La Data Union accelera. A fronte di un titanico sforzo di semplificazione (la cui efficacia è tutta da verificare), avanza per raggiungere l’agognata supremazia tecnologica.
Accade così che al forsennato negoziato sui pacchetti Omnibus per ricomporre e coordinare le regolazioni sui dati facciano eco nuove consultazioni per “tarare” gli ambiti di trasparenza richieste dall’AI Act e soprattutto il nuovo Pacchetto sulla sovranità tecnologica, che si compone di una serie di misure volte a rafforzare la capacità dell’Europa in materia di semiconduttori, intelligenza artificiale (IA), cloud e open source attraverso il paradigma della c.d. preferenza europea.
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Diritto d’autore e pubblicazioni giornalistiche nell’ecosistema dei dati
Nel vortice di azioni, arresti e fughe in avanti, l’Europa rimane ferma su alcune scelte di fondo. E con una recentissima sentenza (causa C-797/23[1]), la Grande Sezione della Corte di giustizia conferma la tenuta del modello di diritto d’autore sulle pubblicazioni giornalistiche nell’ecosistema dei dati.
Il quadro normativo europeo: la tutela delle pubblicazioni giornalistiche nell’era digitale
Punto di partenza è la direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. Direttiva DSM)[2], in cui il legislatore europeo ha inteso rispondere a una sfida ormai ineludibile: riequilibrare il rapporto tra l’editoria giornalistica e le grandi piattaforme digitali che aggregano e distribuiscono contenuti informativi senza corrispondere ai relativi titolari una remunerazione adeguata. Strumento centrale dell’impalcatura regolatoria è l’articolo 15 della Direttiva, che introduce in favore degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico un diritto connesso all’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
È questo un approdo che raccoglie e fa tesoro delle esperienze nazionali. A fronte, infatti, di un primo tentativo tedesco, fallito per vizi procedurali (C-299/17, VG Media c. Google LLC[3]) e di un secondo spagnolo, centrato su un diritto irrinunciabile che non lasciava spazio all’autonomia negoziale, il modello francese, fondato sulla negoziazione obbligatoria in buona fede vigilata da un’autorità indipendente dotata di poteri sanzionatori, è quello che più si allinea alle scelte europee e si avvicina all’impostazione italiana.
Nel recepire la Direttiva DSM, il legislatore interno, infatti, è intervenuto con il D. Lgs. 177/2021[4], introducendo l’art. 43-bis nella Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941)[5] e attribuendo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il compito di vigilare sull’applicazione della disciplina e di determinare, in caso di mancato accordo tra le parti, l’importo dell’equo compenso. In attuazione di tale delega, l’AGCOM ha adottato la Delibera 3/23/CONS[6], con la quale ha definito il regolamento procedurale e i criteri per la determinazione del compenso.
Meta contro AGCOM davanti al giudice amministrativo
Su questo impianto normativo si è aperta la contestazione di Meta Platforms Ireland Ltd., che ha impugnato la delibera davanti al TAR del Lazio, determinando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Con sentenza n. 18790 del 12 dicembre 2023, il TAR del Lazio ha sospeso l’efficacia della Delibera AGCOM 3/23/CONS nei confronti di Meta[7] e, ritenendo necessaria l’interpretazione autentica del diritto dell’Unione, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare: (i) la natura del diritto riconosciuto agli editori – se trattavasi di diritto esclusivo oppure mero diritto a compenso; (ii) la legittimità del potere dell’AGCOM di determinare l’importo dell’equo compenso in caso di stallo negoziale; (iii) la proporzionalità del regime sanzionatorio previsto per le piattaforme che omettano di fornire le informazioni necessarie alla quantificazione del compenso.
Alla controversia hanno preso parte, con interventi adesivi, la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) e il Gruppo Editoriale GEDI.
La sentenza C-797/23 e la natura esclusiva del diritto degli editori
Con sentenza del 12 maggio 2026, resa nella causa C-797/23, la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione, pur con alcune precisazioni di rilievo.
Il primo, e più rilevante, chiarimento riguarda la natura giuridica del diritto di cui all’art. 15 della Direttiva DSM. La Corte, ai punti 59-68 della sentenza, ha evidenziato che i diritti sanciti da tale disposizione hanno natura preventiva: qualsiasi utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche online richiede il previo consenso del titolare. Per l’effetto gli Stati membri non possono sfumare tale diritto esclusivo in un semplice diritto a compenso ex post, che altrimenti comporterebbe per gli editori la possibilità di ottenere solo una remunerazione, privandoli della facoltà di vietare gli utilizzi non autorizzati. La conseguenza pratica della costruzione è determinante: gli editori devono conservare il potere di rifiutare l’autorizzazione o di concederla a titolo gratuito.
La Corte ha poi precisato al punto 63 che le piattaforme digitali non possono validamente contestare la conformità al diritto dell’Unione di un regime nazionale volto a garantire un’equa remunerazione agli editori per i contenuti dagli stessi pubblicati. Il legislatore nazionale, in altri termini, ha il potere e, in certa misura, il dovere, di apprestare meccanismi che assicurino tale remunerazione, nel rispetto però dei limiti fissati dalla Corte stessa.
Il potere dell’AGCOM e l’obbligo di trasparenza informativa a carico delle piattaforme
Il secondo nodo affrontato dalla Corte riguarda il potere dell’AGCOM di determinare i criteri e, in ultima istanza, l’importo dell’equo compenso in caso di mancato accordo fra le parti. La sentenza, al paragrafo 82, ha confermato la legittimità di tale meccanismo, precisando però che la determinazione dell’AGCOM è superabile: le parti rimangono libere di non stipulare il contratto e di pattuire fra loro un importo differente da quello fissato dall’autorità. In altri termini, l’intervento regolatorio dell’AGCOM è parametro di riferimento e strumento gestorio dello stallo negoziale, senza privare le parti della propria autonomia contrattuale.
Altrettanto significativa è la parte della sentenza dedicata agli obblighi di trasparenza. Al punto 77, la Corte ha riconosciuto espressamente l’asimmetria informativa strutturale che caratterizza il rapporto tra editori e piattaforme; queste ultime infatti, si trovano di norma in una posizione privilegiata nella disponibilità dei dati economici rilevanti nella stima del valore dell’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, come i ricavi generati o attesi. Ne consegue che le piattaforme versano in una posizione negoziale dominante rispetto agli editori, il che giustifica l’imposizione di obblighi informativi a carico delle prime, a presidio dell’effettività del diritto dei secondi.
Facendo leva sulla suddetta conclamata asimmetria, la Corte giustifica la legittimità del sistema sanzionatorio italiano nel suo complesso. L’obbligo di mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata o dell’AGCOM, i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso, previsto dall’art. 43-bis, comma 12, della Legge Autore, risponde a una finalità coercitiva e incentivante l’adempimento: superare quella barriera informativa che altrimenti vanificherebbe il diritto alla remunerazione riconosciuto dalla Direttiva.
La proporzionalità del regime sanzionatorio secondo la Corte
Il terzo profilo esaminato dalla Corte riguarda la proporzionalità delle sanzioni previste dalla normativa italiana per le piattaforme che omettano di comunicare i dati richiesti. Il Regolamento AGCOM 3/23/CONS prevede, in tal caso, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato dell’operatore inadempiente, realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
Sulla proporzionalità di tale misura, la Corte ha offerto una valutazione positiva al paragrafo 99 della sentenza, ritenendo che una sanzione parametrata al fatturato del trasgressore consenta di tener conto della sua capacità finanziaria e non imponga un onere manifestamente irragionevole. La Corte ha quindi concluso che tale misura sia da ritenersi proporzionata alla stregua dell’art. 15 della Direttiva DSM, nella misura in cui essa mira a garantire l’effettività degli obblighi informativi e a riequilibrare il rapporto negoziale tra piattaforme ed editori.
Questa valutazione si pone in linea con l’approccio più generale della Corte di giustizia in materia di sanzioni amministrative, secondo il quale la proporzionalità della misura deve essere valutata non solo in astratto, ma tenuto conto del contesto economico e del soggetto destinatario. Una sanzione che sarebbe sproporzionata per un piccolo operatore può risultare del tutto adeguata – e anzi necessaria per sortire effetti deterrenti – nei confronti di colossi tecnologici dotati di ampie capacità finanziarie, come le grandi piattaforme digitali.
Conclusioni
La sentenza C-797/23 puntella l’ecosistema europeo dei media, confermando una scelta di trincea nell’era della “datificazione”. I contenuti giornalistici hanno valore economico e rimandano ad un modello culturale e valoriale irrinunciabile per l’Europa con la conseguenza che non possono essere depredati senza il consenso dei titolari e senza una remunerazione adeguata.
Rubrica “Innovation Policy: Quo vadis?” a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre
[1] Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza del 12 maggio 2026, causa C-797/23, Meta Platforms Ireland Ltd. c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con l’intervento adesivo della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) e del Gruppo Editoriale GEDI.
[2] Direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, GU L 130, 17.5.2019, pag. 92.
[3] Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, sentenza del 12 settembre 2019, causa C-299/17, VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH c. Google LLC, EU:C:2019:716.
[4] D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”.
[5] Art. 43-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 177/2021.
[6] Delibera AGCOM n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, recante “Regolamento in materia di equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico”.
[7] TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 18790 del 12 dicembre 2023.














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