Nell’attuale contesto di massivo impiego dell’ IA l’adempimento del dovere di solidarietà digitale costituisce il presupposto per garantire tutela anche alle persone con disabilità. La configurazione di un “cyber-biodiritto” si rende necessaria per salvaguardare in specie la posizione di chi versa in condizione di particolare vulnerabilità .
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Cyber-biodiritto e persone con disabilità nel quadro normativo
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI ACT) e la legge n. 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) si pongono, almeno per quanto qui interessa, su di una linea di convergenza, rinsaldata espressamente sul piano positivo dall’ art. 1 della legge, che al secondo comma impone di interpretare e applicare le disposizioni in essa contenute «conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».
Col Regolamento, infatti, si è inteso approntare un quadro normativo volto ad impedire che l’impiego dell’IA possa ledere le condizioni di vulnerabilità o comunque produrre effetti discriminatori; e fondamentale, in questo senso, è il Considerando n. 80, che sancisce come si debba «tenere pienamente conto delle […] dignità e diversità intrinseche» delle persone con disabilità.
Dalla lettura combinata del Regolamento europeo e della legge n. 132/2025, insomma, si evince l’intento di fissare le condizioni per assicurare l’inclusione delle persone con disabilità anche in un contesto ove pervasivo sia l’utilizzo di nuove tecnologie, in linea, peraltro, con le «Priorità» 2 (Accesso e accessibilità) e 5 (Promozione delle nuove tecnologie) della Carta di Solfagnano, sottoscritta dai Ministri del G7 per le politiche relative alle persone con disabilità e all’inclusione il 16 ottobre 2024[1], ed anche con la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, che prevede l’impegno a «perseguire una trasformazione digitale che non lasci indietro nessuno» e sia volta ad «includere […] le persone con disabilità» [art.
2, lett. b), del Capitolo II (Solidarietà e inclusione)], così come a «limitare lo sfruttamento delle vulnerabilità» [artt. 12-15, lett. f), del Capitolo IV (Partecipazione allo spazio pubblico digitale)][2].
Ora, presupposto per raggiungere tale obiettivo di inclusione artificiale, appunto perché realizzata tramite il corretto e utile impiego di strumenti di IA, pare essere l’adempimento di quello che, considerata la materia, si potrebbe definire dovere di solidarietà digitale, un dovere generalizzato che, agevolmente, almeno per quanto concerne l’ordinamento interno, può radicarsi negli artt. 2 e 3 della Costituzione[3]; del resto, il cuore della tutela costituzionale delle persone con disabilità è proprio la garanzia del “meta-diritto” alla socializzazione[4].
Il punto è che ci avviciniamo sempre più velocemente all’ “ultima frontiera”; anzi, a onor del vero, viviamo già nell’era in cui le conoscenze tecnologiche sono così avanzate che l’ambizione umana pare non avere confini: arriva a lambire l’immortalità, a considerare sul serio di poter «trasformare Homo sapiens in Homo Deus»[5].
La peculiarità di possibili impieghi dell’intelligenza artificiale, del resto, sta nel fatto che potrebbero incidere su quanto qualifica la nostra umanità (o quantomeno ciò che noi riteniamo tale).
Non siamo di fronte, cioè, ad un mero ausilio che “all’esterno di noi” in qualche modo potenzia le nostre capacità come un qualsiasi strumento, di cui l’uomo nel corso della storia si è via via dotato a partire dall’utensile più rudimentale fino all’apparecchiatura più raffinata. Ci stiamo confrontando, in realtà, con una tecnologia potenzialmente idonea ad impattare su quanto noi s’intende per “umano”, già adesso capace, grazie alla sua «potenza cibernetica», di sostituire «l’autonomia» (dell’uomo) con «l’automazione» (della macchina), determinando preoccupanti conseguenze sul contenuto e la sostanza delle libertà fondamentali[6].
I tentativi di regolazione dell’intelligenza artificiale sia a livello interno sia a livello eurouniario, quindi, sono da considerarsi interventi normativi ascrivibili al biodiritto, che, pur nella «persistenza di un pluralismo valoriale per questioni eticamente sensibili e ancora divisive» tra i singoli Stati, costituiscono comunque un esempio di quella che è stata definita «collaborazione di tipo verticale»[7]. E non è un caso che la legge n. 132/2025 ed il Regolamento europeo facciano riferimento ad una prospettiva «antropocentrica»[8]: emerge qui la consapevolezza da parte del legislatore circa il rischio di perdita della nostra umanità o comunque di una “contaminazione” della stessa in misura tale da non renderla più riconoscibile, da non renderci più riconoscibili quali esseri umani.
Nell’attuale contesto, pertanto, il «diritto non può starsene come un curioso spettatore, né delegare ad altre potenze la guida degli uomini. I tempi esigono una presa di posizione»[9].
Di qui la necessità di un “cyber-biodiritto”, proprio perché la «tecnologia è sempre più integrata con la vita della persona e questa integrazione non è realisticamente arrestabile, né dall’altra parte ciò sarebbe auspicabile, visto il valore altissimo per la stessa qualità della vita che alcune nuove scoperte hanno»[10]. Il problema di fondo resta questo: non tutto ciò che è tecnicamente possibile è consentito o è opportuno realizzare, come, del resto, il progresso della scienza medica testimonia quotidianamente.
AI e disabilità tra inclusione e trasformazione
Tutto ciò è evidente in specie nei casi estremi[11]; non sono certamente l’impiego dell’intelligenza artificiale per facilitare la mobilità urbana[12], i sistemi di domotica o il cosiddetto “bastone intelligente” per le persone non vedenti[13] a costringerci ad interrogarci su tali questioni capitali. Questi sono esempi di supporto senza dubbio virtuoso, assicurato grazie all’intelligenza artificiale, così come lo sono anche i suoi possibili impieghi in ambito scolastico o lavorativo. In forza della sua «capacità di personalizzare» l’intervento educativo l’IA può operare non solo come «supporto», ma come «un vero promotore di inclusione».
In realtà, «in piena coerenza» con il decreto legislativo n. 62/2024 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), sono oggi disponibili tecnologie che «consentono alla persona con disabilità di esprimersi con il proprio funzionamento e partecipare attivamente al processo di co‐progettazione, valorizzandone il suo ruolo di protagonista nella costruzione del proprio progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato»[14].
Anzi, proprio di recente la Corte costituzionale ha affermato come le nuove tecnologie debbano essere poste al servizio delle vulnerabilità (nel caso di specie per favorire la partecipazione democratica delle persone con disabilità)[15], atteso che «la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività»[16].
Casi estremi e limiti dell’intervento tecnologico
Sono allora altre le ipotesi da prendere in considerazione, ovverosia quelle che reclamano tutela dal biodiritto poiché in esse la «cura della salute dell’essere umano» si pone come problema proprio a cagione del «progresso scientifico e tecnologico»[17].
Pensiamo ad una persona con una disabilità mentale grave dovuta al decorso di una malattia degenerativa. Se fosse possibile con un sistema di intelligenza artificiale potenziare enormemente le sue capacità cognitive, sarebbe forse lecito pensare che grazie alla tecnologia si stia in qualche modo restituendo questa persona a sé stessa.
Pensiamo, invece, al caso di una persona nata con una grave disabilità mentale. Se trovasse anche qui applicazione quella stessa ipotetica tecnologia, sarebbe (senza meno) doveroso interrogarsi sul senso profondo di questo tipo di intervento. Non che la questione non si ponga affatto nella prima ipotesi, ma in questa seconda è indubbiamente ancor più evidente. Nel caso allora della persona nata con grave disabilità mentale la quaestio è così articolata: l’ausilio tecnologico è funzionale a “guarire” questa persona o è volta a “trasformarla” in un’altra persona che non è e non è mai stata o, peggio, in qualcos’altro che non è, né è mai stata?
Soprattutto, una persona con disabilità è da considerarsi una persona “malata da guarire”? O è una persona che si trova semplicemente in una delle (tante) «condizioni personali», cui fa riferimento l’articolo 3 della Costituzione? In questo caso l’impiego dell’intelligenza artificiale è veramente diretto al servizio delle vulnerabilità? Con il suo utilizzo si intende facilitare l’inclusione, la partecipazione al consesso sociale di questa persona con disabilità o s’intende uniformarla ad uno standard di umanità indispensabile per essere riconosciuta come persona umana?
Sindrome di Down e confini del cyber-biodiritto
Provo a spiegarmi meglio.
Com’è noto la Sindrome di Down o Trisomia 21 è una particolare condizione genetica caratterizzata dalla presenza di un terzo cromosoma nella coppia n. 21. Questo cromosoma “aggiuntivo” provoca, tra l’altro, una disabilità intellettiva variabile da persona a persona e dei tipici tratti somatici che in passato hanno indotto ad usare l’orrendo termine “mongoloide” per riferirsi appunto alle persone con Sindrome di Down; un termine purtroppo usato ancor’oggi in senso dispregiativo che nell’offendere queste persone offende altresì le valorose genti della Mongolia[18].
Sono stati fatti studi diretti a “silenziare” il terzo cromosoma della coppia n. 21 (il cromosoma in più), onde tentare almeno di “arginare” le conseguenze “negative” che la sua presenza nel codice genetico determina[19].
La Sindrome di Down, però, pur con tutti i problemi che comporta, in primis a chi vive questa condizione, non è una malattia, ma è appunto una “condizione umana”, una delle «condizioni personali» in relazione alle quali l’art. 3 Cost. sancisce il divieto di discriminazione[20].
Ammettiamo, per ipotesi, che sia effettivamente possibile azzerare gli effetti prodotti dalla presenza del cromosoma in più. Non possiamo sottrarci, allora, dal riflettere su quale sia il senso di un intervento di questo tipo. Si tratta di provare a “guarire” una persona con la Sindrome di Down? Si tratta di aiutare questo essere umano a stare oggettivamente meglio o lo stiamo “trasformando” in un’altra persona che non è? Soprattutto, (ancora una volta) se la Sindrome di Down non è una “malattia”, chi vive questa condizione necessita di essere “guarito”?
Tutti gli interrogativi sopra formulati hanno una caratura bioetica e, per quel che qui più interessa, biogiuridica[21] così densa da far «tremar le vene e i polsi»[22].
Ed è proprio l’incessante accelerazione nelle conoscenze tecnico-scientifiche a far sorgere problemi di tale portata, ad imporci di raccogliere la «sfida […] di trovare nello strumentario del diritto soluzioni che fungano da mezzo di gestione delle complessità prodotte dagli avanzamenti tecnologici e che siano capaci di bilanciare le esigenze di tutela delle persone, l’innovazione, la cura e la ricerca, evitando che i diritti dei più deboli restino alla mercé di un determinismo tecnologico, che classificherebbe come lecito tutto ciò che è praticamente possibile»[23].
Qual è il discrimine tra, da un lato, aiutare, sostenere, includere e, dall’altro, trasformare, assimilare, non accettare le diversità?
Il biodiritto serve appunto a fissare positivamente un confine, a imporre cioè un limite al dominio della tecnica e il “cyber-biodiritto” nel contesto attuale, che tende sempre più ad adattarsi all’agere, proprio dell’intelligenza artificiale, e a marginalizzare l’intelligere, che qualifica autenticamente gli esseri umani[24], è chiamato, in particolare, a salvaguardare i confini dell’ “umano”, dato che «le delicate questioni che si affacciano nell’era del post-umano […] già vengono all’attenzione del giurista per l’erompere di robot potenzialmente capaci di assumere decisioni autonome e di interagire con terzi»[25]. In fondo, la «grande sfida» delle scienze umane oggi consiste proprio nella «ricostruzione e rielaborazione dell’umano»[26].
Persone con disabilità, partecipazione e tutela delle diversità
Sciogliere questi nodi è certamente impresa titanica.
Per quanto concerne la posizione delle persone con disabilità un punto ragionevole d’avvio nell’approcciarsi a tali questioni potrebbe consistere nel far riferimento al canone ispiratore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009), espresso nell’adagio «nothing about us, without us», che sancisce la doverosità del coinvolgimento dei diretti interessati nelle scelte che li riguardano e che vede una sua significativa declinazione nel paradigma dell’«autonomia protetta» approfondito e valorizzato in dottrina[27].
Del resto, il Regolamento europeo stesso promuove un modello regolatorio improntato ad un metodo di tipo partecipativo. Si pensi, ad esempio, agli articoli 56 (Codici di buone pratiche)[28], 57 (Spazi di sperimentazione normativa per l’IA)[29], 62 (Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up)[30] e 67 (Forum consultivo)[31].
Resta il fatto che, come messo in luce anche dalla stessa Corte costituzionale, le persone con disabilità «non costituiscono un gruppo omogeneo»[32]; e di questo è consapevole anche il legislatore eurounitario: basti qui richiamare ancora una volta il tenore testuale del Considerando n. 80 del Regolamento laddove prevede che occorre «tenere pienamente conto delle loro dignità e diversità intrinseche».
Il punto è che è l’umanità stessa a non essere un “gruppo omogeneo”; quindi anche le persone con disabilità partecipano di questa peculiare natura che connota l’intero genere umano, che in quanto tale ha appunto dentro di sé tante species. Con ciò, ovviamente, fermo che nemmeno «il concetto di “popolo”» va inteso «in un senso etnico»[33], non si intende certo far riferimento ad inesistenti, fantomatiche, differenti “razze”. In proposito, basti por mente al noto aneddoto di einsteiniana memoria, per cui il grande scienziato nel 1933, al momento del suo ingresso negli Stati Uniti d’America, quale “razza” di appartenenza avrebbe indicato quella “umana”, l’unica di cui avesse conoscenza.
Semmai, si vuole sottolineare come il genere umano sia al suo interno ricco di diversità, che, come tali, vanno riconosciute e valorizzate, dato che «più noi ci rendiamo conto che le differenze sono importanti, per quel che richiamano in termini anche valoriali di rispetto e di importanza della persona, più la società in qualche modo diventa per così dire più umana»[34].
Le persone con disabilità, «la più grande minoranza che esiste al mondo»[35], a pieno titolo (purtroppo non è pleonastico ribadirlo), così come sono, proprio in quanto esseri umani, appartengono a questo “gruppo non omogeneo” che è l’umanità; insomma, la realtà è che siamo tutti diversi e «abbiamo tutti diritto a conservare la nostra diversità, la nostra identità»[36]: è lo stesso principio di eguaglianza ad esigere «che a diversità di situazioni corrisponda diversità di trattamento»[37].
Eguaglianza sostanziale e solidarietà digitale
Ora, riuscire a far convivere le diversità è l’obiettivo di un percorso certamente non semplice, ma da intraprendere inesorabilmente[38]: le principali coordinate costituzionali in questo senso si possono rinvenire senz’altro nei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e nel divieto di discriminazioni in ragione di condizioni personali e sociali, sancito nell’art. 3 Cost., che, come noto, impone altresì la rimozione degli ostacoli che «di fatto» limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini: in fondo, l’«aspirazione dell’eguaglianza sostanziale è proprio quella di favorire» chi versa in una qualche condizione di vulnerabilità, «che di fatto ne impedisce il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione alla vita comunitaria»[39].
Del resto, il programma costituzionale repubblicano vede la realizzazione della «pari dignità sociale» come funzionale al «pieno sviluppo della persona umana»[40], atteso che la prima implica che lo Stato si attrezzi per «operare contro la miseria e contro la ignoranza e contro il delitto e contro gli altri mali che degradano la dignità sociale dei cittadini»[41].
Se, allora, il principio personalista innerva l’intera trama del tessuto costituzionale, non c’è ragione costituzionale, appunto, per cui da tutto ciò alcune persone vengano escluse, soprattutto nell’attuale contesto, ove si dà (e sempre più si darà) applicazione ad una tecnologia così pervasiva, quale è l’intelligenza artificiale, che si mostra anzi così potenzialmente incisiva su quello che ad oggi intendiamo ancora per “umanità”.
Vulnerabilità, dignità e cyber-biodiritto
La condizione di vulnerabilità è propria dell’intero genere umano sin dall’inizio dei tempi, «è un elemento costitutivo della condizione antropica». Della vulnerabilità, quindi, giova precisarlo, non si può che avere «una concezione relativa», poiché dipende dai soggetti messi a raffronto e non necessariamente costituisce una condizione permanente[42].
La vulnerabilità delle persone con disabilità
In fondo la «nozione di vulnerabilità si presta a svariate letture, tutte incentrate sulla persona umana, colta nelle diverse fasi della vita e nelle relazioni con gli altri»[43]. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato una «connotazione volutamente aperta del concetto di vulnerabilità», cui possono essere ricondotte anche le persone con disabilità[44], che, anzi, ne rappresentano una figura emblematica, come ha chiarito a suo tempo lo stesso presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo[45].
Le cosiddette “situazioni di vulnerabilità”, pertanto, sono quelle proprie di persone più vulnerabili o, se si vuole, più deboli, meno forti di altre[46], la cui vita naturalmente è connotata nel profondo dalla dignità, che, così come per qualsiasi altro essere umano, «mai può essere perduta»[47]. E proprio perché ancor’oggi fatica ad esaurirsi l’approccio culturale per cui da una parte ci sono i cosiddetti “normali” e dall’altra i “disabili”, stenta a consolidarsi la (generalizzata) consapevolezza del fatto che la disabilità è una delle tante manifestazioni della persona umana, collocata al centro del programma costituzionale repubblicano.
La chiave fondamentale di tutela giuridica delle persone con disabilità, appunto perché persone e senza retorica alcuna (in tema di disabilità, del resto, serve soprattutto senso pratico), non può che rinvenirsi, allora, nella salvaguardia della dignità umana, «punto di equilibrio» tra eguaglianza e libertà[48] e canone interpretativo di difesa dalle insidie della tecnica[49], atteso che «le vulnerabilità impediscono alle persone di rialzare la testa, ma la dignità dell’uomo impedisce di chinarla»[50].
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Tomasi M., Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.
Trisomic rescue via allele-specific multiple chromosome cleavage using CRISPR-Cas9 in trisomy 21 cells, in PNAS Nexus, 2025, Vol. 4, n. 2 (18 February 2025).
Trucco L., La «possibilità» di sottoscrizione digitale delle candidature: dall’amministrazione del Lazio alla libertà della persona, in Le Regioni, n. 3/2025.
Trucco L., Natura e sentimento nel diritto, Mimesis, Milano, 2024.
Vivaldelli F., Disabilità, diritti politici e democrazia digitale. Considerazioni a margine della sent. n. 3/2025 della corte costituzionale, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale, n. 1/2025.
Vivaldi E., L’esercizio dei doveri di solidarietà da parte della persona con disabilità, in Osservatorio AIC, n. 4/2019.
[1] Vedi la Carta di Solfagnano adottata nel G7 Inclusione e disabilità nell’ambito del G7 Italia 2024 (https://www.disabilita.governo.it/media/wztmr4a1/g7-inclusion-and-disability_solfagnano-charter_ita.pdf). ↩
[2] Vedi il testo della Dichiarazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023C0123(01). ↩
[3] Fermo che l’adempimento dei doveri di solidarietà anche da parte delle stesse persone con disabilità «realizza una effettiva parità di chances nella realizzazione e nello sviluppo della propria soggettività», così E. Vivaldi, L’esercizio dei doveri di solidarietà da parte della persona con disabilità, in Osservatorio AIC, n. 4/2019, 155. ↩
[4] A riguardo sia consentito rinviare a C. Colapietro, F. Girelli, Persone con disabilità e Costituzione. Presentazione di F. Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, passim; vedi altresì C. Colapietro, La persona con disabilità nella Costituzione italiana e nel diritto sovranazionale, in PasSaggi Costituzionali, n. 1/2023, 104 ss. Sui perduranti problemi di istituzionalizzazione e segregazione delle persone con disabilità ed i relativi strumenti di prevenzione e contrasto vedi ora C. Tarantino (a cura di), Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione, il Mulino, Bologna, 2024. ↩
[5] Vedi Y. N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro [2015], traduzione dall’inglese di M. Piani, Giunti Editore/Bompiani, Firenze-Milano, 2019, 31. E tenere a mente il «celebre mito del “volo di Icaro”» aiuterebbe a metterci in guardia sui rischi di tale ambizione: L. Trucco, Natura e sentimento nel diritto, Mimesis, Milano, 2024, 183. ↩
[6] Vedi A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal –Rivista di BioDiritto, n. 1/2019, 89. Del resto, anche il monito di Papa Leone XIV è ben chiaro: «Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani» (Lettera Enciclica Magnifica Humanitas del Santo Padre Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, § 15: https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html). ↩
[7] Vedi L. Chieffi, Brevi note su Europa e il Biodiritto, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2023, 54. ↩
[8] Vedi art. 1, comma 1, legge n. 132/2025: «La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. // Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale»; vedi anche il Considerando n. 6 del Regolamento europeo: «In considerazione dell’impatto significativo che l’IA può avere sulla società e della necessità di creare maggiore fiducia, è essenziale che l’IA e il suo quadro normativo siano sviluppati conformemente ai valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti dai trattati e, conformemente all’articolo 6 TUE, alla Carta. Come prerequisito, l’IA dovrebbe essere una tecnologia antropocentrica. Dovrebbe fungere da strumento per le persone, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani». ↩
[9] Così N. Irti, Bio-diritto, in Id., Il diritto nell’età della tecnica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, 45. ↩
[10] Vedi A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, cit., 88. ↩
[11] Ad avviso di M. Luciani [dicembre 2023], Libertà di ricerca e intelligenza artificiale, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Lettere AIC. 2021-2024, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 289-290, la regolazione della ricerca scientifica dovrebbe interessare appunto i suoi «confini estremi». Il contributo di Massimo Luciani è stato pubblicato dapprima sul sito web dell’AIC, il 17 dicembre 2023, con il titolo La sfida dell’intelligenza artificiale (https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/laLettera/LaLetteraAIC_12_2023_Contributo_introduttivo.pdf). ↩
[12] Sull’evoluzione della «concezione di città smart» vedi A. Papa, Smart city e inclusione (non solo) digitale, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2024. ↩
[13] Vedi Il bastone per non vedenti che usa l’intelligenza artificiale, 29 gennaio 2025 (https://stream24.ilsole24ore.com/video/tecnologia/il-bastone-non-vedenti-che-usa-intelligenza-artificiale/AG6EPpcC?refresh_ce=1). Per un quadro sulle nuove tecnologie a supporto delle persone con disabilità vedi A. Pepino, G. Sicignano, E. Vallefuoco, Le tecnologie della comunicazione a supporto delle persone con disabilità, stato dell’arte e prospettive future, in PasSaggi Costituzionali, n. 1/2023, 399 ss. ↩
[14] Vedi L. Fenza, IA, disabilità e progetto di vita: nuove prospettive per l’analisi dei bisogni, la quotidianità e la realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità, in Italian Journal of Special Education for Inclusion, n. 1, giugno 2025, 319 ss. Sulle possibilità di utilizzo in ambito lavorativo in particolare vedi F. Lamberti, Inclusione lavorativa delle persone con disabilità: le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale come sostegni necessari e accomodamenti ragionevoli, in AmbienteDiritto.it, n. 3/2025. Purtroppo la cronaca già ci ha consegnato impieghi dell’IA fortemente lesivi della dignità delle persone con disabilità: E. Nicolosi, Video erotici e scritte come “Merito amore anche io”, ma dietro il Disability Porn c’è una rete di truffatori, 10 Luglio 2025, Aggiornato il 25 Agosto 2025 (https://www.alfemminile.com/culture/filtro-sindrome-di-down-sui-social-e-problematico/?ref=RHRM-BG-P12-S1-T1-fem). ↩
[15] Sulla «partecipazione come forma di inclusione» vedi V. Lorubbio, Partecipazione, Diritti umani e condizioni di vulnerabilità: “virtù e vizi” del diritto internazionale, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2024, 15 ss. ↩
[16] Vedi Corte cost., 23 gennaio 2025, n. 3, n. 4.2 del Considerato in diritto, decisione che (giustamente) ha attratto l’attenzione di diversi commentatori: M. Mancini, Un’altra rilevante pronuncia della Corte in materia elettorale, tra orientamenti già maturati, profili innovativi e “non detto”, in Giur. cost., 2025, 12 ss.; D. Piccione, I diritti politici della persona con disabilità tra differenziazione ed egualitarismo, ibidem, 23 ss.; A. Ferrara, L’illegittimità della disposizione richiamata e non di quella che opera il rinvio normativo: un mero errore materiale?, ibidem, 30 ss.; L. Trucco, La «possibilità» di sottoscrizione digitale delle candidature: dall’amministrazione del Lazio alla libertà della persona, in Le Regioni, n. 3/2025, 665 ss.; G. Arconzo, Sull’incostituzionalità di previsioni che non consentono l’esercizio autonomo dei diritti delle persone con disabilità. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2025, in Osservatorio AIC, n. 4/2025, 194 ss.; F. Vivaldelli, Disabilità, diritti politici e democrazia digitale. Considerazioni a margine della sent. n. 3/2025 della corte costituzionale, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale, n. 1/2025, 157 ss.; C. Lotta, Verso la digitalizzazione del procedimento elettorale preparatorio? Spunti a partire da C. cost. n. 3 del 2025, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1/2025; M. Giannelli, L’inclusione attraverso l’innovazione digitale. Dalla Corte costituzionale una “spinta gentile” verso un ripensamento delle regole del procedimento elettorale preparatorio?, in lecostituzionaliste.it, 16 aprile 2025; F. Sanchini, La Corte costituzionale alle prese con le istanze di “modernizzazione” del procedimento elettorale preparatorio. Nota alla sentenza n. 3 del 2025, in federalismi.it, n. 28/2025, 259 ss. Metteva già in luce come per «l’effettiva realizzazione della persona con disabilità» vadano sfruttate «anche le potenzialità delle nuove tecnologie» V. Pupo, La progressiva attuazione del principio di accessibilità delle persone con disabilità, in Rivista AIC, n. 4/2023, 95. ↩
[17] Cfr. S. Canestrari, Biodiritto (diritto penale), in Enciclopedia del Diritto, Annali VIII, Giuffrè, Milano, 2015, 99. ↩
[18] A riguardo ed anche sugli stereotipi da superare relativi alle persone con Sindrome di Down vedi ora G. Matucci, Parole per includere. Parole per educare. Rileggendo Cosimo Laneve, in G. Laneve (a cura di), Parola, persona, comunità. Rileggendo Parole per educare di Cosimo Laneve, eum – Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2025, 45 ss. ↩
[19] Su tale tecnica vedi le considerazioni di B. Dallapiccola: Lo “spegnimento” di un cromosoma 21 nelle cellule della Sindrome di Down, 2013 (https://www.aipdroma.it/lo-spegnimento-di-un-cromosoma-21-nelle-cellule-della-sindrome-di-down/). Oggi pare che almeno teoricamente sia addirittura possibile eliminare il cromosoma in più: Trisomic rescue via allele-specific multiple chromosome cleavage using CRISPR-Cas9 in trisomy 21 cells, in PNAS Nexus, 2025, Vol. 4, n. 2 (18 February 2025). Sui dati genetici qualificati come «dati sensibilissimi destinatari di un elevato livello di protezione» vedi L. Chieffi, Questioni di Biodiritto in una prospettiva europea, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2/2022, 285. ↩
[20] G. Matucci, Parole per includere. Parole per educare. Rileggendo Cosimo Laneve, cit., 43-44: «La disabilità altro non è che una mera condizione personale, quale può essere l’essere donna, omosessuale, o il trovarsi in una situazione di povertà economica: una condizione della quale l’ordinamento deve tenere conto per assicurare a chi vi si trovi il pari godimento dei diritti fondamentali». ↩
[21] Per gli elementi di connessione e di distinzione tra bioetica e biodiritto vedi G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura. Scientismo ed antiscientismo nella prospettiva costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 140 ss. ↩
[22] Per dirla come il Sommo Poeta: Inferno, Canto I, verso 90 [D. Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, a cura di N. Sapegno, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze), 1985 (3a ristampa: gennaio 1987), 12]. ↩
[23] Così M. Tomasi, Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 371. ↩
[24] Vedi L. Floridi, Agere sine intelligere. L’intelligenza artificiale come nuova forma di agire e i suoi problemi etici, in L. Floridi, F. Cabitza, Intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine, Giunti Editore/Bompiani, Firenze-Milano, 2021, 113 ss. Vedi anche L. Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità sfide, Edizione italiana a cura di M. Durante, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022, passim. ↩
[25] Vedi M. Ruotolo, Corso di diritto costituzionale, Terza edizione, Giappichelli, Torino, 2025, 223. ↩
[26] Vedi G. Laneve, Parole e diritto (costituzionale): alcune note introduttive, in G. Laneve (a cura di), Parola, persona, comunità. Rileggendo Parole per educare di Cosimo Laneve, eum – Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2025, 29. ↩
[27] Vedi G. Matucci, Persona, formazione, libertà. L’autorealizzazione della persona con disabilità fra istruzione e legal capacity, Franco Angeli, Milano, 2021. ↩
[28] Art. 56, comma 3, Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio: «L’ufficio per l’IA può invitare tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali, nonché le pertinenti autorità nazionali competenti, a partecipare all’elaborazione dei codici di buone pratiche. Le organizzazioni della società civile, l’industria, il mondo accademico e altri pertinenti portatori di interessi, quali i fornitori a valle e gli esperti indipendenti, possono sostenere il processo» (corsivo mio). ↩
[29] Art. 57, comma 17, Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio: «La Commissione sviluppa un’interfaccia unica e dedicata contenente tutte le informazioni pertinenti relative agli spazi di sperimentazione normativa per l’IA per permettere ai portatori di interessi di interagire con gli spazi di sperimentazione normativa per l’IA e di formulare richieste di informazioni presso le autorità competenti e di chiedere orientamenti non vincolanti sulla conformità di prodotti, servizi e modelli aziendali innovativi che integrano le tecnologie di IA, a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c). La Commissione si coordina proattivamente con le autorità nazionali competenti, se del caso». Sugli spazi di sperimentazione normativa vedi F. Sanchini, Le sandboxes normative tra evoluzione tecnologica e profili di compatibilità costituzionale, in AmbienteDiritto.it, n. 3/2025; da ultimo, in raffronto alla «decretazione integrativa e correttiva», A. Stefanoni, Decretazione integrativo-correttiva e regulatory sandboxes nel sistema delle fonti: profili vecchi e nuovi di una normazione a più fasi, in Consulta Online, n. 2026/II, 844 ss. ↩
[30] Art. 62, comma 1, lett. d), Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio: «Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti: […] d) agevolare la partecipazione delle PMI e di altri portatori di interessi pertinenti al processo di sviluppo della normazione». ↩
[31] Art. 67, commi 1 e 2, Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio: «1. È istituito un forum consultivo per fornire consulenza e competenze tecniche al consiglio per l’IA e alla Commissione, nonché per contribuire ai loro compiti a norma del presente regolamento. // 2. La composizione del forum consultivo rappresenta una selezione equilibrata di portatori di interessi, tra cui l’industria, le start-up, le PMI, la società civile e il mondo accademico. La composizione del forum consultivo è equilibrata per quanto riguarda gli interessi commerciali e non commerciali e, all’interno della categoria degli interessi commerciali, per quanto riguarda le PMI e le altre imprese». ↩
[32] Vedi Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80, n. 3 del Considerato in diritto. ↩
[33] Cfr. J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica [1996], a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano, 2013, 155. ↩
[34] Vedi M. Colasanto, Conclusioni, in F. Girelli (a cura di), Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento, Atti del Seminario, Roma, 12 giugno 2008, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 113. ↩
[35] Così G. De Santis, Lavoro e disabilità: una nuova linea di riflessione e ricerca, in F. Girelli (a cura di), Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento, Atti del Seminario, Roma, 12 giugno 2008, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 20. ↩
[36] Vedi G. M. Flick, Relazione conclusiva. Diritto e disabilità o “diritto alla disabilità”?, in C. Colapietro e A. Salvia (a cura di), Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 391. Ad avviso di V. Pagnanelli, Non discriminazione e diritto alla diversità: cosa c’è di nuovo per i disabili nell’era dell’AI?, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2024, 344 ss. un corretto impiego dell’intelligenza artificiale, nella cornice della disciplina eurounitaria, consoliderebbe la tutela del «diritto alla diversità» delle persone con disabilità. ↩
[37] Vedi C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Settima edizione rielaborata ed aggiornata, Cedam, Padova, 1967, 828. ↩
[38] Ed in questa direzione un significativo contributo in concreto potrà esser fornito dal recentemente istituito Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, su cui, se si vuole, F. Girelli, L’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», in E. Vivaldi (a cura di), Il progetto di vita della persona con disabilità. Dal PNRR al decreto legislativo n. 62/2024, Pisa University Press, Pisa, 2025, 85 ss. ↩
[39] Cfr. Q. Camerlengo, Eguaglianza, in S. Illari (a cura di), Eguaglianza. Una sfida per le società plurali, Carocci, Roma, 2025, 51. ↩
[40] F. Modugno, I diritti del consumatore: una nuova «generazione» di diritti?, in Scritti in onore di Michele Scudiero, III, Jovene, Napoli, 2008, 1371. ↩
[41] Vedi C. Esposito, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, p. 62. ↩
[42] Vedi M. Luciani, Le persone vulnerabili e la Costituzione, 22 aprile 2022 (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/roma_2022-persone_vulnerabili_-_massimo_luciani_20220503170920.pdf). ↩
[43] Così S. Sciarra, Intervento svolto in occasione della lectio magistralis del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo tenuta a Roma all’Università “La Sapienza” il 22 aprile 2022 (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/sciarra_discussant_spano_finale_20220503170804.pdf). ↩
[44] Vedi P. Scarlatti, Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili. A proposito del recente caso Sy contro Italia, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2022, 535-537. ↩
[45] Vedi R. Spano, Diritti umani e persone vulnerabili, Lectio magistralis tenuta a Roma all’Università “La Sapienza” il 22 aprile 2022 (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/itervento_spano_20220503170732.pdf). ↩
[46] Sul concetto di soggetto «debole» quale categoria giuridica vedi: M. Ainis, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Politica del diritto, n. 1/1999, 25 ss.; L. Azzena, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della «debolezza», in C. Calvieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, Giappichelli, Torino, 2006, 35 ss. Per la peculiare prospettiva della vulnerabilità vedi P. Scarlatti, I diritti delle persone vulnerabili, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; Id., Soggetti deboli, Costituzione ed istanze della vulnerabilità, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale, n. 1/2023, 266 ss.; C. Severino, H. Alcaraz (dir.), Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité. Approche de droit comparé, DICE Éditions, Aix-en-Provence, 2021 (Date de mise en ligne: 2 juin 2022). Per la distinzione tra «vulnerabilità universale» e «vulnerabilità particolare» vedi S. Dadà, Vulnerabilità. Note sul ruolo del concetto nell’AI Act, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2024, 41 ss., la quale ritiene che il Regolamento europeo recepisca la concezione della vulnerabilità «principalmente in senso particolare» (52). ↩
[47] Vedi M. Ruotolo, Corso di diritto costituzionale, cit., 224. ↩
[48] Sul punto vedi A. Pirozzoli, La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, 24-25. ↩
[49] Vedi L. Chieffi, Dignità umana e sviluppi del principio personalista. Brevi note introduttive, in L. Chieffi (a cura di), Dialoghi sulla dignità umana, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2013, 6 ss. Vedi anche A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, cit., 88: «L’unica strada possibile, dunque, è far sì che il valore (dunque il senso) della tutela della dignità della persona e della sua libertà, divengano parte integrante della formazione di coloro che poi elaboreranno quelle tecnologie». ↩
[50] Vedi A. Gentili, La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale, in Rivista Critica del Diritto Privato, n. 1/2019, 64. ↩












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