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WAD e EAA: guida alle normative europee per l’accessibilità digitale



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Le normative WAD e EAA stabiliscono requisiti di accessibilità digitale per pubbliche amministrazioni e aziende private. Il WAD è già in vigore mentre l’EAA sarà pienamente applicabile dal 28 giugno 2025

Pubblicato il 30 apr 2025

Cesare Gallotti

Consulente su sicurezza delle informazioni, qualità e privacy

Arturo Messina

Consulente IT e protezione dati

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata



accessibilità (1)

Le normative europee per accessibilità digitale rappresentano un pilastro fondamentale per garantire l’equa fruizione di contenuti e servizi online da parte di tutti gli utenti. La Web Accessibility Directive (WAD) e l’European Accessibility Act (EAA) costituiscono il quadro normativo europeo che regola questo ambito, con implicazioni significative per pubbliche amministrazioni e aziende private.

Accessibilità digitale: il concetto di base

Secondo l’Agenzia per l’Italia Digitale AGID, l’accessibilità digitale è “la capacità di un sito web di erogare prodotti, servizi e informazioni utilizzabili da chiunque e in qualsiasi situazione, senza discriminazioni”. Vanno quindi abbattute le barriere architettoniche che rendono gravoso l’accesso a una persona con disabilità (motorie). Lo stesso principio vale per l’accessibilità virtuale: un sito web deve avere contenuti navigabili e fruibili equamente da tutti.

A livello europeo esiste già un’articolata normativa già recepita in Italia.

WAD e EAA: caratteristiche e soggetti obbligati

Con Web Accessibility Directive (WAD) ci si riferisce alla Direttiva europea 2016/2102. In quanto Direttiva, questa è stata recepita in Italia con il D.lgs. 106/2018, il quale a sua volta ha modificato la Legge Stanca (L. 4 del 2004), già vigente in Italia.

Il WAD, quindi, intendegarantire che i siti web e le applicazioni mobili siano accessibili alle persone con disabilità.

Con l’European accessibility act (EAA) ci si riferisce alla Direttiva europea 2019/882, recepita in Italia con il D. Lgs. 82/2022.

Una differenza riguarda i soggetti interessati:

  • per la WAD sonoprincipalmente le pubbliche amministrazioni (PA) e, in alcuni casi, le grandi aziende private che forniscono servizi pubblici. Al riguardo, facendo riferimento alla Circolare AGID N. 3 del 20 dicembre 2022, ricordiamo che il nostro Legislatore, con decreto-legge n. 76/2020 ha esteso l’applicazione degli obblighi in materia di accessibilità ai privati, “soggetti giuridici diversi” da quelli indicati all’articolo 3 comma 1, che “offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro”. In questo modo, non sono soltanto le PA a ricadere nell’ambito applicativo, un’apertura importante.
  • per l’EAA sono tutte le aziende private, escluse quelle micro. In altre parole, l’EAA abbassa il limite dimensionale a 2 milioni l’anno.

Differenze tra normative accessibilità digitale: ambito e tempistiche

Altra differenza importante tra queste due normative è nel campo di applicazione, dal momento che l’EAA ne ha uno molto più ampio, che comprende non solo il web, ma anche molti altri prodotti e servizi.

Circa l’entrata in vigore, ricordiamo che l’EAA entrerà in vigore nel 2025, mentre le normative relative all’accessibilità web sono già in vigore da diversi anni e vigenti in molti Paesi.

I principali punti chiave e i confini

Chiediamoci ora dove finisce l’obbligo di accessibilità web e dove inizino altre forme di accessibilità.

WADEAA
Si concentra sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, in particolare per le PA. Si applica principalmente a enti pubblici e, in alcuni casi, a soggetti privati che forniscono servizi pubblici. I “confini” del WAA sono definiti dai tipi di contenuti digitali e dai soggetti che sono tenuti a renderli accessibili.Riguarda: sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori (ossia tutti i sistemi di base diffusi presso il pubblico, ossia computer, tablet e smartphone);bancomat e terminali di check-in;servizi bancari e di e-commerce;trasporti e comunicazioni elettroniche;strumenti per consumatori per accedere a Internet, radio e TV;e-reader. L’EAA prevede un sostanziale coinvolgimento di tutte le aziende private purchè rientrino nei parametri accennati.

Senza voler fare un confronto puntuale tra queste due normative, intendiamo concentrarci sugli aspetti differenziali limitatamente al tema legato al web. Infatti, come stabilisce il D.lgs. 82 di recepimento, rientrano nell’EAA i “siti funzionali ai servizi di media audiovisivi, trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali”, o meglio:

  • siti web;
  • servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
  • biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
  • fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione;
  • terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
  • servizi bancari per consumatori;
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • servizi di commercio elettronico.

Restano esclusi i siti B2B.

Requisiti di conformità per le normative accessibilità digitale

Una precisazione si impone: fino al 2030, se un sito web nell’ambito dell’EAA non cambia (totalmente), può continuare ad avere le caratteristiche attuali. Se però lo si dovesse cambiare completamente, ecco che questo restyling del sito dovrà essere a prova di EAA: “accessibile”.

WAD e EAA: i requisiti di accessibilità con focus sui siti web

Ancora, interroghiamocisu quali siano i requisiti di accessibilità

I siti web e le app, per essere considerati conformi alla WAD, devono essere:

  • percepibili (contenuti chiari e leggibili, compatibili con screen reader);
  • utilizzabili (navigazione intuitiva, compatibilità con tastiera);
  • comprensibili (testi chiari, linguaggio semplice);
  • robusti (compatibili con le tecnologie assistive).

Si tratta di requisiti allineati con le WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), già richieste per i siti della Pubblica Amministrazione, sempre con il limite di cui all’art. 14 (sulla presunzione di conformità predetta).

Per stabilire se il sito web rientra tra gli obblighi dell’EAA, è necessario valutare se:

  • il sito vende prodotti o servizi online (e-commerce, prenotazioni, marketplace, sempre rivolti a privato consumatore finale);
  • offre servizi finanziari o bancari;
  • fornisce servizi di telecomunicazione;
  • riguarda il trasporto pubblico o privato di passeggeri;
  • offre servizi di media audiovisivi (es. streaming, tv on demand).

Se a questi quesiti anche uno soltanto la risposta fosse positiva, il sito è a tenuto rispettare le regole di accessibilità dell’EAA.

Di qui, ricaviamo che il semplice sito vetrina o informativo non deve necessariamente rispettare tutte le regole di accessibilità.

WAD e EAA e l’accessibilità digitale: cosa devono fare le aziende in concreto

Per conformarsi alle normative in materia, le aziende devono garantire che i loro siti web non meramente vetrina, rispettino i criteri di accessibilità stabiliti dalle WCAG 2.1 e dall’European Accessibility Act.

Al riguardo, per una efficace compliance occorre che le aziende:

  • formino il personale, fornendo al proprio team di sviluppatori la formazione necessaria volta a implementare le misure di adeguamento;
  • svolgano audit di accessibilità, valutando il livello di accessibilità attuale del sito evidenziando eventuali punti deboli o da correggere;
  • monitorino in modo continuo, verificando periodicamente il livello di conformità del sito e apportando laddove necessario modifiche e aggiornamenti per continuare a garantirne accessibilità.

Diversi sono i tipi di disabilità che vanno considerate in fase di progettazione dei siti web: visive (cecità, ipovisione, daltonismo, cataratta, glaucoma), motorie (paralisi, mancanza di controllo motorio, encefalopatie), uditive (perdita uditiva invalidante, acufeni), cognitive (dislessia, autismo, ADHD, perdita di memoria).

I vantaggi per le aziende

L’adeguamento alle normative in parola sono evidenti per un miglior posizionamento SEO e un buon ranking sempre SEO. Non meno importante concerne l’impatto sulla cosiddetta “User Experience”: un suo miglioramento può portareanche maggiori condivisioni e quindi vendite (nel caso di sito di e-commerce). Senza contare il punteggio ESG, vale a dire che un sito ben accessibile potrebbe ridurre di molto il consumo energetico, a dimostrazione di un impegno dell’azienda anche in termini di sostenibilità.

WAD e EAA: principali scadenze

Dal 28 giugno 2025, i nuovi siti web immessi nel mercato soggetti all’obbligo dovranno essere conformi. Quelli che erano già presenti e pubblicati hanno tempo fino al 2030.

L’art. 25 dell’EAA specifica che “i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data”.

Esempi di servizi basati su contratti di fornitura esistenti prima del 28 giugno 2025:

  • Alcuni servizi digitali in uso prima del 2025 con infrastrutture preesistenti
  • Servizi bancari online legati a contratti stipulati prima del 2025
  • Servizi di telecomunicazione (telefonia, internet) con contratti in corso

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