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Diritto d’autore e IA, perché l’output non è sempre del cliente


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Una clausola può assegnare al cliente un contenuto generato dall’AI, ma non creare un diritto d’autore inesistente. La tutela dipende dall’apporto umano, mentre contratti, dati di addestramento e manleve determinano i rischi che restano in capo alle imprese

Pubblicato il 8 set 2026

Francesca Niola

Research fellow – Head of legal @ Aisma Srl



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ChatGPT Image 8 set 2026, 09_33_01




Molte imprese che integrano un generatore di testo o immagini nel proprio flusso di comunicazione credono di risolvere la proprietà del risultato con una clausola contrattuale, tutto ciò che il sistema genera appartiene al cliente che lo ha commissionato.

Quella clausola vale soltanto se il diritto d’autore riconosce qualcosa da assegnare. Il diritto italiano lo ha scritto per legge nell’autunno del 2025.

La legge 23 settembre 2025, n. 132, prima disciplina organica nazionale sull’intelligenza artificiale tra gli Stati membri dell’Unione, ha modificato con l’articolo 25 l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore del 1941, ammettendo alla tutela le opere realizzate anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, ma soltanto quando costituiscono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

La dottrina ha battezzato il principio riserva di umanità. Un’immagine generata da un’unica istruzione testuale, senza altro intervento della persona, cade fuori da quella riserva e con essa fuori da ogni proprietà intellettuale che un contratto possa validamente trasferire. Un’impresa che acquista accesso a un generatore compra allora una promessa contrattuale sulla proprietà del risultato. Quella promessa vale solo quanto vale chi la sottoscrive, il fornitore del sistema, ed è sulla sua affidabilità che conviene misurare l’intera operazione prima di firmare.

Diritto d’autore e intelligenza artificiale: il nodo dell’addestramento

Il principio della riserva di umanità governa la protezione del risultato. Un nodo distinto e cronologicamente precedente, attiene alla liceità dei materiali con cui il sistema è stato addestrato. La stessa legge 132/2025 ha aggiunto alla legge sul diritto d’autore l’articolo 70-septies, che ammette la riproduzione e l’estrazione di testo e dati da opere protette per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale soltanto alle condizioni previste dagli articoli 70-ter e 70-quater, le norme con cui l’Italia aveva recepito nel 2021 le eccezioni per il text and data mining della direttiva 2019/790 sul mercato unico digitale. L’articolo 70-quater, in particolare, consente l’estrazione anche per finalità commerciali, ma lascia ai titolari dei diritti la possibilità di riservarsi quell’uso in forma leggibile da un sistema automatizzato, per esempio attraverso un file robots.txt o una clausola nei termini di un sito. Un fornitore che addestra un modello ignorando quella riserva espone sé stesso e, a valle, ogni cliente che ne usa l’output, a una violazione originata da una scelta compiuta a monte, spesso rimasta estranea al contratto di licenza sottoscritto a valle.

Dati personali e fornitori IA: cosa mostra il caso OpenAI

Sul fronte della protezione dei dati personali, il caso OpenAI ha attraversato in Italia un’istruttoria, una sanzione e un annullamento giudiziale nel giro di poco più di un anno. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva sanzionato la società nel dicembre 2024 per quindici milioni di euro, contestando l’assenza di una base giuridica per il trattamento dei dati personali usati nell’addestramento di ChatGPT fino al febbraio 2024 e la violazione degli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il Tribunale di Roma ha annullato quella sanzione con la sentenza 4153 del 18 marzo 2026, per vizi procedurali e di motivazione dell’atto, lasciando aperta la questione di merito sulla liceità del trattamento. Per un’impresa che verifica un fornitore, la liceità dei dati di addestramento si accerta con un provvedimento amministrativo o giudiziario, capace di essere ribaltato anni dopo la sua adozione, più che con una dichiarazione contrattuale unilaterale del fornitore.

AI Act e trasparenza sui contenuti usati per l’addestramento

A livello europeo l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d, del regolamento 2024/1689 aggiunge a questa cornice un obbligo di trasparenza, imponendo ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali di pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento, secondo un modello che la Commissione europea ha reso disponibile il 24 luglio 2025. L’obbligo vale dal 2 agosto 2025 per i modelli immessi sul mercato da quella data, mentre i modelli precedenti restano nel regime transitorio fino al 2 agosto 2027 e le sanzioni della Commissione decorrono dal 2 agosto 2026. Un’impresa italiana che negozia una licenza può usare quella sintesi come primo test di affidabilità, confrontandola con le fonti che il fornitore dichiara altrove nel contratto e con gli impegni assunti sulla riserva degli articoli 70-ter e 70-quater. Ogni omissione o genericità in quel confronto conta come un segnale sul rischio dell’intera fornitura.

Copyright IA: il confronto con Stati Uniti e Regno Unito

Il confronto con gli altri ordinamenti colloca l’Italia dentro un problema comune a più giurisdizioni. Negli Stati Uniti la Corte d’appello del Distretto di Columbia ha confermato il 18 marzo 2025, con il caso promosso dall’informatico Stephen Thaler contro il registro del copyright, che un’opera priva di autore umano esce dal perimetro del copyright, una lettura che la Corte Suprema ha lasciato definitiva rifiutando il ricorso il 2 marzo 2026. Sul lato dell’addestramento i tribunali americani hanno seguito una linea meno netta di quella italiana. Il giudice Stephanos Bibas ha escluso, l’11 febbraio 2025, che l’uso commerciale delle massime redazionali Westlaw da parte di Ross Intelligence fosse trasformativo, una lettura ora sottoposta al Terzo Circuito in appello, mentre il giudice William Alsup ha ammesso a giugno 2025 l’addestramento su libri acquistati legalmente, punendo però la conservazione di oltre sette milioni di copie pirata nella causa poi chiusa con una transazione da un miliardo e mezzo di dollari, approvata in via definitiva il 20 luglio 2026. A Londra, infine, Getty Images ha abbandonato in corso di causa contro Stability AI le proprie pretese sulla violazione del diritto d’autore nell’addestramento e negli output, ottenendo dall’Alta Corte, il 4 novembre 2025, solo il riconoscimento di una violazione di marchio per alcune filigrane residue nelle immagini generate.

Licenze per sistemi generativi: le clausole da pretendere

Le clausole da pretendere prima di firmare un contratto di licenza per un sistema generativo derivano direttamente dai nodi appena visti. Sul versante dell’addestramento è necessaria una dichiarazione del fornitore sulla liceità dei dati di origine, appoggiata alla sintesi pubblica richiesta dall’articolo 53 dell’AI Act, insieme a un obbligo di manleva che copra le pretese di terzi legate a quei dati e fissi un tetto risarcitorio proporzionato al rischio della fornitura. Microsoft ha percorso questa strada per i propri prodotti Copilot, impegnandosi dal 2023 a difendere i clienti aziendali dalle rivendicazioni di terzi sui contenuti generati, un impegno esteso nel giugno 2025 anche a Copilot Studio, ma condizionato all’adozione di specifiche misure tecniche di mitigazione indicate dall’azienda stessa. È un modello di manleva che un’impresa italiana può pretendere anche da fornitori più piccoli, verificando però con attenzione le condizioni da cui dipende. Sul versante dell’output va invece prevista un’assegnazione esplicita della titolarità del risultato in favore del cliente, accompagnata da un impegno del fornitore a riservare quei diritti esclusivamente al cliente, escludendo ogni concessione a terzi e ogni riuso per riaddestrare il modello. Il riconoscimento di un diritto d’autore vero e proprio segue una strada diversa, quella della persona che ha scelto e rielaborato il materiale. Il contratto distribuisce l’uso del contenuto tra le parti. La paternità dell’opera, quando esiste, si forma altrove, nel gesto umano che segue la macchina.

Riserva di umanità e prova dell’intervento creativo

Quella riserva ha radici nel diritto europeo che precedono la legge 132/2025. La Corte di giustizia dell’Unione europea aveva posto la stessa soglia anni prima per qualunque opera, con le sentenze Infopaq del 2009 e Painer del 2011, che riservano la protezione a ciò che nasce da scelte libere e creative dell’autore. La Società Italiana degli Autori ed Editori ha reso quel principio operativo con una guida pubblicata nell’agosto 2026, chiarendo che un contenuto generato dal sistema accede alla tutela e al deposito quando l’apporto creativo della persona è riconoscibile nel modo in cui il materiale è stato selezionato e ritoccato. Un’immagine prodotta da un generatore con un’unica istruzione testuale, priva di correzioni o di scelte successive, è un contenuto tecnicamente orfano di autore, disponibile per chiunque lo usi allo stesso modo in cui lo ha ottenuto il primo committente. Per una redazione, un’agenzia o un ufficio marketing italiano, questo significa conservare traccia del proprio intervento sul materiale grezzo restituito dal sistema, dalle istruzioni impartite alle correzioni successive, perché sarà quella traccia, in caso di contestazione, a distinguere un’opera protetta da un contenuto che chiunque può replicare allo stesso modo.

Proprietà intellettuale e responsabilità nell’uso degli output IA

La proprietà intellettuale distribuisce un guadagno. Distribuisce anche una responsabilità, perché chi risulta autore di un’opera risponde delle sue conseguenze, dalla violazione di un diritto altrui alla diffusione di un contenuto diffamatorio o falso. Quando la riserva di umanità si presenta scoperta, come accade per un output privo di ogni intervento umano riconoscibile, quella responsabilità si sposta per intero sul cliente che ha usato il sistema e lo ha messo in circolazione, spesso senza saperlo. Il fornitore che offre una manleva ampia sposta su di sé il rischio legato alla provenienza dei dati e alla struttura del sistema. Il rischio legato alle scelte del cliente nell’uso del contenuto, per esempio una diffusione senza le verifiche che la propria attività professionale richiede, resta interamente a suo carico.

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