Dal 12 giugno è operativa la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive per l’iperammortamento. La maxi-deduzione sostituisce i crediti d’imposta 4.0 e 5.0, ma esclude il SaaS e impone cinque comunicazioni obbligatorie. Ecco tutto quello che serve sapere per non perdere il beneficio.
Il decreto interministeriale D.M. 7 maggio 2026 è stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato; la piattaforma GSE è operativa dal 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive. L’interrogazione parlamentare n. 5-05448 del 6 giugno 2026 segnala una possibile futura estensione ai software in cloud, non ancora tradotta in norma. Per l’applicazione concreta dell’agevolazione si raccomanda il supporto di un professionista fiscale qualificato. La dotazione complessiva della misura è di 9,8 miliardi di euro.
Indice degli argomenti
Come funziona l’iperammortamento
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento con maggiorazioni fino al 180%, ridisegnando il perimetro agevolabile con i nuovi Allegati IV e V che includono GPU, reti 5G, cybersecurity OT/IT e cinque classi di intelligenza artificiale avanzata. Ma il passaggio dal credito d’imposta alla deduzione fiscale cambia radicalmente la logica dell’incentivo: serve reddito imponibile, la perizia asseverata è obbligatoria per qualsiasi importo e il software in cloud resta fuori. L’aliquota green al 220% che circola in rete non esiste: è stata soppressa dal maxi-emendamento di dicembre 2025.
Analizziamo l’iter normativo completo, le cinque comunicazioni al GSE, i rischi di decadenza e la checklist operativa per le imprese, con un’attenzione particolare al nodo SaaS, su cui un’interrogazione parlamentare del 6 giugno ha aperto uno spiraglio normativo.
Che cos’è l’iperammortamento e perché è diverso da tutto il resto
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436) ha reintrodotto l’iperammortamento come strumento centrale di politica industriale. La misura sostituisce integralmente sia i crediti d’imposta Transizione 4.0, sia quelli Transizione 5.0. Non è una riedizione né una versione aggiornata dei piani precedenti, è un cambiamento nel meccanismo di incentivazione.
A differenza del credito d’imposta, che generava un beneficio immediato compensabile in F24 anche in assenza di utili, l’iperammortamento opera come una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile del bene. Il vantaggio si concretizza quindi come una riduzione dell’imponibile IRES (o IRPEF), diluita lungo l’intero piano di ammortamento del bene.
Importante: L’iperammortamento produce un beneficio solo in presenza di reddito imponibile. Le imprese strutturalmente in perdita non traggono alcun vantaggio immediato: le quote non fruite si riportano agli esercizi successivi, ma senza un orizzonte di utili il beneficio resta teorico. Per queste realtà, strumenti a contributo diretto (Nuova Sabatini, Smart&Start, ON Tasso Zero) possono essere più adeguati.
Credito d’imposta vs. Iperammortamento: le differenze operative
| Caratteristica | Credito d’imposta (fino al 2025) | Iperammortamento 2026 |
| Meccanismo | Compensazione diretta in F24 | Maggiorazione del costo ammortizzabile |
| Effetto temporale | Immediato (anno di fruizione) | Diluito lungo il piano di ammortamento |
| Fruibilità senza reddito | Sì (compensabile anche senza utili) | No (richiede capienza fiscale) |
| Impatto sul bilancio | Diretto (credito in attivo) | Solo extra-contabile |
| Accesso | Sostanzialmente automatico | Procedura controllata tramite GSE (5 comunicazioni) |
| Rilevanza IRAP | No | No |
L’iter normativo: dalla legge alla piattaforma
Il percorso che ha portato all’operatività della misura è stato lungo e accidentato, con almeno tre passaggi correttivi che hanno modificato l’impianto originario della norma.
| Data | Evento |
| 16 dicembre 2025 | Maxi-emendamento al Senato: soppresse le aliquote green maggiorate (220%, 150%, 90%) e il relativo vincolo di efficientamento energetico. Esteso l’orizzonte temporale al 30 settembre 2028. |
| 30 dicembre 2025 | Pubblicazione della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). L’art. 1, commi 427-436 introduce l’iperammortamento. |
| 27 marzo 2026 | D.L. 38/2026, art. 7: eliminato il vincolo Made in EU/SEE sui beni materiali e immateriali generali. Restano vincoli di origine solo per moduli e celle fotovoltaiche. |
| 4-7 maggio 2026 | Firma del decreto interministeriale attuativo (D.M. 7 maggio 2026): MIMIT il 4 maggio, MEF il 7 maggio. |
| 18 maggio 2026 | Registrazione del decreto attuativo presso la Corte dei Conti. |
| 10 giugno 2026 | Decreto direttoriale MIMIT: approvazione dei modelli, degli allegati e delle istruzioni di compilazione per la piattaforma GSE. |
| 12 giugno 2026 | Apertura della piattaforma GSE (ore 12:00) per le comunicazioni preventive. |
Le aliquote green inesistenti
Numerosi siti commerciali e alcune guide divulgative continuano a citare un’aliquota maggiorata al 220% per investimenti con riduzione dei consumi energetici. Questa aliquota era presente nella bozza iniziale del disegno di legge, ma è stata soppressa dal maxi-emendamento del 16 dicembre 2025. Nel testo definitivo della L. 199/2025 non esiste alcuna premialità green né alcun requisito di efficientamento energetico (soglie del 3% e del 5%) collegato all’iperammortamento. Quei requisiti appartenevano al vecchio Piano Transizione 5.0 e non si applicano al nuovo strumento.
Soggetti beneficiari dell’iperammortamento
L’agevolazione è riservata a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza distinzione di forma giuridica, dimensione aziendale, settore economico o regime contabile (ordinario o semplificato). Rientrano dunque: imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali; società di persone e di capitali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, enti non commerciali, limitatamente all’attività d’impresa.
Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o procedura concorsuale senza continuità aziendale. Non sono previsti requisiti dimensionali: dalle microimprese alle grandi realtà industriali, il perimetro è identico.
Requisiti dell’investimento
I beni agevolabili devono essere: nuovi (non usati né ricondizionati); strumentali all’esercizio d’impresa; destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; compresi negli Allegati IV (beni materiali) o V (beni immateriali) della L. 199/2025; interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il requisito dell’interconnessione è particolarmente stringente: il bene deve dialogare in modo automatico e bidirezionale con il sistema gestionale o la rete di fornitura. L’interconnessione deve essere attiva e documentabile al momento della messa in funzione, non una capacità teorica del bene.
L’accesso all’incentivo è inoltre subordinato al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva (DURC regolare).
Aliquote e scaglioni: come si calcola l’iperammortamento
La maggiorazione si applica con aliquote decrescenti per scaglioni. Elemento importante, i limiti si riferiscono a ciascuna annualità fiscale separatamente (2026, 2027, 2028), non all’arco temporale complessivo. Un’impresa può quindi investire fino a 20 milioni in ciascun anno, accedendo ogni volta all’intera progressione degli scaglioni.
| Scaglione di investimento (per annualità) | Maggiorazione del costo |
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Esempio di calcolo
Un’impresa investe nel 2026 in un sistema AI on-premise del valore di 100.000 euro, con coefficiente di ammortamento al 20%. La maggiorazione al 180% porta la base fiscale a 280.000 euro. La deduzione annua passa da 20.000 euro (20% di 100.000) a 56.000 euro (20% di 280.000). Il risparmio IRES annuo, con aliquota al 24%, è di 8.640 euro per ciascuno dei cinque anni di ammortamento, per un beneficio complessivo di 43.200 euro.
Per un investimento da 6 milioni di euro: la maggiorazione è di 4,5 milioni (180% sui primi 2,5 milioni) più 3,5 milioni (100% sui restanti 3,5 milioni), per una maggiorazione complessiva di 8 milioni di euro, dedotta nel corso degli anni di ammortamento.
Il perimetro agevolabile: beni materiali, immateriali e AI
La L. 199/2025 ridisegna gli elenchi dei beni agevolabili attraverso nuovi Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali), che sostituiscono i precedenti Allegati A e B della L. 232/2016.
Beni immateriali: l’Allegato V e le cinque classi AI
L’Allegato V è il cuore della novità per il comparto tecnologico. La lettera dd) individua cinque classi di beni immateriali legati all’intelligenza artificiale avanzata: software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali. L’elenco è intenzionalmente ampio e riflette l’espansione del settore. Rientrano nell’agevolazione, tra gli altri:
- Software AI/ML per il processo produttivo: sistemi che consentono alle macchine di mostrare attività intelligente a garanzia della qualità del processo produttivo (lett. o).
- Cybersystem: software per la produzione automatizzata e intelligente, con capacità cognitiva, autoapprendimento e riconfigurabilità (lett. p).
- AI generativa, Agentic AI e MLOps: espressamente menzionate tra le soluzioni agevolabili.
- Computer vision e diagnostica: sistemi basati su acquisizione di immagini e algoritmi AI per l’identificazione automatica di non conformità (lett. l dell’Allegato IV).
- Manutenzione predittiva e sicurezza operativa: software con modelli predittivi per la gestione degli asset industriali.
Le definizioni normative si raccordano con quelle dell’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689, art. 3, nn. 1 e 63), richiamate dalla legge nazionale sull’AI (L. 132/2025). Questo raccordo implica che la classificazione dei beni agevolabili si intreccia con il framework europeo di rischio.
Beni materiali: il Gruppo IV dell’Allegato IV
La novità più significativa sul versante hardware è l’introduzione del Gruppo IV nell’Allegato IV, assente nella precedente formulazione come categoria autonoma:
- IV.1 – Infrastrutture di calcolo per AI e simulazione: server, GPU e sistemi HPC per l’addestramento di modelli AI.
- IV.2 – Infrastrutture di connettività industriale: reti 5G private, Wi-Fi 7 e sistemi di convergenza IT-OT.
- IV.3 – Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT: hardware per cybersecurity conforme allo standard IEC 62443.
Il Gruppo IV colma un vuoto importante: molte imprese avevano già digitalizzato il parco macchine con Transizione 4.0 ma mancava l’infrastruttura di collegamento adeguata. È ora possibile agganciare il nuovo investimento infrastrutturale a beni e software preesistenti, purché classificabili nelle categorie richiamate.
Il nodo SaaS e cloud: l’esclusione che pesa
Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 esclude i software fruiti in modalità SaaS (Software-as-a-Service) dal perimetro agevolabile. I canoni di abbonamento per software in cloud non beneficiano della maggiorazione e restano deducibili solo come costi ordinari.
Nelle bozze precedenti del decreto era prevista un’estensione esplicita ai canoni per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V, ma questo comma non compare nel testo firmato. L’esclusione crea un disallineamento strutturale tra la direzione dell’innovazione tecnologica e il perimetro dell’incentivo fiscale.
Iperammortamento: cosa è agevolabile e cosa no
| Agevolabile ✓ | Non agevolabile ✗ |
| Software con licenza perpetua o tradizionale | Piattaforme AI erogate in cloud (MLOps as-a-service, API di inferenza) |
| Sistemi installati on-premise inclusi nell’Allegato V | Software ERP/MES in modalità SaaS con canone di abbonamento |
| Infrastrutture di calcolo fisiche (server, GPU) | Servizi di digital twin in cloud |
| Software AI con deployment locale | Modelli AI accessibili tramite API a consumo |
Questo è un punto critico per il tessuto industriale italiano, la maggior parte delle PMI accede all’AI attraverso soluzioni cloud, non disponendo delle risorse per infrastrutture proprietarie. L’incentivo rischia di premiare le imprese che già dispongono di capacità computazionale interna, ampliando il divario tecnologico anziché ridurlo.
Sviluppo in corso: l’interrogazione parlamentare n. 5-05448
Il 6 giugno 2026, un’interrogazione parlamentare ha formalmente sollevato la questione dell’esclusione del SaaS. Nella risposta resa alla Camera, il Governo ha dichiarato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo e che si sta lavorando con il MEF per la copertura finanziaria di un’eventuale estensione. Ad oggi l’esclusione resta in vigore.
Investimenti in fonti rinnovabili (FER)
Sono agevolabili gli investimenti in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idraulico, biomassa, geotermico), con le seguenti condizioni:
- La producibilità massima attesa degli impianti elettrici FER non può superare il 105% del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva.
- Per i moduli e le celle fotovoltaiche resta in vigore il vincolo Made in EU (il D.L. 38/2026 ha eliminato il vincolo solo per i beni strumentali generali, non per il fotovoltaico). Sono ammesse solo le categorie B e C del registro ENEA.
- Il fabbisogno viene calcolato considerando i consumi medi annui dell’esercizio precedente e gli eventuali consumi equivalenti per la produzione di calore. L’Allegato 1 del decreto attuativo fornisce le formule di conversione e i fattori (ftep,i) per trasformare i diversi vettori energetici in chilowattora equivalenti, nonché i massimali di costo in €/kW per ciascuna tecnologia.
- Gli impianti termici sono agevolabili solo se finalizzati esclusivamente al calore di processo (esclusi riscaldamento ambienti e acqua calda sanitaria) e purché l’energia non sia ceduta a terzi.
Gli investimenti FER non richiedono di essere trainati da un investimento digitale: possono accedere all’iperammortamento anche autonomamente, purché rispettino i parametri del decreto attuativo.
Iperammortamento, come fare le 5 comunicazioni al GSE
L’accesso al beneficio non è automatico. L’intera procedura è gestita tramite la piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile esclusivamente con SPID o CIE dall’Area Clienti del portale (www.gse.it). La piattaforma è operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive.
Comunicazione preventiva (Step 1)
Da trasmettere per ciascuna struttura produttiva prima di effettuare l’investimento. Contiene: dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; tipologia degli investimenti (Allegati IV/V o FER); importo previsto e calcolo della maggiorazione. Il GSE verifica la correttezza dei dati e la disponibilità delle risorse, quindi notifica l’esito. Il decreto definisce «struttura produttiva» il sito costituito da unità locali o stabilimenti insistenti su particelle catastali contigue, dotato di autonomia funzionale.
Importante: ordinare il bene prima di aver trasmesso la comunicazione preventiva al GSE rende l’investimento non ammissibile. La comunicazione preventiva deve precedere l’ordine.
Comunicazione di conferma (Step 2)
Da trasmettere entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE. Deve attestare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Le modalità di adeguamento di questa fase saranno comunicate con un ulteriore decreto direttoriale del MIMIT. Nel caso di acquisizione tramite leasing, fa fede la data di stipula del contratto e l’impegno formalmente assunto dal locatore per l’ordine del bene.
Comunicazione di completamento (Step 3)
Da trasmettere alla fine dell’investimento, entro il 15 novembre 2028 (termine perentorio). L’impresa può trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni. Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa questa comunicazione, a condizione che il bene sia entrato in funzione e sia stato interconnesso entro lo stesso esercizio. Il GSE ha dieci giorni di tempo dalla ricezione per verificare la completezza dei dati e comunicare l’esito positivo o l’eventuale necessità di integrazioni.
Le due comunicazioni periodiche di monitoraggio
A queste tre fasi si aggiungono, come novità introdotta dalla Ragioneria dello Stato, due comunicazioni periodiche:
- Comunicazione consuntiva/previsionale (entro il 20 gennaio di ogni anno): l’impresa comunica gli investimenti effettuati nell’anno precedente, i costi complessivamente sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso.
- Comunicazione integrativa (entro il 30 giugno di ogni anno): contiene il piano di ammortamento relativo all’investimento, con le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Durata degli obblighi di monitoraggio
Le comunicazioni periodiche sono dovute dalla prima comunicazione preventiva fino al termine di fruizione dell’agevolazione. Un’impresa che acquista un bene nel 2026 con coefficiente di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmetterle fino al 2036, ben oltre la finestra per i nuovi investimenti. Si tratta di un onere amministrativo significativo, da pianificare fin dall’inizio.
Le scadenze operative
| Quando | Cosa |
| 1° gennaio 2026 | Decorrenza: investimenti ammissibili da questa data |
| 12 giugno 2026 | Apertura piattaforma GSE per comunicazioni preventive |
| 31 dicembre di ogni anno | Termine per la messa in funzione dei beni ai fini della deduzione nel modello REDDITI dell’anno successivo |
| 20 gennaio di ogni anno | Scadenza comunicazione consuntiva/previsionale al GSE |
| 30 giugno di ogni anno | Scadenza comunicazione integrativa al GSE |
| 30 settembre 2028 | Termine ultimo per il completamento degli investimenti |
| 15 novembre 2028 | Termine ultimo per la comunicazione di completamento al GSE |
Perizia asseverata e certificazione contabile
La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti agevolati, senza eccezioni di importo. Il decreto attuativo elimina la precedente soglia di 300.000 euro sotto la quale era possibile ricorrere a dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante.
La perizia deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, la platea dei soggetti abilitati si estende a dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e periti agrari. La perizia deve attestare: le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli Allegati IV o V; l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; la rispondenza ai requisiti normativi.
Alla perizia si affianca la certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010), che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, l’incarico può essere conferito a un revisore legale esterno, nel rispetto dei principi di indipendenza.
Importante: I costi della perizia asseverata e della certificazione contabile restano interamente a carico dell’impresa. A differenza del Piano Transizione 5.0, per l’iperammortamento non è previsto alcun credito d’imposta o contributo a copertura di questi oneri.
Il vincolo Made in EU/SEE: cosa resta e cosa no
Il D.L. 38/2026 (art. 7, in vigore dal 28 marzo 2026) ha soppresso il vincolo di provenienza europea per i beni materiali e immateriali generali, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Questa modifica ha rappresentato lo sblocco decisivo del decreto attuativo, la cui emanazione era stata ritardata proprio dalla difficoltà di documentare l’origine europea dei componenti.
Resta il vincolo per i soli moduli e celle fotovoltaiche: devono essere di produzione UE e rientrare nelle categorie B o C del registro ENEA (la categoria A, moduli con efficienza ≥ 21,5%, è stata esclusa dal maxi-emendamento di dicembre 2025).
Cumulabilità con altre agevolazioni
| Cumulabile ✓ | Non cumulabile ✗ |
| Credito d’imposta ZES Unica (Mezzogiorno) | Credito d’imposta Transizione 4.0 (sullo stesso bene) |
| Nuova Sabatini (finanziamento beni strumentali) | Credito d’imposta Transizione 5.0 (sullo stesso bene) |
| Agevolazioni UE (nel limite del costo sostenuto al netto di altre sovvenzioni) | Crediti d’imposta 4.0/5.0 prenotati entro il 31/12/2025 (sullo stesso bene) |
| Conto Termico 3.0 (l’iperammortamento si applica sul costo al netto del contributo GSE) |
La cumulabilità è consentita purché il sostegno complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa e non copra le medesime quote di costo.
Rischi operativi e cause di decadenza
Le agevolazioni soffrono del vincolo di stretta interpretazione. I principali errori che fanno perdere il beneficio:
- Comunicazione preventiva tardiva o assente: ordinare il bene prima di aver trasmesso la comunicazione preventiva al GSE rende l’investimento non ammissibile.
- Interconnessione mancante: installare il bene senza attivare l’interconnessione ai sistemi aziendali fa perdere la qualifica 4.0.
- Classificazione errata: un software AI general-purpose non collegato ai processi produttivi potrebbe non essere considerato agevolabile.
- Mancata comunicazione periodica: la tardiva o mancata trasmissione delle comunicazioni annuali al GSE comporta la decadenza.
- Cessione o delocalizzazione del bene: la cessione a titolo oneroso o la destinazione a strutture produttive all’estero fa decadere il beneficio, salvo sostituzione nello stesso esercizio con bene analogo o superiore.
- Cumulo vietato: non è possibile cumulare l’iperammortamento con i vecchi crediti d’imposta 4.0 o 5.0 sullo stesso bene.
Il sistema di controllo è particolarmente rigoroso. Il GSE può effettuare verifiche documentali e ispezioni in loco nei termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973. In caso di utilizzo indebito, il GSE segnala all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme, comprensive di interessi e sanzioni. La perdita del beneficio può riguardare anche le quote già fruite in precedenza. Il GSE trasmette almeno mensilmente i dati sugli investimenti al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate.
Checklist operativa per le imprese
Prima di procedere con un investimento agevolabile, verificare ciascuno di questi punti:
- Classificazione del bene: il software o il sistema rientra effettivamente nelle lettere dell’Allegato IV o V? È funzionale alla trasformazione digitale del processo produttivo?
- Modalità di erogazione: il software è acquisito con licenza perpetua o installato on-premise? Se è SaaS/cloud, non è agevolabile.
- Interconnessione: il fornitore può rilasciare una dichiarazione tecnica di capacità di interconnessione bidirezionale con i sistemi aziendali?
- Capienza fiscale: l’impresa ha reddito imponibile sufficiente a sfruttare la deduzione? Altrimenti considerare alternative a contributo diretto.
- Comunicazione preventiva: la comunicazione al GSE è stata trasmessa prima di procedere all’ordine?
- Perizia asseverata: individuato il perito o l’ingegnere industriale? La perizia è obbligatoria per qualsiasi importo.
- Piano documentale: predisposta la conservazione di fatture, documenti di trasporto, certificazioni, perizie e comunicazioni per l’intera durata del periodo di ammortamento (che può estendersi per oltre un decennio)?
- Cumulo: verificato che l’investimento non benefici già di crediti d’imposta 4.0 o 5.0?
- Made in EU solo per moduli/celle fotovoltaiche: il fornitore è in grado di certificare l’origine UE e la classificazione nelle categorie B o C del registro ENEA?
















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