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IA nella PA: la Toscana anticipa tutti, ma ora serve un coordinamento nazionale


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La Toscana vara la prima legge regionale sull’IA e lega innovazione, diritti digitali e servizi pubblici. Il banco di prova sarà il coordinamento con le regole nazionali ed europee

Pubblicato il 18 set 2026

Donato A. Limone

già professore ordinario di informatica giuridica; direttore della Rivista elettronica di diritto, economia, management; esperto di processi di organizzazione e digitalizzazione delle PA



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legge regionale Toscana sull’IA




La legge regionale Toscana sull’IA introduce un primo modello territoriale per collegare intelligenza artificiale, innovazione digitale e cittadinanza digitale, dentro un quadro regolatorio già segnato dal regolamento europeo, dalla legge nazionale e dalle strategie regionali.

Il quadro regolatorio italiano sulla IA: regolamento UE, legge 132/2025, leggi regionali

La normativa sulla IA (regolamento UE 2024/1689) ha innescato in Italia la produzione di altre norme “derivate” a livello nazionale (legge 132/2025 e linee guida sulla IA di Agid) e l’avvio di processi di applicazione delle normative sulla IA nel settore pubblico (amministrazioni centrali, locali e regionali).

Il regolamento UE sulla IA in Italia ha quindi dato vita ad un quadro regolatorio molto composito, non organico, con una normativa regionale in via di formazione, senza un coordinamento con una strategia nazionale sulla IA che non è stata mai definita e messa in opera.

Questo quadro regolatorio aumenterà la ridondanza di norme e regole tecniche che sicuramente creerà problemi nella fase di attuazione delle normative a livello territoriale e locale.

Lo sviluppo della IA in Italia avviene tramite leggi e non anche tramite processi industriali e strategie di mercato: noi siamo abituati ad innovare sulla carta senza considerare il contesto nel quale applicare le stesse regole e senza considerare gli eventuali “danni” da eccessiva regolamentazione: danni organizzativi, gestionali, economici.

Come è necessario che tra normativa europea, nazionale e regionale ci sia il coordinamento necessario per una strategia comune, funzionale, efficace sia pure nelle differenze istituzionali, di politica industriale, di mercati specifici.

Dopo il PNRR nel processo di digitalizzazione della PA le regioni sono chiamate ed impegnate ad operare nella logica degli ecosistemi digitali territoriali.

Sarà nostra cura monitorare lo sviluppo della legislazione regionale sulla IA e delle relative iniziative operative.

In questa sede prenderemo in esame la prima legge regionale sulla IA, approvata dalla regione Toscana “Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla legge regionale 57/2024” (legge regionale 29 luglio 2026, n.15).

Le altre regioni non stanno ferme ma hanno attivato processi di applicazione dei sistemi di IA, centri di sperimentazione in specifici settori, spezzoni di regolamentazione.

Il nostro diario breve sul digitale pubblico si occuperà quindi in modo sistematico della normativa regionale sulla IA perché il futuro concreto ed operativo dei processi innovativi nel settore pubblico sarà determinato proprio dalle Regioni e quindi la strategia nazionale sulla IA dovrà essere costruita in modo particolare sul livello territoriale e locale (Regioni ed enti locali).

Ovviamente in un contesto coordinato e programmato per piani di sviluppo ben definiti, su progetti ben strutturati e su risorse certe e controllate.

Innovazione, cittadinanza digitale, IA

La legislazione regionale toscana n.57/2024 (sulla innovazione digitale nel territorio regionale e sulla cittadinanza digitale) e n.15/2026 (sulla IA) costituisce un utile quadro regolatorio di riferimento perché considera “assieme” innovazione, cittadinanza digitale, IA.

Questo quadro regolatorio costituisce anche la linea guida per la definizione di una strategia regionale sulla IA.

La legge regionale sulla IA n.15/2026 è strettamente correlata con la legge regionale 57/2024 sulla innovazione digitale.

Questa legislazione pone quindi dei “vincoli” normativi e strategici per lo sviluppo dei processi di innovazione, per l’applicazione dei diritti di cittadinanza digitale e dei sistemi di IA ma crea condizioni di sviluppo e cambiamento socio-istituzionale a livello territoriale con la “partecipazione” attiva dei cittadini.

La strategia nazionale sulla IA (quando sarà adottata !?) non potrà fare a meno di considerare e comprendere le linee strategiche adottate dalle Regioni.

Con la legge regionale della Toscana e con le azioni poste in essere dalle altre Regioni (delle quali tratteremo nel nostro “Diario”) finalmente si inizia ad operare con un approccio sistemico ed integrato (come previsto dalla nostra Costituzione e dallo stesso Codice dell’amministrazione digitale – dlgs 82/2005 e sm).

Le Regioni allora hanno un compito importante: legiferare autonomamente ma con intelligenza normativa; definire strategie concrete con riferimento ai propri territori e quindi alle proprie comunità locali ed enti locali.

Regioni ed enti locali costituiscono quindi la intelaiatura “certa” (istituzionale, legislativa e strategica) per lo sviluppo dei processi innovativi sociali, economici, culturali e tecnici.

Dopo il PNRR (concluso non positivamente; ci auguriamo che le valutazioni sugli effetti del Piano siano effettuate in modo corretto, non da burocrati, da esperti veri, in modo trasparente).

Il Governo (attuale e futuro) dovrà adottare una vera strategia concreta superando la logica della burocratizzazione dei processi di innovazione.

Si aprono “spazi” importanti tra Regioni e mercati digitali, tra Regioni e sperimentazioni digitali, tra Regioni e futuro e tra Regioni e Autonomie locali per i processi innovativi e per i servizi digitali ai cittadini.

Stato, Regioni ed enti locali dovranno operare in modo unitario con precise responsabilità concrete ed operative e con grande trasparenza verso il Paese.

Le autorità di cui alla legge 132/2025 devono operare considerando le stesse leggi regionali e le relative strategie oppure assisteremo alla “verticalizzazione” dei diversi poteri stabiliti dalla legislazione europea e nazionale?

Si apre una fase di grande lavoro fra le istituzioni per superare le frammentazioni normative e creare condizioni utili alla formazione di strategie concrete, dinamiche, pesate, trasparenti.

La legge regionale Toscana n. 57/2024 sulla trasformazione digitale e i processi di innovazione

In questa sede mi limiterò ad indicare gli articoli più rilevanti della legge regionale 57/2024 per evidenziare l’organicità di questa legge e come poi collegare a questa legge la legge regionale 15/2026 sulla IA.

La lettura unitaria di queste leggi fornirà elementi significativi per comprendere meglio il quadro regolatorio regionale sulla IA.

La legge regionale 57/2024 disciplina il processo di trasformazione digitale (art. 2): modalità di attuazione, rete telematica regionale, sistema informativo regionale; stabilisce i principi e i criteri guida per le finalità della legge (art. 4), i compiti ed il ruolo della Regione (art. 6).

La legge regionale identifica e regolamenta gli ambiti strategici dell’innovazione digitale in Toscana (art. 7); le azioni per la governance dei dati (art. 9); la promozione della gestione associata e delle unioni degli enti locali per la trasformazione digitale (art. 10); il coordinamento con altri raccordi istituzionali (art. 11); la valorizzazione delle autonomie funzionali (art. 12).

Gli strumenti importanti che stabilisce la legge sono l’Agenda digitale della Toscana (ADT) (art. 14); la rete telematica regionale (art. 17); il sistema informativo regionale (art. 21); i regulatory sandboxes (art. 25).

In particolare, l’art. 8 tratta della Intelligenza artificiale.

Legge regionale toscana n.15/2026 sull’uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale

La legge 15/2026 si occupa di IA con alcune modifiche della legge regionale 57/2024 sulla innovazione digitale.

La legge comprende un preambolo e 15 articoli.

Principi e finalità della legge (art. 1).

La Regione opera per:

a) promuovere un uso e sviluppo responsabile, trasparente ed etico dell’intelligenza artificiale, di seguito denominata “IA”, volto a minimizzare l’impatto energetico e ambientale;

b) informare, sensibilizzare e formare ad un’educazione critica all’IA, intesa come capacità di comprenderne il funzionamento, di valutarne criticamente gli esiti, di coglierne le implicazioni etiche, sociali, lavorative, ambientali e di potere, di conoscere ed esercitare i propri diritti, di scegliere consapevolmente se, quando e come avvalersi dei sistemi di IA, inclusa la facoltà di non avvalersene;

c) orientare la condotta degli utenti informando sui casi d’uso, consentiti e non, dei sistemi di IA, delineare le regole applicative di soluzioni di IA nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità alla normativa europea e nazionale;

d) promuovere le condizioni per la parità di accesso all’uso e alle opportunità offerte dell’IA;

e) diffondere l’uso dell’IA promuovendola nei territori della Toscana diffusa ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

f) favorire lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA, promuovendo la creazione di un ecosistema regionale basato su un approccio antropocentrico;

g) proteggere da un uso acritico e indifferenziato dell’IA e dalle conseguenze pregiudizievoli per i diritti fondamentali della persona;

h) proteggere i bambini e gli adolescenti dalle implicazioni negative sulla loro crescita e formazione, promuovendo la costruzione di competenze e abilità per un uso inclusivo, consapevole e responsabile.

Ambito di applicazione della legge 15/2026

La legge 15/2026 si applica (art. 2)

“a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale; b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione; c) alle aziende e agli altri enti del servizio sanitario regionale (SSR)”.

Per le aziende e gli altri enti del SSR la legge si applica per ciò che concerne il principio della trasparenza e tracciabilità per gli utenti sull’utilizzo di sistemi di IA certificati e validati durante un percorso di cura ed in relazione ai contenuti della formazione.

La legge si applica agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto, pubblico e privato, che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione; tale applicabilità avviene nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle modalità organizzative di ciascuno e previa stipula di una convenzione concordata e sottoscritta nell’ambito della rete telematica regionale Toscana (RTRT) di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009).

Una considerazione di base è necessaria: poiché la legge regionale riguarda gli enti locali è necessario che il contesto organizzativo degli enti sia definito e costruito per accogliere un processo innovativo di grande portata come quello della IA; ciò comporta una revisione radicale di modelli, processi, procedure, servizi, ecc.

Strategia regionale sulla IA e compiti della Giunta

È compito della Giunta delineare periodicamente la strategia regionale sulla IA definendo

a) il modello di governance IA e di organizzazione della Regione mediante indicazioni procedurali e operative, obiettivi e risultati attesi riconducibili all’azione della Regione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della l.r. 57/2024;

b) le risorse da destinare alle università degli studi e ai centri di ricerca per le attività, anche di tipo scientifico, realizzate nell’ambito del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9;

c) i contenuti delle attività formative coerenti con la legge;

d) gli ambiti e le modalità di collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5;

e) le azioni specifiche per i territori della Toscana diffusa ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 11/2025;

f) le sperimentazioni da promuovere nel periodo di riferimento mediante “regulatory sandboxes” ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 57/2024;

g) gli indirizzi per l’accesso, il coordinamento e l’utilizzo di infrastrutture digitali adeguate allo sviluppo e all’uso responsabile dei sistemi di IA, anche attraverso il raccordo con iniziative nazionali ed europee in materia di innovazione digitale, gestione dei dati, capacità di calcolo e IA.

Coordinamento della strategia regionale

  1. La strategia regionale (art.3):

a) è definita in coordinamento e concertazione con le politiche settoriali, nel rispetto degli atti di programmazione regionali e non in conflitto con gli atti di programmazione statali in materia;

b) è redatta dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA, anche coordinandosi con gli organi della RTRT, con il supporto dell’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8, del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9;

c) è elaborata previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;

d) si sviluppa in coerenza con le azioni regionali di cui all’articolo 8 della l.r. 57/2024 e con la promozione regionale delle regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi IA, affidabili e sicure, previste dall’articolo 6, comma 1, lettera i), della medesima l.r. 57/2024.

Linee di intervento regionali per IA, diritti e competenze

La Regione (art. 4) orienta la propria azione in particolare alle seguenti linee di intervento:

a) uso consapevole e tutela dei diritti, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e supporto rivolte alla cittadinanza, ai lavoratori, ai consumatori, agli utenti dei servizi pubblici e ai soggetti interessati dall’utilizzo di sistemi di IA, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi, delle opportunità, delle modalità di esercizio dei diritti e alla prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie;

b) formazione e sviluppo delle competenze, mediante percorsi formativi adattati alle diverse fasce di età e ai diversi contesti educativi, lavorativi e professionali, incluse le scuole di ogni ordine e grado e i centri per l’impiego, le università degli studi, al fine di rafforzare conoscenze, abilità e competenze per un utilizzo critico, sicuro e responsabile dei sistemi di IA e dei servizi digitali;

c) favorire la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione mediante la collaborazione con università degli studi, centri di ricerca, enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9, per lo sviluppo e l’adozione di sistemi innovativi di IA basati su un approccio antropocentrico, capaci di potenziare le capacità delle persone e di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio regionale;

d) promuovere le condizioni per favorire l’attrazione di investimenti, nazionali e internazionali, nel settore dell’IA, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture regionali;

e) tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività, nonché degli interessati coinvolti dall’uso dell’IA mediante le attività dell’Osservatorio sull’IA ai sensi dell’articolo 8, comma 4;

f) mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l’ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall’IA, anche nell’ottica di uso informato e critico di questi sistemi, con particolare riferimento alle categorie di soggetti vulnerabili;

g) favorire l’uso equilibrato dei tempi di connessione e di disconnessione con particolare riferimento alla promozione del benessere psicofisico, integrità cognitiva nei luoghi di lavoro;

h) favorire l’uso equilibrato di tempi di connessione e di disconnessione per lo sviluppo di capacità creative, relazionali e organizzative con particolare riferimento ai minori di età;

i) favorire lo sviluppo, l’adozione e la sperimentazione consapevoli e responsabili di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana.

La Regione può avvalersi della collaborazione delle università degli studi e dei centri di ricerca presenti in Toscana per la specificazione degli ambiti delle linee di intervento di cui al comma 1, e monitora la salvaguardia dei principi della legge in tutto il territorio regionale.

Nell’attuazione degli interventi la Regione si avvale dei soggetti di cui all’articolo 5 e assicura particolare attenzione alle persone vulnerabili e alla riduzione dei divari digitali e di genere.

La Regione (art. 5) promuove l’utilizzo dei centri di facilitazione digitale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 57/2024 in sinergia con le reti dei centri per l’impiego anche per le seguenti attività:

a) attività di formazione all’uso corretto dei sistemi di IA;

b) migliorare il livello di conoscenza e fruizione dei servizi online della pubblica amministrazione;

c) la ricezione e la gestione delle segnalazioni degli utenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della presente legge.

La Regione indirizza altresì verso l’utilizzo degli sportelli delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) per la tutela e l’orientamento della cittadinanza all’uso corretto dei sistemi di IA.

I centri per l’impiego orientano i lavoratori verso percorsi formativi per l’apprendimento all’uso dei sistemi IA e per la loro riqualificazione al fine di promuovere una adeguata collocazione o ricollocazione lavorativa rispetto all’introduzione della IA negli ambienti di lavoro.

La Regione conforma alla presente legge i bandi per le agenzie formative ed i formatori accreditati per la formazione erogata con i contributi regionali.

I responsabili della transizione digitale degli enti di cui all’articolo 2 collaborano con la Regione per l’attuazione della legge nelle proprie amministrazioni anche mediante la rete regionale dei responsabili per la transizione digitale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 57/2024.

La Regione può avvalersi della collaborazione del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 per l’implementazione delle azioni della legge.

L’art. 6 della legge regionale promuove tutte le attività finalizzate alla istruzione, all’orientamento, alla formazione in materia di IA.

Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA

La legge regionale approva (art. 7) la Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA.

La Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA enuncia in forma sintetica e accessibile, negli ambiti di applicazione della legge e nel rispetto della l. 132/2025, i diritti delle persone nei loro rapporti con i sistemi di IA, tra i quali:

a) essere informati in modo chiaro e preventivo sull’utilizzo di un sistema di IA;

b) decisione amministrativa non esclusivamente automatizzata;

c) spiegazione comprensibile della logica del sistema di IA utilizzato;

d) reclamo e riesame, anche con intervento umano, ove previsti dalla normativa in vigore, mediante le procedure di cui all’articolo 8, comma 4;

e) protezione dei dati personali.

La Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA è pubblicata sul portale istituzionale della Regione, diffusa presso i centri di facilitazione digitale e gli sportelli dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5 e tradotta nelle principali lingue parlate sul territorio regionale.

La Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA è approvata entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

Osservatorio sull’IA, Centro di competenza e linee guida

È istituito l’Osservatorio sull’IA (art. 7) con i seguenti compiti:

a) formula indirizzi per le linee guida di cui all’articolo 15 bis della l.r. 57/2024 e ne propone aggiornamenti;

b) riceve ed esamina le segnalazioni degli utenti sul rispetto in Toscana dei diritti connessi all’uso dell’IA;

c) collabora con organismi, nazionali ed europei, in materia di governance dell’IA;

d) monitora l’attuazione della presente legge, con il supporto dell’Ufficio regionale di statistica che può avvalersi anche dell’Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET);

e) si coordina, per gli adempimenti di competenza comune, con la RTRT.

L’Osservatorio si avvale della collaborazione con i responsabili della transizione digitale degli enti di cui all’articolo 2, dei settori competenti dell’amministrazione regionale e del supporto tecnico scientifico del Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9.

Questo Centro promuove lo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricerca interdisciplinare su IA con applicazioni agli ambiti della legge 15/2026;

b) supporto ed indirizzo scientifico nella definizione dei contenuti dei percorsi di istruzione, orientamento e formazione previsti dall’articolo 6;

c) valutazioni su sperimentazioni di applicazioni di IA;

d) divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza;

e) supporto alle strutture competenti per l’attuazione della legge 15/2026.

L’art. 11 della legge riporta le modifiche all’articolo 8 della l.r. 57/2024 in materia di IA.

Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 57/2024 è aggiunta la seguente: “ d bis) opera per la qualità, interoperabilità e autonomia tecnologica, promuovendo soluzioni digitali interoperabili, sicure e sostenibili, fondate sulla portabilità dei dati, sull’adozione di standard aperti e sull’integrazione tra sistemi e piattaforme diverse, anche al fine di favorire la cooperazione tra enti, l’efficienza della spesa pubblica, l’accesso a infrastrutture digitali adeguate e l’autonomia tecnologica del sistema regionale; ”;

  1. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 57/2024 è aggiunta la seguente: “ d ter) promuove un’adozione dell’intelligenza artificiale che abbia come obiettivo il miglioramento del benessere collettivo e dei servizi pubblici grazie all’efficientamento dei processi e dei servizi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia. ”.

L’art. 12 della legge 15/2026 introduce l’art. 15 bis nella legge regionale 57/2024 che riportiamo perché stabilisce linee guida sulla IA.

“ Art. 15 bis – Linee guida sull’IA

  1. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida nazionali, elabora linee guida sull’uso dell’IA secondo i principi della legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024).
  2. Le linee guida possono contenere parti semplificate per l’orientamento degli utenti residenti all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale secondo i principi della l.r. 15/2026.
  3. La Giunta regionale approva le linee guida nel rispetto degli indirizzi dell’Osservatorio sull’IA di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2026.

Le linee guida sono:

a) elaborate mediante attività di collaborazione e confronto con i portatori di interesse, le università degli studi e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana ed il Centro di competenza regionale sull’IA di cui all’articolo 9 della l.r. 15/2026 e previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;

b) aggiornate periodicamente;

c) diffuse in modo capillare in formato elettronico ed anche in forma semplificata per raggiungere il maggior numero di residenti anche non utenti dei sistemi di intelligenza artificiale nelle parti di cui al comma 2.

  1. Le linee guida elaborate ai sensi del comma 3:

a) forniscono indirizzi agli enti di cui all’articolo 2 della l.r. 15/2026 sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) costituiscono supporto per l’elaborazione di strumenti di autoregolazione dell’uso dell’intelligenza artificiale da parte di operatori privati con sede in Toscana e, in particolare, per l’adozione consapevole e responsabile di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana;

c) si coordinano con la Carta toscana dei diritti digitali nell’era dell’IA di cui all’articolo 7 della l.r. 15/2026;

d) possono contenere orientamenti a supporto della adozione della intelligenza artificiale da parte di soggetti, pubblici e privati, in Toscana anche nel contesto degli incontri degli operatori del settore per lo sviluppo di soluzioni innovative (“hackathon” civici) e per la promozione di un “procurement” pubblico in linea con le strategie europee e nazionali. ”

La novità di definire strategie innovative con la partecipazione di istituzioni, organizzazioni pubbliche e cittadini

Abbiamo inteso riportare (in sintesi) considerazioni e testi delle leggi regionali 57/2024 e 15/2026 della Toscana per richiamare l’attenzione su questa prima legge regionale in Italia in materia di IA.

Abbiamo sottolineato l’importanza di queste normative che obbligano ad una visione integrata e sistemica del quadro regolatorio della IA in merito all’attuazione della normativa in un territorio della nostra Repubblica.

Ci sono molti elementi interessanti come approcciare il tema a livello territoriale e locale; come definire una strategia sulla IA a livello territoriale; come “governare” l’IA; come definire linee di intervento regionale; la istituzione della Carta dei diritti digitali nell’era della IA; la istituzione di un osservatorio sulla IA; come utilizzare linee guida sulla IA.

Richiamiamo inoltre l’attenzione sul rischio di approvare leggi regionali sulla IA oltre quanto già stabilito dal Regolamento UE e dalla legge italiana 132/2025, aumentando le regole nel settore, che richiede pertanto una azione di coordinamento e monitoraggio molto forte ed attenta a livello nazionale.

Ma crediamo che le Regioni e le autonomie locali possono contribuire a colmare il vuoto di una mancata e vera strategia nazionale sulla IA.

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