Il 4 giugno 2026 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti, il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile (A.C. 2669), ora all’esame del Senato [1]. Si tratta della prima iniziativa legislativa organica volta al reinserimento della fonte elettronucleare nel mix energetico nazionale dopo il tentativo avviato con la legge n. 99 del 2009 e interrotto dal referendum abrogativo del giugno 2011.
Il provvedimento non autorizza la costruzione di alcun impianto: conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, per disciplinare mediante decreti legislativi la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione, la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché la riorganizzazione della governance di sicurezza [2].
Si può riflettere sul tema da due prospettive. In primo luogo, in chiave fattuale e priva di connotazioni ideologiche, verranno ricostruiti i termini del trade-off tra approvvigionamento da fonti di carbonio e generazione elettronucleare, alla luce dei dati disponibili su emissioni, rischi e struttura del fabbisogno elettrico italiano, con particolare riferimento alla domanda incrementale generata dalle infrastrutture digitali per l’intelligenza artificiale.
In secondo luogo, si affronterà il nodo della compatibilità dell’intervento legislativo con il corpus referendario formatosi sulla materia nucleare, unico caso nella storia repubblicana di doppia pronuncia popolare abrogativa sul medesimo oggetto (1987 e 2011), alla luce del divieto di ripristino della normativa abrogata elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, della sentenza n. 199 del 2012.
Indice degli argomenti
Il ritorno al nucleare in Italia tra gas, emissioni e rischi
Ogni valutazione comparativa tra fonti energetiche deve muovere da un dato strutturale del sistema elettrico italiano: l’Italia è, tra le grandi economie europee, quella maggiormente dipendente dal gas naturale per la generazione elettrica. Nel 2025 il fabbisogno elettrico nazionale si è attestato a 311,3 TWh, coperto per il 41,1% da fonti rinnovabili, mentre la generazione termoelettrica — in larghissima parte alimentata a gas — è cresciuta del 4,6% rispetto all’anno precedente, confermandosi non come mera riserva di back-up, bensì come pilastro operativo per l’equilibrio e la continuità del sistema [3].
Il dato merita attenzione: nonostante un incremento della capacità fotovoltaica ed eolica installata di circa 26 GW negli ultimi sei anni, la quota di copertura rinnovabile della domanda è addirittura lievemente arretrata rispetto al 2024 (42%), per effetto della variabilità idroelettrica e della strutturale stagionalità della produzione solare, che in inverno si riduce a meno della metà del contributo estivo [3].
In termini di esternalità, i dati della letteratura scientifica consentono un confronto asettico. Quanto alle emissioni climalteranti calcolate sull’intero ciclo di vita, le mediane elaborate dall’IPCC indicano circa 820 gCO2eq/kWh per il carbone e 490 gCO2eq/kWh per il gas a ciclo combinato, a fronte di circa 12 gCO2eq/kWh per il nucleare, valore comparabile a quello dell’eolico e inferiore a quello del fotovoltaico [4].
Quanto alla sicurezza, le stime consolidate sulla mortalità per unità di energia prodotta — comprensive degli incidenti storici e degli effetti dell’inquinamento atmosferico — attribuiscono al carbone circa 24 decessi per TWh e al gas circa 2,8, mentre collocano il nucleare intorno a 0,03 decessi per TWh, su livelli analoghi a eolico e solare [5]. Si tratta di ordini di grandezza, non di misurazioni puntuali; ma la distanza — tre ordini di grandezza rispetto al carbone — è tale da risultare robusta rispetto alle incertezze metodologiche.
Rischi, costi e consenso per la scelta nucleare
Il quadro non sarebbe però completo, né intellettualmente onesto, senza la registrazione dei rischi specifici della fonte elettronucleare, che non attengono tanto alla probabilità incidentale — statisticamente contenuta — quanto ad altri tre profili. Il primo è la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, che richiede orizzonti di confinamento plurisecolari e rispetto alla quale l’Italia sconta il ritardo, ormai ultradecennale, nell’individuazione del deposito nazionale previsto dal d.lgs. n. 31 del 2010.
Il secondo è il rischio economico-finanziario: i progetti nucleari di grande taglia realizzati in Europa occidentale nell’ultimo ventennio (Olkiluoto 3, Flamanville 3, Hinkley Point C) hanno registrato sistematici superamenti di costi e tempi, e la tecnologia dei reattori modulari di piccola taglia (Small Modular Reactors, SMR), su cui punta il disegno di legge delega, non ha ancora raggiunto la maturità commerciale in Occidente: come rilevato nello stesso dibattito parlamentare, gli SMR sono a oggi allo stadio di prototipo e le stime governative collocano i primi reattori operativi in Italia non prima del 2034-2035 [1]. Il terzo profilo è quello del consenso territoriale, che l’esperienza del deposito nazionale dei rifiuti dimostra essere la variabile più critica dell’intera equazione.
Gas e rinnovabili nel confronto con il nucleare
Sul versante opposto, la dipendenza dalle fonti di carbonio espone il sistema a rischi altrettanto concreti: la volatilità dei prezzi del gas — drammaticamente sperimentata nella crisi del 2021-2022, con effetti diretti sul prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, strutturalmente superiore alla media europea proprio per il ruolo marginale della tecnologia a gas nella formazione del prezzo [6] —, la dipendenza geopolitica dagli approvvigionamenti esteri e l’incompatibilità di lungo periodo con gli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione al 2050.
Il trade-off, in termini asettici, si riduce dunque a questo: il gas offre flessibilità, tempi certi e tecnologia matura, al prezzo di emissioni elevate, esposizione geopolitica e costi variabili imprevedibili; il nucleare offre emissioni prossime allo zero, densità energetica e stabilità di baseload, al prezzo di elevati costi di capitale, tempi lunghi e incerti, e irrisolte questioni di ciclo del combustibile e accettazione sociale. Le rinnovabili non programmabili, infine, offrono costi marginali nulli e rapidità di installazione, ma non forniscono — allo stato della tecnologia di accumulo — la potenza costante che una parte crescente della domanda richiede.
Data center e nuova domanda nel ritorno al nucleare in Italia
È precisamente la struttura della domanda a essere cambiata rispetto al quadro in cui maturarono le consultazioni referendarie. L’elemento nuovo, assente tanto nel 1987 quanto nel 2011, è la domanda elettrica delle infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale. A livello globale, l’Agenzia internazionale dell’energia stima che i consumi dei data center passeranno da circa 415 TWh nel 2024 a circa 945 TWh nel 2030, più che raddoppiando in sei anni [7].
Non è un caso che i principali operatori tecnologici statunitensi abbiano sottoscritto, tra il 2024 e il 2025, contratti di lungo termine per l’approvvigionamento da impianti nucleari, nuovi o riattivati: la domanda dei data center è costante nelle ventiquattro ore, insensibile alle stagioni e intollerante alle interruzioni, ossia il profilo di carico che meglio si sposa con una generazione di base non intermittente.
La domanda elettrica dei data center italiani
Il fenomeno ha ormai una dimensione italiana misurabile. Le richieste di connessione di nuovi data center alla rete di trasmissione nazionale, che a marzo 2025 ammontavano a circa 42 GW, hanno superato nel corso dello stesso anno i 60 GW, concentrati per oltre l’80% nel Nord del Paese e per circa un terzo nella sola Lombardia [8]. Si tratta, con ogni evidenza, di un dato in larga parte speculativo, destinato a ridimensionarsi drasticamente in fase realizzativa: le stime più accreditate collocano la capacità IT effettivamente in esercizio al 2030 tra 1,4 e 2 GW, corrispondenti a circa 14 TWh/anno di consumi aggiuntivi, pari a quasi il 5% dell’attuale domanda nazionale, con proiezioni fino a 5 GW e oltre 30 TWh/anno al 2040 [8].
A questa componente si sommano gli altri vettori dell’elettrificazione — mobilità elettrica, pompe di calore, idrogeno elettrolitico — che negli scenari di sviluppo elaborati da Terna e Snam portano il fabbisogno elettrico nazionale fino a 439 TWh negli scenari di massima penetrazione del vettore elettrico [9]: un incremento superiore al 40% rispetto ai livelli attuali.
Gli effetti industriali di un’offerta insufficiente
Il rischio di non adeguare l’offerta a questa traiettoria di domanda è duplice. Sul piano industriale, un sistema elettrico incapace di garantire potenza abbondante, stabile e a prezzi competitivi respinge gli investimenti nelle infrastrutture digitali — che si localizzano dove l’energia c’è — e aggrava lo svantaggio competitivo dell’industria energivora nazionale, già esposta a un differenziale di prezzo strutturale rispetto a Francia e Spagna.
Sul piano sistemico, la copertura del fabbisogno incrementale mediante il solo termoelettrico a gas consoliderebbe la dipendenza fossile in contrasto con gli impegni climatici assunti; la copertura mediante sole rinnovabili non programmabili richiederebbe, oltre al raddoppio della capacità installata già previsto dal PNIEC (da circa 50 a 107 GW al 2030), volumi di accumulo di cui le analisi disponibili evidenziano l’insufficienza rispetto ai picchi serali e alla stagionalità invernale [3] [10]. È in questo spazio — non ideologico, ma fisico ed economico — che il legislatore ha collocato la riapertura dell’opzione nucleare.
La strada normativa verso il ritorno al nucleare in Italia
La vicenda giuridica del nucleare italiano si articola in quattro stagioni. La prima è quella dello sviluppo: tra gli anni Sessanta e Ottanta l’Italia realizzò e mise in esercizio quattro centrali elettronucleari (Latina, Garigliano, Trino Vercellese e Caorso), collocandosi nei primi anni Sessanta ai vertici mondiali per produzione elettronucleare. La seconda è quella dell’abbandono, innescata dall’incidente di Chernobyl (aprile 1986) e formalizzata dagli esiti dei referendum dell’8-9 novembre 1987, di cui si dirà, cui seguirono le deliberazioni governative e parlamentari di chiusura degli impianti e la definitiva fuoriuscita dal settore.
La terza stagione è quella del tentato ritorno: l’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, delegò il Governo a disciplinare la localizzazione di impianti di produzione elettronucleare, delega esercitata con il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. L’impianto normativo superò in larga parte il vaglio della Corte costituzionale investita dei ricorsi regionali (sent. n. 33 del 2011), che ricondusse la materia alla competenza concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» con chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative statali.
Ma l’incidente di Fukushima (marzo 2011) indusse il Governo a una moratoria e poi all’abrogazione della disciplina mediante l’art. 5 del d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge n. 75 del 2011 — un’abrogazione che l’Ufficio centrale per il referendum e la Corte costituzionale (sent. n. 174 del 2011) ritennero non satisfattiva dell’intento referendario già ammesso, con conseguente trasferimento del quesito sulla nuova disposizione e celebrazione della consultazione del 12-13 giugno 2011, che raggiunse il quorum e abrogò la normativa residua con una maggioranza superiore al 90% dei votanti.
La quarta stagione si apre nell’attuale legislatura. Il PNIEC 2024 ha reintrodotto scenari di contributo nucleare al mix di lungo periodo; la Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, istituita presso il MASE, ha predisposto le basi tecniche; e il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega poi presentato alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, approvato in prima lettura il 4 giugno 2026 [1] [2].
In parallelo, sul piano sovranazionale, il regolamento delegato (UE) 2022/1214 ha incluso, a determinate condizioni, l’energia nucleare tra le attività ammissibili alla tassonomia europea delle attività ecosostenibili [11]: un dato normativo di rilievo, perché il disegno di legge delega vi si aggancia espressamente, definendo l’oggetto della delega come produzione di energia «da fonte nucleare sostenibile» secondo la tassonomia dell’Unione [2].
Referendum e ritorno al nucleare: che cosa ha deciso il voto
Il nucleare è l’unica materia della storia repubblicana su cui il corpo elettorale si è pronunciato due volte, a ventiquattro anni di distanza, sempre in senso abrogativo. È opportuno, tuttavia, precisare — perché su questo punto il dibattito pubblico è spesso impreciso — che cosa esattamente i due referendum abbiano abrogato.
I tre quesiti nucleari dell’8-9 novembre 1987 non investirono alcun divieto generale di produzione elettronucleare, che nell’ordinamento non è mai esistito: essi abrogarono, rispettivamente, le norme che consentivano al CIPE di deliberare in via sostitutiva sulla localizzazione delle centrali in caso di inerzia delle Regioni; le disposizioni sui contributi compensativi in favore dei Comuni sedi di centrali nucleari o a carbone; e le norme che consentivano all’ENEL di partecipare ad accordi internazionali per la costruzione e gestione di centrali elettronucleari all’estero [12]. L’uscita dell’Italia dal nucleare fu dunque, sul piano formale, una scelta politico-parlamentare successiva, adottata sull’onda dell’inequivoco significato politico della consultazione, non un effetto giuridicamente necessitato del voto.
Il referendum del 12-13 giugno 2011 ebbe invece a oggetto — a seguito del già ricordato trasferimento del quesito operato dall’Ufficio centrale e convalidato dalla sent. n. 174 del 2011 — l’art. 5 del d.l. n. 34 del 2011, ossia le disposizioni residue che mantenevano aperta la prospettiva della realizzazione di impianti nucleari sul territorio nazionale nel quadro della Strategia energetica nazionale. Con l’esito abrogativo venne meno l’intero impianto del ritorno al nucleare costruito sulla legge n. 99 del 2009 e sul d.lgs. n. 31 del 2010, del quale sopravvissero le sole parti relative al deposito nazionale e alla gestione dei rifiuti radioattivi.
Il vincolo referendario davanti al ritorno al nucleare
Il vincolo che l’abrogazione referendaria proietta sul legislatore futuro non è scritto nella Costituzione ma è stato desunto dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla qualificazione del referendum come «atto-fonte dell’ordinamento» espressivo di una volontà definitiva e irripetibile (sent. n. 468 del 1990), con il corollario dell’obbligo del legislatore di osservare «i limiti relativi al divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» (sent. n. 9 del 1997) [13].
Il criterio identificativo del ripristino vietato era già stato fissato dalla sent. n. 68 del 1978: vi è riproduzione censurabile quando la nuova disciplina non modifica «né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti».
Le coordinate fissate dalla Corte costituzionale
La sentenza 20 luglio 2012, n. 199 — che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, riproduttivo della disciplina dei servizi pubblici locali abrogata dal referendum di appena ventitré giorni prima — costituisce il punto di arrivo di questa elaborazione ed è, a oggi, l’unico caso di annullamento di una legge per violazione del vincolo referendario [14]. Ai fini che qui interessano, la pronuncia fissa tre coordinate.
Primo: il vincolo si giustifica «al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare… venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto» [14]. Secondo: il vincolo ha carattere «puramente negativo», poiché il legislatore conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum, con il solo limite di non ripristinare la disciplina abrogata. Terzo: il fattore temporale è parametro di giudizio, avendo la Corte espressamente valorizzato «il brevissimo lasso di tempo intercorso» tra consultazione e nuova normativa, entro il quale nessun mutamento rilevante si era verificato.
Ne discende che il divieto di ripristino non è un vincolo perpetuo: è un vincolo a efficacia temporalmente indeterminata ma non illimitata, superabile in presenza di un mutamento del quadro politico o delle circostanze di fatto. Sulla durata, la dottrina si è divisa tra chi ancora il venir meno del vincolo al rinnovo delle Camere — nella logica per cui il referendum è correttivo del rapporto tra elettori ed eletti di una determinata stagione rappresentativa — e chi ne predica una persistenza più lunga, rimessa all’apprezzamento, inevitabilmente elastico, del giudice costituzionale [13] [15].
La legittimità costituzionale del ritorno al nucleare
Alla luce di tali coordinate, la tesi della compatibilità costituzionale del disegno di legge delega poggia su tre argomenti convergenti.
Il tempo trascorso e il nuovo quadro politico
Il primo è il decorso del tempo, letto congiuntamente al mutamento del quadro politico. Tra la consultazione del giugno 2011 e l’approvazione della Camera del giugno 2026 sono trascorsi quindici anni e si sono succedute quattro legislature, ciascuna espressione di un corpo elettorale in parte rinnovato: se il termine di ventitré giorni della sent. n. 199 del 2012 segnava con evidenza la frode alla volontà popolare, un intervallo così ampio colloca l’intervento legislativo all’estremo opposto dello spettro. Anche ad accedere alla tesi dottrinale più restrittiva sulla durata del vincolo, il rinnovo plurimo delle Camere ne avrebbe da tempo esaurito l’efficacia preclusiva [13].
Le circostanze energetiche e climatiche sopravvenute
Il secondo argomento è il mutamento delle circostanze di fatto, che la stessa sent. n. 199 del 2012 eleva a condizione legittimante il superamento del divieto. Rispetto al 2011 sono sopravvenuti: la crisi degli approvvigionamenti seguita all’aggressione russa dell’Ucraina, con il sostanziale azzeramento delle importazioni di gas russo e la riscrittura della geografia energetica europea; l’assunzione di obblighi vincolanti di neutralità climatica al 2050 (regolamento UE 2021/1119); l’inclusione condizionata del nucleare nella tassonomia europea [11]; e la già documentata trasformazione della domanda elettrica indotta dall’intelligenza artificiale e dall’elettrificazione dei consumi, un fattore semplicemente inesistente nel 2011. Si tratta di mutamenti fattuali oggettivi, documentabili e di portata sistemica: esattamente la tipologia di sopravvenienze cui la giurisprudenza costituzionale subordina la riespansione della discrezionalità legislativa.
Tecnologie e regole diverse dalla disciplina abrogata
Il terzo argomento attiene all’oggetto. La disciplina abrogata nel 2011 riguardava la localizzazione e realizzazione di centrali di grande taglia di terza generazione nel quadro procedimentale del d.lgs. n. 31 del 2010; la delega del 2026 non ne ripropone «i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», ma costruisce ex novo una cornice per tecnologie differenti — reattori modulari di piccola taglia (SMR), reattori modulari avanzati (AMR), microreattori, ricerca sulla fusione — secondo la tassonomia europea della sostenibilità, con un’architettura istituzionale (autorità indipendente di sicurezza, programma nazionale, consultazione dei territori con facoltà di autocandidatura dei Comuni) priva di corrispondenza nella normativa abrogata [2]. In termini tecnici, difetterebbe la stessa riproduzione sostanziale che costituisce il presupposto del divieto.
La tesi contraria e il possibile giudizio della Corte
Occorre peraltro dare conto, per completezza, della tesi contraria, autorevolmente sostenuta nel dibattito pubblico: poiché l’intento referendario del 2011 investiva la produzione elettronucleare da fissione in quanto tale, una delega che reintroduce la fissione — quale che sia la taglia del reattore — riprodurrebbe il principio ispiratore della disciplina abrogata, e il mutamento tecnologico non integrerebbe un mutamento delle «situazioni di fatto» nel senso richiesto dalla Corte [16].
L’obiezione ha il pregio di valorizzare la dimensione sostanziale del vincolo, ma prova troppo: portata alle sue conseguenze, trasformerebbe il referendum abrogativo in una decisione di sistema tendenzialmente perpetua, tesi che la stessa sent. n. 199 del 2012 esclude in radice configurando il vincolo come negativo, delimitato e cedevole al mutare delle circostanze. Né va trascurato che, sul piano processuale, la questione potrà comunque giungere alla Corte: in via principale, su ricorso regionale avverso i futuri decreti legislativi (la materia energetica resta di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., come confermato dalla sent. n. 33 del 2011), o in via incidentale nei giudizi sui singoli procedimenti autorizzatori. Sarà quella, eventualmente, la sede del definitivo chiarimento.
La delega sul nucleare sostenibile e il percorso attuativo
Quanto ai contenuti, il disegno di legge — cinque articoli — delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per disciplinare l’intero ciclo di vita degli impianti: sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di SMR, AMR e microreattori; produzione di idrogeno mediante energia nucleare; fabbricazione e riprocessamento del combustibile; disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti; gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; ricerca e sviluppo sulla fusione, con aperture anche alla propulsione navale [2].
Sicurezza, autorizzazioni e territori nella delega
Tra i criteri direttivi figurano la predisposizione di un programma nazionale per lo sviluppo della produzione da fonte nucleare sostenibile, coerente con decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti e indipendenza energetica; la garanzia dei massimi standard di sicurezza e radioprotezione; la semplificazione autorizzatoria mediante un titolo abilitativo unico, fatte salve le valutazioni ambientali; l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare; misure compensative per i territori ospitanti, con consultazione dei Comuni e facoltà di autocandidatura; il sostegno alla filiera industriale nazionale ed europea e alla formazione delle competenze tecnico-scientifiche [2] [17].
I tempi dei decreti e dei primi reattori
L’iter è tutt’altro che concluso. Il testo è all’esame del Senato, con l’obiettivo dichiarato dal Governo di un’approvazione definitiva prima della pausa estiva e dell’emanazione dei decreti attuativi entro la fine del 2026 [1]. Saranno i decreti legislativi — sui quali si concentreranno tanto il sindacato di conformità ai principi e criteri direttivi ex art. 76 Cost., quanto l’eventuale contenzioso costituzionale con le Regioni — a stabilire in concreto tecnologie ammesse, procedimenti, controlli e localizzazioni. La distanza tra cornice legislativa e chilowattora resta, in ogni caso, misurabile in anni: le stesse stime governative, come detto, non collocano i primi reattori operativi prima del 2034-2035.
Ritorno al nucleare in Italia: il nodo costituzionale finale
La riapertura del dossier nucleare non è, sul piano giuridico, un atto di rottura rispetto alla volontà popolare espressa nel 1987 e nel 2011, ma un test di tenuta della costruzione giurisprudenziale sul vincolo referendario. La sentenza n. 199 del 2012, spesso invocata come ostacolo, ne costituisce a ben vedere la chiave di volta legittimante: essa non consegna al referendum abrogativo un’efficacia preclusiva perpetua, ma la condiziona all’assenza di mutamenti del quadro politico e delle circostanze di fatto.
Quindici anni, quattro legislature, una crisi energetica continentale, un obbligo europeo di neutralità climatica, una tassonomia che qualifica il nucleare come attività ammissibile e una domanda elettrica ridisegnata dall’intelligenza artificiale integrano, cumulativamente, una sopravvenienza fattuale e politica difficilmente contestabile. Resta impregiudicato — ed è bene che resti tale — il sindacato della Corte sui futuri decreti delegati, così come resta aperta la via, tutta politica, di una nuova iniziativa referendaria sulla legislazione che verrà: perché il punto di equilibrio tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, come la vicenda nucleare insegna, non è mai fissato una volta per tutte.
Note
[1] Camera dei deputati, seduta del 4 giugno 2026, votazione finale A.C. 2669; cfr. ANSA, La Camera approva la legge delega sul nucleare, 155 i sì. Pichetto: “Primi reattori operativi nel 2034-2035”, 4 giugno 2026.
[2] A.C. 2669, Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, e relativo dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati (schede di lettura), XIX legislatura.
[3] Terna, Rapporto mensile sul sistema elettrico – dicembre 2025 (consuntivo 2025: fabbisogno 311,3 TWh; FER 41,1% della domanda; termoelettrico +4,6%).
[4] IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (AR5, WGIII), Annex III – Technology-specific cost and performance parameters (valori mediani di emissione lifecycle per tecnologia).
[5] H. Ritchie, What are the safest and cleanest sources of energy?, Our World in Data, 2020 (su dati Markandya-Wilkinson, Lancet, 2007, e Sovacool et al., 2016).
[6] ARERA, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, ultima edizione disponibile (dinamiche del PUN e ruolo marginale della generazione a gas).
[7] IEA, Energy and AI, Parigi, 2025 (proiezione consumi data center globali: da ~415 TWh nel 2024 a ~945 TWh nel 2030).
[8] Terna, portale Econnextion, richieste di connessione data center (42 GW a marzo 2025, oltre 60 GW a fine 2025); per le stime di realizzazione effettiva (1,4-2 GW IT al 2030, ~14 TWh/anno) cfr. Energy&Strategy – Politecnico di Milano e QualEnergia.it, I data center in Italia: da 50 GW di rumore a 5 GW di realtà, settembre 2025.
[9] Terna-Snam, Documento di Descrizione degli Scenari 2024 e Terna, Prospettive di sviluppo del sistema energetico 2050 (scenario DE-IT: fabbisogno elettrico fino a 439 TWh).
[10] MASE, Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), aggiornamento 2024.
[11] Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che integra la tassonomia di cui al regolamento (UE) 2020/852 includendo, a condizioni determinate, attività dei settori del gas fossile e dell’energia nucleare.
[12] D.P.R. di indizione dei referendum dell’8-9 novembre 1987; per la ricostruzione, M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione Branca-Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005.
[13] G. Ferri, Abrogazione popolare e vincolo per il legislatore: il divieto di ripristino nella giurisprudenza costituzionale, in Consulta OnLine; Corte cost., sentt. n. 468 del 1990, n. 9 del 1997, n. 68 del 1978.
[14] Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 199 (punto 5.2.2 del Considerato in diritto).
[15] A. Mangia, Abrogazione referendaria e leggi di ripristino, in Quaderni costituzionali, 1/2013, 137 ss.; P. Carnevale, Il vincolo referendario di non riproduzione della normativa abrogata, in Diritto e società, 3/2013.
[16] In senso critico sulla compatibilità della delega con il vincolo referendario, tra i contributi del dibattito pubblico successivo al voto della Camera, cfr. ad es. le posizioni riportate in Il Fatto Quotidiano, 11 giugno 2026.
[17] Corte cost., sent. n. 33 del 2011 (riparto di competenze Stato-Regioni in materia di energia nucleare); sent. n. 174 del 2011 (trasferimento del quesito referendario sull’art. 5 del d.l. n. 34 del 2011).













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