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Proteggere i minori o identificare tutti? Il dilemma dell’età digitale



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La regolazione dell’accesso dei minori ai social network entra in una nuova fase, tra divieti anagrafici, obblighi per le piattaforme e strumenti di verifica dell’età. Il confronto tra modelli nazionali e quadro europeo apre interrogativi su privacy, diritti dei minori, responsabilità degli intermediari e futuro dell’identità digitale

Pubblicato il 1 set 2026

Marco Martorana

avvocato, studio legale Martorana, Presidente Assodata, DPO Certificato UNI 11697:2017



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La regolazione dei social network sta entrando in una nuova fase. Per anni, la tutela dei minori online è stata affrontata soprattutto attraverso il consenso dei genitori, le regole sul trattamento dei dati personali e gli obblighi di sicurezza imposti alle piattaforme. Oggi, invece, diversi ordinamenti iniziano a discutere una soluzione più radicale: stabilire per legge un’età minima al di sotto della quale non sia possibile avere un account.

Questo cambiamento modifica la natura stessa del dibattito. La domanda non è più soltanto come rendere i social più sicuri per gli adolescenti, ma se alcuni servizi debbano essere loro preclusi. E porta con sé una conseguenza inevitabile: per applicare qualsiasi soglia anagrafica, le piattaforme devono poter distinguere i minori dagli adulti. La protezione dei più giovani finisce così per intrecciarsi con la verifica dell’età, la raccolta dei dati e il rischio di estendere forme di identificazione a tutti gli utenti.

Le scelte compiute in Francia e in Australia mostrano la progressiva affermazione di questo modello, mentre l’Unione europea continua a muoversi prevalentemente lungo la strada della gestione del rischio e della responsabilità delle piattaforme. Il confronto tra i due approcci apre una questione destinata a diventare centrale nella regolazione digitale: fino a che punto è possibile limitare l’accesso dei minori senza trasformare Internet in uno spazio sottoposto a identificazione generalizzata?

La legge francese

Il 21 luglio 2026 il Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che introduce il divieto di accesso ai social network per i minori di quindici anni. La misura dovrebbe applicarsi alle nuove iscrizioni a partire dal 1° settembre 2026, mentre le piattaforme avranno un periodo transitorio per intervenire sugli account già esistenti appartenenti a utenti al di sotto della soglia. La legge si colloca in una tendenza internazionale che vede diversi ordinamenti tentare di limitare l’accesso dei minori ai social network, ritenuti ambienti potenzialmente associati a rischi per la sicurezza, la salute e lo sviluppo dei più giovani. La Francia è il primo Paese dell’Unione europea ad adottare una misura di questo tipo.

La novità francese deve però essere inquadrata correttamente. Non si tratta semplicemente di innalzare l’età del consenso al trattamento dei dati personali. La disciplina francese interviene direttamente sull’accesso al servizio: al di sotto dei quindici anni, il minore non potrà avere un account sulle piattaforme rientranti nell’ambito della legge.

È una distinzione fondamentale. Nel diritto europeo, infatti, l’età alla quale un minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali non coincide necessariamente con l’età minima per accedere a un social network. La riforma francese porta quindi il tema dell’età digitale su un terreno nuovo, nel quale il problema non è più soltanto chi possa validamente autorizzare il trattamento dei dati, ma chi possa utilizzare un determinato servizio.

Età del consenso digitale ed età di accesso ai social: due piani diversi

Il punto di partenza è l’articolo 8 del GDPR. La disposizione stabilisce che, quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso e riguarda un servizio della società dell’informazione offerto direttamente a un minore, il consenso è autonomamente valido a partire dai sedici anni. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire una soglia nazionale inferiore, purché non al di sotto dei tredici anni.

La norma non stabilisce, però, che un minore al di sotto di quella soglia non possa utilizzare Internet o un determinato servizio digitale. Essa disciplina, più precisamente, la possibilità di prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali quando il consenso costituisce la base giuridica del trattamento. Il GDPR, quindi, non contiene un generale divieto europeo di accesso ai social network per gli under 16.

La distinzione è tutt’altro che teorica. In Italia, ad esempio, il legislatore ha fissato a quattordici anni l’età dalla quale il minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali in relazione ai servizi della società dell’informazione. Questo non significa, di per sé, che un minore di quattordici anni sia destinatario di un generale divieto di accesso ai social network. Significa che, nei casi in cui il trattamento si fondi sul consenso, opera la disciplina prevista dall’articolo 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La legge francese si muove invece su un piano ulteriore. Il legislatore non si limita a stabilire quando il consenso del minore sia sufficiente ai fini privacy, ma introduce una soglia di accesso al servizio. Il minore di quindici anni, secondo il nuovo regime, non può mantenere un account sui social network interessati dalla disciplina.

La differenza consente di comprendere perché la nuova legge abbia suscitato un dibattito così intenso. La soglia anagrafica non opera più soltanto come criterio per stabilire chi debba autorizzare un trattamento di dati personali, ma diventa una condizione legale per l’accesso a un ambiente digitale.

Il quadro europeo: il DSA protegge i minori senza introdurre un divieto generale

Il Digital Services Act ha profondamente modificato il quadro europeo della responsabilità delle piattaforme online. L’articolo 28 impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori.

Il regolamento europeo non stabilisce tuttavia un’età minima uniforme per l’accesso ai social network. L’approccio del DSA è prevalentemente basato sul rischio: le piattaforme devono valutare e mitigare i rischi derivanti dal loro funzionamento, tenendo conto anche degli effetti sui minori.

Nel luglio 2025 la Commissione europea ha adottato orientamenti sulla protezione dei minori online, individuando misure relative, tra l’altro, all’esposizione a contenuti dannosi, al grooming, al cyberbullismo, ai comportamenti problematici e alle pratiche commerciali potenzialmente pregiudizievoli. Gli orientamenti insistono sulla necessità di garantire un ambiente online più sicuro attraverso misure proporzionate e un approccio fondato sulla sicurezza e sulla tutela della privacy fin dalla progettazione.

Il modello europeo, quindi, non è costruito principalmente sull’interdizione anagrafica. L’idea di fondo è che una piattaforma accessibile ai minori debba essere progettata e gestita in modo da ridurre i rischi derivanti dal suo funzionamento.

La Francia ha scelto una strada più radicale. La sua legge non elimina gli obblighi derivanti dal DSA, ma aggiunge una soglia nazionale di accesso ai social network. Il rapporto tra i due livelli normativi è destinato a essere uno dei profili più delicati della riforma, anche perché la Commissione europea dovrà valutare la compatibilità della disciplina con il quadro dell’Unione.

La legge francese e il nuovo ruolo della verifica dell’età

La conseguenza pratica più rilevante della riforma è evidente: se il limite è fissato a quindici anni, le piattaforme devono essere in grado di verificare, con un livello di affidabilità sufficiente, l’età degli utenti.

L’autodichiarazione, evidentemente, non è sufficiente a garantire l’effettività del divieto. La questione diventa quindi quella dell’age assurance, cioè dell’insieme degli strumenti utilizzati per determinare o verificare l’età di una persona.

Il tema è già al centro dell’attenzione delle istituzioni europee. Nel febbraio 2025 il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la Dichiarazione 1/2025 sulla garanzia dell’età, sottolineando che i sistemi utilizzati devono rispettare i principi fondamentali della protezione dei dati. La verifica dovrebbe essere proporzionata allo scopo, il meno intrusiva possibile, sufficientemente accurata e non discriminatoria.

Il problema è facilmente comprensibile. Per verificare che un utente abbia più di quindici anni, una piattaforma potrebbe chiedere un documento di identità. Ma una simile soluzione comporterebbe il trattamento di informazioni personali estremamente rilevanti e, soprattutto, solleverebbe interrogativi sulla loro conservazione e sull’accesso ai dati.

Per questa ragione, il dibattito europeo si sta orientando anche verso sistemi nei quali la piattaforma non debba necessariamente conoscere l’identità dell’utente o la sua data di nascita, ma soltanto ricevere un’attestazione relativa al superamento di una determinata soglia anagrafica.

La Commissione europea ha presentato un prototipo di applicazione per la verifica dell’età pensato proprio in un’ottica di maggiore tutela della privacy. L’obiettivo è consentire la verifica del requisito anagrafico senza trasformare necessariamente ogni accesso a un servizio digitale in una completa identificazione dell’utente.

La sfida è quindi trovare un equilibrio: una verifica troppo debole rende inefficace il divieto; una verifica troppo invasiva rischia di trasformare la protezione dei minori in un sistema di identificazione generalizzata degli utenti.

Il confronto con l’Australia: il precedente globale

La Francia è il primo Paese europeo, ma non il primo al mondo, ad adottare un divieto generalizzato di accesso ai social network per i minori. Il precedente più importante è rappresentato dall’Australia, che dal 10 dicembre 2025 impone alle piattaforme soggette alla disciplina di adottare misure ragionevoli per impedire agli under 16 di creare o mantenere un account. Il sistema australiano riguarda diverse piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, X, YouTube e Reddit, mentre alcuni servizi, come determinate piattaforme di messaggistica, educative o di gioco, possono rientrare nelle esclusioni previste dal quadro normativo.

Il modello australiano è particolarmente significativo perché non configura necessariamente un reato o una sanzione a carico del minore. La responsabilità principale ricade sulle piattaforme, che devono adottare misure ragionevoli per impedire la creazione o la permanenza degli account degli utenti sotto la soglia. La logica è quindi simile a quella di una responsabilità regolatoria dell’intermediario.

Questa scelta presenta un vantaggio evidente: evita di trasformare il minore nel soggetto responsabile della violazione. Il minore può tentare di aggirare il sistema, ma la sanzione e l’obbligo di compliance gravano sulla piattaforma. D’altra parte, il sistema pone interrogativi sulla reale efficacia dei controlli. Qualunque misura di verifica può essere aggirata attraverso account intestati a soggetti maggiorenni, dispositivi condivisi, reti private virtuali o la semplice migrazione verso servizi non inclusi nel perimetro della legge.

L’esperienza australiana dimostra quindi che un divieto legislativo non equivale automaticamente a un divieto tecnologicamente assoluto. La regolazione può aumentare il costo dell’accesso, rendere più difficile la violazione e spingere le piattaforme a introdurre controlli più efficaci, ma difficilmente può garantire che ogni minore sia completamente escluso dall’ambiente digitale.

Il precedente australiano è inoltre importante perché ha mostrato come la definizione di “social media” sia tutt’altro che semplice. Il legislatore deve decidere se includere piattaforme di video, servizi di streaming, community online, forum, videogiochi con funzioni sociali e servizi di messaggistica. Un perimetro troppo ristretto consente una facile migrazione verso servizi alternativi; un perimetro troppo ampio rischia di comprimere in modo eccessivo il diritto di accesso all’informazione e alla comunicazione.

Gli altri modelli europei: un mosaico ancora frammentato

Il panorama europeo rimane caratterizzato da una forte differenziazione. Il GDPR consente agli Stati membri di stabilire un’età nazionale per il consenso autonomo al trattamento dei dati personali compresa tra tredici e sedici anni. Ne deriva una frammentazione che, tuttavia, non coincide automaticamente con una diversa età minima per l’accesso ai social network.

L’Italia, ad esempio, ha stabilito una soglia di quattordici anni per il consenso autonomo del minore al trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, in attuazione della possibilità prevista dall’articolo 8 del GDPR. Questa scelta non equivale, di per sé, a un divieto generale per i minori di quattordici anni di utilizzare i social network. La questione riguarda la base giuridica del trattamento e l’eventuale necessità del consenso genitoriale, non la creazione di una generale interdizione all’accesso ai servizi digitali.

La differenza rispetto alla Francia è quindi strutturale. In Italia, la soglia anagrafica opera principalmente sul piano della capacità di prestare autonomamente il consenso privacy. In Francia, la soglia dei quindici anni diventa una condizione di accesso ai social media. Confondere i due piani condurrebbe a una lettura errata della riforma.

Altri Paesi europei hanno discusso proposte più restrittive. La Spagna ha valutato interventi destinati a rafforzare la protezione dei minori online e a introdurre meccanismi più rigorosi di verifica dell’età. Anche altri Stati hanno preso in considerazione soglie più elevate o strumenti di controllo parentale rafforzati. In alcuni ordinamenti, invece, il dibattito è rimasto maggiormente concentrato sull’applicazione effettiva delle soglie già esistenti e sulla responsabilità delle piattaforme.

Questa frammentazione crea un problema concreto per i servizi digitali transfrontalieri. Una piattaforma operante in tutta l’Unione può trovarsi a dover applicare regimi differenti in base allo Stato di residenza dell’utente. Un quattordicenne italiano potrebbe, in linea di principio, trovarsi in una situazione giuridica diversa rispetto a un coetaneo francese. L’utente potrebbe inoltre utilizzare una piattaforma transnazionale che deve applicare sistemi di age assurance differenti a seconda del mercato nazionale.

Il rischio è quello di una progressiva regionalizzazione dell’accesso ai servizi digitali, con conseguenze sia per le imprese sia per gli utenti. Da un lato, le piattaforme dovranno costruire sistemi capaci di gestire soglie anagrafiche differenti. Dall’altro, la crescente diffusione di restrizioni nazionali potrebbe spingere verso una soluzione europea comune.

Le principali criticità: efficacia, privacy e diritti dei minori

Il primo interrogativo riguarda l’effettiva efficacia del divieto. Le restrizioni anagrafiche possono essere aggirate attraverso account intestati ad altri soggetti, falsificazione delle informazioni, utilizzo di servizi alternativi o strumenti tecnologici destinati a mascherare la posizione dell’utente.

Il problema non significa necessariamente che la legge sia inutile. Una misura può essere efficace anche se non impedisce ogni violazione. Può rendere più difficile l’accesso, aumentare gli obblighi di controllo delle piattaforme e ridurre la disponibilità immediata del servizio per una parte degli utenti. Tuttavia, le aspettative devono essere realistiche: nessun sistema di age assurance può garantire, da solo, un controllo assoluto dell’intero ambiente digitale.

Il secondo problema riguarda la privacy. Se l’unico modo per dimostrare di avere più di quindici anni fosse consegnare un documento di identità a ogni piattaforma utilizzata, il rimedio potrebbe produrre un nuovo rischio. L’obiettivo di proteggere i minori potrebbe infatti tradursi in una raccolta generalizzata di dati identificativi anche degli adulti.

È proprio per evitare questo effetto che le autorità europee insistono sulla proporzionalità e sulla minimizzazione dei dati. La verifica dell’età non dovrebbe diventare automaticamente una verifica dell’identità.

Il terzo profilo riguarda i diritti dei minori. Un adolescente non è soltanto un soggetto da proteggere, ma anche una persona titolare del diritto di ricevere informazioni, comunicare e partecipare alla vita sociale. Le linee guida della Commissione europea sulla protezione dei minori online sottolineano infatti la necessità di garantire sicurezza senza comprimere in modo sproporzionato i diritti fondamentali dei giovani utenti.

La questione è quindi quella del bilanciamento. Il legislatore francese ha ritenuto che, al di sotto dei quindici anni, la protezione giustifichi una limitazione generalizzata dell’accesso ai social network. La scelta può essere discussa, ma non può essere analizzata ignorando il problema reale che intende affrontare: piattaforme progettate per massimizzare l’interazione e la permanenza dell’utente, sistemi di raccomandazione algoritmica e rischi specifici per i minori.

Il futuro: un’età digitale comune o una maggiore responsabilità delle piattaforme?

La legge francese potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase della regolazione digitale europea. Il modello fondato esclusivamente sulla responsabilità dell’utente e della famiglia appare sempre meno sufficiente. Al tempo stesso, un divieto generalizzato non può essere l’unica risposta a problemi che dipendono anche dal modo in cui le piattaforme sono progettate.

Il futuro potrebbe quindi svilupparsi lungo due direttrici parallele. Da un lato, una maggiore armonizzazione delle regole sull’età e sistemi comuni di verifica rispettosi della privacy. Dall’altro, obblighi più incisivi per le piattaforme in materia di progettazione dei servizi, sistemi di raccomandazione e prevenzione dei comportamenti potenzialmente dannosi.

La Commissione europea si sta già muovendo verso strumenti tecnici comuni per l’age assurance e verso un approccio coordinato alla protezione dei minori. La Francia, con la sua legge, ha però compiuto un passo ulteriore rispetto al modello europeo basato esclusivamente sul rischio: ha stabilito che, al di sotto di una determinata età, l’accesso ai social network debba essere vietato.

La vera questione sarà ora verificare se questa scelta riuscirà a produrre una protezione effettiva senza trasformare l’accesso ai servizi digitali in un sistema di identificazione generalizzata.

Conclusioni

La riforma francese segna un passaggio importante nel diritto digitale europeo perché distingue nettamente due questioni che spesso vengono confuse: l’età alla quale un minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e l’età minima per accedere a un determinato servizio digitale.

Il GDPR disciplina principalmente il primo profilo. Il Digital Services Act impone alle piattaforme obblighi di protezione dei minori e di gestione dei rischi, ma non introduce un divieto europeo uniforme di accesso ai social network. La Francia ha scelto invece di intervenire direttamente sul secondo profilo, fissando a quindici anni la soglia per la disponibilità di un account sui social network.

Il risultato è una riforma destinata a produrre effetti ben oltre il territorio francese. La necessità di verificare l’età degli utenti, il rapporto con il DSA, la protezione dei dati personali e la frammentazione delle soglie nazionali sono questioni che riguardano l’intero mercato digitale europeo.

La partita, tuttavia, non si giocherà soltanto sul limite dei quindici anni. Si giocherà soprattutto sulla qualità degli strumenti di verifica e sulla capacità di evitare che la tutela dei minori si trasformi in una sorveglianza generalizzata degli utenti.

La Francia ha scelto la strada del divieto. L’Europa, almeno per ora, continua a muoversi soprattutto lungo quella della gestione del rischio e della responsabilità delle piattaforme. Il confronto tra questi due modelli potrebbe definire il prossimo capitolo della regolazione digitale europea.

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