Tra gli ambiti che il Disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale si pone l’obiettivo di disciplinare rientra anche quello della “Sanità e disabilità”. Rispetto a quest’ultimo, sono stati proposti emendamenti importanti all’art. 8 del DDL “Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario”.
Tali emendamenti ampliano i soggetti abilitati alla sperimentazione, definendo principi di trasparenza, riservatezza e condivisione dei risultati e potrebbero contribuire a migliorare l’efficienza e la competitività del sistema sanitario nazionale.
Il DDL sull’intelligenza artificiale: obiettivi e ambiti di applicazione
Il Disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” (“DDL”), all’art. 1 “finalità e ambito di applicazione”, elenca le finalità che comprendono: l’indicazione di principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale; la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità; la garanzia della vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
Gli emendamenti proposti
Molti degli emendamenti proposti riguardano i soggetti che possono svolgere attività di ricerca e sperimentazione in ambito sanitario.
Estensione dell’ambito soggettivo
Più nello specifico, un emendamento (proposta di modifica n. 8.1) estende l’ambito soggettivo, oltre che ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché alle “università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente: a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato; b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell’Unione europea”[1].
Inoltre, seppur non includendo direttamente i soggetti privati con scopo di lucro, dispone che i trattamenti indicati nell’articolo 8 sono dichiarati di rilevante interesse pubblico o necessari ai fini di ricerca scientifica anche quando i soggetti richiamati dallo stesso articolo svolgano attività in collaborazione con imprese commerciali, purché tale collaborazione sia definita in accordi che garantiscano l’apertura e la trasparenza dei risultati della ricerca e della sperimentazione scientifica, nonché l’accessibilità degli stessi a condizioni eque, e che definiscano i rispettivi ruoli e i rapporti con gli interessati. Si evidenzia, infine, che l’emendamento introduce il riferimento agli articoli 2-sexies, 110 e 110-bis del codice privacy.
Inclusione dei soggetti privati
Un altro emendamento (proposta di modifica n. 8.2) estende l’ambito soggettivo a tutti i soggetti privati; tuttavia, introduce il vincolo al rispetto delle disposizioni vigenti recanti le misure di garanzia a tutela dell’interessato, tra cui le Regole deontologiche previste all’articolo 106 del Codice privacy, fatta salva la facoltà del Garante per la protezione dei dati personali di adottare ulteriori misure a tutela dell’interessato. L’emendamento, infine, modifica il comma 4 dell’art. 8 introducendo la disposizione che segue “Il Governo, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati sanitari, è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare e consolidare la normativa sull’utilizzo dei dati personali in ambito sanitario con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) armonizzare la legislazione relativa all’utilizzo dei dati personali in ambito sanitario ivi ricompresi i casi disciplinati dall’articolo 110 e 110-bis del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; 2) semplificare la legislazione e le relative procedure; 3) aumentare l’efficienza e la competitività del Servizio Sanitario Nazionale”.
Proposte di eliminazione del vincolo “senza scopo di lucro”
Sempre in relazione all’ambito soggettivo sono presenti degli emendamenti all’art 8 (proposte di modifica n. 8.4 e n. 8.5) che propongo di eliminare le parole “senza scopo di lucro”, estendendo così l’ambito di applicazione a tutti i soggetti privati.
Introduzione dei concetti di anonimizzazione esintetizzazione
Oltre agli emendamenti che riguardano l’ambito soggettivo, sono presenti delle modifiche che introducono i concetti di “anonimizzazione” e “sintetizzazione”.
In particolare, uno degli emendamenti (proposta di modifica n. 8.12) dispone che “fermo restando l’obbligo di informativa dell’interessato che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un’informativa generale sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell’interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è autorizzato l’uso secondario di dati personali, pseudonimizzati, anche appartenenti alle categorie indicate all’articolo 9 del regolamento UE n. 679/2016, da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, qualora il rilevamento e la correzione delle distorsioni non sia possibile attraverso l’utilizzo di dati sintetici o anonimizzati”. Il medesimo emendamento introduce anche i commi 2- bis e 2- ter in merito all’anonimizzazione, prevedendo che, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, è sempre consentito il trattamento per finalità di anonimizzazione, anche mediante sintetizzazione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del GDPR e che “il Ministro della Salute, con decreto non avente natura regolamentare, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell’arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione mediante sintetizzazione di dati personali[…]”.
Prospettive future
Gli emendamenti citati si propongono di ampliare l’alveo dei soggetti che possono trattare dati, anche personali, per svolgere attività di Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario anche al privato ed inoltre significativi emendamenti in relazione all’uso secondario dei dati; infatti, nella prima stesura sono state menzionati solo i privati senza scopo di lucro. Si spera che gli emendamenti possano indirizzare il legislatore ad adottare un testo normativo che recepisca anche in parte questi emendamenti indispensabili per poter apportare contributi significativi in un ambito tanto delicato quanto utile per la comunità.
Note
- Soggetti di cui all’articolo 70-ter, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ↑