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Appalti, ecco il Construction Products Regulation: cosa cambia



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Il CPR introduce nuove regole per i prodotti da costruzione, con impatti su marcatura CE, sostenibilità, tracciabilità e gestione digitale dei dati. Il passaporto digitale, l’integrazione con il BIM e i nuovi obblighi documentali cambiano il quadro operativo per fabbricanti, importatori e rivenditori

Pubblicato il 13 lug 2026

Igor Menicatti

Coordinatore Gruppo di Lavoro CPR dell’Associazione CONFORMA e Responsabile Formazione – SustainAbility Academy di ICMQ S.p.A.



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Punti chiave

  • Implementazione progressiva: CPR 2024 sostituirà 305/2011 con abrogazione al 08/01/2040; periodo di coesistenza minimo di 1 anno dopo pubblicazione delle norme armonizzate per la marcatura CE.
  • Dati digitali strutturati e tracciabili: obbligo di Passaporto Digitale accessibile tramite Data Carrier e Permalink, interoperabile con BIM, con conservazione e accesso per 10/25 anni.
  • Sostenibilità e conformità rafforzate: 19 caratteristiche essenziali, requisiti sul ciclo di vita (Annex III) e istruzioni d’uso (Annex IV); nuovi sistemi di verifica e validazione, incluso AVS 3+, e obblighi per operatori e rivenditori.
Riassunto generato con AI


La revisione del Construction Products Regulation (CPR) è in fase di implementazione, con applicazione progressiva attesa nei prossimi due o tre anni per i primi prodotti. Esso introduce un cambiamento strutturale: i prodotti da costruzione sono sempre più accompagnati da dati digitali strutturati e tracciabili.

Dati di prestazione, sostenibilità e tracciabilità assumono un ruolo centrale, integrandosi con strumenti come BIM e, in prospettiva, Digital Product Passport. La conformità si estende così dal prodotto fisico ai dati associati, rendendo cruciale la verifica dell’affidabilità, coerenza e aggiornamento delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita. Quali le implicazioni per le aziende?

Il Regolamento Europeo 2024/3110 (CPR 2024) è stato emesso il 27/11/2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea (GUE) del 18/12/2024. Esso andrà progressivamente a sostituire il precedente 305/2011 (CPR 2011), in una roadmap che ne prevede la definitiva abrogazione al 08/01/2040.

CPR 2024 prodotti da costruzione: tempi di applicazione e transizione

Motivo di questo termine temporale così remoto: affinché il CPR 2024 sia effettivamente applicabile ad un determinato prodotto da costruzione, occorre che la norma armonizzata di riferimento per la sua marcatura CE sia pubblicata (nuova o in revisione) sulla base di un mandato di normazione emesso a partire dallo stesso nuovo regolamento. La definitiva abrogazione del CPR 2011 posta al 2040 assicura le tempistiche necessarie al processo di aggiornamento di tutte le norme armonizzate di prodotto facenti capo al CPR.

Quando la nuova norma di prodotto sarà pubblicata in GUE, analogamente a quanto accadeva in passato, sarà definito un “periodo di coesistenza” di un anno (minimo) nel quale potranno essere commercializzati prodotti marcati CE secondo entrambi i regolamenti. Terminata la fase di coesistenza, il prodotto da costruzione potrà circolare sul mercato comunitario solo se completamente conforme al CPR 2024.

Tracciabilità, sostenibilità e digitale nel nuovo regolamento

Venendo ai contenuti del nuovo regolamento, in generale si può osservare che, rispetto al passato, il legislatore europeo ha inteso: migliorare la tracciabilità dei prodotti da costruzione durante il ciclo di vita, promuovere la sostenibilità stimolando i processi di riuso e riciclo di prodotti e materiali da costruzione, agevolare l’evoluzione tecnologica del processo edilizio tramite l’utilizzo di sistemi digitali, ridefinire e approfondire il concetto di conformità dei prodotti rispetto al loro impiego nelle opere.

Le novità principali del CPR 2024

Le novità principali:

• I requisiti di base delle opere di costruzione da sette diventano otto. Essi non costituiscono obblighi direttamente incombenti sugli operatori economici, ma sono alla base della redazione delle norme armonizzate e, conseguentemente, della definizione delle caratteristiche essenziali dei prodotti. Ai requisiti preesistenti si aggiunge, al settimo posto, le “emissioni delle opere di costruzione nell’ambiente esterno”. Il precedente settimo requisito diventa l’ottavo ed è intitolato “uso sostenibile delle risorse naturali nelle opere di costruzione”.

• Sono state introdotte 19 caratteristiche essenziali relative alla sostenibilità, valide per tutti i prodotti da costruzione. La dichiarazione delle relative prestazioni sarà obbligatoria da subito per le prime 4, dal 2030 dalla 5° alla 13°, dal 2032 dalla 14° alla 19°. Ulteriori 20 caratteristiche sono definite nell’ambito della conformità di prodotto ed esplicitate nella cosiddetta “norma volontaria”. Di queste solo una caratteristica: la “vita utile” sarà certamente soggetta a dichiarazione obbligatoria, essendo un dato a sé stante, richiesto nel modello della Dichiarazione di Prestazione e Conformità.

• Sono stati definiti nell’Annex III i requisiti dei prodotti, precisando che ogni aspetto debba essere preso in considerazione rispetto all’intero ciclo di vita del prodotto stesso. Esso costituisce anche una sorta di analisi dei rischi predisposta a favore del fabbricante, al fine di prevenire i rischi derivanti da utilizzo improprio dei prodotti, oppure da fenomeni indesiderati occorrenti durante l’impiego.

• Sono state definite nell’Annex IV le istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza, ad esempio durante il trasporto, installazione, disinstallazione, manutenzione, smantellamento e demolizione. Inoltre, le informazioni sulla compatibilità e integrazione in sistemi o kit, le necessità di manutenzione per preservare le prestazioni del prodotto durante la durata di vita utile, la formazione e i requisiti per l’uso in sicurezza, comprese le informazioni su cosa fare in caso di guasto o incidente. Infine, le raccomandazioni per le fasi di riparazione, disinstallazione, riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, deposito in sicurezza, nonché informazioni relative agli effetti sui cambiamenti climatici ed eventuali effetti tossici sugli esseri umani.

• I requisiti relativi alla conformità dei prodotti, di cui agli Annex III e IV, saranno gestiti in norme di prodotto, di applicazione volontaria, non armonizzate, ma comunque pubblicate su GUE.

• I contenuti della Dichiarazione di Prestazione e Conformità sono definiti nell’Annex V. In generale i dati da riportare dovranno essere espressi in modo più dettagliato e approfondito rispetto alla pratica odierna. Le novità sono:

o Laddove una prestazione non venga dichiarata, non si utilizzerà più la dicitura “No Performance Determined” (NPD) o “Nessuna Prestazione Dichiarata” in italiano, ma si scriverà “NULL”.

o È prevista la citazione delle prestazioni di sostenibilità facendo riferimento, tra l’altro, al ciclo di vita ed al software utilizzato per la sua determinazione. Detto software, cosiddetto “tool”, a partire da una certa data, sarà unico e fornito dalla Commissione Europea. Il calcolo delle prestazioni di sostenibilità dovrà tenere conto anche dell’apporto del packaging.

• È previsto il riferimento a: Permalinks, Data Carriers (machine readable), Construction Product Digital Passport.

Permalink, Data Carrier e Construction Digital Product Passport

Questi nuovi termini meritano approfondimento immediato.

Il Permalink per definizione è un link a un sito web stabile sia per il suo contenuto, che per l’indirizzo (URL).

Il Data Carrier è un codice a barre, un QR-Code, o un altro sistema di identificazione automatica che possa essere letto da uno strumento elettro-ottico.

Il Construction Digital Product Passport System sarà un sistema di identificazione dei prodotti da costruzione, basato sulle modalità stabilite da apposito regolamento particolare (atto delegato) e dal Regolamento sull’Eco Design per i prodotti sostenibili, compatibile ed interoperabile con i sistemi di Building Information Modeling (BIM), che terrà conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.

Gli attori del processo edilizio e i soggetti preposti ai controlli potranno accedere, sempre gratuitamente, con diversi livelli di autorizzazione, alle informazioni relative ai prodotti da costruzione dotati di passaporto digitale; altri soggetti (ad esempio i fabbricanti, decostruttori, deinstallatori, autorizzati al riciclo) saranno autorizzati invece alla redazione e/o modifica delle informazioni contenute nel passaporto digitale.

Il sistema dovrà funzionare anche in caso di insolvenza, fallimento, liquidazione, cessazione di attività degli operatori economici. Esso dovrà rimanere accessibile per 25 anni dopo l’ultima messa a disposizione del mercato di un determinato prodotto-tipo, tenendo conto anche della necessità di riuso e rifabbricazione dei prodotti.

Il Passaporto Digitale per i prodotti da costruzione sottoposti a CPR 2024 sarà obbligatorio a partire da 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’apposito regolamento specifico (“atto delegato” nella terminologia dell’Unione), la cui pubblicazione è attesa per l’ultimo trimestre del 2026.

Cosa conterrà il passaporto digitale dei prodotti da costruzione

Nel passaporto digitale vi saranno, tra l’altro:

  • la dichiarazione di prestazione e conformità, con gli eventuali allegati (ad es. relazioni di calcolo e detailing) e incluse le indicazioni relative al Regolamento 1907/2006 (REACH) sulle sostanze pericolose;
  • le informazioni generali, istruzioni per l’uso e la scheda di sicurezza;
  • la documentazione tecnica, ovvero:

a) la destinazione d’uso dichiarata del prodotto, che deve rientrare nell’ambito dell’uso previsto dalla norma armonizzata di riferimento;

b) tutti gli elementi pertinenti necessari per dimostrare la prestazione e la conformità

c) informazioni sulle procedure adottate per garantire la conformità del prodotto, incluse quelle di progettazione ed in particolare i cosiddetti “3D Datasets”, cioè i modelli tridimensionali degli elementi costruttivi;

d) informazioni sull’applicazione del sistema o dei sistemi AVS (Assessment and Verification Systems, cioè i vecchi sistemi di valutazione e verifica di costanza della prestazione) ad esempio: AVS 1 per la reazione al fuoco, AVS 2+ per tutte le altre prestazioni;

e) se del caso, informazioni sull’applicazione delle procedure semplificate previste (ad esempio per le piccole e medie imprese);

f) il calcolo delle 19 caratteristiche ambientali essenziali previste nell’Annex II (con obbligo variamente dilazionato nel tempo).

  • l’etichetta di marcatura CE;
  • i codici identificativi unici per l’inserimento del prodotto nel Registro dei Passaporti Digitali dei prodotti da costruzione;
  • la documentazione richiesta da altre legislazioni dell’Unione applicabili al prodotto;
  • i Data Carriers delle Key Parts (parti chiave) per le quali è disponibile il Passaporto Digitale.

Data Carrier, BIM e accesso ai dati del DPP

Il Passaporto Digitale del prodotto dovrà essere raggiungibile tramite uno o più Data Carriers (codice a barre, QR-Code o altro sistema machine readable), dovrà essere accessibile attraverso mezzi digitali (computer, smartphone, tablet, …), sempre attraverso il Data Carrier riportato sull’etichetta di marcatura CE.

Esso dovrà corrispondere univocamente al prodotto-tipo cui si riferisce ed essere liberamente e gratuitamente accessibile da parte di tutti gli operatori economici, clienti, utilizzatori del prodotto ed autorità, per periodi di tempo definiti e congrui (10 e 25 anni), con diversi livelli di accesso per lettura, scrittura, aggiornamento.

In particolare, i dati del DPP dovranno essere compatibili per la lettura e gestione da parte dei sistemi BIM (Building Information Modeling). I nominativi e i dati degli utilizzatori finali potranno essere inseriti nel passaporto digitale del prodotto solo in conformità al regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR).

Quanto sopra al fine di: garantire facile accesso alle informazioni rilevanti per gli operatori economici della filiera, consentire la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti, migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera.

Le prestazioni relative alla sostenibilità

I Sistemi di Valutazione e Verifica (Assessment and Verification Systems – AVS) sono ridefiniti nell’Annex IX. Vi sono importanti novità rispetto ai vecchi AVCP (Sistemi di Valutazione e Verifica di Costanza della Prestazione)

Anzitutto è stato aggiunto il nuovo AVS 3+ rispetto ai preesistenti 1+, 1, 2+, 3, 4.

Il sistema 3+ è specificatamente indirizzato alla validazione delle prestazioni relative al requisito di base delle opere 8 (uso sostenibile delle risorse naturali nelle opere di costruzione). In esso è previsto che il fabbricante debba effettuare: la valutazione delle prestazioni del prodotto sulla base dei dati raccolti sui valori di input, ipotesi e modellizzazione; il controllo della produzione in fabbrica. L’organismo notificato decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro del rapporto di validazione sulla base della validazione: dei valori di input, delle ipotesi formulate e della conformità alle Product Category Rules (PCR) applicabili, generiche o specifiche per la categoria di prodotto; della valutazione del fabbricante; del processo applicato per generare tale valutazione; del corretto utilizzo del software idoneo alla valutazione; di un’ispezione iniziale dello stabilimento produttivo per validare eventuali dati specifici aziendali.

In tutti i restanti AVS: 1+, 1, 2+, 3 e 4, alle attività a carico del Fabbricante si aggiungono:

  • la redazione della documentazione tecnica contenente la prova della corretta applicazione del Regolamento CPR sia per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni, sia per la prova di conformità con i requisiti di prodotto applicabili ai sensi del Regolamento CPR. Di conseguenza sarà compito degli organismi notificati (previsti in tutti i sistemi tranne il 4) vigilare sul fatto che il fabbricante abbia adempiuto a questi compiti.

Obblighi per operatori economici, fornitori e rivenditori

Altre novità e possibili criticità:

L’art.19 impone che su uno stesso prodotto (ovvero nelle etichette poste sull’imballo) le prestazioni dichiarate sotto marcatura CE non potranno essere, in parallelo, dichiarate con altri marchi o stabilite con altri metodi di prova. Ciò potrebbe causare difficoltà per i prodotti venduti anche su mercati al di fuori della UE.

L’art. 20 stabilisce che ogni operatore economico dovrà essere in grado di mantenere le informazioni relative ai fornitori e clienti dai quali ha ottenuto materie prime, parti, componenti o ai quali ha venduto prodotti, componenti, ricambi, o fornito un servizio;

Il tutto mantenendo i dati per 10 anni, a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato, entro 10 gg. dalla eventuale richiesta.

D’altra parte, secondo l’art. 21 il fabbricante avrà diritto di ottenere dai propri fornitori:

  • le necessarie informazioni sui prodotti;
  • accesso ai documenti ed agli impianti, anche per gli Organismi Notificati che lo controllano;
  • anche in caso di prodotto usato o rilavorato (inclusi i demolitori);
  • dati e calcoli, inclusi i report di validazione rilasciati da Organismo Notificato

Gli importatori che vendono direttamente a privati saranno soggetti anche agli obblighi dei rivenditori (art.24) mentre secondo l’art.25 i rivenditori, oltre ai precedenti obblighi, dovranno verificare che sul prodotto siano riportati:

  • il codice unico del prodotto-tipo;
  • la scritta “only for professional use”, se necessaria;
  • il Digital Passport linkato attraverso il proprio Data Carrier;
  • l’eventuale nominativo dell’importatore.

Lo scenario

Le numerose novità contenute nel CPR 2024 saranno fortemente impattanti sul mondo delle costruzioni. Se da un lato il processo di digitalizzazione con le informazioni machine-readable, il passaporto digitale dei prodotti e l’interazione con i sistemi di Building Information Modeling renderanno più veloci, documentati e sicuri i processi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere, dall’altro richiederanno a tutti gli operatori economici un consistente processo di adeguamento tecnologico delle loro capacità di gestire una mole enorme di dati e documenti. Esso dovrà essere condotto nell’arco di due / tre anni, ma a fronte delle complessità in gioco, questo tempo è da considerare molto breve.

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