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Pacchi extra UE, due tasse cambiano l’e-commerce: la guida


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Dal 1° novembre 2026 una tariffa europea di 2 euro per articolo si aggiunge al dazio da 3 euro già in vigore per gli acquisti extra UE fino a 150 euro. Come si calcolano gli oneri, chi li paga, perché cambia il business di Temu e Shein e cosa succede alla tassa italiana rinviata

Pubblicato il 29 ott 2026

Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor



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Dal 1° novembre 2026 sugli acquisti a distanza importati da Paesi extra UE si applica una tariffa europea di gestione doganale di 2 euro per articolo. Si aggiunge al dazio temporaneo di 3 euro in vigore dal 1° luglio sulle spedizioni che non superano 150 euro, e per questo un ordine di pochi euro su Temu, Shein o AliExpress può diventare sensibilmente più caro, anche quando il prodotto pesa pochissimo e arriva in una busta. I due oneri possono cumularsi: una maglietta e un orologio, nello stesso pacco sotto quella soglia, generano 10 euro di prelievi prima di considerare l’IVA.

La novità non equivale tuttavia a un’imposta da pagare automaticamente al postino. Il debitore doganale è di regola il venditore, l’importatore o il suo rappresentante; questi soggetti possono assorbire il costo, incorporarlo nel prezzo o addebitarlo durante l’acquisto. La distinzione conta anche per capire perché il prezzo finale potrebbe cambiare da un marketplace all’altro. Dietro i pochi euro, inoltre, c’è un cambiamento più profondo: l’Europa sta cercando di rendere controllabile un modello commerciale costruito su miliardi di spedizioni individuali di prodotti a bassissimo prezzo.

MisuraQuanto e su cosaStato al 28 ottobre 2026
Dazio UE temporaneo3 € per articolo doganale nelle spedizioni fino a 150 €In vigore dal 1° luglio 2026; previsto fino al 1° luglio 2028
Tariffa UE di gestione2 € per articolo doganale nelle vendite a distanza, anche oltre 150 €Si applica dal 1° novembre 2026; non è un dazio temporaneo
Contributo italiano2 € per spedizione extra UE fino a 150 €, non per articoloApplicazione rinviata al 1° gennaio 2027; possibile abrogazione non approvata

Il database di sorveglianza doganale della Commissione europea mostra che gli articoli importati di basso valore sono passati da 1,39 miliardi nel 2022 a 5,88 miliardi nel 2025. Le fonti europee usano per questo dato sia il termine «articoli» sia «spedizioni»: va letto come ordine di grandezza dei flussi, non come conteggio esatto dei colli. Per le dogane, però, ogni dichiarazione e ogni merce da valutare rappresentano un possibile controllo su origine, valore, sicurezza e conformità.

20221,39 miliardi
20244,60 miliardi
20255,88 miliardi
Articoli delle spedizioni importate di basso valore nell’UE; anni selezionati, scala lineare da zero. Fonte: Commissione europea, DG TAXUD – Surveillance, dati 2022-2025 (estrazione 6 febbraio 2026).

La crescita ha un’origine geografica molto precisa. Nelle statistiche pubblicate dalla Commissione, la Cina rappresenta il 93% del volume e il 78% del valore degli articoli di e-commerce a basso valore che arrivano dall’estero. Le norme valgono anche per Stati Uniti, Regno Unito e ogni altro Paese terzo, ma colpiscono soprattutto la filiera cinese: produttori, piattaforme, intermediari e trasportatori che hanno reso economicamente conveniente inviare direttamente al cliente europeo un articolo da pochi euro.

Perché l’UE ha tolto la franchigia sotto i 150 euro

Il vantaggio di questo modello nasceva anche dalle vecchie regole doganali. Per evitare che le amministrazioni spendessero più di quanto avrebbero incassato, gli acquisti importati di valore non superiore a 150 euro godevano di una franchigia dai dazi. Ciò non significava esenzione dall’IVA, già dovuta sui normali acquisti commerciali online. Significava però che chi faceva arrivare al cliente una singola merce da 8 euro poteva evitare il dazio normalmente sostenuto da chi importa merce in grandi quantità e poi la rivende nel mercato europeo.

Il meccanismo incentivava i pacchi piccoli e creava anche un rischio di sottovalutazione o frazionamento artificioso delle spedizioni. Ma il problema non è soltanto fiscale: le autorità devono verificare che un giocattolo non contenga sostanze vietate, che un caricabatterie non sia pericoloso o che un cosmetico sia accompagnato dalla documentazione prevista. Nei controlli mirati del 2025, condotti su determinate categorie di prodotti e non su un campione rappresentativo di tutte le importazioni, oltre il 60% delle merci esaminate presentava non conformità. Non è corretto dedurne che sei prodotti su dieci venduti online siano illegali; il dato documenta la gravità dei rischi nelle categorie sottoposte a verifica.

La prima risposta è stata il regolamento UE 2026/382, che dal 1° luglio 2026 ha abolito la franchigia sotto i 150 euro e l’ha sostituita, in via transitoria, con 3 euro per articolo doganale. Questa formula resterà prevista fino al 1° luglio 2028: il nuovo sistema digitale doganale dovrebbe allora consentire di applicare le aliquote ordinarie anche alle merci di piccolo valore. Il termine è soggetto a verifica e potrebbe essere prorogato se l’infrastruttura non fosse pronta.

Come funzionano i 3 euro e i 2 euro: conta la categoria doganale

Il termine «articolo» può trarre in inganno. Ai fini del dazio non coincide necessariamente con ogni singolo pezzo acquistato né con l’intero pacco. Conta la riga di classificazione doganale: merci con stessa classificazione tariffaria, descrizione e, quando rilevante, origine possono costituire un solo articolo doganale. L’Agenzia delle Dogane italiana usa un esempio immediato: cinque magliette della stessa tipologia generano 3 euro di dazio; una maglietta e un orologio, appartenendo a categorie differenti, ne generano 6.

Dal 1° novembre, su quelle stesse righe dichiarative scatta anche la Union handling fee di 2 euro, istituita dall’articolo 20 del nuovo Codice doganale UE, regolamento 2026/2108. Il suo importo e la sua decorrenza sono fissati dal regolamento delegato 2026/2152, pubblicato il 22 ottobre. A differenza del dazio di 3 euro, la nuova tariffa interessa anche le vendite a distanza di valore superiore a 150 euro: in quel caso si accompagna ai normali dazi, ove dovuti, non al forfait di 3 euro. La tariffa serve a finanziare controlli dei dati, analisi del rischio, infrastrutture e verifiche fisiche.

Per capire l’effetto economico, basta applicare le due formule. Cinque magliette della stessa categoria in un ordine sotto 150 euro generano, in linea generale, 3 euro di dazio e 2 euro di gestione, ossia 5 euro. Una maglietta e un orologio costituiscono due categorie: 6 euro di dazi più 4 euro di gestione, per un totale di 10 euro. Sono importi doganali a carico degli operatori, non il sovrapprezzo certo di un carrello; l’IVA e le eventuali commissioni private di sdoganamento vanno valutate a parte. Anche raggruppare prodotti diversi nello stesso collo non azzera gli oneri, perché il calcolo si basa sulle categorie e non sul numero di scatole.

IVA, checkout e resi: quanto arriva davvero sul conto del consumatore

Da qui nasce la questione che interessa chi acquista online: quanto dei 5 o 10 euro sarà aggiunto al prezzo esposto sul sito? Per rispondere bisogna distinguere il soggetto obbligato in dogana dal consumatore finale. Di norma paga il dichiarante; la piattaforma può offrire un prezzo comprensivo dei nuovi costi o esporli separatamente, mentre un corriere può applicare un proprio compenso per operazioni amministrative. Un carrello con «spedizione gratuita» non significa quindi necessariamente assenza di costi doganali incorporati nel prezzo.

Il meccanismo IVA rende il calcolo meno banale di una semplice somma. Nei piccoli ordini gestiti attraverso l’Import One Stop Shop (IOSS), il venditore incassa l’IVA al momento del pagamento online. Se addebita allora anche i 3 euro di dazio e i 2 euro di gestione, quegli importi diventano parte del corrispettivo imponibile; se il dazio è pagato soltanto all’importazione senza essere addebitato nel prezzo, il trattamento può essere differente. Fuori dall’IOSS, con IVA all’importazione, i prelievi entrano normalmente nella base imponibile. È quanto chiarisce l’addendum della Commissione europea sull’IVA, aggiornato il 6 ottobre 2026. Per questo un onere doganale di 10 euro, se integralmente ribaltato e assoggettato al 22%, può tradursi in 12,20 euro di costo finale: non è però una cifra automaticamente applicabile a ogni ordine.

C’è inoltre una differenza importante nei resi. L’articolo 20 del nuovo Codice doganale rende la tariffa di gestione UE non rimborsabile, anche quando il cliente restituisce la merce o la consegna fallisce. Le linee guida IVA precisano, per i casi pertinenti, la possibilità di recuperare l’IVA versata sulla tariffa attraverso la procedura di rimborso dell’importazione. Per i venditori con tassi elevati di reso, soprattutto nella moda, il costo amministrativo che rimane dopo la restituzione cambia il calcolo dei margini. La disciplina non elimina, naturalmente, il diritto del consumatore al rimborso del prezzo nei casi previsti: riguarda il rapporto tributario e le procedure doganali, non autorizza il venditore a trattenere automaticamente somme dovute al cliente.

Perché cambia il modello di Temu, Shein e AliExpress

La pressione maggiore riguarda gli acquisti dal prezzo bassissimo e con molti prodotti di categorie differenti. Secondo i dati della Commissione, il valore medio degli articoli nelle spedizioni di basso valore era 8,82 euro nel primo semestre 2025. Se un singolo bene venduto a quella cifra comporta 5 euro complessivi di dazio e tariffa di gestione, gli oneri hanno un peso molto elevato rispetto al valore della merce. I venditori possono ridurre i margini, alzare il prezzo, scoraggiare i micro-ordini o ripensare come raggruppare e distribuire gli acquisti. Secondo il direttore dell’Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse, citato dal Sole 24 Ore, la tariffa di gestione inciderà soprattutto sulle spedizioni di valore molto basso, rendendo meno conveniente frammentare gli acquisti.

Il nuovo sistema spinge infatti le piattaforme a valutare se continuare a spedire ogni articolo direttamente dall’Asia oppure importare stock in quantità e servire il cliente da magazzini europei. Non è un’esenzione generalizzata: la merce importata in blocco deve comunque assolvere i dazi ordinari e l’IVA secondo le regole applicabili. Ma, una volta sdoganata e immessa in libera pratica nell’UE prima dell’acquisto online, la successiva consegna interna non genera una nuova importazione di vendita a distanza. Diventa più rilevante l’organizzazione dei depositi, il capitale immobilizzato nelle scorte, la previsione della domanda e la gestione dei resi. La competizione non si gioca più soltanto sul costo di produzione cinese e sugli algoritmi di vendita: si sposta anche sulla capacità logistica e fiscale delle piattaforme.

Le piattaforme si stanno già muovendo in questa direzione. Secondo il Sole 24 Ore, Shein e Temu hanno aperto magazzini in Europa e segnalano sul proprio sito la provenienza delle merci. Nazzarena Franco, presidente e ceo di Dhl Express Italy, ha spiegato al quotidiano di aspettarsi più una progressiva riorganizzazione dei modelli logistici, con una maggiore presenza di infrastrutture in Europa, che una riduzione del commercio internazionale. Gli effetti sulle vendite sono già visibili in Germania, mercato online più maturo di quello italiano: secondo l’associazione tedesca dell’e-commerce Bevh, nel terzo trimestre 2026 le vendite di Shein, Temu e AliExpress sono scese del 35,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, a 566 milioni di euro, e la quota di mercato delle tre piattaforme è passata dal 5,3% del secondo trimestre al 3,1%.

Questa riconfigurazione non equivale a una chiusura commerciale verso Pechino. Le norme sono formalmente neutrali rispetto al Paese di origine e si applicano a chiunque importi merci extra UE. I dati mostrano però che i soggetti cinesi subiranno il grosso dell’adeguamento. Da parte europea l’obiettivo dichiarato è eliminare un vantaggio competitivo associato ai piccoli invii e ridurre le merci non conformi. È l’argomento con cui aziende della moda ed e-tailer europei, tra cui Zalando, hanno sostenuto l’abolizione della franchigia; ora, secondo Zalando, conta che le nuove regole vengano applicate in modo effettivo a tutti gli operatori. Dalla prospettiva dei produttori ed esportatori cinesi, invece, i nuovi oneri rappresentano una barriera economica e operativa a un canale commerciale diventato essenziale. Per i rapporti UE-Cina la questione non riguarda quindi soltanto i dazi in senso tradizionale, ma le condizioni tecnologiche, di controllo e di accesso al mercato unico.

Più dati per i controlli: identificativi dei prodotti e responsabilità delle piattaforme

Il prezzo è soltanto una parte della riforma. Dal 1° novembre 2026 diventano obbligatori anche i Product Identifiers (PID) nelle dichiarazioni relative alle merci interessate: codici che consentono di identificare meglio gli articoli, incrociare le informazioni e selezionare le spedizioni più rischiose. Per un operatore di e-commerce ciò comporta la necessità di far dialogare catalogo online, classificazione tariffaria, origine della merce e sistemi informativi del soggetto che presenta la dichiarazione. Errori e descrizioni generiche non sono più soltanto un problema di etichettatura: possono ostacolare lo sdoganamento e i controlli.

La stretta sui dati risponde a un problema già emerso nella vigilanza digitale. Il 28 maggio 2026 la Commissione ha multato Temu di 200 milioni di euro per aver valutato in modo inadeguato, ai sensi del Digital Services Act, i rischi sistemici legati alla vendita di prodotti illegali. I controlli utilizzati nell’istruttoria riguardavano, tra l’altro, giocattoli per bambini e caricabatterie potenzialmente pericolosi. Il 26 ottobre 2026 Bruxelles ha accettato il piano correttivo della società, che dovrà valutare rischi specifici della piattaforma, limiti della moderazione e capacità degli algoritmi di raccomandazione di amplificare le offerte illegali. L’accettazione del piano non significa che i problemi siano già stati risolti.

La connessione tra le due iniziative è concreta: la dogana controlla le merci che attraversano il confine; il DSA obbliga il marketplace a individuare e ridurre i rischi creati dal proprio servizio. Per Shein, su cui la Commissione ha aperto un’indagine nel febbraio 2026, la vigilanza riguarda anche prodotti illegali e sistemi di raccomandazione. Più facilmente le autorità potranno collegare annunci, venditori e prodotti fisici, più sarà difficile sostenere che la responsabilità della piattaforma si esaurisca nella semplice pubblicazione delle offerte.

I primi effetti sui traffici e il limite dei dati disponibili

Un cambiamento nei prezzi e nelle procedure dovrebbe riflettersi sul numero di spedizioni, ma meno dichiarazioni doganali non significano necessariamente meno acquisti degli italiani. Una merce può entrare in un Paese europeo, essere sdoganata e poi proseguire verso un altro Stato membro; oppure le imprese possono modificare il luogo di stoccaggio e aggregare i flussi. Per questo bisogna distinguere l’andamento delle importazioni registrate in Italia dalla domanda complessiva online.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, tra gennaio e settembre 2026 le dichiarazioni di importazione per pacchi extra UE sotto i 150 euro sono diminuite del 31% rispetto allo stesso periodo del 2025, con oltre 21,7 milioni di spedizioni in meno, come ha spiegato il direttore Roberto Alesse in un’intervista a ItaliaOggi. Il dato è stato ripreso dal Sole 24 Ore del 26 ottobre e da Altroconsumo. Nel solo bimestre luglio-agosto, i primi due mesi del dazio europeo, le importazioni di pacchi a basso valore registrate in Italia erano calate del 39% rispetto a maggio-giugno e il dazio aveva prodotto un gettito di 83 milioni di euro, secondo i dati delle Dogane pubblicati dal Sole 24 Ore il 15 settembre. Sono due confronti con basi temporali diverse, non valori da sommare. Resta plausibile un effetto delle nuove regole, ma queste statistiche, da sole, non misurano la quota di vendite perdute né isolano tutte le altre cause della variazione.

Il problema per la filiera italiana emerge anche nelle rotte aeree. Lucia Padoan, vicepresidente di Anama, l’associazione nazionale degli agenti merci aeree, ha riferito al Sole 24 Ore che a Malpensa la quota delle spedizioni e-commerce sul totale degli arrivi da Paesi extra UE è passata dal 29% di febbraio 2025 al 12% di febbraio 2026, per scendere all’11% a luglio. Secondo l’associazione il calo è iniziato nei primi mesi dell’anno, dopo l’annuncio del contributo italiano, quindi prima del dazio europeo. È una misura di composizione del traffico di quello scalo, non delle vendite online nazionali. Mostra però perché una tassa mal coordinata può incidere su aeroporti, spedizionieri e occupazione logistica prima ancora di modificare in modo stabile le abitudini dei consumatori.

La tassa italiana da 2 euro, rinviata ancora: perché potrebbe sparire

Ed è proprio il rischio di deviare i traffici a rendere controversa la terza misura, tutta italiana. La legge di Bilancio 2026, n. 199/2025, articolo 1, commi 126-128, aveva previsto un contributo amministrativo di 2 euro per spedizione extra UE fino a 150 euro. A differenza dei prelievi europei, si calcola sul collo e non sulle categorie doganali. Era una misura nazionale, adottata prima che il nuovo assetto unionale fosse pienamente definito. Nelle intenzioni del governo doveva anche ostacolare le piattaforme di ultra fast fashion come Shein e Temu.

Il contributo è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la sua applicazione è stata rinviata più volte. Dopo una circolare dell’Agenzia delle Dogane che ne ha differito il pagamento, il DL 38/2026 ha spostato la riscossione al 1° luglio, il DL 107/2026 al 1° ottobre e il DL 162/2026 al 1° dicembre. Da ultimo, l’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il giorno precedente ed entrato in vigore il 24 ottobre, ha fissato il 1° gennaio 2027. Gli annunci e l’incertezza hanno però già inciso sulle scelte degli operatori, come mostrano i dati di Malpensa. Non bisogna dunque aggiungere automaticamente altri 2 euro alla spesa di un acquisto effettuato nel novembre 2026.

Non si tratta più soltanto di scegliere una data. L’articolo 20, paragrafo 9, del nuovo Codice doganale UE consente agli Stati di recuperare costi per servizi specifici diversi da quelli remunerati dalla tariffa europea. La misura italiana era nata per coprire proprio spese amministrative legate allo sdoganamento: la possibile sovrapposizione apre quindi una questione di compatibilità giuridica e di utilità economica. Inoltre, un prelievo applicato in un solo Paese può indurre gli operatori a sdoganare altrove nell’UE e consegnare poi la merce in Italia attraverso il mercato unico. La tariffa europea, essendo comune, non crea la stessa possibilità di arbitraggio tra Stati per quel singolo onere.

Per questi motivi, secondo lo scenario riferito dal Sole 24 Ore il 26 ottobre, l’abrogazione della tassa italiana nella legge di Bilancio 2027 è considerata probabile. Ma al 28 ottobre 2026 è un’ipotesi, non una cancellazione approvata: formalmente il contributo resta previsto, con applicazione differita a gennaio. Il suo destino dipenderà dalle scelte del legislatore e dalla soluzione del problema di sovrapposizione con il quadro UE.

Il passaggio decisivo sarà il Data Hub europeo del 2028

La trasformazione è destinata a proseguire oltre i primi rincari. Dal 1° luglio 2028 il nuovo EU Customs Data Hub dovrebbe diventare il canale obbligatorio con cui gli operatori dell’e-commerce trasmettono i dati delle importazioni. Il regime forfettario da 3 euro è pensato per terminare quando il sistema permetterà di calcolare e applicare i dazi ordinari anche ai piccoli acquisti. La tassa di gestione da 2 euro non ha invece la stessa scadenza: la normativa prevede una valutazione periodica dei costi e, dal 2028, un trattamento ridotto per determinate vendite da depositi doganali dedicati.

La riforma rafforza progressivamente anche il ruolo di piattaforme e venditori a distanza, qualificandoli come importatori responsabili delle formalità e della conformità secondo le disposizioni e le decorrenze del nuovo Codice doganale. L’effetto atteso è un passaggio dal controllo frammentario di singoli pacchi alla gestione di informazioni strutturate su prodotti, operatori e rischi, condivise a livello europeo.

Per il consumatore il criterio pratico resterà verificare, prima di pagare, da dove parte realmente la merce, se è già stata sdoganata nell’UE e quali spese sono comprese nel prezzo finale. Per chi vende online la decisione è più complessa: occorre scegliere dove mantenere scorte, come attribuire ai prodotti categorie tariffarie corrette, chi presenta le dichiarazioni e come distribuire i costi senza perdere competitività. Nei rapporti con la Cina il messaggio europeo è dunque più ampio di una tassa sui piccoli pacchi: per continuare a vendere a milioni di clienti nel mercato unico, il vantaggio di prezzo dovrà convivere con tracciabilità, responsabilità e controlli.

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