la guida

AI Act e avvocati, cosa cambia negli studi legali dal 2 agosto



Indirizzo copiato

Dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act incidono sull’uso di chatbot, contenuti generati e materiali pubblicati dagli studi legali. Per gli avvocati italiani resta centrale anche l’articolo 13 della legge n. 132/2025 sull’informazione al cliente

Pubblicato il 31 lug 2026

Francesca Niola

Research fellow – Head of legal @ Aisma Srl



Agentic AI
Foto Shutterstock
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti


Le nuove linee guida della Commissione hanno chiarito il perimetro della trasparenza europea: negli studi italiani quella disciplina si affianca all’articolo 13 della legge n. 132/2025 e ai doveri già legati alla professione.

Sicché una bozza contrattuale preparata con l’ausilio di un sistema generativo o un chatbot installato sul sito e un articolo giuridico pubblicato online ricevono, dal 2 agosto 2026, regole diverse. Da quella data troveranno applicazione gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act, costruiti attorno al tipo di sistema, al ruolo del soggetto e alla destinazione dell’output.

Trasparenza AI Act negli studi legali: il doppio livello di regole

Per gli avvocati italiani si aggiunge un secondo livello, alla normativa già vigente: l’articolo 13 della legge n. 132/2025 disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale nella prestazione intellettuale e l’informazione dovuta al cliente.

La Commissione ha pubblicato il 20 luglio le linee guida sull’articolo 50, accompagnate da una pagina di domande e risposte e dal codice di buone pratiche sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Il codice ha carattere volontario; gli obblighi discendono direttamente dal regolamento. La Commissione e l’AI Board lo hanno valutato come strumento adeguato per dimostrare la conformità alle regole sulla marcatura e sull’etichettatura. Gli operatori che scelgono soluzioni differenti conservano l’onere di provarne l’adeguatezza.

Provider e deployer: la posizione dello studio legale

La posizione dello studio cambia il quadro. Il provider sviluppa un sistema, oppure lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Il deployer usa il sistema sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale. Uno studio che adopera un servizio acquistato sul mercato ricade, di regola, nella seconda figura. L’articolo 50 distribuisce gli adempimenti fra soggetti diversi proprio a partire da queste qualifiche.

Il paragrafo 1 riguarda i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche. Il relativo obbligo grava sul provider, chiamato a progettare e sviluppare il sistema affinché l’interlocutore sappia di dialogare con un’intelligenza artificiale. L’avviso va reso dall’inizio della prima interazione, in forma chiara, distinguibile e accessibile. L’eccezione legata all’evidenza dell’interazione riceve nelle linee guida una lettura restrittiva, fondata sulla prospettiva di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta.

Quando lo studio inserisce un assistente virtuale nel proprio sito, la verifica investe la scelta del fornitore e l’interfaccia attraverso la quale avviene il contatto. Il contratto dovrebbe consentire di sapere chi cura l’avviso, come viene presentato e quale soggetto gestisce eventuali modifiche del sistema. Un software che lavora sullo sfondo, per esempio ordinando documenti o suggerendo una sintesi al professionista, appartiene a una fattispecie diversa dall’interazione diretta descritta dal paragrafo 1. Le indicazioni della Commissione richiedono uno scambio autentico e diretto tra il sistema e una persona fisica.

Marcatura dei contenuti AI e periodo transitorio

Diversa disciplina invece è prevista per la marcatura dei contenuti di cui al paragrafo 2. I provider dei sistemi che generano contenuti sintetici devono rendere gli output marcati in formato leggibile meccanicamente e rilevabili come artificiali. Si tratta di una misura tecnica incorporata nel sistema. La disposizione contempla una deroga per l’editing standard e per gli interventi che lasciano sostanzialmente invariati i dati forniti dal deployer e la loro semantica. La Commissione aggiunge alcuni chiarimenti per gli output destinati a contesti industriali o tra imprese, entro condizioni ristrette.

Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, la Commissione indica un periodo transitorio limitato al paragrafo 2: l’obbligo di marcatura e rilevabilità decorrerà dal 2 dicembre 2026. Le altre prescrizioni seguono la data generale del 2 agosto.

Avvisi al pubblico, deepfake e testi di interesse pubblico

La marcatura leggibile dalle macchine va tenuta distinta dall’avviso percepibile dal pubblico. Quest’ultimo entra in gioco, per il deployer, nelle ipotesi del paragrafo 4. La disposizione riguarda i deepfake e i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale, quando questi ultimi vengono pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La Commissione comprende fra tali questioni la politica, i servizi pubblici, l’amministrazione della giustizia, i diritti fondamentali, la sicurezza, la salute, l’ambiente e gli sviluppi economici, finanziari, scientifici o culturali suscettibili di alimentare il dibattito pubblico.

Per gli studi legali, questa parte interessa soprattutto articoli, newsletter, podcast, video e materiali divulgativi. Un parere riservato al cliente, una bozza contrattuale o un atto processuale seguono una destinazione diversa da quella descritta dal paragrafo 4. La pubblicazione rivolta al pubblico apre invece la verifica sulla materia trattata, sulla genesi del testo e sul controllo esercitato prima della diffusione.

Revisione umana e responsabilità editoriale

L’articolo 50 prevede un’esenzione quando il testo ha ricevuto una revisione umana o un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Le linee guida attribuiscono alla revisione un contenuto sostanziale. Servono conoscenza della materia, giudizio professionale, controllo delle informazioni e delle fonti, insieme al potere effettivo di approvare, modificare o respingere il testo. La correzione ortografica o grammaticale rimane sul piano formale, al di sotto della soglia indicata dalla Commissione.

In un articolo giuridico, la revisione riguarda l’esattezza delle disposizioni richiamate, la vigenza delle fonti, la corrispondenza dei precedenti citati e la tenuta del ragionamento. Una firma acquista rilievo ai fini dell’esenzione quando esprime un controllo reale e l’assunzione della responsabilità editoriale. La semplice attribuzione nominale del testo offre una base assai più fragile.

Nell’attività editoriale dello studio, un contributo elaborato con l’ausilio di un sistema generativo può beneficiare dell’esenzione quando l’autore o la redazione ne esaminano la sostanza e assumono la responsabilità della pubblicazione. In assenza di tale controllo, l’origine artificiale del testo richiede una comunicazione chiara al pubblico.

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

L’articolo 50 comprende anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica. In quel caso il deployer informa le persone esposte al funzionamento del sistema e tratta i dati secondo la disciplina europea applicabile. Per la maggior parte degli studi legali si tratta di un impiego remoto rispetto agli strumenti oggi usati per ricerca, redazione e gestione documentale; la fattispecie merita attenzione quando tecnologie biometriche entrano nei sistemi di accesso o in altri processi interni.

Informativa AI al cliente e articolo 13 della legge 132/2025

Per gli avvocati italiani la trasparenza verso il cliente trova già una fonte nell’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Il primo comma destina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Il secondo comma richiede che le informazioni sui sistemi utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Il perimetro della disposizione italiana differisce da quello dell’articolo 50. La legge nazionale guarda al rapporto fiduciario tra professionista e cliente; la norma europea guarda a specifiche forme di interazione o di esposizione a contenuti artificiali. Un incarico riservato e un documento destinato al solo cliente possono quindi ricadere nell’articolo 13 anche quando rimangono estranei alla pubblicazione di testi di interesse pubblico disciplinata dall’AI Act.

La legge usa il verbo «comunicare» e concentra l’attenzione sulla conoscibilità dell’impiego del sistema. L’informativa dovrebbe permettere al cliente di comprendere quali attività ricevono assistenza dall’intelligenza artificiale, quale controllo svolge il professionista e come vengono trattate le informazioni conferite durante l’incarico.

Una formula generica, capace di coprire ogni tecnologia presente e futura, rischia di offrire al destinatario un contenuto povero. Una descrizione tecnica minuziosa, al contrario, può appesantire la comunicazione e lasciare in ombra gli aspetti che incidono sul rapporto professionale.

Il Consiglio nazionale forense ha diffuso nell’ottobre 2025 uno schema di informativa ai Consigli dell’ordine. Il documento può essere adattato agli strumenti effettivamente impiegati e alle caratteristiche dell’incarico. La legge tace sulla forma e sul momento della comunicazione. La sede più coerente appare l’avvio del rapporto professionale, con un aggiornamento quando cambiano in misura apprezzabile la funzione del sistema, il trattamento dei dati o il grado di incidenza sulla prestazione. Si tratta di un’indicazione applicativa, da misurare sulla concreta organizzazione dello studio.

Prevalenza del lavoro intellettuale e responsabilità dell’avvocato

La legge lascia aperta l’interpretazione della formula «prevalenza del lavoro intellettuale». Il tempo impiegato dal software e quello dedicato dall’avvocato forniscono indicazioni parziali: un sistema produce una bozza in pochi secondi, mentre la verifica può richiedere ore. Una lettura qualitativa appare più aderente alla natura della prestazione. La qualificazione giuridica del problema, la scelta della strategia e la decisione finale vanno ricondotte al professionista. L’intelligenza artificiale può assistere la preparazione del materiale e la prima stesura; il giudizio che orienta l’incarico conserva paternità e responsabilità umane.

La comunicazione al cliente lascia integra la responsabilità dell’avvocato. L’errore contenuto nell’output entra nella prestazione professionale quando viene accolto in un atto, in un parere o in una consulenza. Il CCBE richiama, a questo proposito, il dovere di verificare i risultati, conoscere capacità e limiti degli strumenti e mantenere la competenza professionale anche sul prodotto tecnologico usato nello studio.

GDPR, segreto professionale e condizioni del servizio

L’articolo 50, al paragrafo 6, preserva gli ulteriori obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell’Unione e dalle leggi nazionali. Per uno studio legale, l’uso di sistemi generativi coinvolge quindi anche il GDPR, il segreto professionale, le regole deontologiche e le condizioni contrattuali del servizio.

Quando un avvocato inserisce in un sistema nomi, fatti di causa, documenti, corrispondenza o strategie difensive, il trattamento va ricostruito guardando alla funzione del fornitore, alle finalità, ai tempi di conservazione, agli eventuali subfornitori e ai trasferimenti internazionali. Gli articoli 24, 25, 28 e 32 del GDPR richiedono responsabilizzazione del titolare, protezione dei dati fin dalla progettazione, garanzie adeguate da parte del responsabile e misure di sicurezza proporzionate al rischio.

Il CCBE raccomanda particolare cautela nell’inserimento di dati personali o riservati del cliente in strumenti generativi e collega tale impiego alla presenza di salvaguardie appropriate. La guida richiama la necessità di comprendere l’eventuale riutilizzo dei prompt per l’addestramento, la condivisione con terzi e le condizioni effettive del trattamento. Il segreto professionale copre inoltre informazioni capaci di eccedere la nozione di dato personale, come una strategia negoziale o un’informazione societaria priva di riferimenti diretti a persone fisiche.

La pseudonimizzazione, da sola, può lasciare aperti percorsi di reidentificazione, specie nei fascicoli caratterizzati da fatti peculiari. La valutazione del servizio dovrebbe precedere il caricamento dei documenti e comprendere il contratto, le impostazioni disponibili e l’architettura tecnica. Le versioni professionali dei prodotti possono offrire condizioni diverse da quelle rivolte al pubblico; la scelta richiede la lettura delle clausole realmente applicabili, oltre alla verifica delle impostazioni adottate dallo studio.

Formazione AI nello studio legale

La formazione segue un percorso autonomo. L’articolo 4 dell’AI Act richiede a provider e deployer di assicurare, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale al personale e agli altri soggetti che operano per loro conto. La disposizione si applica dal 2 febbraio 2025 e collega la formazione alle conoscenze, all’esperienza, al contesto d’uso e alle persone interessate dal sistema.

Per uno studio legale, una formazione uniforme offre poco. Chi usa l’intelligenza artificiale per una ricerca giurisprudenziale incontra problemi diversi da chi prepara contenuti pubblici o gestisce un chatbot. Le regole interne dovrebbero riflettere queste differenze, indicare gli strumenti ammessi, stabilire il livello di verifica richiesto e chiarire quali dati possono essere trattati. Una traccia delle attività formative, delle istruzioni e delle revisioni svolte può aiutare lo studio a dimostrare la cura dedicata alla conformità.

Dopo il 2 agosto: coerenza tra uso dell’AI, dati e responsabilità

Visto da uno studio legale, il passaggio del 2 agosto conduce anzitutto a una domanda organizzativa: quali sistemi vengono usati, da chi, per quale funzione e con quali dati? Non si può rispondere oggi, de iure condito.

Una formula standard collocata in coda ai documenti avrebbe quindi un valore limitato. La disciplina chiede coerenza tra uso effettivo dello strumento, informazione resa, tutela dei dati e responsabilità assunta dall’avvocato. Su questa coerenza potranno essere valutate le prassi degli studi dopo il 2 agosto.

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x