva che la vicenda tedesca assume una portata paradigmatica. Il problema infatti non consiste nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale quale strumento di supporto all’attività amministrativa o politica bensì nella possibile alterazione del principio di trasparenza che deve caratterizzare ogni forma di comunicazione proveniente dalle istituzioni pubbliche.

AI Act, DSA e Media Freedom Act davanti all’autorialità algoritmica

A riguardo, il quadro normativo europeo offre già alcuni riferimenti significativi, sebbene non ancora pienamente risolutivi: l’AI Act, pur disciplinando specifici obblighi di trasparenza per determinate categorie di contenuti sintetici e imponendo che l’intervento umano rimanga significativo nei sistemi ad alto rischio, non introduce un obbligo generale di dichiarazione dell’impiego dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica o istituzionale, analogamente, il Digital Services Act affronta il fenomeno della disinformazione prevalentemente sotto il profilo della responsabilizzazione delle piattaforme online e della mitigazione dei rischi sistemici per il dibattito democratico, mentre il Media Freedom Act tutela l’indipendenza editoriale e il pluralismo informativo senza disciplinare espressamente l’autorialità algoritmica della comunicazione pubblica.

Il limite degli obblighi europei sulla disclosure

Pertanto proprio questa convergenza normativa consente tuttavia di individuare un principio comune: l’ordinamento europeo sta progressivamente costruendo un ecosistema digitale fondato sulla trasparenza, sulla tracciabilità e sulla responsabilità degli attori coinvolti nei processi informativi. Sarebbe quindi coerente interrogarsi sull’opportunità di estendere tale paradigma anche alla comunicazione istituzionale, prevedendo un obbligo di disclosure ogniqualvolta un contenuto destinato al pubblico sia stato elaborato in misura significativa mediante sistemi di IA generativa.

Disclosure e fiducia nella comunicazione istituzionale

Non si tratterebbe infatti di introdurre un adempimento meramente formale né, tantomeno, di ostacolare l’innovazione tecnologica all’interno delle pubbliche amministrazioni, al contrario, la dichiarazione dell’impiego dell’intelligenza artificiale rappresenterebbe uno strumento di rafforzamento della fiducia pubblica, consentendo ai cittadini di conoscere non soltanto il contenuto dell’informazione, ma anche le modalità attraverso cui essa è stata costruita.

La trasparenza, infatti, non riguarda più soltanto gli atti amministrativi o gli algoritmi decisionali poiché nell’era dell’intelligenza artificiale investe inevitabilmente anche il processo di formazione della parola pubblica e in una democrazia costituzionale il nodo non è se un ministro possa legittimamente avvalersi dell’intelligenza artificiale, bensì se possa farlo senza renderne conoscibile l’incidenza nella costruzione del messaggio istituzionale.

La trasparenza del processo che genera il messaggio pubblico

Se la fiducia dei cittadini costituisce il presupposto stesso della legittimazione dell’azione pubblica, è ancora sufficiente garantire la veridicità del contenuto o diviene ormai necessario assicurare anche la trasparenza del processo che lo ha generato? È probabilmente attorno a questo interrogativo che si misurerà, nei prossimi anni, la capacità del diritto europeo di ridefinire il principio di trasparenza nell’ecosistema digitale.

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