Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 ed entrato formalmente in vigore il 31 ottobre 2026, segna uno snodo atteso e decisivo per la giustizia penale e l’economia digitale. Adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, il provvedimento introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina processuale positiva interamente dedicata all’apprensione, alla custodia e alla gestione dei cripto asset.
Per oltre un decennio, procure della repubblica, giudici per le indagini preliminari e forze di polizia si sono trovati costretti a colmare un vuoto normativo assoluto con complesse acrobazie ermeneutiche e prassi investigative empiriche. Il codice di procedura penale del 1988, ancorato alla dicotomia materiale tra cose fisiche e documenti informatici, si è rivelato strutturalmente inadeguato a governare l’immaterialità algoritmica dei registri distribuiti (blockchain). La riforma del 2026 interviene su questo fronte, incidendo sia sulla fase investigativa e decisionale, sia sull’esecuzione del vincolo reale e sulla tutela del valore economico dei beni sequestrati.
Indice degli argomenti
Il sequestro di cripto asset parte dalle indagini patrimoniali
La prima direttrice su cui opera la novella legislativa risponde all’esigenza di assicurare che la ricerca dei proventi delittuosi non resti vincolata ai tempi ordinari di definizione delle indagini preliminari. Con l’articolo 3 del decreto viene introdotto il comma 1-bis all’articolo 430 c.p.p., il quale abilita formalmente il pubblico ministero a compiere «ogni attivita’ di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilita’ da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge».
Si compie così una netta emancipazione funzionale dell’indagine patrimoniale, che può proseguire anche oltre la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, evitando che manovre elusive o condotte di occultamento tardive sfuggano all’azione della magistratura.
Il coordinamento nazionale delle indagini patrimoniali
In ideale convergenza con tale facoltà, il legislatore rafforza il ruolo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Gli interventi sull’articolo 371-bis c.p.p. e sull’articolo 86 delle norme di attuazione estendono espressamente le funzioni di coordinamento investigativo e di impulso del procuratore nazionale anche alla tracciabilità e all’individuazione dei patrimoni passibili di ablazione, favorendo una gestione centralizzata e strategica delle indagini patrimoniali complesse.
La confisca per equivalente definita nella sentenza
Parallelamente, per superare le storiche incertezze della fase esecutiva — testimoniate dalle censure della giurisprudenza di legittimità sulla quantificazione del profitto (Cass. pen. n. 1760/2025) —, il nuovo articolo 536-bis c.p.p. statuisce che, in tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna deve individuare specificamente i singoli beni assoggettati oppure determinare l’esatta somma di valore equivalente. L’intento deflattivo è chiaro: fornire un titolo immediatamente esecutivo, evitando che la concreta determinazione del quantum si trasformi in un defatigante incidente di esecuzione.
Cripto asset sequestrati: trasferimento e custodia nel FUG
La novità di maggiore impatto specialistico per i consulenti tecnici e la polizia giudiziaria è collocata nel titolo IV del decreto, dedicato al vincolo reale sui cripto asset. Nelle prassi ante-riforma, la mera acquisizione forense del computer o il sequestro del supporto hardware non privavano l’indagato della reale disponibilità del bene: disponendo di una copia di riserva delle parole di ripristino (seed phrase) annotata altrove o memorizzata, il titolare conservava la facoltà di accedere al registro distribuito da un’altra postazione e trasferire i fondi prima del deposito del reperto nell’ufficio corpi di reato.
Il trasferimento previsto dall’articolo 104
Il nuovo testo dell’articolo 104, comma 1, lettera e-ter) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall’articolo 12 del d.lgs. 186/2026) supera questo equivoco tecnologico, sancendo che il sequestro sui cripto asset (la cui nozione viene allineata direttamente all’art. 3, par. 1, punto 5 del regolamento MiCA, reg. UE 2023/1114) si esegue «mediante trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, ivi incluse le chiavi crittografiche private, nel fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, in caso di impossibilita’ tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sul cripto asset da parte dell’autorita’ procedente».
Dalla prova informatica al controllo esclusivo
Il legislatore recepisce così il principio per cui la prova informatica non coincide con il vincolo reale: per spossessare materialmente l’indagato, è necessaria un’azione attiva, ossia una transazione on-chain che trasferisca i token sotto il dominio esclusivo dello stato. A presidio della custodia, gli articoli 13 e 14 del decreto estendono l’ambito oggettivo del Fondo unico giustizia (FUG), includendovi formalmente i cripto asset e istituendovi un apposito «servizio di gestione del portafoglio per i cripto asset sottoposti a sequestro».
Le specifiche disposizioni tecniche, le infrastrutture informatiche funzionali e le misure di sicurezza idonee a garantire autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità dei beni sequestrati saranno definite con un apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dell’economia e della giustizia, di concerto con l’interno e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
La vendita prima della confisca dei cripto asset sequestrati
I mercati crittografici presentano una volatilità estrema, capace di dimezzare o azzerare il controvalore di mercato di un asset in archi temporali ristretti. Fino ad oggi, l’articolo 151 del d.p.r. 115/2002 autorizzava l’alienazione anticipata dei beni sequestrati solo a fronte di un «pericolo di deperimento fisico» o di «spese di custodia sproporzionate», condizioni ritenute dalla giurisprudenza inapplicabili alle mere oscillazioni finanziarie. Di conseguenza, i fondi rimanevano immobilizzati per l’intera durata del processo penale, con il paradosso di confiscare asset svalutati o di restituire un valore azzerato all’imputato prosciolto.
L’articolo 10 del d.lgs. 186/2026 supera questa rigidità inserendo l’articolo 151-bis all’interno del d.p.r. 115/2002, consentendo la vendita prima della confisca quando i beni «non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie». Una previsione speculare viene introdotta nel codice antimafia con il novellato articolo 40, comma 5-ter, e il nuovo articolo 40-bis del d.lgs. 159/2011. Qualora sia disposta la liquidazione anticipata, il vincolo cautelare si trasferisce automaticamente sulla somma ricavata, versata al FUG e accantonata fino alla definitività del giudizio.
Garanzie procedurali e tempi dell’intervento
Tuttavia, l’articolazione procedurale dell’art. 151-bis desta perplessità sul piano operativo:
- La norma prevede che il giudice informi il pubblico ministero e l’interessato, concedendo a quest’ultimo quindici giorni a pena di decadenza per chiedere di essere sentito in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p.
- Il provvedimento assume la forma di ordinanza impugnabile con appello a norma dell’art. 322-bis c.p.p., con facoltà per il giudice di disporre la sospensione dell’esecuzione in caso di danno grave e irreparabile.
Vendite d’urgenza e modelli esteri
L’applicazione di queste garanzie ordinarie a beni ad altissima volatilità rischia di rallentare eccessivamente l’intervento conservativo. Negli Stati Uniti, lo U.S. Marshals Service fa ricorso agli ordini di vendita interlocutoria (interlocutory sales), convertendo tempestivamente gli asset rischiosi in dollari o stablecoin; nel Regno Unito, l’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 conferisce alle corti il potere di ordinare la conversione accelerata in denaro contante su conti vincolati.
Nel contesto italiano, sarà dunque indispensabile che i magistrati valorizzino la clausola di urgenza prevista dal comma 2 dell’art. 151-bis («Il giudice provvede senza formalita’ quando ricorrono ragioni di urgenza»), scongiurando che i tempi dell’incidente di esecuzione rendano vano il realizzo economico del bene.
Sequestro di cripto asset tra wallet non custodiali e DeFi
Nonostante l’ampiezza dell’intervento normativo, il d.lgs. n. 186/2026 lascia aperti nodi complessi, nei quali la rigidità del diritto penale interno incontra la resistenza della tecnologia.
L’accesso alle chiavi crittografiche private
Il primo profilo critico riguarda la disponibilità delle chiavi crittografiche private. La lettera e-ter) subordina il loro trasferimento all’inciso «ove possibile». Se per gli asset allocati presso un intermediario centralizzato (CASP) è sufficiente notificare il titolo giudiziario per ottenere il congelamento o l’inoltro dei fondi, nei casi di unhosted o cold wallet personali il sequestro postula il possesso della password.
Qualora l’indagato si rifiuti di comunicare la sequenza di accesso, l’ordinamento italiano non dispone di strumenti coercitivi diretti: il principio costituzionale del nemo tenetur se detegere (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) preclude sanzioni per la mancata collaborazione difensiva. Mentre nel Regno Unito la sezione 49 del RIPA punisce come autonomo reato l’inottemperanza all’ordine di decifrazione e negli Stati Uniti si ricorre alla detenzione per civil contempt, in Italia il vincolo rischia di arrestarsi davanti a un supporto inaccessibile, costringendo il pubblico ministero a ripiegare sulla confisca per equivalente su cespiti secondari di lecita provenienza (nuovo art. 240-ter c.p.).
La finanza decentralizzata senza intermediari
Il secondo punto di frizione investe la finanza decentralizzata (DeFi). La seconda parte della lettera e-ter) dispone che il sequestro sia comunicato all’emittente del cripto asset o al prestatore di servizi di custodia, ove identificabili. Tuttavia, nei protocolli decentralizzati privi di intermediari, in cui le operazioni avvengono interagendo direttamente con contratti intelligenti (smart contracts) distribuiti e automatizzati, non esiste alcuna interfaccia societaria a cui recapitare un ordine giudiziario.
Manca inoltre una disciplina specifica per la gestione dei rendimenti da staking (con i connessi rischi di penalizzazione algoritmica, c.d. slashing) e per i vincoli di indisponibilità temporale (timelock), rimettendo interamente all’iniziativa empirica dei periti e della polizia giudiziaria la gestione tecnica dei flussi decentralizzati.
Costi e prospettive della custodia dei cripto asset sequestrati
A chiudere il provvedimento vi è la clausola di stile sancita dall’articolo 16: l’attuazione del decreto deve avvenire «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Le risorse necessarie al Fondo unico giustizia
In una materia ad alta densità tecnologica, l’invarianza finanziaria rischia di compromettere la funzionalità dell’impianto. Esercitare la custodia di cripto asset per milioni di euro impone costi operativi costanti: l’allestimento di architetture sicure a firma multipla (multi-sig) o computazione multipartitica (MPC), la stipula di polizze assicurative contro violazioni informatiche e la disponibilità di capitoli di bilancio per anticipare le commissioni di rete (gas fees) indispensabili a compiere le transazioni on-chain.
Mentre negli Stati Uniti la custodia fiduciaria viene affidata tramite appalti pubblici a operatori istituzionali regolamentati e in Francia l’AGRASC copre le spese operative trattenendo una quota percentuale sui fondi confiscati, ipotizzare una gestione interna al FUG a saldo zero rischia di rallentare l’operatività del nuovo servizio.
La prova della prassi applicativa
Nel complesso, il d.lgs. n. 186/2026 rappresenta un passo avanti atteso e necessario, che allinea l’Italia agli standard europei di recupero dei beni e sottrae i cripto asset alla frammentazione della giurisprudenza di merito. Il vero banco di prova per i professionisti del settore e per i magistrati sarà la prassi applicativa: solo un utilizzo coraggioso delle vendite d’urgenza e un coordinamento costante con gli strumenti eurounitari di cooperazione transfrontaliera della e-evidence (regolamento UE 2023/1543 e decreti legislativi n. 215 e 216 del 2025) consentiranno di trasformare queste disposizioni in un presidio efficace contro i circuiti della criminalità economica digitale.





























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