Il diritto regola rapporti tra persone che cambiano nel tempo, e con essi cambiano gli strumenti, i linguaggi e persino gli oggetti di cui si occupa. Questa trasformazione oggi si gioca su due piani legati da un unico filo conduttore. Su un piano abbiamo la tenuta stessa della sovranità statale e della giurisdizione di fronte a infrastrutture tecnologiche (solo per esempio: blockchain, piattaforme globali, ed oggi in maniera incredibilmente pervasiva, intelligenza artificiale) che producono regole proprie, spesso al di fuori del controllo di qualsiasi ordinamento nazionale.
Su un piano diverso, ma certamente comunicante, c’è la vita quotidiana di ciascuno di noi, per come è regolata dai rapporti; e per i giuristi in particolare il risvolto concreto sta nel modo concreto in cui si ragiona per scrivere un atto o per strutturare un contratto.
Guardarli insieme aiuta a capire quanto in profondità la tecnologia stia ridisegnando il mestiere del giurista e i fondamenti stessi dell’ordinamento.
Indice degli argomenti
Il tramonto della sovranità territoriale
Già Giuseppe Capograssi ricordava che nessun ordinamento è mai definitivo, perché nessuna situazione della vita esaurisce le sue possibili evoluzioni: una intuizione maturata in un contesto storico lontano dal nostro, ma che oggi assume un valore quasi profetico.
La sovranità statale, intesa come monopolio della produzione normativa e della giurisdizione entro confini territoriali definiti, è messa radicalmente in discussione dall’emergere di infrastrutture tecnologiche globali. Cerrina Feroni ha richiamato la categoria schmittiana del Großraum, il “grande spazio” indefinito nell’estensione territoriale e nell’identità della popolazione: una metafora che si attaglia perfettamente alla rete, spazio fluido, in costante movimento, difficilmente contenibile. Il paragone è con il mare, e come rappresentò, per i giuristi dei primi del Novecento, una sfida radicale al paradigma della sovranità territoriale.
Non si tratta di un problema astratto. Le grandi piattaforme tecnologiche (Apple, Microsoft, Google, Meta) hanno raggiunto dimensioni economiche paragonabili a quelle di interi Stati nazionali: nel 2021 la sola capitalizzazione di Apple superava il PIL di Paesi come Egitto, Romania o Portogallo. Ed è recentissima la contrapposizione tra Anthropic ed il governo degli Stati Uniti sull’uso della tecnologia.
Queste aziende esercitano un potere di fatto che si traduce in una vera e propria capacità normativa, fissando regole d’uso, condizioni contrattuali e meccanismi di risoluzione delle controversie che incidono sulla vita di miliardi di persone, spesso al di fuori del controllo democratico degli Stati.
Blockchain e beni digitali: una sovranità senza Stato
L’idea di Stato-nazione è del resto relativamente giovane nella storia dell’umanità, portando bene i suoi tre secoli scarsi. Ma accanto allo Stato o meglio contro di esso, le tensioni antistatali, individualiste o anarchiche, non sono mai mancate.
Il Manifesto Cypherpunk del 1993 anticipava già l’idea che la difesa della privacy nell’era digitale non potesse essere delegata a governi o grandi organizzazioni, ma dovesse essere costruita direttamente dalle persone scrivendo codice. Da quella cultura è nato il sistema peer-to-peer della blockchain, che consente trasferimenti di valore senza intermediari e senza controllo statale: uno dei tentativi più radicali di realizzare una forma di sovranità senza Stato, fondato su un principio anarchico di fondo, la decentralizzazione del potere di emissione e controllo.
Nella visione più estrema, token e NFT avrebbero potuto rappresentare beni digitali o digitalizzare beni del mondo fisico, dando vita a un sistema proprietario parallelo a quello tradizionale: non c’è detenzione fisica né trascrizione in registri pubblici controllati dallo Stato, ma iscrizione in un registro distribuito, pubblicamente accessibile ma governato algoritmicamente dalla rete stessa. Gli smart contract, dal canto loro, eseguono automaticamente le prestazioni pattuite al verificarsi di determinate condizioni, senza intervento umano e senza possibilità di revoca.
Le implicazioni sono tutt’altro che teoriche: come può lo Stato esercitare funzioni essenziali quando i beni si sottraggono materialmente alla sua presa? E come può il singolo cittadino tutelarsi in questo “grande spazio” senza confini definiti?
Questo vale quando allo Stato è richiesta tutela in ambito meramente privato, da parte del creditore; ma interest rei publicae, quanto alla imposizione fiscale ed al contrasto al riciclaggio.
Intelligenza artificiale e diritto come nuovo potere cognitivo
Se la blockchain ha messo in discussione il monopolio statale sulla circolazione della ricchezza, l’intelligenza artificiale sfida il monopolio, statale ed umano, sulla produzione del sapere giuridico e sulla decisione. Non si tratta più soltanto di un assistente per il singolo professionista, come nel caso degli LLM applicati alla scrittura degli atti: qui si parla di un nuovo centro di potere cognitivo, capace non solo di supportare il diritto ma di produrre autonomamente regole, orientare strategie, influenzare decisioni. Non a caso l’AI Act dell’Unione Europea classifica alcune applicazioni come tecnologie ad alto rischio, anche per le loro implicazioni su libertà personale e giustizia.
Modelli linguistici capaci di analizzare migliaia di precedenti, sistemi predittivi che stimano la probabilità di successo di una azione legale, algoritmi che redigono contratti o orientano decisioni: strumenti di indubbia potenza, che però pongono una domanda cruciale su chi controlli questi sistemi e ne garantisca trasparenza e imparzialità.
Il primo rischio è quello di una giustizia predittiva che, alimentata da enormi banche dati di precedenti, tende a riprodurli anziché favorirne l’evoluzione, con il rischio di una cristallizzazione conservatrice del diritto vivente in modelli puramente statistici.
Il secondo rischio riguarda la responsabilità: quando una decisione rilevante, dalla concessione di un credito alla valutazione di un rischio assicurativo, dalla selezione di un curriculum alla modulazione di una pena, è presa o influenzata da un sistema automatizzato, chi risponde degli errori? Il programmatore, l’utente o il proprietario del sistema?
La crisi del paradigma giurisdizionale
La combinazione di blockchain e intelligenza artificiale mette sotto pressione anche il paradigma giurisdizionale tradizionale: la giurisdizione, etimologicamente “dire il diritto”, presuppone una autorità legittimata dal popolo sovrano che, attraverso processi trasparenti e democraticamente controllabili, risolve le controversie e fa valere i diritti, se necessario anche con l’uso legittimo della forza.
I Tribunali amministrativi italiani riflettono ormai da anni sull’uso di procedure automatizzate nella pubblica amministrazione, insistendo sulla necessità di una “riserva di umanità”, cioè di un controllo effettivo sull’esito dell’elaborazione della macchina, principio che una recente sentenza ha finalmente messo a fuoco in modo compiuto.
Restano poi problemi molto concreti. Come si esercita la giurisdizione quando i beni si trovano su registri distribuiti globalmente, accessibili solo tramite chiavi crittografiche che il debitore può occultare? Qualche tempo fa alcuni matrimonialisti di common law consigliavano ai coniugi in procinto di separarsi di convertire il proprio patrimonio in criptovalute proprio per sottrarsi agli obblighi alimentari.
La giurisprudenza italiana si confronta quasi da dieci anni con questi nodi: la Corte d’appello di Brescia, ad esempio, ha confermato l’esclusione della conferibilità di una criptovaluta come capitale sociale di una s.r.l., proprio perché non immediatamente valutabile.
L’espropriazione forzata, cardine dell’effettività della tutela giurisdizionale, si scontra con ostacoli quasi insormontabili quando i beni esistono solo su una blockchain, che non riconosce soggetti terzi diversi dal titolare delle chiavi private: le soluzioni finora ipotizzate, dalla coercizione indiretta alla ricerca materiale delle chiavi tramite perizie informatiche, mostrano tutti i limiti degli strumenti tradizionali.
La domanda di fondo è se il diritto possa continuare a fondarsi su categorie secolari (proprietà, possesso, trasferimento, esecuzione forzata) pensate per un mondo di beni tangibili e territorializzati.
Ripensare la regolazione, non rincorrere la tecnologia
Di fronte a questo scenario, la crisi del monopolio statale della giurisdizione non significa la fine del diritto, ma impone una profonda reimpostazione del suo fondamento teorico e dei suoi strumenti operativi.
Il primo passo è accettare che la sovranità nel cyberspazio non possa più essere esercitata secondo il modello westfaliano del potere territoriale esclusivo: la regolazione dei fenomeni digitali richiede necessariamente forme di cooperazione sovranazionale, sul modello di quanto l’Unione Europea ha già avviato con AI Act, DORA, Digital Markets Act e Digital Services Act, pur scontando il problema di doversi coordinare con altre grandi potenze regolatorie come Stati Uniti e Cina.
Manca, tuttavia, un effettivo potere sulla tecnologia in sé: serve una vera e propria giurisdizione tecnologica, fatta di standard di trasparenza algoritmica, requisiti di verifica dei sistemi di IA, obblighi di interoperabilità delle piattaforme, e, soprattutto, di operatori del diritto (giudici, avvocati, legislatori) messi in condizione di comprendere davvero il funzionamento delle tecnologie che sono chiamati a regolare.
Anche la tecnologia stessa può diventare parte della soluzione: le blockchain “permissioned”, con autorità centralizzate di validazione, potrebbero offrire maggiori possibilità di controllo pubblico rispetto a quelle completamente decentralizzate; gli smart contract potrebbero prevedere clausole di “circuit breaker” che consentano l’intervento dell’autorità giudiziaria in casi eccezionali; i sistemi di custodia delle chiavi crittografiche potrebbero essere regolamentati come già avviene per gli intermediari finanziari.
Negli studi legali, ogni giorno: la forma degli atti come prima cartina di tornasole
Fin qui, la tecnologia agisce su un piano radicale, in cui la partita si gioca sulla tenuta stessa della sovranità statale.
Ma la tecnologia interviene in maniera minuta sul modo in cui il diritto si scrive e si applica caso per caso: il giurista ha a che fare con la tecnologia “dal basso”.
Il punto di partenza immediatamente tangibile è quello della forma degli atti giudiziari.
Da quando scrivere un atto è diventato un esercizio di copia e incolla da precedenti e modelli, la tentazione di “mettere dentro tutto” è cresciuta a dismisura, con conseguenze sull’amministrazione della giustizia. Il caso esemplare resta quello considerato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21297 del 2016, che ha dichiarato inammissibile un ricorso di ben 251 pagine, osservando che una esposizione eccessivamente sovrabbondante non solo grava inutilmente su giustizia e controparti, ma finisce per confondere anziché chiarire i temi della decisione.
Non è un caso isolato, ma la punta di un iceberg che il legislatore ha affrontato direttamente: l’art. 121 del Codice di procedura civile, che dal 1942 si limitava a sancire la “libertà delle forme” degli atti processuali, dal 28 febbraio 2023 impone anche che tutti gli atti siano redatti “in modo chiaro e sintetico”. Corollario immediato è l’art. 46 delle disposizioni di attuazione, che ha previsto un decreto ministeriale (oggi, il DM 110/2023) per fissare veri e propri limiti di lunghezza degli atti, calibrati su tipologia, valore e complessità della causa.
Dal linguaggio giuridico al capitale semantico
C’è una frase di Wittgenstein che sintetizza bene la posta in gioco: i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo che possiamo rappresentare. Applicata al diritto, l’idea apre al concetto di “capitale semantico” e di “info-poliglottismo”: chi opera nel diritto oggi non deve più padroneggiare solo l’italiano giuridico, ma anche i linguaggi con cui la tecnologia struttura l’informazione. È lo stesso territorio in cui si muove la nota formula di Lawrence Lessig, “code is law”: il codice informatico, sempre di più, funziona esso stesso da regola, tanto nella scrittura di un contratto quanto nell’architettura di una piattaforma globale.
Ed allora, non ha senso scrivere “lungo”, ma occorre capire come scrivere in maniera efficace.
Legal design: rendere il diritto comprensibile
Vero è che si pensa subito a “scritture” informatiche e telematiche, ma in questo nuovo mondo c’è spazio per una creatività espressiva fino a poco tempo fa impensabile per i giuristi.
In questo scenario si inserisce il legal design, disciplina che applica il pensiero progettuale al mondo giuridico con un obiettivo preciso: semplificare il rapporto tra le persone e il diritto, rendendo documenti e norme più intuitivi senza sacrificare la precisione tecnico-giuridica.
La esigenza di rendere il diritto comprensibile è sollecitata anche dallo stesso legislatore: il DM 55/2014 sui compensi forensi premia con un aumento del 30% gli atti telematici redatti con tecniche che ne agevolano consultazione e ricerca testuale; il Codice del Consumo impone chiarezza e comprensibilità nelle clausole contrattuali proposte ai consumatori; il Considerando 58 del GDPR chiede addirittura che le comunicazioni sulla privacy usino un linguaggio comprensibile anche a un minore.
Il filo conduttore per rispondere a queste chiamate è chiaro: la professione forense, come ogni altra, deve usare gli strumenti espressivi del proprio tempo.
Intelligenza artificiale come alleata del giurista
Se il legal design lavora sulla forma, l’ultima frontiera riguarda il contenuto stesso della produzione giuridica, grazie ai grandi modelli linguistici (LLM): sistemi di intelligenza artificiale generativa addestrati su enormi quantità di testo, capaci di comprendere e produrre linguaggio naturale.
Per il giurista si possono individuare almeno quattro vantaggi: la sintesi di massime e sentenze complesse; l’applicazione del legal design per rendere i documenti immediatamente trasparenti; la costruzione di alberi decisionali su specifiche fattispecie, a patto di alimentare il modello con dati pertinenti e con esempi concreti della risposta attesa; la trascrizione di riunioni, udienze o dichiarazioni.
Perché tutto questo funzioni, però, occorre saper “parlare” con questi sistemi: è il campo del prompt engineering, un modo specifico e consapevole di interagire con l’IA. Un LLM non è un motore di ricerca e non comprende le intenzioni di chi scrive come farebbe una persona: per ottenere risposte utili occorre essere precisi, fornire contesto e delimitare con chiarezza l’ambito in cui il modello deve muoversi.
E soprattutto, verificare le risposte!
Una sola sfida, su due livelli
Il filo che lega la riforma dell’articolo 121 c.p.c., il legal design, l’uso degli LLM da parte del singolo professionista e la crisi della sovranità giurisdizionale di fronte a blockchain e intelligenza artificiale è più solido di quanto sembri a prima vista: in tutti i casi si parla di comprensibilità e controllo.
Chiarezza per il giudice che deve decidere, chiarezza per il cittadino che deve capire i propri diritti, chiarezza per la macchina che deve elaborare correttamente un’istruzione, ma anche, alla scala più ampia, capacità delle istituzioni di comprendere, verificare e infine governare le tecnologie che già oggi producono regole proprie.
Il rischio concreto è quello di un nuovo feudalesimo digitale, nel quale poche piattaforme private esercitano un potere di fatto superiore a quello degli Stati, senza le forme di legittimazione democratica e responsabilità che caratterizzano il potere statuale. Ma c’è anche l’opportunità di costruire forme più evolute di tutela dei diritti: una tecnologia adeguatamente regolata può rendere il diritto più accessibile, trasparente ed efficiente. La chiave sta nel recuperare, in forme nuove, adatte al contesto digitale i principi fondamentali dello Stato di diritto: legalità, trasparenza, responsabilità, tutela giurisdizionale effettiva. Non attraverso l’illusione di un impossibile controllo territoriale esclusivo, ma attraverso la capacità di stabilire standard vincolanti e di garantire che i diritti fondamentali della persona restino effettivamente tutelabili anche nel cyberspazio.
La tecnologia, in altre parole, non arriva “dopo” il diritto per abbellirlo formalmente: ne ridisegna in profondità il linguaggio quotidiano, le competenze professionali richieste e, al tempo stesso, i fondamenti della sovranità e della tutela effettiva dei diritti.
La vera sfida per il giurista nel XXI secolo è riuscire a tenere insieme questi due piani: la proprietà nel ragionamento e nella scrittura giuridica e la governance democratica dei poteri digitali globali.
È essenziale comprendere la tecnologia, nel suo funzionamento e nelle regole che la governano. Per questo la conoscenza deve abbandonare i recinti comodi nei quali si parla la stessa lingua: deve uscire dai tribunali, dai laboratori, dagli studi e dagli uffici e deve trovare punti dove incontrarsi e da una Babele creare consapevolezza. È la utopia che anima le mille voci che parteciperanno al Digeat festival (https://digeatfestival.it/), a Lecce dal cinque all’otto novembre 2026.
Solo una persona consapevole ed attiva può esercitare i propri diritti, o può reagire se essi vengono compressi. Ed è ciò che viene richiesto all’uomo per non perdere la sfida con la macchina.














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