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DDL AI italiano: un ponte tra AI Act e contesto nazionale



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Il Disegno di Legge 1146/24 disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale in Italia, stabilendo principi di trasparenza, controllo umano e limiti settoriali per sanità, lavoro, giustizia e pubblica amministrazione, integrando l’AI Act

Pubblicato il 13 giu 2025

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



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Il Disegno di Legge n. 1146/24 rappresenta un’importante iniziativa normativa italiana volta a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale (IA), con l’obiettivo di coniugare sviluppo tecnologico, rispetto dei diritti fondamentali e coerenza con la normativa europea.

FAQ: DDL 1146/24 e AI Act

Il DDL 1146/24 mira a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale in Italia, coniugando sviluppo tecnologico e rispetto dei diritti fondamentali. L’obiettivo è offrire una disciplina organica a livello nazionale che vada oltre i principi generali dell’AI Act europeo, regolamentando l’IA in ambiti cruciali come sanità, lavoro, giustizia e pubblica amministrazione.

Il DDL 1146/24 si articola in quattro sezioni fondamentali: 1) principi generali e strategia nazionale sull’IA, aggiornata biennalmente dal Comitato interministeriale per la transizione digitale; 2) disposizioni settoriali per sanità, lavoro, professioni, giustizia e PA; 3) governance, con AgID come autorità di notifica e ACN come autorità di vigilanza; 4) nuove fattispecie di reato legate all’uso illecito dell’IA, come la diffusione di deepfake.

Il DDL 1146/24 adotta un approccio più precauzionale rispetto all’AI Act, con divieti espliciti in settori sensibili e supervisione umana generalizzata. Mentre l’AI Act segue un modello “risk-based” che classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, il DDL italiano ha un focus settoriale (sanità, lavoro, giustizia, PA) con obblighi dettagliati. Il DDL introduce reati specifici per l’abuso dell’IA, mentre l’AI Act prevede principalmente obblighi informativi per i sistemi di IA generativa.

In ambito sanitario, il DDL 1146/24 consente l’uso dell’IA come supporto alla diagnosi e alla cura, ma vieta espressamente il suo impiego per discriminare o selezionare l’accesso alle cure. La normativa ribadisce la centralità dell’uomo e la responsabilità ultima del professionista sanitario per l’attuazione di quanto suggerito dall’IA. Per la ricerca scientifica, le attività pubbliche e private senza scopo di lucro sono considerate di rilevante interesse pubblico, permettendo il trattamento dei dati personali senza consenso, previa approvazione dei comitati etici.

Nel mondo del lavoro, il DDL 1146/24 impone trasparenza sull’uso dell’IA e informazione obbligatoria ai lavoratori. L’utilizzo dell’IA è consentito a condizione che non violi i principi di non discriminazione e dignità umana. È stato istituito uno specifico Osservatorio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per monitorare l’impatto dell’IA sulle dinamiche lavorative e occupazionali.

Nel settore giustizia, il DDL 1146/24 vieta espressamente l’utilizzo dell’IA per attività che riguardano l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e la determinazione delle pene. L’IA è ammessa solo per compiti organizzativi o di analisi predittiva, in linea con quanto già in vigore in Francia e considerando i casi critici emersi negli Stati Uniti. Questa limitazione sottolinea la centralità del giudizio umano nelle decisioni giudiziarie.

Il DDL 1146/24 e il GDPR sono normative complementari che agiscono sinergicamente. Mentre il GDPR disciplina orizzontalmente la protezione dei dati personali, il DDL si concentra sull’utilizzo dell’IA in contesti specifici. Il DDL introduce alcune deroghe mirate al regime del GDPR, come in ambito di ricerca scientifica, dove il trattamento è ammesso anche senza consenso se approvato da un comitato etico. Il DDL rafforza le garanzie già previste dal GDPR nei processi decisionali automatizzati, affermando il principio della “indelegabilità” decisionale all’IA.

Il DDL 1146/24 individua l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) come autorità di notifica e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità di vigilanza. Entrambe collaborano con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per monitorare l’attuazione della strategia nazionale sull’IA. Questa governance è parallela e integrata con quella del Garante per la privacy, focalizzandosi sulla funzionalità e sicurezza dell’IA più che sui soli dati personali.

Per le professioni intellettuali, il DDL 1146/24 ammette l’IA come strumento di supporto, ma mantiene obbligatorio l’intervento umano. È previsto l’obbligo di informativa al cliente sull’utilizzo del sistema di IA e sul suo funzionamento, senza però dover spiegare il funzionamento della “black box” algoritmica. Questo approccio bilancia l’innovazione tecnologica con la responsabilità professionale, garantendo che le decisioni finali rimangano sotto il controllo umano.

Il DDL 1146/24 introduce nuove fattispecie di reato specifiche per l’uso illecito dell’IA, come la diffusione di deepfake e la manipolazione algoritmica. Inoltre, prevede aggravanti per reati commessi tramite l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Questo approccio è analogo a quanto già avvenuto dopo la pubblicazione del GDPR, adattando il sistema penale alle nuove sfide poste dalle tecnologie emergenti.

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