Copilot è entrato negli uffici giudiziari già da tempo, ma ora il suo uso si amplia. Il 22 luglio 2026 il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha esteso in via sperimentale l’impiego di Microsoft 365 Copilot ad attività che coinvolgono atti giudiziari, limitatamente alla fase analitica e ricostruttiva del processo, aggiornando le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025. Nello stesso documento, poche pagine più avanti, il Consiglio dà conto delle criticità strutturali dello strumento di cui sta ampliando l’impiego.
Tra queste, un episodio documentato dalla struttura tecnica del Consiglio: durante una catalogazione di beni immobili in ambiente protetto, con l’istruzione esplicita di attenersi ai soli documenti forniti, il sistema ha inserito il riferimento a un Comune inesistente, senza segnalarlo come incerto.
L’accostamento, difficilmente riconducibile a una svista redazionale, restituisce piuttosto il tratto distintivo di un metodo: adozione prima, regole poi. Lo stesso che sembrerebbe attraversare, oggi, molte organizzazioni private italiane, dove le licenze degli assistenti generativi hanno preceduto le policy destinate a disciplinarne l’uso. Con una differenza: nella giustizia, la sequenza è ricostruibile atto per atto.
Indice degli argomenti
Governance dell’IA nella giustizia: i nuovi usi ammessi dal CSM
I nuovi usi ammessi sono cinque, in aggiunta ai sette già consentiti nell’ottobre 2025:
- classificazione e categorizzazione degli atti processuali;
- analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti per la ricostruzione delle posizioni processuali;
- sintesi documentale di atti giudiziari a fini di classificazione e archiviazione;
- confronto tra le posizioni delle parti per individuare thema decidendum e thema probandum;
- compilazione assistita di atti standardizzati e moduli (quali i mandati di arresto europeo), con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato.
Condizioni d’uso e divieti
L’ammissibilità è subordinata a condizioni cumulative: l’immissione di atti contenenti dati personali è consentita soltanto nel tenant istituzionale del Ministero; l’anonimizzazione preventiva è raccomandata quale buona pratica; la supervisione umana resta obbligatoria su ogni output e, nei flussi strutturati (modellati sull’esperienza del Tribunale di Catania), i checkpoint devono essere obbligatori e bloccanti; i prompt strutturati sono richiesti ove possibile e il magistrato deve aver ricevuto adeguata formazione tecnica sui limiti dello strumento.
Restano fermi i divieti: formulazione del dispositivo e redazione dei provvedimenti giurisdizionali, valutazione autonoma delle prove, impiego di sistemi non autorizzati dal Ministero.
IA nella giustizia: la cronologia di un’adozione al contrario
Nello specifico, la delibera enumera essa stessa gli sviluppi che la giustificano:
- il 1° gennaio 2026 il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia avvia la sperimentazione di Copilot negli uffici giudiziari, su adesione volontaria dei magistrati;
- il 20 gennaio il Comitato Paritetico tra Consiglio e Ministero chiede chiarimenti su riservatezza dei dati e architettura di sistema;
- il 12 febbraio il Ministero trasmette le rassicurazioni tecniche del fornitore;
- il 29 aprile la ricognizione della STO (la struttura tecnica per l’organizzazione del Consiglio) dà conto delle criticità strutturali dello strumento e delle sperimentazioni più avanzate in corso;
- il 10 maggio, il Capo del Dipartimento riscontra la ricognizione, comunicando l’avvio di un approccio multimodello;
- il 22 luglio arriva l’estensione agli atti giudiziari.
La sperimentazione, dunque, ha preceduto di poche settimane le prime richieste di chiarimento e di oltre sei mesi il perimetro d’uso riferito agli atti giudiziari. È la delibera stessa a riconoscere che proprio l’avvio della sperimentazione ha reso urgente quel chiarimento: l’urgenza, in altri termini, è stata generata dall’adozione.
Governance dell’IA e garanzie tecniche del fornitore
Il confronto con il testo dell’8 ottobre 2025 restituisce un rovesciamento netto. Poco più di nove mesi fa il Consiglio scriveva che l’adozione di misure contrattuali ritenute idonee a garantire la riservatezza dei dati con operatori commerciali “non appare soluzione soddisfacente”, ammettendo sperimentazioni in ambiente protetto soltanto “purché previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati”.
Nel luglio 2026, l’ampliamento del perimetro poggia su quelle che la delibera chiama garanzie tecniche acquisite e che, nella sostanza, sono impegni assunti dal fornitore (residenza dei dati in Italia, isolamento del tenant, esclusione dei dati giudiziari dall’addestramento). L’anonimizzazione, dal canto suo, scende da condizione di accesso a “raccomandazione”.
La legittimità del mutamento non è in discussione, meno lineare appare la giustificazione. Nel frattempo, non è intervenuta alcuna modifica normativa in materia di riservatezza, né una verifica indipendente, ma una comunicazione del fornitore veicolata dal Ministero. La retrocessione dell’anonimizzazione convive, peraltro, con l’annotazione che “appare urgente” la diffusione del software necessario a realizzarla: la cautela si allenta mentre lo strumento che dovrebbe renderla praticabile risulta non ancora diffuso. Il Consiglio registra il passaggio con una formula che sembrerebbe misurarne la distanza: “Il Consiglio non può che prendere atto di tali garanzie”.
IA nella giustizia: chi autorizza i sistemi secondo l’articolo 15
La delibera àncora due passaggi decisivi all’art. 15, comma 2, della legge n. 132/2025, ricavandone che spetta al solo Ministero individuare e autorizzare i sistemi utilizzabili negli uffici giudiziari.
Quel comma, però, dispone altro: affida al Ministero la disciplina degli impieghi per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie. Il potere di autorizzare i singoli sistemi, in via transitoria, sta all’art. 15, comma 3, che lo colloca “fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689” e lo subordina a un passaggio preciso: “sentite le Autorità nazionali di cui all’articolo 20”, ossia AgID e ACN. Quelle Autorità non compaiono mai nella delibera, che nulla dice sull’eventuale acquisizione dei relativi pareri.
La differenza non è di mera collocazione: il comma 3 introduce l’unico passaggio tecnico esterno previsto da quella disciplina (un parere obbligatorio, ancorché non vincolante), e il suo silenzio lascia in piedi una catena di garanzie a tre gradi priva di verificatore terzo: il fornitore dichiara al Ministero, il Ministero riferisce al Comitato Paritetico, il Consiglio prende atto.
Quanto alla residenza dei dati in Italia (il componente Advanced Data Residency), essa riguarda la localizzazione dell’archiviazione, non l’immunità dalla giurisdizione: il fornitore resta, come noto, soggetto alla normativa statunitense (a cominciare dal cd. CLOUD Act).
AI Act e giustizia: perché la proroga al 2027 non è una tregua
La delibera prende atto dell’accordo raggiunto il 7 maggio 2026 nell’ambito del cd. Digital Omnibus on AI, lo qualifica come provvisorio e precisa che “deve ancora essere formalmente adottato”. Quella qualificazione era però già superata: il regolamento (UE) 2026/1744, firmato l’8 luglio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio ed è entrato in vigore il 27, cinque giorni dopo il plenum. Il differimento degli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III dell’AI Act (categoria che comprende l’amministrazione della giustizia) dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 non è più un’ipotesi: è diritto vigente.
Il regime transitorio dell’art. 15, comma 3, dura “fino alla compiuta attuazione” del regolamento europeo: slittato di sedici mesi il termine per l’allegato III, si allunga verosimilmente della stessa misura la fase in cui l’autorizzazione dei sistemi resta affidata al solo circuito ministeriale, senza valutazione di conformità e marcatura CE. Il Consiglio ritiene necessaria una suite dedicata ai flussi di lavoro giuridici formalizzati e chiede l’istituzione di una sandbox regolatoria congiunta. La prima resta ancorata al solo termine europeo, appena spostato dal rinvio; la seconda, già prevista nell’ottobre 2025, è tuttora priva di scadenza. E a nessuna delle due l’atto associa risorse o un cronoprogramma.
Dalla governance dell’IA nella giustizia alle imprese
All’avvio della sperimentazione, in gennaio, questa testata osservava che “la tecnologia è arrivata prima della maturità organizzativa che dovrebbe governarla”. L’analisi muoveva allora dalle imprese verso la giustizia, la delibera consente oggi il tragitto inverso, perché lo schema è identico: licenze distribuite, uso che si diffonde per iniziativa dei singoli, criticità che emergono dall’esercizio quotidiano e non dai test preliminari, regole che arrivano alla fine.
Al Consiglio va però riconosciuto un merito: ha documentato e reso pubblici i limiti di Copilot, sistema di intelligenza artificiale per finalità generali non progettato per il dominio giudiziario. La carenza di grounding documentale, i collegamenti ipertestuali fittizi, la tendenza a colmare le lacune “attraverso inferenze non supportate da evidenze documentali” sono descritti in un atto consultabile da chiunque.
Nel settore privato, invece, un output errato che entra in una due diligence o nella bozza di un contratto difficilmente produce un documento pubblico: più spesso, una segnalazione che non esce dalla funzione che l’ha ricevuta. La differenza, verosimilmente, sta meno nella frequenza del fenomeno che nella sua visibilità. Quante organizzazioni sarebbero oggi in grado di redigere un elenco altrettanto puntuale delle proprie criticità?
Governance dell’IA: cosa deve esistere prima delle licenze
Letta come documento organizzativo, la delibera indica per sottrazione ciò che avrebbe dovuto precedere la distribuzione dello strumento. Il perimetro, al netto dei riferimenti processuali, non ha nulla di specificamente giudiziario:
- registro dei sistemi: censimento di ciò che è effettivamente in uso, inclusa la cd. shadow AI adottata dai singoli senza passare dalle funzioni competenti;
- classificazione per rischio: iter approvativi proporzionati, perché un riepilogo interno non richiede le cautele di un trattamento su dati identificativi;
- perimetro d’uso scritto: caso d’uso per caso d’uso, con indicazione espressa di ciò che è ammesso e di ciò che è escluso;
- verifica alla fonte: riscontro degli output sui documenti originali, tracciato e non rimesso alla diligenza individuale;
- ruoli e responsabilità: mandato formale di autorizzare, monitorare e sospendere l’uso, con titolarità nominata;
- formazione come precondizione: differenziata per ruolo e antecedente all’accesso, non successiva al primo incidente;
- monitoraggio e audit: rilevazione periodica degli scostamenti e riesame documentato del perimetro autorizzato.
Nessuno di questi elementi va inventato. Per le amministrazioni pubbliche, la bozza delle Linee guida AgID per l’adozione di IA nella PA (in attesa di adozione definitiva dopo la chiusura della consultazione pubblica) declinano governance, classificazione dei rischi e formazione lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi. Restano inoltre i riferimenti internazionali, dallo standard ISO/IEC 42001 al NIST AI Risk Management Framework. Sulla formazione, del resto, i piani convergono: la delibera la qualifica presupposto essenziale dell’uso corretto e l’art. 15, comma 4, della legge n. 132/2025 la prevede espressamente per magistrati e personale amministrativo.
Governance dell’IA nella giustizia: governare prima di adottare
La sequenza descritta nasce, più che da imperizia, da un’asimmetria di velocità: adottare uno strumento generativo richiede una licenza e un pomeriggio, costruirne il governo richiede mesi, competenze trasversali e una decisione su chi risponde di cosa. Quando le due curve divergono, la seconda insegue, e insegue a partire da un incidente.
Il caso del 22 luglio indica però anche la via d’uscita, proprio perché il Consiglio ha enunciato con chiarezza i limiti dello strumento. Chi mette per iscritto che il sistema adottato, nella sua configurazione standard, “non costituisce la soluzione strutturale adeguata” si pone nella condizione di pretendere qualcosa di diverso: “sistemi di intelligenza artificiale dedicati, progettati ab origine per il dominio giuridico”. La trasparenza sui limiti, d’altronde, è essa stessa uno strumento di governo.
Resta il fattore che nessuna architettura tecnica sostituisce: un checkpoint bloccante arresta il flusso, ma riconoscere un Comune inesistente dentro un elenco verosimile non è una funzione del software. È una competenza, e si costruisce prima, non dopo. I sedici mesi guadagnati dal rinvio europeo basterebbero probabilmente a costruirla, se trattati come un termine e non come una sospensione.




















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