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Marchi creati con l’AI: perché il “logo in un click” può costare caro



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Dalla creazione “gratis” di un segno distintivo alle conseguenze economiche di un errore: la proprietà intellettuale resta un terreno complesso. EUIPO ha rafforzato piattaforme di ricerca e servizi digitali, mentre la normativa europea e nazionale definisce l’IA come supporto, non come sostituzione

Pubblicato il 7 gen 2026

Noemi Ruda

Trademark Attorney Gregorj Srl



Marchi storici (1)

Un numero crescente di aziende utilizza software di intelligenza artificiale per creare i propri marchi e impostare la propria strategia aziendale, utilizzando la potenza computazionale dell’IA per trovare un segno distintivo che identifichi l’azienda stessa ed i suoi valori o che trasmetta al pubblico dei consumatori il messaggio voluto relativamente ai prodotti e/o servizi forniti.

L’ormai comunissimo ChatGPT è in grado di fornire proposte di marchio “personalizzate” in pochi secondi e a costo zero, e sono numerosi i siti che offrono strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di loghi aziendali con pochi click e a titolo gratuito, consentendo agli utenti di “ideare” autonomamente il proprio marchio (denominativo e/o figurativo), senza l’ausilio dei servizi di costosi Studi grafici o agenzie di branding.

Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: la promessa di un marchio “rapido”

Tutto molto facile, se non fosse che l’adozione di un segno distintivo senza le opportune verifiche di registrabilità è estremamente rischioso: il deposito di un marchio che sia privo dei necessari requisiti (primo fra tutti il carattere distintivo) avrà come conseguenza il rigetto dello stesso a seguito dell’esame formale condotto dagli Uffici competenti, con inutile dispendio economico.

ChatGPT e generatori di loghi: velocità sì, ma senza tutele automatiche

Le tasse ufficiali corrisposte all’atto del deposito non sono recuperabili; l’utilizzo di un marchio o altro segno distintivo quale ad esempio un dominio o una denominazione sociale che risulti confondibile con un marchio o diritto anteriore di terzi può invece portare a contestazioni (diffide e/o azioni legali) con possibili danni economici anche molto rilevanti.

I rischi nella proprietà intellettuale con l’intelligenza artificiale: dove si sbaglia

La facilità iniziale è dunque effimera, come spesso accade, soprattutto in materia di proprietà intellettuale, per sua natura particolarmente complessa.

Rigetto e contestazioni: costi, tempi e conseguenze pratiche

Il rischio non riguarda solo l’esito dell’esame formale, ma anche la possibile confondibilità con diritti anteriori, che può tradursi in una diffida o in un’azione legale.

Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale negli Uffici: un supporto per decidere

Gli Uffici dedicati alla tutela della proprietà Intellettuale hanno anch’essi da tempo implementato l’uso dell’intelligenza artificiale, sia per migliorare i servizi offerti agli utenti sia per incrementare l’efficienza dei propri esaminatori.

Dati e precedenti giurisprudenziali: l’IA accelera, ma non sostituisce

Per gli esaminatori, l’uso dell’IA è di inestimabile valore nella ricerca di dati e precedenti giurisprudenziali ma rappresenta un supporto al processo decisionale e non una guida.

Strumenti EUIPO per la proprietà intellettuale: ricerche con intelligenza artificiale

In particolare l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha messo a disposizione piattaforme di ricerca gratuite per:

Banche dati di marchi e disegni: consultazione e confronto

  • la consultazione delle banche dati di marchi e disegni,

Classi merceologiche: scegliere voci e rivendicazioni corrette

  • l’individuazione delle classi merceologiche e delle voci da rivendicare onde evitare rilievi formali,

Traduzioni e comparazione: coerenza nelle lingue e nei prodotti/servizi

  • la traduzione delle stesse voci nelle diverse lingue dell’Unione,
  • la comparazione dei prodotti e/o servizi rivendicati,

Ricerca giurisprudenziale: orientarsi nelle decisioni

  • la ricerca giurisprudenziale.

Ciò ha portato ad una notevole velocizzazione dei processi e ad una maggiore coerenza decisionale dell’Ufficio stesso, nonché ad una notevole semplificazione per gli utenti, sia inesperti che di tipo professionale.

Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: il regolamento (UE) 2024/1689

L’EUIPO ha dunque emesso in data 13 giugno 2024 il Gdpr – Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti precedentemente in vigore allo scopo di “migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione, promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, nonché promuovere l’innovazione”.

Il regolamento è in vigore dal 2 febbraio 2025 e costituisce un importante traguardo, raggiunto dopo anni di ricerca del giusto equilibrio tra protezione dei diritti e delle libertà fondamentali e il sostegno all’innovazione.

Early TM Screening: lo strumento EUIPO di pre-valutazione dei marchi

Infine, nel mese di novembre 2025, l’EUIPO ha lanciato un nuovo strumento di pre-valutazione basato sull’intelligenza artificiale denominato Early TM Screening, progettato per agevolare imprese, imprenditori e professionisti nella preparazione delle domande di marchio dell’Unione Europea.

Lo strumento analizza il segno proposto e segnala immediatamente potenziali problematiche, tra cui:

  • Conflitti con diritti anteriori
  • Sovrapposizioni con nomi di dominio o denominazioni sociali
  • Mancanza di carattere distintivo o descrittività
  • Carattere ingannevole
  • Violazione dell’ordine pubblico o del buon costume
  • Conflitti con altri diritti di proprietà intellettuale (ad es. IG, varietà vegetali).

Si tratta di un notevole passo in avanti nel processo di semplificazione portato avanti dall’Ufficio europeo, in favore in particolare dell’utente inesperto che non usufruisce della competenza di un consulente specializzato, il cui apporto professionale rimane insostituibile.

Italia: regole recenti sull’IA e obblighi informativi per i professionisti

In ambito nazionale italiano, la legge del 23 settembre 2025 n. 132 in materia di intelligenza artificiale è entrata in vigore solo molto recentemente (10 ottobre 2025), stabilendo linee guida per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione di sistemi e modelli di IA in Italia.

La legge regola l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza artificiale nell’esercizio dell’attività professionale intellettuale, stabilendone l’utilizzo “strumentale e di supporto”, con obbligo di comunicare al soggetto destinatario della prestazione intellettuale informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista, “con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”, nonché apportando le necessarie modifiche al Codice di Procedura Civile, al Codice penale e alla datatissima Legge sul Diritto d’Autore.

Ciò in ragione del fatto che i professionisti del settore della Proprietà intellettuale usufruiscono anch’essi sempre con maggior frequenza dell’IA, ad esempio nelle attività di ricerca per l’individuazione di marchi anteriori di terzi potenzialmente confliggenti, nelle ricerche giurisprudenziali, nella lotta alla contraffazione online (tramite consultazione di banche dati specialistiche che utilizzano algoritmi di ricerca mirati).

Si tratta di uno strumento di lavoro, che non può e non deve divenire l’unico strumento né sostituirsi alle competenze specifiche del professionista, cui è infatti fatto obbligo di dichiarare apertamente le modalità di utilizzo dell’IA nell’ambito della propria professione.

Conclusioni: l’IA come supporto, non come sostituzione

L’intelligenza artificiale ha messo a disposizione degli utenti e dei professionisti del settore strumenti utilissimi di semplificazione, che vanno tuttavia utilizzati adeguatamente e integrati dalla componente umana, che deve rimanere centrale e non delegare le sue funzioni precipue al semplice prodotto di un algoritmo, per quanto complesso e capace di “apprendimento”.

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