IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la
semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
«l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;
2) la lettera n-ter) e' sostituita dalla seguente: «n-ter)
domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un
servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico
di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento
(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
3) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: «n-quater)
servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;
4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono
sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;
5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»
e' inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono
inserite le seguenti: «nonche' alle applicazioni per la sua
apposizione»;
6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff) Linee guida:
le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di
cui all'articolo 71.»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono
aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero
37), e 44 del Regolamento eIDAS».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-q) omissis.
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Carta della cittadinanza digitale). - 1. Al
fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati,
i documenti e i servizi di loro interesse in modalita'
digitale, nonche' al fine di garantire la semplificazione
nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la
necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, uno o piu' decreti
legislativi volti a modificare e integrare, anche
disponendone la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato
"CAD", nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo
di sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e
tempestivita' dei servizi on line delle amministrazioni
pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi
sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti
amministrativi, in relazione alle esigenze di celerita',
certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata
sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione
del principio "innanzitutto digitale" (digital first),
nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna
amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la disponibilita' di connettivita' a
banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet
presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro
funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche
attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere
ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga,
all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei
settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in
quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete
wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),
presente in tutti i luoghi di particolare interesse
turistico, e prevedendo la possibilita' di estendere il
servizio anche ai non residenti in Italia, nonche'
prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli
uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti,
anche non residenti, attraverso un sistema di
autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso
gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle
amministrazioni pubbliche in formato aperto,
l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con
modalita' telematiche ai processi decisionali delle
istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi
di pagamento elettronico nonche' la riduzione del divario
digitale sviluppando le competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al
fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa
tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al
Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la
resilienza dei sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo
di misurazione e valutazione della performance per
permettere un coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni
di legge in materia di strumenti di identificazione,
comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di
cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di
attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere
l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei
privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da
parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con
le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione
non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee
a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilita' di
adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di
un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in
modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di
bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra
le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti
e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e
assicurare la conoscibilita' della normativa e degli
strumenti di sostegno della maternita' e della
genitorialita' corrispondenti al profilo dei richiedenti,
attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti
delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al
momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del
figlio nato o adottato, secondo modalita' e procedure che
garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e
collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di
conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei
processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software
open source, tenendo comunque conto di una valutazione
tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'
obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati
alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di
semplificare i processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole
tecniche e assicurare la neutralita' tecnologica delle
disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il
CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi
di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale
di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione
della possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze
dell'organo politico di vertice di un responsabile
individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di
fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze
tecnologiche e manageriali, per la transizione alla
modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle
disposizioni adottate a livello europeo, al fine di
garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e
sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche
contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e
coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al
fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici
effettuati con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi
incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito
telefonico, costituiscano il mezzo principale per i
pagamenti dovuti nei confronti della pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica
utilita';
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.».
- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante
«Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
settembre 2016, n. 214.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo".
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata
anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia
necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di
stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli
articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel
territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato
articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993,
l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere
definitivamente assolta.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata. I revisori legali e le
societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al
Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto
incaricato della tenuta del registro.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.».
- Il regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosto 2014, n. 257.
- Il regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) ;
b) ;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e);
f);
g);
h);
i);
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area
geografica specifica;
l) ;
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati
stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le
seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i
termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono
accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche
pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della
lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da
parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente
attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36;
m);
n);
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico
eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio
2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento
eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale;
n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi
servizio di una amministrazione pubblica fruibile a
distanza per via elettronica;
o);
p) documento informatico: il documento elettronico che
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q);
q-bis);
r);
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t);
u);
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter);
u-quater) identita' digitale: la rappresentazione
informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme
dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z);
aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica
cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la sua creazione nonche' alle applicazioni
per la sua apposizione;
bb;
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento
che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': i protocolli e i servizi
informatici idonei a favorire la circolazione e lo scambio
di dati ed informazioni e la loro erogazione tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e le persone fisiche;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema
Pubblico di Connettivita' finalizzata, mediante l'utilizzo
di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire
l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei
procedimenti amministrativi;
ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo
adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71;
1-bis) Ai fini del presente Codice, valgono le
definizioni del Regolamento eIDAS».
1-ter) Ove la legge consente l'utilizzo della posta
elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
Regolamento eIDAS.».