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Risposte AI false, Google sotto accusa in Germania



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Il Tribunale di Monaco vieta a Google di riproporre affermazioni false generate da AI Overview e riconosce un ruolo attivo alla piattaforma. La decisione sposta l’attenzione dalle fonti collegate ai controlli sul processo generativo e alle conseguenze delle risposte zero-click

Pubblicato il 7 set 2026

Valeria Falce

Direttore ICPC- Innovation Regulation and Competition Policy Centre, Università Europea di Roma

Gianmarco Gentile

CPC- Innovation Regulation and Competition Policy Centre, Università Europea di Roma



Google AI Overview Sintesi AI motori di ricerca
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Mentre l’Europa ritira la bozza di Direttiva sull’AI Liability[1] ed in Italia si discute la bozza di decreto legislativo che introduce una nuova base giuridica per incardinare la responsabilità civile per danni da IA[2], in Germania i giudici ritengono Google responsabile delle affermazioni false e lesive della reputazione commerciale di due società editoriali tedesche riportate attraverso il servizio AI Ovierview in risposta ad una query avanzata attraverso il nuovo motore di ricerca.

Responsabilità per ricerche zero-click: il contesto europeo

Con l’ordinanza del 28 maggio 2026 il Landgericht München I ha vietato a Google di riproporre dichiarazioni false su due editori con sede a Monaco tramite la funzione “AI Overviews”[3]. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto Google responsabile “diretto” della violazione, nel convincimento che la nuova funzione di base non si limiti a restituire risultati di ricerca aggregati ma consenta di rilasciare dichiarazioni indipendenti, autonome e strutturate, le c.d. asserzioni di fatto[4]. Nel caso di specie, l’IA aveva generato collegamenti “falsi” e non attendibili tra i ricorrenti e gli eventi legati a truffe, pratiche commerciali dubbie e richieste di abbonamento che non comparivano in nessuna delle fonti collegate.

Per il tramite di un’ingiunzione temporanea, il Tribunale di Monaco ha avviato un processo di rilettura sostanziale del ruolo che le piattaforme svolgono rispetto all’offerta di servizi integrati di GenAI, pervenendo alla conclusione provvisoria che, trattandosi di ruolo attivo, i provider rispondono ogni volta che i risultati pubblicati attraverso le nuove funzionalità di base integrino contenuti illeciti, nel caso di specie diffamatori.

AI Overview e ricerche zero-click: il caso Google

Secondo la ricostruzione della Corte, l’output dell’AI Overview ha offerto una rappresentazione della realtà che ometteva qualità ed attributi propri delle società ricorrenti per assegnarne altri e diversi che non erano riconducibili e non trovano riscontro nelle fonti originarie.

Anzi, la nuova funzionalità di Google ha attribuito alle società ricorrenti pratiche commerciali fraudolente, richieste indebite di pagamento, mutamenti di denominazione finalizzati ad eludere i consumatori e ulteriori condotte mai accertate, costruendo un quadro fattuale completamente diverso da quello risultante dalle fonti utilizzate.

Dalla ricerca aggregata alla risposta autonoma

Dopo aver scartato l’ipotesi, invocata da Google, che il servizio di AI Overview presentasse una sequenza di risultati di ricerca o riproducesse estratti dei siti indicizzati (così da svolgere un ruolo neutrale e da beneficiare delle limitazioni offerte dagli artt. 4, 5 e 6 del Digital Services Act), il Giudice ha chiarito che Google ha “fatto proprio” il contenuto generato dal sistema di intelligenza artificiale e ribadito che la qualificazione di un contenuto come “proprio” debba essere valutata dal punto di vista dell’utente medio[5], verificando se quest’ultimo possa ragionevolmente attribuirlo al gestore della piattaforma la comunicazione. Nel caso dell’AI Overview, tale condizione sembrerebbe ricorrere, poiché il testo viene presentato come risposta autonoma, organizzata secondo una propria struttura logica e non come mera riproduzione di affermazioni formulate da soggetti terzi.

Per questa via, la Corte ha affermato che AI Overview non si limita a favorire il reperimento dell’informazione, ma ne offre una rappresentazione autonoma, destinata a soddisfare direttamente il bisogno informativo dell’utente. Diversamente dai suggerimenti automatici di ricerca e dalla proposta di possibili nuove query sulla base di interrogazioni effettuate dagli utenti, l’AI Overview pretende di fornire una risposta sintetica, immediata e autosufficiente, sostituendosi progressivamente alla attività di verifica delle fonti, pena lo svuotamento della funzione stessa del servizio

L’ordinanza valorizza così il criterio dell’affidamento dell’utente medio, ritenendo che quest’ultimo attribuisca al riepilogo generato dall’intelligenza artificiale un grado di attendibilità significativamente superiore rispetto ad un semplice elenco di risultati di ricerca.

La presa di posizione è netta. Mentre per Google le espressioni utilizzate vanno interpretate come semplici valutazioni o opinioni, sottratte, in quanto tali, ad un rigoroso accertamento della loro veridicità, il Landgericht adotta un approccio sostanziale, insistendo sulla percezione complessiva del destinatario che considera la risposta di GenAI come rappresentazione di fatti oggettivamente verificabili. Nel caso dell’AI Overview, il linguaggio utilizzato, la struttura espositiva e la formulazione assertiva delle frasi inducono l’utente a ritenere che il sistema descriva fatti realmente accaduti e non semplici opinioni. Da ciò deriva l’applicazione del regime probatorio proprio delle statements of fact, con conseguente onere per Google di dimostrarne la veridicità.

Allucinazioni e verifiche richieste al provider

La Corte rileva che la resistente non è riuscita a dimostrare come le informazioni contenute nell’AI Overview trovino effettivo riscontro nelle fonti richiamate. Anzi, nel caso di specie il sistema aveva associato alle ricorrenti informazioni riferibili ad un soggetto completamente diverso, elaborando autonomamente un collegamento inesistente. L’allucinazione algoritmica (AI hallucination) non viene, dunque, considerata un evento imprevedibile idoneo ad escludere la responsabilità del provider, ma rappresenta l’effetto di un processo generativo del quale la piattaforma continua a rispondere in quanto soggetto che ha scelto di impiegare tale tecnologia per produrre un contenuto destinato al pubblico. Il Landgericht München I osserva come la resistente disponga, proprio in ragione del controllo esercitato sull’architettura del servizio, degli strumenti necessari per verificare la correttezza delle informazioni restituite all’utente.

Oltre ad affermare che il provider avrebbe potuto impedire la diffusione del contenuto lesivo, la Corte sottolinea che quest’ultimo dispone di capacità tecniche significativamente superiori rispetto all’utente finale per confrontare l’output generato con le fonti utilizzate e verificarne la coerenza. In questo senso, il Giudice si preoccupa non di verificare se il provider possa controllare milioni di informazioni pubblicate sul web, ma di stabilire quali verifiche siano ragionevolmente esigibili quando il contenuto contestato è il risultato di un processo generativo progettato e gestito dalla stessa piattaforma.

Il baricentro della responsabilità si sposta così dalla conoscenza del contenuto illecito alla gestione del processo che conduce alla sua elaborazione. Il Tribunale non afferma che il provider è gravato dall’obbligo di impedire ogni errore dell’intelligenza artificiale, né pretende un controllo preventivo su ogni possibile risposta generata dal sistema. Ciò che viene richiesto è dimostrare che, avuto riguardo alla tipologia del servizio offerto e al grado di autonomia riconosciuto al sistema, siano predisposte procedure idonee a ridurre il rischio di diffusione di informazioni manifestamente false. La motivazione sembra così introdurre un criterio di diligenza che non dipende dalla tecnologia impiegata, ma dal livello di controllo che il provider è concretamente in grado di esercitare sulla stessa.

In altri termini, la decisione presuppone che il provider disponga degli strumenti necessari per controllare il funzionamento del sistema ma non scioglie il nodo della verificabilità esterna di tali controlli, vale a dire della possibilità per il giudice, per le autorità indipendenti o per la controparte di accertare se essi siano stati realmente effettuati.

Ricerche zero-click: gli effetti dell’ordinanza

L’ordinanza implica che una chatbot o un AI agent non si limiti a restituire un elenco neutro di fonti disponibili[6], ma offra un quid pluris che è frutto di selezioni, valutazioni e collegamenti tra fonti, pagine ed informazioni provenienti da pagine differenti, alle quali vengono assegnati pesi diversi.

Il risultato è un testo strutturato capace di confermare o rafforzare l’ipotesi implicita nella domanda dell’utente. È proprio questo effetto confermativo (confirmation effect) ad essere indirettamente censurato dall’ordinanza, nella misura in cui il sistema trasforma un semplice dubbio espresso attraverso la query in una rappresentazione apparentemente oggettiva dei fatti[7].

Da ciò discende un ulteriore effetto, strettamente connesso alla funzione economica dell’AI Overview. Se l’utente percepisce il riepilogo generato dal sistema come una risposta autosufficiente, viene meno lo stimolo a consultare le fonti originarie. Il Tribunale fa leva su tale circostanza per escludere che il mero rinvio ai collegamenti ipertestuali sia idoneo ad esonerare il provider da responsabilità.

L’ordinanza del Landgericht München I lascia aperti numerosi interrogativi e non pretende di costruire un nuovo regime generale di responsabilità. Essa compie, tuttavia, un deciso passo in avanti per superare definitivamente il paradigma dell’intermediario neutrale in quanto strutturalmente inidoneo a rappresentare il ruolo delle piattaforme quando ricorrono all’IA per mettere a disposizione e comunicare contenuti al pubblico.

***

Rubrica “Innovation Policy: Quo vadis?” a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

Note

[1] COM(2022) 496 final 2022/0303 (COD) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale).

[2] Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile (A.G. n.418), che all’art. 18 introduce una presunzione relativa – con inversione dell’onere della prova – circa l’esistenza del nesso causale: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria.

[3] LG München I, Sez. XXVI Civile, 28 maggio 2026, proc. n. 26 O 869/26, procedimento cautelare inibitorio nei confronti di Google LLC (relativo alle funzionalità “AI Overview” / “Übersicht mit KI”)

[4] Cfr. Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 10 ottobre 1995, causa n. 1 BvR 1476/91 (in BVerfGE 93, 266 – Soldaten sind Mörder).

[5] Sul criterio oggettivo dell’utente medio applicato alle piattaforme digitali, si veda la giurisprudenza cardine del BGH a partire da BGH GRUR 2010, 616 (Ibeta).

[6] La giurisoprudenza del Bundesgerichtshof (BGH), inaugurata dalla sentenza del 14 maggio 2013, causa n. VI ZR 269/12 (Google-Autocomplete), e confermata dalle successive pronunce (cfr. BGH, 25 ottobre 2016, causa n. VI ZR 545/15; BGH, 29 maggio 2018, causa n. VI ZR 56/17) esclude la responsabilità oggettiva o preventiva del motore di ricerca per i suggerimenti generati automaticamente, configurando unicamente una responsabilità ex post (c.d. Störerhaftung o responsabilità del perturbatore) per violazione di doveri di diligenza (Prüfpflichten) a seguito di una segnalazione specifica della vittima.

[7] Particolarmente significativa appare, sotto questo profilo, la valutazione svolta dal Tribunale con riguardo alla query digitata dall’utente. La circostanza che quest’ultimo abbia associato il nome della casa editrice al termine “scam” non autorizza il sistema a confermare automaticamente il sospetto sotteso alla ricerca, né a colmare eventuali lacune informative mediante la costruzione di una narrazione coerente ma non corrispondente alla realtà.

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