Le regole

Accessibility act, verso prodotti e servizi informatici più inclusivi: cosa dice la legge

L’Accessibility act è la norma che punta a portare più inclusività nella società: con questa legge le persone con disabilità potranno accedere più facilmente a prodotti e servizi informatici, che dovranno avere specifici requisiti per garantirne a tutti la fruizione

Pubblicato il 03 Giu 2022

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

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L’Accessibility act, ovvero la legge europea sull’accessibilità, punta a fornire gli strumenti normativi per una società più inclusiva, garantendo alle persone con disabilità un migliore accesso a prodotti e servizi. Infatti, lo schema di decreto legislativo approvato il 27 maggio 2022 in Italia recepisce la direttiva europea n. 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi: tutti i servizi e i prodotti informatici (smartphone, e-book, biglietterie elettroniche delle stazioni ferroviarie e aeroporti, bancomat e così via) dovranno avere specifici requisiti accessibili a tutti.

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Accessibility act, cosa dice

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione stabilendo i requisiti di accessibilità di alcune categorie di prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. I prodotti interessanti paiono essere:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
  • i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dallo schema in esame;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica; di media audiovisivi; lettori di libri elettronici (e-reader).

I servizi (che saranno) inclusi:

  • di comunicazione elettronica, eccezion fatta quelli di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  • di accesso a servizi di media audiovisivi;
  • di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali[1];
  • servizi bancari per consumatori;
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • servizi di commercio elettronico.

Il decreto non si applicherà invece a contenuti di siti web e alcune app (come quelle su carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fomite in modalità digitale accessibile; oppure quelle di archivi).

Ancora, in favore delle persone non vedenti o ipovedenti o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, è fatta salva l’accessibilità ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni come gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. L’articolo 2 elenca le definizioni rilevanti, mentre l’articolo 3 disciplina i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato.

Accessibility act punto per punto

L’ articolo 4 stabilisce la conformità dei servizi di trasporto ai requisiti di accessibilità nel rispetto dei parametri (normativi) europei. L’articolo 5 afferma “il principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi che rispettano i requisiti di accessibilità”. L’articolo 6 elenca gli obblighi dei produttori in relazione ai requisiti, alla documentazione tecnica di conformità nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali.

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori che sostanzialmente si possono così riassumere in una procedura di valutazione di conformità, nella redazione della documentazione tecnica occorrente e che il prodotto abbia il marchio CE. L’articolo 10 estende detti obblighi anche agli importatori e ai distributori.

L’articolo 11 identifica come operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore. L’articolo 12 prevede gli obblighi dei fornitori di servizi che consistono essenzialmente nell’assicurare di progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità; e in caso contrario dovranno gli stessi informare immediatamente l’AGID.

L’articolo 13 reca la disciplina “in caso di modifica sostanziale e onere sproporzionato”. L’articolo 14 prevede i criteri secondo cui i prodotti e i servizi possano essere considerati conformi ai requisiti di accessibilità. L’articolo 15 concerne la dichiarazione UE di conformità attestante la dimostrazione circa la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. L’articolo 16 specifica le caratteristiche della marcatura CE dei prodotti. Gli articoli 17, 18, 19 e 20 riguardano i poteri attribuiti al MISE (di sorveglianza, imposizione nell’adozione misure correttive, eventuali revoche misure/limitazioni/ritiri di prodotti non conformi).

L’articolo 21 disciplina l’attività di vigilanza in relazione alla conformità dei servizi, affidando all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) la verifica della stessa. L’articolo 22 stabilisce che i prodotti e servizi siano compliant ai requisiti di accessibilità (di cui all’allegato I), conformemente a quelli stabiliti a livello europeo salvo che non venga disposto in senso contrario. L’articolo 23 stabilisce una presunzione di conformità delle norme di armonizzazione e di quelle relative alle specifiche tecniche.

L’articolo 24 riguarda il sistema sanzionatorio che tiene conto dell’entità, non conformità e numero delle unità di prodotti o servizi non conformi oltre che di quanti utenti sono stati danneggiati. L’articolo 25 prevede alcune norme transitorie e finali. L’articolo 26 autorizza l’AgID a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 15 unità di personale non dirigenziale, L’articolo 27 da ultimo contiene disposizioni finanziarie.

Gli impatti dell’accessibility act

Lo schema di decreto precisa ancora che fino al 28 giugno del 2030 i fornitori di servizi potranno continuare a prestare il loro servizio utilizzando prodotti immessi legittimamente prima per analoghi servizi.

Dal punto di vista giuridico-contrattuale, i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno del 2025 potranno essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

Materialmente, viene infine precisato che i terminali self-service — purché legittimi — potranno essere adoperati per la fornitura di servizi analoghi ma non oltre 20anni dalla messa in funzione.

L’European Accessibility Act (EAA), cosa prevede

Con la denominazione “European Accessibility Act” (da qui l’acronimo EAA) tradotta “Atto Europea sull’Accessibilità”, ci si riferisce alla direttiva n. 2019/882 sopra linkata che l’Unione Europea ha emanato in data 17 aprile 2019, “sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”.

Il think tank

La Commissione europea, per garantire una “piena partecipazione delle persone con disabilità alla società e per ridurre la frammentazione della legislazione che disciplina l’accesso a prodotti e servizi”, ha adottato la Legge europea sull’accessibilità al fine di:

  • prevedere una definizione comune dell’UE e un quadro di attuazione altrettanto in ordine ai requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi.
  • utilizzare gli stessi requisiti di accessibilità da tutti gli Stati membri.

Lo scopo

L’EAA ha lo scopo di «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno per il tramite l’armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato ovvero forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025».

In sintesi, punta a migliorare che il mercato intento dei prodotti e servizi accessibili funzioni (al) meglio, in maniera uniforme tra tutti gli Stati membri.

A chi è rivolto

L’EAA intende rivolgersi a tutte quelle persone diversamente abili — peraltro tristemente in aumento — oltre a quelle persone aventi delle limitazioni funzionali (anziani, donne in gravidanza) che adoperano prodotti e servizi quali: sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici; servizi di comunicazione elettronica, servizi di media audiovisivi terminali self-service interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali; servizi bancari per consumatori; libri elettronici (e-book) e software dedicati; servizi e-commerce.

I benefici

I benefici dell’EEA sono tanto per le persone diversamente abili; quanto per le aziende. Infatti, le persone con disabilità e soggetti fragili/vulnerabili (anziani, ecc.) attraverso questo impianto, possono beneficiare di:

  • prodotti e servizi più accessibili sul mercato
  • prodotti e servizi accessibili a prezzi più competitivi
  • meno barriere all’accesso ai trasporti, all’istruzione e al mercato del lavoro aperto
  • più posti di lavoro disponibili dove sono necessarie competenze in materia di accessibilità

Mentre le aziende, dal canto loro, avranno la possibilità di beneficiare di:

  • norme comuni sull’accessibilità nell’UE con una sensibile riduzione di costi;
  • un più facile commercio transfrontaliero;
  • maggiori opportunità di mercato per i prodotti e servizi accessibili.

Prodotti e servizi inclusi

L’EAA intende coprire prodotti e servizi identificati tra i più importanti per le persone diversamente abili.

Tra i prodotti e servizi si annoverano:

  • computer e sistemi operativi
  • bancomat, biglietterie automatiche e check-in
  • smartphone
  • apparecchiature TV relative ai servizi di televisione digitale
  • servizi di telefonia e relative apparecchiature
  • accesso a servizi di media audiovisivi come trasmissioni televisive e relative apparecchiature di consumo
  • servizi relativi al trasporto passeggeri aereo, autobus, ferroviario e per vie navigabili
  • servizi bancari
  • e-book
  • commercio elettronico

La struttura e i contenuti

L’EAA si compone di 104 Considerando, 35 articoli e sei (dall’I al VI) allegati. Circa i contenuti naturalmente sono gli stessi che il nostro Paese ha recepito nello (schema di) d.lgs. su descritti, con la precisazione che il termine per il recepimento era fissato al 28 giugno 2022.

I punti di forza e i fronti critici

Richiamandoci ai Forum Europeo sulla Disabilità, da ultimo vogliamo riportare in sintesi quelli che si possono ritenere i punti di forza e le criticità.

PUNTI DI FORZA
I punti di forza dell’EAA sono stati individuati essenzialmente tra i seguenti:i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi sono obbligatori per gli appalti pubblici;
per prodotti e servizi non inclusi, la Direttiva fornisce un elenco di requisiti di accessibilità che possono aiutare a dimostrare la conformità alle disposizioni sull’accessibilità stabilite nella legislazione dell’Unione Europea attuale e futura (ad esempio i regolamenti sui Fondi dell’Unione Europea)
gli operatori economici sono obbligati a mettere in atto misure correttive immediate, o a ritirare il prodotto, se esso non soddisfa i requisiti di accessibilità della Direttiva
se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.
le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo preminente e le ONG, le Autorità Nazionali o altri organismi possono rappresentare le singole persone in giudizio ai sensi della Legislazione Nazionale.
la Commissione europea può adottare ulteriori misure integranti i requisiti di accessibilità.
Le criticità sono state invece ravvisate nei seguenti punti:ambito dei servizi e dei prodotti inclusi è assai limitato; si devono ritenere esclusi ad esempio i servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, gli elettrodomestici; ovvero in caso di servizi collegati al trasporto urbano, suburbano e regionale, o forniti da una piccola impresa.
i requisiti riguardanti l’ambiente costruito relativi ai servizi sono rimessi alla decisione degli Stati membri.
ulteriori esenzioni in caso di “onere sproporzionato” per l’operatore economico.

____

Note

  1. Per questi, recita lo schema, «…si applicano solo gli elementi di cui al numero 6, 5): 1) siti web; 2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili; 3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; 4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione; 5) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri».

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