È oggi frequente l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per ottenere risposte a carattere legale, per svolgere ricerche o redigere documenti finalizzati al deposito di titoli (brevettuali o di altro genere), per intrattenere conversazioni su questioni emotive, e più in generale per svolgere attività tradizionalmente riservate a professionisti abilitati.
La domanda che si pone con crescente urgenza è se tutto questo sia giuridicamente lecito, entro quale perimetro, e chi possa essere chiamato a rispondere nel caso in cui l’uso dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale in queste specifiche aree provochi danni o comunque costituisca illecito.
Indice degli argomenti
Professioni riservate e tutela dell’affidamento pubblico
La premessa è che l’ordinamento giuridico italiano, come quelli di tutti i Paesi europei di tradizione continentale, riserva talune attività ritenute particolarmente sensibili esclusivamente a soggetti in possesso di specifiche qualifiche, iscritti ad albi professionali e soggetti a vigilanza da parte di enti pubblici non economici autonomi (gli Ordini). La riserva non è un privilegio corporativo, ma risponde piuttosto ad una logica di tutela dell’affidamento pubblico e della salute, dell’incolumità e degli interessi patrimoniali dei destinatari della prestazione. In questo senso la Corte Costituzionale si è pronunciata diverse volte, affermando che “La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico […] finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” (tra le tante, v. Corte cost. n. 405/2005). L’esercizio abusivo di professioni protette è, in Italia, fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 c.p., il quale sanziona chiunque svolga atti propri di una professione per l’esercizio della quale è richiesta una speciale abilitazione.
Sul piano del diritto dell’Unione Europea, la Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ammette le restrizioni all’accesso alle professioni proprio in presenza di ragioni imperative di interesse generale, tra cui la tutela della pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Si sottolinee inoltre che le professioni cd. liberali sono caratterizzate dall’essere praticate in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell’interesse dei clienti e del pubblico.
Atti propri della professione: avvocati, consulenti e psicologi
È importante – ma non agevole – definire il perimetro degli “atti propri” della professione, che delimita la riserva, lasciando invece liberi atti di tipo diverso. Per quanto riguarda gli avvocati, la legge professionale forense — l. 31 dicembre 2012, n. 247 — all’art. 2 riserva agli avvocati iscritti all’albo l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio. Tutto ciò che attiene al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria è riservato, con le eccezioni tassative previste dalla legge per alcune categorie.
Lo stesso art. 2, comma 6, l. 247/2012 afferma che «sono ammesse le attività di consulenza legale» anche da parte di soggetti non iscritti, purché non si configuri esercizio della professione in modo sistematico e prevalente. Per i consulenti brevetti e marchi la riserva riguarda la rappresentanza davanti agli Uffici di registrazione per il deposito e la gestione delle domande di brevetto, marchio e altri titoli di proprietà industriale, nonché la consulenza tecnico-giuridica connessa a questi procedimenti amministrativi. Anche nel mondo delle professioni legate al sostegno ed all’analisi psicologica vi sono riserve: la l. 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la professione di psicologo e riserva l’uso del titolo e l’esercizio delle relative attività agli iscritti all’albo. L’art. 1 descrive l’oggetto della professione come l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico.
Dall’analisi delle normative applicabili emerge la conferma delle ragioni sottostanti alle riserve. Si tratta di fornire agli utenti e al pubblico in generale adeguate garanzie di competenza, che siano verificate tramite esami, soggette a vigilanza ordinistica, assistite da polizza assicurativa, e nel vincolo al segreto professionale.
L’intelligenza artificiale generativa nelle attività riservate
L’irruzione dell’intelligenza artificiale non ha risparmiato il mondo delle professioni. I grandi modelli linguistici di uso generale — ChatGPT, Claude, Gemini e simili — sono infatti progettati per rispondere a qualsiasi domanda in linguaggio naturale, con coerenza e fluidità. Hanno quindi grandi capacità di interlocuzione anche in contesti legali, tecnici o psicologici, che appaiono particolarmente persuasivi all’utenza meno competente e meno avveduta (oppure anche – come vedremo – con meno scrupoli). Succede ormai di regola che l’intelligenza artificiale venga utilizzata per realizzare contenuti propri delle professioni riservate, in modo tale che la stessa intelligenza artificiale si proponga di fatto come sostituto del professionista abilitato.
L’AI generativa fornisce correntemente pareri legali su controversie specifiche, in cui perviene a vere e proprie conclusioni e fornisce consigli, predispone bozze di lettere di diffida o di atti giudiziali, valuta documenti ai fini di operazioni societarie, e così via. Nel settore brevettuale l’AI è in grado di predisporre documenti che possono essere utilizzati nel contesto ed al fine della registrazione di titoli brevettuali o di altro genere. In ambito psicologico l’AI può sostenere conversazioni, somministrare tecniche di gestione dell’ansia, accompagnare persone con consigli di carattere emotivo.
La domanda che comincia a porsi è se tutto questo sia lecito, eventualmente entro quale perimetro, e chi possa essere ritenuto responsabile in caso di danno o di violazione di norme di legge.
Disclaimer, clausole e natura sostanziale del contenuto generato
I provider che forniscono sistemi di intelligenza artificiale tendono a risolvere il problema in due modi: 1) inserendo clausole di esclusione della responsabilità nei termini di servizio, e 2) corredando ogni contenuto con un disclaimer diretto ad avvisare l’utente che le risposte del sistema non costituiscono consulenza professionale. Il 29 ottobre 2025 OpenAI ha fatto un passo ulteriore, aggiornando la propria politica d’uso per vietare espressamente l’utilizzo di ChatGPT per fornire consulenza legale in assenza di supervisione da parte di un professionista abilitato. Questa iniziativa, pur significativa, è maturata recentemente; in precedenza il sistema è stato attivamente promosso con campagne comunicative in cui lo si presentava come capace di superare l’esame di abilitazione forense statunitense. Inoltre, è interessante notare che la clausola vieta di fornire una consulenza legale non monitorata, ma non proibisce l’uso del contenuto generato dal sistema di intelligenza artificiale direttamente da parte dell’utente senza il ricorso alla supervisione di un professionista (l’utente quindi può avvalersi del contenuto, ovviamente a proprio rischio e pericolo).
Si potrebbe tuttavia sostenere che né le clausole contrattuali ora citate né un disclaimer possono trasformare la natura sostanziale di ciò che viene prodotto dal sistema di intelligenza artificiale. Se questo analizza i fatti descritti da un utente, li inquadra in fattispecie giuridiche specifiche, indica le possibilità di successo di un’azione legale e suggerisce come procedere, ha prodotto un parere legale — indipendentemente da ciò che dice la clausola contrattuale o la nota a margine del contenuto.
Lo stesso vale per il sostegno psicologico: se il sistema instaura una relazione continuativa di ascolto, guida il soggetto nell’interpretazione di propri stati emotivi, suggerisce comportamenti e reazioni, sta di fatto esercitando una funzione psicologica riservata.
Il caso Nippon Life v. OpenAI
Esiste oggi un interessante precedente giurisprudenziale negli Stati Uniti che affronta la questione del disclaimer e della sua valenza ai fini dell’esclusione della responsabilità del provider. Si tratta del caso Nippon Life v. OpenAI, iniziato 4 marzo 2026 dalla assicurazione Nippon Life Insurance Company of America, che ha convenuto OpenAI Foundation e OpenAI Group PBC innanzi al U.S. District Court for the Northern District of Illinois. Secondo la contestazione, ChatGPT ha commesso “tortious interference” con un contratto già definito, abuso del processo giudiziario nonché esercizio abusivo della professione forense. Il processo riguarda le condotte di una cliente della Nippon, Graciela Dela Torre, che nel gennaio 2024 aveva raggiunto una transazione con l’assicurazione in una causa per invalidità di lunga durata. Successivamente la signora Dela Torre aveva realizzato di non essere soddisfatta della transazione ed aveva avuto il sospetto di essere stata malconsigliata dal proprio avvocato.
Aveva quindi caricato la corrispondenza scambiata con l’avvocato in questione su ChatGPT, chiedendo un parere. Il chatbot aveva confermato che l’assistenza legale non era adeguata, con la conseguenza che la signora Dela Torre aveva revocato il mandato al legale. In seguito, con l’assistenza di ChatGPT la signora aveva plurime volte contestato la transazione, presentando decine di istanze che i tribunali avevano ritenuto prive di qualsiasi fondamento giuridico. All’esito di questa vicenda Nippon decideva di agire in giudizio, non contro la propria cliente ma contro ChatGPT. Il problema più interessante posto dalla Nippon ed oggetto di causa non riguarda le allucinazioni (in cui pure ChatGPT era incorsa) ma piuttosto la liceità del sistema di progettazione dell’AI.
Secondo la tesi di Nippon, OpenAI ha costruito un sistema di per sé illecito, in quanto privo di una “refusal architecture”, ovvero di meccanismi che impediscano di attraversare la soglia tra informazione legale e consulenza legale personalizzata. Il fatto che successivamente OpenAI abbia emendato la propria politica d’uso per vietare agli utenti di ottenere consulenza legale tramite la piattaforma confermerebbe la scorrettezza dell’impianto progettuale da un lato, e dall’altro lato anche che tale scorrettezza avrebbe potuto quantomeno essere limitata o mitigata con l’adozione di misure (fra cui quelle contrattuali e informative).
Per chiarire, la tesi di Nippon e dei suoi legali è che un conto è dare all’utente informazioni di carattere legale; un conto è fornire una vera e propria conclusione giuridica personalizzata sulla situazione specifica di un determinato utente. Quest’ultima operazione potrebbe costituire esercizio non autorizzato della professione forense.
Ancora più insidiosa è la chat di tipo psicologico, dove i toni e i contenuti non sono solo personalizzati, ma anche mirati a mantenere l’utente ingaggiato (con la proposizione costante di domande finali, di approfondimento e dal tono molto personale), oltre che a rinforzare, legittimare e consolidare le sensazioni espresse dall’utente stesso.
Il rischio del rubber stamping per i professionisti abilitati
Quanto precede non è l’unico punto di criticità: va anche considerato l’effetto competitivo sui professionisti abilitati dell’offerta di questo tipo di consulenza “a basso prezzo” da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.
Già sta avvenendo in modo esponenziale che clienti (anche aziende di dimensioni notevoli) si presentino da professionisti (per esempio consulenti brevettuali) con documenti interamente generati dall’intelligenza artificiale — analisi di anteriorità, rivendicazioni di brevetto, memorie descrittive, relazioni tecniche — chiedendo al professionista di apporre la propria firma e il proprio numero di iscrizione all’albo, in cambio di un compenso ridottissimo, sostanzialmente simbolico.
Il meccanismo costituisce una chiara violazione delle regole deontologiche tanto che in ambito anglosassone ha una denominazione precisa, ossia il “rubber stamping”. Il problema è la pressione posta sui professionisti dalla competizione con i sistemi di intelligenza artificiale, così che talora non sia possibile opporre un rifiuto.
La conseguenza sarebbe la perdita del cliente, a favore di altri concorrenti più compiacenti. Per evitare questo esito, si potrebbe essere spinti a violare le regole deontologiche anche accettando il ruolo dimidiato di puri presentatori formali di contenuti generati dall’AI.
Trasparenza, limiti dei sistemi e tutela degli utenti
Al fine di contrastare e contenere questi rischi appare necessario intervenire con maggior rigore sotto alcuni profili. In primo luogo, rafforzando gli obblighi di trasparenza, con adeguati sistemi di controllo ed enforcement. In secondo luogo, si dovrebbe fare in modo che i sistemi di intelligenza artificiale non possano fornire contenuti di tipo riservato. Quindi sì ad informazioni legali di carattere generale (possibilmente non allucinate, ma comunque con adeguato disclaimer relativamente alla necessità di effettuare verifiche); no a pareri legali personalizzati. Sì a ricerche e attività preliminari di orientamento in relazione a registrazioni di titoli; ma no alla sostituzione del consulente, ridotto a mero presentatore di domande etero-realizzate.
Estrema cautela dovrebbe poi essere prestata nel settore psicologico, dove già si sono avuti casi (sempre negli Stati Uniti) dove minori hanno assunto scelte estreme, con la possibile facilitazione dell’AI. Il caso più noto è quello di Sewell Setzer III, un quattordicenne della Florida che nel febbraio 2024 si è tolto la vita dopo mesi di interazioni intensive con un chatbot della piattaforma Character.AI, che aveva assunto le sembianze di un personaggio romantico. Per mitigare questi rischi si dovrebbe intervenire in modo incisivo a livello di architettura dei sistemi di AI, ai quali deve essere impedito di presentarsi all’utente replicando i meccanismi della relazione terapeutica che, si sa, è particolarmente delicata (attraverso l’applicazione dei metodi dell’ascolto, della validazione emotiva, della dipendenza, della intimità simulata); in particolare si devono introdurre cautele dirette ad impedire, in particolare ai minori non supervisionati, interazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo psicologico; si devono prevedere informazioni molto chiare ed adeguatamente evidenziate circa i limiti dell’interazione con il sistema, invitando a rivolgersi a specialisti; si deve implementare un sistema di supervisione che individui segnali di allerta e proponga azioni concrete (come il coinvolgimento di esperti, o l’informazione ai genitori, etc.).












