In un momento storico in cui la clonazione della voce di personaggi, più o meno famosi ed influenti, sembra essere la nuova frontiera dell’utilizzo dell’IA e si ha notizia, in questa chiave, di deposito come marchio sonoro della voce del Presidente del Consiglio Meloni, in Giappone arriva la prima sentenza di un Tribunale in questa materia.
Anche al di fuori del Giappone, va detto, i precedenti sono pochissimi e dunque questa pronuncia appare di particolare importanza, seppur con alcuni limiti che si evidenzieranno meglio nel prosieguo.
Indice degli argomenti
La causa di Tokyo sulla tutela della voce clonata con IA
La decisione del Tribunale Distrettuale di Tokyo (Tokyo District Court) è stata pronunciata il 30 settembre 2026 al termine di un contenzioso che ha opposto, come parte ricorrente, Kenjiro Tsuda, celebre doppiatore giapponese, voce di molte serie famose in Giappone e all’estero, e il social network TikTok.
La causa aveva preso avvio dopo che un utente rimasto anonimo aveva pubblicato su TikTok, tra luglio 2024 e settembre 2025, 188 video (almeno questo è il numero di quelli individuati) in cui veniva generata una narrazione che utilizzava una voce, clonata e riprodotta presumibilmente con IA, del tutto sovrapponibile con quella del celebre doppiatore.
Il team legale di Kenjiro Tsuda ha messo in evidenza come l’account su cui erano caricate le narrazioni avesse generato profitti stimati tra i 500 mila e 750 mila yen al mese tramite i programmi di monetizzazione per le visualizzazioni di TikTok, vista la media di 1,47 milioni di visualizzazioni per ciascun video. Un numero significativo, ricondotto dalla difesa dell’attore alla notorietà dello stesso.
Le richieste di Tsuda e la rimozione dei video
La richiesta dell’attore al Tribunale era basata su due punti: la immediata rimozione dei video oggetto di contestazione da TikTok; il riconoscimento che la voce del doppiatore (ma di fatto la voce in sé) è coperta da un diritto di uso esclusivo e l’utilizzo da parte di chiunque in forma clonata è da perseguirsi.
È da rilevare che in sede di avvio dell’azione giudiziale, non è stata introdotta da parte del ricorrente una richiesta di risarcimento del danno, per quanto i numeri portati in Tribunale in termini di visualizzazioni e di corrispondenti potenziali guadagni fossero rilevanti. Tale posizione è stata giustificata con il preminente interesse da parte del doppiatore a veder riconosciuto un principio giuridico e a ottenere una sentenza che, ove positiva, fosse un punto di riferimento per tutti i casi successivi, piuttosto che un quantum economico a titolo di risarcimento.
La domanda relativa alla rimozione è parsa superata dal fatto che i video erano già stati rimossi dalla piattaforma e non risultavano più visibili su TikTok. Il Giudice quindi, preso atto della circostanza, ha respinto la pretesa in quanto soddisfatta.
La tutela della voce clonata con IA nel diritto giapponese
Il confronto si è dunque incentrato sul punto di merito di maggior interesse anche sotto il profilo giuridico e della giurisprudenza giapponese, sebbene, in realtà, vista la scarsità di sentenze sul punto ad oggi nei diversi Paesi, questa decisione può costituire un interessante punto di riferimento anche oltre confine.
Il vuoto normativo sulla protezione della voce
Ora, la normativa giapponese non prevede una specifica tutela della voce. D’altra parte, la questione non si era posta in maniera importante prima dell’avvento dell’IA e di fatto nessun Paese aveva affrontato la questione sotto il punto di vista normativo prima dell’ultimo periodo in cui la questione è divenuta addirittura pressante. Più spesso la voce è vista come parte dei diritti personalissimi previsti dai codici civili.
Le risposte europee alla clonazione vocale
In un precedente contributo su questa testata avevo avuto modo di parlare del fatto che la Danimarca, prima in Europa e forse nel mondo, stava discutendo la questione per trovare la soluzione giuridica più adeguata e stendere, in conseguenza, una norma apposita.
A questa scelta danese guardava con interesse anche l’Ue che considerava la norma in fieri di un paese dell’Unione un esempio da valutare per una regolamentazione unitaria.
Per il resto, allo stato attuale ed in assenza di norme ad hoc, le tutele preventive da parte degli interessati sono state cercate in strumenti ordinari (in Italia, come detto nel marchio sonoro) adattati all’uso.
Le norme, anche nel nostro Paese, coprono infatti le fattispecie a valle dell’utilizzo, ma non a monte o in senso assoluto. Secondo il nostro ordinamento la diffusione senza consenso di una voce falsificata con l’intelligenza artificiale, la quale sembri effettivamente vera e ove detto utilizzo cagioni un danno ingiusto, si configura il reato specifico di deepfake. Se l’uso della voce clonata ha la finalità di indurre le vittime a procurare all’utilizzatore un vantaggio economico, il reato di riferimento è la truffa.
La voce clonata con IA e il ricorso alle norme sulla pubblicità
Ora, l’assenza di una norma specifica in Giappone, ci fa rendere conto che anche in questo caso il giudicante ha dovuto agire, a valle, con ciò che il panorama normativo offriva.
Il giudicante, infatti, in assenza di un riferimento normativo specifico, ha utilizzato per analogia le norme in materia di pubblicità affermando che l’utilizzo della voce di un attore famoso con il solo scopo di trarre un vantaggio di natura commerciale, come nel caso di specie, costituisce un atto illecito e contrario ai principi che regolano la materia.
La notorietà di Tsuda e il vantaggio commerciale
Ora, è indubbio che il caso in questione e la relativa pronuncia sono direttamente legate alla notorietà del personaggio, tant’è che la difesa di TikTok è stata in prima battuta incentrata sul fatto che la voce non fosse in realtà sovrapponibile a quella del doppiatore, ma, al contrario, solo una voce maschile non identificata o identificabile.
Tuttavia, a confutazione di questa tesi difensiva vi era la circostanza che i video contenevano delle immagini che avevano le sembianze del doppiatore, rendendo maggiormente credibile per il pubblico l’aggancio tra le storie caricate ed il personaggio noto.
Il giudice ha dunque ritenuto che tutti gli elementi fra loro combinati fossero volti a trarre vantaggio dal posizionamento e dalla celebrità del soggetto leso, celebrità costruita negli anni proprio sulla sua voce, da considerarsi, professionalmente, il suo più rilevante patrimonio.
I limiti della sentenza sulla tutela della voce clonata con IA
Ci si chiede quindi se questo principio possa essere allargato nel tempo a una platea più vasta e possa essere utilizzato come mezzo di contrasto. A parere di chi scrive si tratta di un primo passo, per il momento circoscritto, e che dunque non copre tutti quei casi in cui la voce clonata non sia quella di un personaggio famoso. Ciò non di meno è un primo passo.
Vi è dunque ancora molto da lavorare per una tutela più ampia ed efficace, in Giappone così come altrove.
Un precedente per il Giappone e gli altri Paesi
Allo stato non risulta che la sentenza sia stata appellata e pertanto si pone come un punto fermo nel panorama giurisprudenziale giapponese: lo scopo dell’attore è stato dunque raggiunto.
Da lì il Giappone può partire e, eventualmente, fare da apripista per altri Paesi.




























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