Si è definitivamente conclusa una delle più lunghe e complesse vicende giudiziarie della storia industriale italiana in materia di sicurezza sul lavoro. A distanza di quasi diciassette anni dalla strage ferroviaria di Viareggio, nella quale il deragliamento di un treno merci provocò un’esplosione che causò la morte di trentadue persone e il ferimento di decine di altre, la giustizia ha posto la parola fine al processo. Le condanne definitive hanno riguardato numerosi dirigenti e tecnici e hanno comportato anche l’esecuzione della pena nei confronti dell’allora amministratore delegato del gruppo ferroviario e di altri alti manager.
Le decisioni della magistratura costituiscono il punto di arrivo di un percorso processuale che merita il massimo rispetto. Le sentenze, tuttavia, oltre a decidere i singoli casi, finiscono inevitabilmente per influenzare la cultura giuridica e organizzativa di un Paese. Ed è proprio questa cultura della sicurezza, più che la correttezza della singola decisione, a poter essere oggetto di riflessione critica.
Ogni epoca matura una più profonda consapevolezza dei rischi che la caratterizzano e dei limiti che è necessario imporre all’azione umana, spesso in seguito a tragedie che segnano profondamente la coscienza collettiva. Così è avvenuto, ad esempio, per la sicurezza ferroviaria dopo la strage di Viareggio, per la sicurezza industriale dopo l’incendio della ThyssenKrupp di Torino, per la sicurezza della navigazione dopo il naufragio della Costa Concordia e, più in generale, in numerosi altri ambiti nei quali eventi drammatici hanno rappresentato il punto di svolta per profonde evoluzioni legislative, giurisprudenziali e culturali.
La storia dimostra, tuttavia, che il vero progresso non consiste nel limitarsi a individuare le responsabilità dopo la tragedia, ma nel trasformare ogni esperienza in conoscenza e ogni innovazione in uno strumento capace di impedire che tragedie analoghe possano ripetersi. La tutela dell’ambiente, la lotta contro ogni forma di discriminazione, la parità di genere, l’inclusione, la protezione dei dati personali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano conquiste che nessuna società moderna potrebbe oggi mettere in discussione. La sicurezza sul lavoro rappresenta probabilmente uno degli esempi più significativi di questa dinamica.
Affermare che il nostro sistema possa essere ulteriormente migliorato viene spesso interpretato come un tentativo di ridurre le tutele dei lavoratori. Eppure dovrebbe essere vero esattamente il contrario. Se il nostro obiettivo è davvero quello di ridurre il numero degli infortuni e, soprattutto, delle morti sul lavoro, allora abbiamo il dovere di chiederci se il modello culturale e giuridico sul quale abbiamo costruito il sistema negli ultimi decenni sia ancora quello più efficace.
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Responsabilità datoriale e tecnologie per la sicurezza sul lavoro
Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è che la responsabilità penale è personale. Lo afferma l’articolo 27 della Costituzione e lo ribadisce costantemente la giurisprudenza: nessuno può essere chiamato a rispondere penalmente per il solo verificarsi di un evento dannoso. È sempre necessario accertare una condotta colposa o dolosa, la violazione di una regola cautelare, il nesso causale tra quella condotta e l’evento e la concreta esigibilità del comportamento alternativo lecito.
Anche nel diritto della sicurezza sul lavoro questo principio continua formalmente a rappresentare il punto di riferimento del sistema tanto che nessuna disposizione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
Eppure, osservando l’evoluzione della normativa e soprattutto della giurisprudenza degli ultimi decenni, emerge una sensazione sempre più diffusa tra gli operatori del settore: quella di una progressiva espansione della posizione di garanzia che, almeno nella percezione, tende ad avvicinarsi a un modello di responsabilità quasi oggettiva.
Naturalmente questa evoluzione non è casuale. La moderna sicurezza sul lavoro ha progressivamente abbandonato una concezione puramente tecnica per assumere una dimensione organizzativa. Oggi al datore di lavoro non è richiesto soltanto di acquistare macchinari sicuri o fornire dispositivi di protezione individuale. Gli viene richiesto di progettare l’organizzazione aziendale, analizzare sistematicamente i rischi, aggiornare costantemente la valutazione dei rischi, formare i lavoratori, vigilare sull’effettiva osservanza delle procedure, correggere comportamenti non conformi e adattare continuamente il sistema prevenzionistico all’evoluzione tecnologica e organizzativa.
È un’impostazione condivisibile, perché molti incidenti non derivano più esclusivamente da guasti meccanici, ma da carenze procedurali o da insufficiente coordinamento tra persone, processi e tecnologie, e ancora da errori organizzativi che hanno condotto a mancate manutenzioni. Proprio per questo motivo, tuttavia, diventa necessario interrogarsi su un tema raramente affrontato nel dibattito pubblico: esistono limiti oggettivi alla prevedibilità degli eventi? La risposta, probabilmente, non può che essere positiva. Non tutti gli incidenti presentano, infatti, il medesimo livello di prevedibilità e, conseguentemente, il medesimo nesso di causalità.
I tre livelli di prevedibilità degli infortuni
Esistono eventi la cui prevenzione è sostanzialmente certa. Un macchinario privo delle necessarie protezioni, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, l’assenza di formazione obbligatoria o la violazione di prescrizioni tecniche fondamentali rappresentano situazioni nelle quali il rischio è evidente e la responsabilità, ove accertata, appare pienamente coerente con i principi del nostro ordinamento.
Esistono poi eventi la cui prevedibilità dipende dalla qualità dell’organizzazione. È in questa categoria che il progresso tecnologico può oggi offrire il contributo più significativo. Sistemi di monitoraggio intelligente, sensori, dispositivi wearable, algoritmi predittivi, computer vision e strumenti di intelligenza artificiale consentono di individuare condizioni di rischio che fino a pochi anni fa sarebbero rimaste invisibili. La prevedibilità dell’evento aumenta perché aumentano gli strumenti concretamente disponibili per prevenirlo.
Esiste, infine, una terza categoria di eventi. Sono quelli che si collocano ai margini della prevedibilità umana. Eventi determinati dalla convergenza di fattori eccezionali, da comportamenti del tutto imprevedibili, da errori umani non ragionevolmente anticipabili o da circostanze che nessuna organizzazione avrebbe potuto realisticamente impedire.
Il nodo del rischio residuo
Riconoscere l’esistenza di questa categoria non significa negare l’importanza della prevenzione. Significa semplicemente prendere atto di una realtà che accompagna ogni attività umana. La vita è caratterizzata dall’esistenza di un rischio residuo. Ogni anno migliaia di persone perdono la vita sulle strade, nonostante veicoli sempre più sicuri, infrastrutture moderne, controlli, limiti di velocità e campagne di educazione stradale. Altre persone muoiono per incidenti domestici, pur vivendo in abitazioni costruite secondo rigorosi standard di sicurezza. Incidenti avvengono negli ospedali, nei luoghi pubblici, durante attività sportive o ricreative. In tutti questi casi il nostro ordinamento non presume automaticamente l’esistenza di una responsabilità penale. La responsabilità viene ricercata e accertata solo quando emerge la violazione di uno specifico dovere giuridico.
Perché dovrebbe essere diverso nel lavoro? Se un’indagine dimostra che il datore di lavoro ha adottato tutte le misure richieste dalla legge, ha effettuato una corretta valutazione dei rischi, ha fornito adeguata formazione, ha vigilato sull’applicazione delle procedure e ha implementato tutte le tecnologie ragionevolmente disponibili, è legittimo domandarsi se il semplice verificarsi dell’infortunio debba continuare a costituire il principale elemento dal quale ricostruire la responsabilità.
Una riflessione di questo tipo non riduce in alcun modo il livello di tutela del lavoratore; al contrario, lo rafforza, perché sposta l’attenzione dalla ricerca delle responsabilità dopo l’evento alla capacità di prevenirlo, inducendo a chiedersi non soltanto chi abbia sbagliato, ma soprattutto quali strumenti, organizzativi o tecnologici, avrebbero potuto impedire che quell’incidente si verificasse.
L’impatto della tecnologia sulla sicurezza sul lavoro
È proprio in questa prospettiva che il ruolo della tecnologia assume un’importanza decisiva. Se oggi esistono strumenti capaci di aumentare concretamente la prevedibilità degli eventi, allora il sistema giuridico dovrebbe favorirne l’utilizzo, naturalmente nel rispetto della dignità della persona e delle garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, dall’AI Act e dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
La responsabilità deve crescere insieme alla capacità effettiva di prevenzione, non insieme alla sola aspettativa sociale che ogni incidente possa essere comunque evitato. Pretendere la sicurezza assoluta significherebbe attribuire al datore di lavoro un potere che nessun essere umano e nessuna organizzazione possono realisticamente esercitare. L’obiettivo del diritto non può essere eliminare ogni rischio ma quello di ridurre il rischio fino al livello più basso ragionevolmente raggiungibile, utilizzando tutte le conoscenze scientifiche, organizzative e tecnologiche disponibili, senza mai rinunciare ai diritti fondamentali della persona.
Dall’AI ai wearable: le tecnologie che prevengono gli infortuni
Il Testo Unico 81 del 2008 ha rappresentato una svolta epocale e ha contribuito in modo decisivo alla diffusione della cultura della prevenzione. Tuttavia, il mondo del lavoro non è più quello del ventesimo secolo e dei primi anni 2000. Oggi disponiamo di tecnologie capaci non solo di analizzare gli incidenti dopo che si sono verificati, ma di prevederli e impedirli prima che accadano. Eppure il dibattito pubblico e, spesso, anche quello giuridico continuano a essere prevalentemente orientati verso la ricerca del responsabile piuttosto che verso la ricerca degli strumenti più efficaci per evitare il ripetersi di eventi analoghi.
In questo contesto, il confronto sull’intelligenza artificiale risulta frequentemente polarizzato. Da un lato emergono timori, spesso enfatizzati dagli stessi lavoratori e dalle loro associazioni di rappresentanza, circa i possibili effetti sull’occupazione, sulla sorveglianza a distanza del lavoro o sulla compressione dei diritti fondamentali; dall’altro, rischia di ricevere minore attenzione uno degli ambiti nei quali l’innovazione tecnologica può produrre i benefici più elevati. Accanto ai vantaggi economici derivanti dalla riduzione degli incidenti, dei costi sanitari e assicurativi, vi è un beneficio che sfugge a qualsiasi misurazione economica: la salvaguardia della vita e dell’integrità psicofisica delle persone. Quando uno dei termini dell’equazione è rappresentato dal valore, intrinsecamente inestimabile, della vita umana, anche la valutazione del ritorno degli investimenti dovrebbe assumere una prospettiva diversa, nella quale l’innovazione tecnologica cessa di essere soltanto un’opportunità di efficienza e diventa un autentico strumento di salvezza.
La vera rivoluzione che sta interessando il mondo della salute e della sicurezza sul lavoro non consiste nell’introduzione di una singola tecnologia, ma nella convergenza di strumenti diversi – intelligenza artificiale, sensori intelligenti, computer vision, dispositivi wearable, robotica, droni e digital twin – che, operando singolarmente o ancora meglio in modo integrato, consentono per la prima volta di osservare l’ambiente di lavoro in tempo reale, individuare situazioni di pericolo, prevedere eventi critici e attivare misure correttive prima che l’infortunio si verifichi. Se fino a pochi anni fa la prevenzione era fondata prevalentemente sull’esperienza, sulla formazione, sul rispetto delle procedure e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, oggi diventa possibile affiancare a questi strumenti una capacità di analisi continua che supera i limiti della sola osservazione umana.
Computer vision e prevenzione in tempo reale
Tra le innovazioni più significative con forti implicazioni sulla protezione dei dati personali vi è certamente la computer vision. Le telecamere installate negli ambienti di lavoro cessano di essere meri strumenti di registrazione destinati alla ricostruzione degli eventi successivi a un incidente e diventano sensori intelligenti capaci di interpretare ciò che accade. Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale è oggi possibile rilevare in tempo reale l’assenza dei dispositivi di protezione individuale, l’ingresso in aree interdette, l’avvicinamento di un lavoratore a organi meccanici in movimento, la presenza di mezzi in traiettorie di possibile collisione, il superamento di distanze di sicurezza o l’assunzione di posture incompatibili con determinate lavorazioni.
In molti casi il sistema può limitarsi a generare un avviso; in altri può interrompere automaticamente il funzionamento di un macchinario o bloccare l’accesso a un’area pericolosa, impedendo che una situazione di rischio si trasformi in un evento lesivo. Il ruolo della telecamera cambia così radicalmente: non più uno strumento destinato a individuare eventuali responsabilità dopo l’infortunio, ma un presidio tecnologico finalizzato a impedirne il verificarsi.
Wearable e tutela del lavoratore isolato
Un’evoluzione altrettanto importante riguarda i dispositivi wearable. L’organizzazione del lavoro vede sempre più frequentemente operatori impegnati da soli in attività di manutenzione, ispezione, sorveglianza, assistenza tecnica o interventi in siti remoti. In tali contesti il cosiddetto rischio del lavoratore isolato assume un rilievo crescente, poiché un malore improvviso, una caduta o la perdita di coscienza possono trasformarsi rapidamente in eventi mortali qualora i soccorsi non vengano attivati tempestivamente.
Caschi intelligenti, smartwatch industriali, braccialetti, cinture e giubbotti dotati di accelerometri, giroscopi, sensori biometrici e sistemi di geolocalizzazione consentono oggi di riconoscere automaticamente una caduta, una prolungata immobilità, un’anomala frequenza cardiaca, l’esposizione a temperature estreme o la presenza di gas tossici, inviando immediatamente una richiesta di soccorso con l’esatta posizione del lavoratore. I tradizionali sistemi “uomo a terra”, già diffusi in diversi contesti industriali, stanno evolvendo grazie all’intelligenza artificiale, che permette di distinguere con maggiore precisione un’effettiva situazione di emergenza da un normale movimento operativo, riducendo sensibilmente i falsi allarmi.
Sensori ambientali e algoritmi predittivi
Anche il monitoraggio dell’ambiente sta conoscendo una profonda trasformazione. Sensori distribuiti possono rilevare in tempo reale concentrazioni di gas, livelli di ossigeno, temperatura, umidità, vibrazioni, rumore, radiazioni, deformazioni strutturali o principi di incendio. La vera innovazione consiste però nella capacità degli algoritmi di correlare simultaneamente migliaia di informazioni provenienti da fonti diverse, riconoscendo configurazioni che anticipano il verificarsi di un evento pericoloso. Non si tratta più soltanto di segnalare il superamento di una soglia prefissata, ma di individuare l’evoluzione di un fenomeno quando esso è ancora nelle sue fasi iniziali, consentendo un intervento preventivo.
Droni e ispezioni nelle aree a rischio
Un ruolo sempre più rilevante è destinato ad assumere anche l’impiego dei droni. Le attività di ispezione di ponti, gallerie, viadotti, linee ferroviarie, impianti industriali, coperture, ciminiere, linee elettriche o aree contaminate possono essere effettuate senza esporre direttamente il personale a situazioni di rischio. Le immagini raccolte possono essere elaborate automaticamente per individuare anomalie strutturali, ostacoli, cedimenti o condizioni incompatibili con l’avvio delle lavorazioni. Se si osservano alcune delle più gravi tragedie degli ultimi anni, emerge con evidenza come l’impiego sistematico di tali tecnologie avrebbe potuto rappresentare un ulteriore livello di sicurezza.
La tragedia ferroviaria di Brandizzo del 2023, ad esempio, ha dimostrato quanto sia essenziale garantire, con il massimo grado possibile di affidabilità, la verifica delle condizioni operative prima dell’inizio delle attività sui binari. Un drone avrebbe potuto monitorare il traffico sui binari con i lavoratori. Sistemi automatici di monitoraggio, geolocalizzazione delle squadre di lavoro, sensori installati lungo l’infrastruttura e algoritmi capaci di integrare in tempo reale informazioni provenienti dalla circolazione ferroviaria avrebbero potuto costituire un presidio ulteriore rispetto alle procedure organizzative e alle verifiche umane. Nessuna tecnologia può eliminare integralmente il rischio di errore, ma molte tecnologie sono oggi in grado di impedire che un singolo errore produca conseguenze irreversibili.
Digital twin e simulazione degli incidenti
Accanto al mondo fisico si sviluppa poi quello virtuale dei digital twin, ossia dei gemelli digitali di impianti, edifici, infrastrutture e interi processi produttivi. Attraverso tali modelli è possibile simulare scenari incidentali, verificare preventivamente l’efficacia delle misure di sicurezza, sperimentare modifiche organizzative, prevedere il comportamento degli impianti in condizioni eccezionali e individuare criticità prima ancora che esse si manifestino nella realtà. Per la prima volta la prevenzione può quindi fondarsi anche sulla simulazione, trasformando l’esperienza dell’incidente da presupposto dell’apprendimento a semplice eventualità da evitare.
Il filo conduttore che accomuna tutte queste innovazioni è il passaggio da una sicurezza prevalentemente prescrittiva a una sicurezza sempre più predittiva, fondata non sulla produzione di spesso inutili documenti, ma sull’implementazione di strumenti e tecnologie. Per decenni la prevenzione si è basata sull’individuazione del rischio, sulla definizione di regole di comportamento e sulla verifica del loro rispetto. Oggi la disponibilità di dati, la capacità computazionale e l’intelligenza artificiale consentono di aggiungere un ulteriore livello di protezione, nel quale il sistema osserva continuamente l’ambiente di lavoro, riconosce segnali deboli che l’occhio umano difficilmente potrebbe cogliere e interviene prima che il rischio si trasformi in danno.
La tecnologia non sostituisce la cultura della prevenzione costruita negli ultimi decenni, ma ne rappresenta la naturale evoluzione. La sfida non consiste quindi nello stabilire se queste tecnologie siano ormai sufficientemente mature, bensì nel costruire un quadro giuridico che ne consenta l’impiego nel pieno rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali del lavoratore e della protezione dei dati personali.
Sicurezza sul lavoro, privacy e dignità: un equilibrio possibile
Ogni innovazione tecnologica destinata ad aumentare la sicurezza dei lavoratori incontra, quasi inevitabilmente, una resistenza fondata sul timore che essa possa tradursi in una forma di controllo dell’attività lavorativa o in una compressione della sfera privata della persona. È un dibattito comprensibile e necessario, perché la storia del diritto del lavoro dimostra quanto sia importante preservare la dignità del lavoratore da ogni forma di sorveglianza indebita.
Tuttavia, proprio l’evoluzione delle tecnologie e delle normative di compliance rende oggi necessario interrogarsi se il conflitto tra sicurezza, privacy e libertà personale sia realmente inevitabile o se, almeno in molti casi, esso non costituisca un falso problema. Non di rado, infatti, il dibattito pubblico sembra trasformare la tutela della riservatezza in un principio assoluto, finendo per sacrificare proprio il bene giuridico che dovrebbe ricevere la massima protezione: la vita e l’integrità fisica del lavoratore. In questa prospettiva, alcune letture particolarmente rigide della disciplina sul controllo a distanza rischiano di diventare il vessillo di una difesa ideologica dello status quo, più attenta a scongiurare qualsiasi forma di monitoraggio che a valorizzare le enormi potenzialità delle nuove tecnologie nella prevenzione degli infortuni.
L’errore consiste infatti nel contrapporre due diritti fondamentali – la protezione dei dati personali e la salute e sicurezza sul lavoro – come se fossero necessariamente incompatibili. In realtà, l’intero impianto del Regolamento (UE) 2016/679 è costruito su un principio diverso: non vietare il trattamento dei dati personali, ma disciplinarlo affinché esso avvenga nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, minimizzazione e sicurezza. Lo stesso può dirsi dell’AI Act e dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Nessuna di tali disposizioni contiene un divieto generalizzato di impiegare strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro. Esse impongono piuttosto che tali strumenti siano progettati e utilizzati con garanzie adeguate, evitando che la finalità di tutela della sicurezza si trasformi in un controllo ingiustificato della prestazione lavorativa.
È proprio su questo punto che il dibattito pubblico appare talvolta caratterizzato da un’evidente asimmetria. Mentre vengono spesso enfatizzati i potenziali rischi derivanti dall’utilizzo di telecamere intelligenti, sensori o dispositivi wearable, riceve minore attenzione il rischio opposto: quello di rinunciare a tecnologie capaci di evitare infortuni gravi o mortali in nome di una tutela meramente astratta della riservatezza.
La questione assume particolare rilievo quando le tecnologie sono progettate esclusivamente per finalità di sicurezza. Un dispositivo “uomo a terra”, ad esempio, può essere configurato affinché rilevi esclusivamente una caduta, una prolungata immobilità o una situazione di emergenza, senza registrare la produttività del lavoratore, senza analizzarne i tempi di lavoro, senza consentire valutazioni disciplinari e senza raccogliere informazioni eccedenti rispetto alla finalità perseguita. Analogamente, un sistema di computer vision può essere progettato per riconoscere esclusivamente l’assenza di un casco protettivo o l’accesso a un’area pericolosa, senza identificare la persona, senza conservare inutilmente le immagini e senza consentire un monitoraggio sistematico dell’attività lavorativa.
Privacy by design e governance dei dati
La tecnologia, dunque, non determina automaticamente il livello di invasività del trattamento. Sono invece la progettazione del sistema, le scelte organizzative e le misure di governance a definire il corretto equilibrio tra i diritti coinvolti. È proprio questo il significato del principio di privacy by design previsto dall’articolo 25 del GDPR: la protezione dei dati personali non interviene come limite successivo all’innovazione, ma diventa un elemento progettuale dell’innovazione stessa. A ciò si aggiungono strumenti ormai consolidati quali la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), la consultazione dei datori di lavoro con il loro Responsabile della protezione dei dati (DPO), la definizione di rigorose politiche di accesso alle informazioni, la limitazione dei tempi di conservazione, la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati e sistemi di audit capaci di garantire la piena tracciabilità di ogni trattamento effettuato.
Quando tali strumenti vengono applicati seriamente, il rischio di un utilizzo improprio delle tecnologie si riduce in misura significativa. In molti casi esso diviene certamente inferiore rispetto al rischio che si decide di accettare rinunciando a strumenti potenzialmente in grado di salvare vite umane.
Sindacati e legislatore davanti alla prevenzione tecnologica
Anche le organizzazioni sindacali sono chiamate a confrontarsi con questa evoluzione. La loro funzione storica è quella di tutelare la persona che lavora nella sua interezza: non soltanto la retribuzione, la stabilità occupazionale e le libertà individuali, ma anche il diritto fondamentale a svolgere la propria attività in condizioni di massima sicurezza. Per questa ragione il confronto con le nuove tecnologie non dovrebbe arrestarsi alla sola individuazione dei possibili rischi per la riservatezza, ma estendersi anche alla valutazione dei benefici concreti che esse possono produrre nella prevenzione degli infortuni. La vera sfida non consiste nello scegliere tra privacy e sicurezza, bensì nel costruire modelli organizzativi e tecnologici che consentano di garantire entrambe.
In questa prospettiva, anche il legislatore è chiamato a un’evoluzione. Ferma restando l’intangibilità dei diritti fondamentali della persona, appare opportuno interrogarsi se l’attuale disciplina, elaborata in un contesto tecnologico profondamente diverso da quello odierno, sia ancora pienamente in grado di valorizzare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dai sistemi di prevenzione predittiva. Il principio da affermare non è quello di ampliare il controllo sul lavoratore, bensì di rafforzarne la tutela attraverso tecnologie progettate e utilizzate nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, trasparenza e minimizzazione dei dati. Una società che, pur disponendo di strumenti idonei a prevenire gli infortuni, scelga di non adottarli in ragione di un’interpretazione eccessivamente restrittiva della normativa rischia di vanificare la ratio stessa di quelle disposizioni, che è la tutela dell’integrità della persona.
Bibliografia
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act).
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (Statuto dei lavoratori).
- European Data Protection Board, Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices.
International Labour Organization (ILO). (2024). Ensuring safety and health at work in a changing climate. Geneva: International Labour Office
European Agency for Safety and Health at Work, Artificial intelligence and robotics and their impact on occupational safety and health.
European Agency for Safety and Health at Work, Foresight study on digitalisation and occupational safety and health.













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