Sanità digitale

Ricette solo elettroniche dal 2025: cosa cambia



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La legge di bilancio introduce la dematerializzazione completa delle prescrizioni mediche. Regioni garanti dell’attuazione per un monitoraggio più efficace degli interventi sanitari

Pubblicato il 21 nov 2024

Elisa Stefanini

Partner di Portolano Cavallo

Claudio Todisco

associate, Portolano Cavallo



ai sanità (2) (1)

Sebbene si tratti di una norma ancora provvisoria, il Governo non sembra intenzionato a fare marcia indietro sulla dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, come confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ministro Schillaci[1] nelle scorse settimane.

A partire dal 2025 dunque, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, i medici saranno tenuti a prescrivere i medicinali esclusivamente tramite modalità digitali, compilando la ricetta elettronica sul Sistema Tessera Sanitaria (STS) e ricevendo il codice ricetta, il relativo PIN e il promemoria da consegnare al paziente di persona o secondo le modalità telematiche già previste dalle attuali norme.

Ricette elettroniche: un iter travagliato

L’art. 54 dell’attuale disegno di legge di bilancio per l’anno 2025, presentato alle Camere sul finire di ottobre, introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche la cui emissione in forma elettronica, sebbene possibile, ancora si affianca alle tradizionali modalità cartacee. Spetterà alle Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurare l’attuazione di tale norma, con l’obiettivo – si legge nel testo – di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico.

Come noto, il processo di dematerializzazione ha avuto un percorso articolato.

La dematerializzazione della ricetta rossa, per i farmaci a carico del SSN, è stata introdotta con il DM del 2 novembre 2011 (in attuazione del d.l. 78/2010), e prevedeva in via originaria l’invio telematico della ricetta da parte del medico e il contestuale rilascio di un promemoria cartaceo al paziente. La necessità del promemoria cartaceo ha di fatto svuotato la portata della norma bloccando la dematerializzazione per diversi anni, fino al periodo della pandemia.

Nel 2020 infatti l’Ordinanza del capo della protezione civile (Ocdpc 651 del 19 marzo 2020) ha individuato strumenti digitali alternativi alla stampa del promemoria per la trasmissione del numero della ricetta rossa – e-mail e app di telefonia mobile in primis – eliminando di fatto la necessità di recarsi fisicamente dal medico per il solo periodo emergenziale. Il quasi coevo decreto interministeriale del 25 marzo 2020 – oltre a estendere la ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico AIFA e ai medicinali distribuiti per conto del SSN – ha introdotto direttamente nel DM del 2011 la possibilità di avvalersi delle modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo.

In seguito, il DM 30 dicembre 2020 ha esteso la dematerializzazione alle ricetta bianche per i farmaci a carico dei cittadini, secondo modalità operative analoghe a quelle già previste per la ricetta rossa (incluso il rilascio di promemoria cartacei o dematerializzati), affiancando così tale modalità alla tradizionale emissione della ricetta bianca cartacea. Per questioni legate alle infrastrutture informatiche, tale nuova modalità è divenuta operativa solamente a partire dal 31 gennaio 2022, dapprima soltanto in alcune regioni e poi progressivamente nella maggior parte del territorio italiano.

Da ultimo, il 31 marzo 2022, è stata emanata una nuova ordinanza di protezione civile (Ocdpc n. 884/2022) per assicurare l’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica anche una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria (che si è concluso proprio il 31 marzo 2022). Tale ordinanza, che originariamente prevedeva l’utilizzo di tali strumenti alternativi fino al 31 d1cembre 2022 è stata successivamente prorogata fino al 31dicembre 2024[2].

Da qui l’esigenza di rendere definitiva tale previsione intervenendo al riguardo nella legge di bilancio, in modo da evitare qualsiasi soluzione di continuità, che solleverebbe gravi difficoltà operative.

Dall’emissione all’erogazione del farmaco

In base all’insieme di norme richiamato in precedenza, il flusso per l’emissione della ricetta elettronica fino alla dispensazione del farmaco può essere sintetizzato come di seguito:

  • Il medico prescrittore, al termine della corretta compilazione della ricetta elettronica, la invia tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (“SAC”) o il Sistema di Accoglienza Regionale (“SAR”) e ottiene l’NRE (“Numero di ricetta elettronica) o NRBE(“Numero di ricetta bianca elettronica”) e il relativo il PIN (ovvero un identificativo della ricetta elettronica di quattro cifre, più comodo da utilizzare in assenza del promemoria cartaceo).
  • In seguito, il medico prescrittore rilascia il promemoria della ricetta in formato cartaceo o attraverso una delle modalità alternative (e-mail, servizi di messaggistica, comunicazione telefonica); in alternativa, il promemoria può essere visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o in un’apposita area dedicata al cittadino predisposta dal STS;
  • Il paziente individua la farmacia di riferimento e comunica al farmacista i dati della ricetta secondo le seguenti modalità: (i) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria oppure il numero della ricetta o il relativo PIN, unitamente al suo codice fiscale; (ii) via sms o con applicazione per telefonia mobile (iii) verbalmente, comunicando il numero di ricetta o il PIN unitamente al suo codice fiscale; (iv) via STS; qualora il cittadino abbia recuperato il promemoria nell’area del STS e selezionato la farmacia presso la quale spendere il promemoria, il sistema invia una notifica alla farmacia prescelta dal paziente;
  • Il farmacista, acquisiti i dati della ricetta unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta elettronica prescritta dal medico sul SAC e, nel caso in cui i medicinali siano disponibili, accettare la richiesta e provvedere all’erogazione.

Aspetti problematici e difficoltà operative

Dal punto di vista normativo, sembra quindi che il percorso per la dematerializzazione delle ricette sarà a breve sostanzialmente definito, ma restano ancora numerosi gli aspetti problematici e le difficoltà operative.

Possibili disservizi da sovraccarico dei sistemi telematici

Ad esempio, da più parti si evidenzia il rischio che i sistemi telematici deputati a garantire l’emissione della ricetta elettronica non siano in grado di gestire il maggiore flusso di dati e informazioni generato dalla completa dematerializzazione delle ricette bianche, sia a livello nazionale (il SAC) che anche a livello regionale (i SAR). Proprio di recente, lo scorso 24 e 25 ottobre, numerose aziende sanitarie e testate giornalistiche[3] locali hanno segnalato disservizi del SAC, rendendo temporaneamente non rintracciabili dagli utenti le ricette caricate dai medici e impedendo agli stessi farmacisti l’erogazione dei prodotti, non potendo visualizzare la ricetta a sistema. Sembra inoltre che in taluni casi le ricette caricate siano andate perdute e si sia reso necessario emetterle nuovamente.

Interoperabilità con i Fascicoli Sanitari Elettronici

Un’altra questione riguarda l’interoperabilità di questi sistemi con i Fascicoli Sanitari Elettronici dei pazienti in cui dovrebbero confluire tutte le ricette dematerializzate. Il Sistema Tessera Sanitaria – che è il fulcro stesso del sistema delle ricette dematerializzate – dovrebbe infatti rendere disponibile ai fascicoli sanitari elettronici, attraverso l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE, i dati presenti negli archivi del medesimo sistema TS relativi alle esenzioni dell’assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del SSN, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto. Laddove questo sistema fosse effettivamente operante in modo uniforme e interoperabile a livello nazionale, i farmacisti di qualunque parte d’Italia potrebbero accedere ad informazioni utili anche per consentire la supervisione e il monitoraggio delle terapie (soprattutto le croniche), l’aderenza terapeutica e le interazioni tra farmaci, anche in caso di mobilità interregionale.

Un altro punto interessante riguarda le modalità di comunicazione delle ricette elettroniche, ossia dei NRE, dai pazienti alle farmacie. Sotto questo punto di vista, niente sembra al momento cambiare nell’attuale quadro normativo che non consentirebbe una comunicazione diretta delle prescrizioni dai medici alle farmacie, neppure su indicazione del paziente. Risulta invece sempre possibile per il paziente comunicare il NRE al farmacista via posta elettronica e SMS, mentre non è chiaro se l’utilizzo di altri canali come applicazioni per telefonia mobile o comunicazioni telefoniche sia ancora consentito. Questo aspetto risulta sensibile in relazione all’operatività di piattaforme online che consentono la consegna di farmaci al domicilio degli utenti che lo richiedano, completando così il percorso “digitale” del paziente dall’esigenza terapeutica all’erogazione della terapia.

https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Criticita-per-le-ricette-dematerializzate-di-farmaci-e-visite3#; https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=26531; https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2024/10/25/disservizi-nelle-ricette-elettroniche-in-piu-regioni_13a1e920-5804-464f-bf31-f5d3dbac265c.html.

https://www.adnkronos.com/cronaca/ricetta-medica-bianca-elettronica-cosa-dice-schillaci_M8kKE1kySVXT5nJP2Xv5w.

L’articolo 4, comma 6 del D.L. 198/2022 prevede che “le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica”.

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